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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2869 dell'anno 2012 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 20.05.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Annunziata
MO e EL US, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Taurianova (RC) alla via G. Pepe, I trav. n.3 presso lo studio del primo.
-opponente-
E
(cod. fisc. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Piemonte n.38, e per essa (cod. fisc.: e P.I. CP_2
), con sede in in SS. Levante 73 n.14, rappresentata e P.IVA_2 CP_1
difesa dall'avv. Francesco Napoli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Castello n.5 preso lo studio dell'avv. Daniela Grillo
pagina 1 di 19 -opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 20.05.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 13.09.2022, Parte_1
proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificatogli il 25.08.2022 ad istanza della e per Controparte_1
essa della per un debito ammontante all'epoca ad € CP_2
147.703,04 oltre interessi di mora, in relazione ad un titolo composto da due contratti di mutuo e di una fideiussione.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore intimante in carenza della prova della cessione;
l'omessa notifica del titolo;
la nullità della fideiussione omnibus;
l'usurarietà dei tassi praticati nel contratto di mutuo.
Sulla scorta di queste considerazioni, chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarata la nullità del titolo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la e per essa la la quale Controparte_1 CP_2
ripercorreva l'intera vicenda contrattuale, evidenziando che aveva pienamente soddisfatto le prescrizioni stabilite dalla legge per ciò che concerne la cessione dei crediti;
deduceva l'infondatezza degli altri pagina 2 di 19 motivi di opposizione per le considerazioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione.
Accolta, con ordinanza del 14.02.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ed in assenza di attività istruttoria orale, all'udienza cartolare del 20.05.2025 la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui appresso precisate.
Va subito osservato, per ciò che concerne la doglianza involgente la titolarità dell'azione in capo all'odierna società opposta, che in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
pagina 3 di 19 tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58
TUB.
È stato recentemente affermato dalla Suprema Corte che “una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima.
Occorre, infatti, tenere presente: da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, l'operatività del principio di non contestazione.
È, però, necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art.58 TUB.
pagina 4 di 19 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (tra le tante, Cass. n.28790/2024; Cass. n.17944/2023; Cass. n.9412/2023; Cass.
n.21821 secondo la quale “è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi», purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra
pagina 5 di 19 quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
D'altro canto, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto eventualmente non iscritto nell'albo di cui all'art.106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.2, comma 6, della l. n.130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici
(Cass. n.7243/2024).
D'altra parte, è stato affermato che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n.4713); nel caso di cessioni in blocco L. n.130 del 1999, ex art.4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art.58 Testo Unico Bancario (L. n.385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla
pagina 6 di 19 notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.
29/09/2020, n.20495, Cass. 17/03/2006, n.5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass.
n.10200/2021).
Ebbene, se questi sono i principi giurisprudenziali che governano la tematica in questione, è emerso che nella fattispecie di cui si discute, della cessione dei crediti in blocco è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 23.12.2017, nella quale si legge che i dati indicativi di ciascuno dei crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno
a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto; nella dichiarazione di cessione del credito prodotta dall'opposta attestante la pagina 7 di 19 propria legittimazione attiva, viene indicato altresì un numero di codice identificativo (Ndg 158916909) del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto che attesta il riferimento alla posizione debitoria derivante dai due mutui fondiari stipulati dalla società bancaria cedente con il debitore originario;
è stata altresì versata in atti la dichiarazione della cessione di crediti datata
24.02.2023 che attesta che sono stati ceduti alla i Controparte_3
crediti intestati a relativi ai due mutui fondiari Controparte_4
entrambi per Notaio rispettivamente del 19.12.2003 e del Per_1
19.06.2007.
Acclarata la piena legittimazione attiva dell'odierna società opposta ad agire, va subito detto, a proposito dell'eccezione svolta dall'opponente secondo cui il contratto di mutuo in contestazione, essendo condizionato, non sarebbe un idoneo titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Cass. sez. un.
n.5968/2025).
pagina 8 di 19 Ciò posto, si impone di definire la corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante con il contratto sottoscritto l'08.01.2008.
Deve al riguardo rammentarsi che, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
La distinzione è resa contrattualmente spesso dall'inserimento nel contratto di espressioni quali ad esempio “a prima richiesta e senza eccezioni”, perché l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto fondamentale tra creditore e debitore principale è il profilo che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, mentre non lo è la sola presenza della clausola “a prima richiesta”.
E' stato sottolineato sull'argomento che soltanto con riferimento al contratto autonomo di garanzia si può affermare una generale inapplicabilità del disposto dell'art.1957 c.c. proprio perché il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta pagina 9 di 19 non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
In relazione alla fideiussione, invece, il disposto dell'art.1957 c.c. nella parte in cui impone al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, è costantemente interpretato nel senso che sia necessario attivare un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, non essendo sufficiente una mera intimazione di pagamento.
Se queste appena enunciate costituiscono le differenze concettuali più rilevanti tra i due istituti, la giurisprudenza ha tuttavia condivisibilmente precisato che una mera clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita.
Per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto -anche in un secondo momento- eccezioni.
pagina 10 di 19 Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali;
in tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione.
E' stato opportunamente evidenziato come sia incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418, co. 2, c.c.), non si rinviene esattamente nella fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
pagina 11 di 19 In buona sostanza, una garanzia personale che indica un importo massimo garantito -e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito- può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Nella prassi applicativa il problema di individuare il regime applicabile alle fideiussioni omnibus sorge per la presenza, nei testi standardizzati utilizzati dalle banche per la costituzione di tali garanzie, di clausole che richiamano all'autonomia della garanzia rispetto al contratto sottostante la sua emissione (aspetto connotante il contratto atipico di garanzia) e che paiono distaccarsi dal principio dell'accessorietà, proprio della fideiussione codicistica. Tra queste si rinvengono: la clausola che impone al garante di effettuare il pagamento dell'importo dovuto
«immediatamente» e «a semplice richiesta scritta»; la clausola c.d. di reviviscenza, secondo la quale il garante s'impegna «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la clausola di deroga alla disciplina prevista dall'art.1957 c.c. e la clausola c.d. di “sopravvivenza” che impone al fideiussore di garantire la restituzione delle somme ottenute dal debitore qualora le obbligazioni garantite siano invalide.
Se si ritengono applicabili alla fideiussione omnibus le norme relative alla garanzia codicistica, ne consegue la possibilità per il garante di opporre alla banca le eccezioni relative al rapporto intercorrente tra la stessa e il debitore, salvo quella relativa all'incapacità, ex art.1945 c.c.
pagina 12 di 19 Tuttavia, in ragione della presenza della clausola che dispone che il pagamento deve essere effettuato dal garante “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, la tendenza è quella di assimilare la garanzia in questione alla fideiussione “solve et repete”, con la conseguenza che il garante è legittimato ad avvalersi delle eccezioni ex 1945 c.c., al fine di ottenere dal creditore la restituzione di quanto pagato, soltanto dopo aver effettuato il pagamento in favore del soggetto garantito;
si tratta, all'evidenza, di una prerogativa dalla quale è escluso il garante autonomo, che potrà soltanto rivolgersi all'ordinante con l'actio mandati contraria. Inoltre, riconducendo la fideiussione omnibus alla garanzia codicistica, ne discende l'applicazione degli artt.1955 e 1956 c.c., pur rimanendo esclusa l'applicazione del successivo art.1957, essendo normalmente inserito nel testo delle fideiussioni omnibus una clausola che deroga all'applicazione di tale disposizione.
Anche dal confronto tra la causa della fideiussione omnibus e quella della garanzia autonoma emergono differenze strutturali tra le due figure: mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione cauzionale ed indennitaria, la fideiussione ha causa satisfattoria, in quanto volta a garantire al creditore di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione del debitore.
La diversa giustificazione causale è una diretta conseguenza della diversità di prestazioni alle quali garante e debitore principale sono obbligati: mentre il fideiussore è tenuto ad adempiere alla medesima obbligazione assunta dal debitore, consistente nel pagamento di una somma di denaro, nel contratto autonomo di garanzia il garante è
pagina 13 di 19 normalmente tenuto ad eseguire una prestazione qualitativamente diversa da quella del debitore principale.
Altro aspetto da valorizzare è il principio di solidarietà (art.1944 c.c.), la cui operatività è limitata alle sole garanzie fideiussorie: la solidarietà, a cui consegue la facoltà per il creditore garantito di rivolgersi, indistintamente, al garante o al debitore per ottenere la soddisfazione della propria pretesa, è un corollario dell'uguaglianza di obbligazioni a carico del debitore e del garante.
Nell'ipotesi di garanzia autonoma, invece, ove l'obbligazione del garante ben può divergere da quella che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore principale, è evidente che il creditore avrà maggior interesse a rivolgersi preventivamente al debitore e, solo in un momento successivo e previa verifica dell'inadempimento del debitore principale, al garante;
qui precisato che l'inadempimento che consente al creditore di rivalersi nei confronti del garante non richiede di essere provato, essendo sufficiente che lo stesso sia stato accertato unilateralmente dal creditore medesimo.
La preventiva escussione del debitore principale, oltre ad essere necessaria a garantire al creditore il risultato voluto, è strettamente funzionale a tutelare la causa indennitaria della garanzia autonoma.
Deve poi specificarsi che, fermo in ogni caso il coinvolgimento di un istituto di credito, solo nell'ambito delle garanzie autonome quest'ultimo interviene in veste di garante (la c.d. fideiussione passiva); al contrario nella fideiussione, anche in quella omnibus, la banca si limita a ricevere la garanzia, tant'è vero che colui che riveste il ruolo di garante quasi mai
è un soggetto abilitato al patrocinio finanziario di terzi.
pagina 14 di 19 Solo la fideiussione omnibus ha ad oggetto obbligazioni future, posto che
«la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia» e che, delle due, solamente la seconda ha carattere necessariamente oneroso: l'onerosità della garanzia autonoma è dovuta al coinvolgimento nel rapporto di garanzia di un soggetto professionale, quali sono le banche e le compagnie assicurative, chiamato ad intervenire attivamente nel rapporto instaurato tra creditore e debitore, garantendo la prestazione dovuta da quest'ultimo; pertanto, pare giustificato l'addebito, da parte di tali operatori, di commissioni remunerative del loro intervento.
Anche il costante utilizzo del termine fideiussione nel testo delle fideiussioni omnibus conferma l'opportunità di assimilare tali garanzie a quella codicistica;
trattandosi di testi che vengono forniti direttamente dalle banche, quest'ultime -in qualità di operatrici professionali qualificate- non possono più ignorare il significato giuridico dei termini adoperati e la netta distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
Orbene, sulla scorta delle suesposte considerazioni, ritiene il Giudicante di dover correttamente qualificare come fideiussione omnibus il contratto sottoscritto dall'odierno opponente a garanzia delle operazioni bancarie oggetto di causa, atteso che dal contenuto complessivo del testo negoziale e dalle sue caratteristiche strutturali e funzionali, emerge che l'intento dei contraenti era sì quello di rafforzare la posizione creditoria con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma non già di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale.
pagina 15 di 19 Ed invero, sebbene nel contratto in questione si registra la presenza di una clausola, contenuta all'art.7, che prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio;
e che la clausola di cui all'art.8 reca l'inciso: “dichiaro che la garanzia da me rilasciata è astratta e autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità, o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale”, gli elementi decisivi che fanno propendere per la soluzione interpretativa ermeneutica in favore della configurabilità di una fideiussione omnibus sono rappresentati sia dalla circostanza che tale accordo non predetermina in alcun modo e certamente non in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individua in relazione al debito del debitore principale, prevedendo quale importo massimo garantito l'importo di € 318.000,00 e soprattutto dalla mancata previsione dell'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
In altri termini, ad avviso di questo Giudice, nella vicenda processuale scrutinata il contratto di garanzia sottoscritto anche da Parte_1
contenente la clausola di pagamento “immediato” e “a prima
[...]
richiesta scritta” non va qualificato quale garanzia autonoma ed è,
pagina 16 di 19 pertanto, esente dall'applicazione del relativo regime giuridico, poiché la presenza di tali espressioni sono insufficienti, come detto, a ledere il nesso di accessorietà che lega detta garanzia al rapporto sottostante alla sua emissione, tenuto conto dell'esistenza degli ulteriori indici sopra menzionati e assumendo altresì rilevante importanza il dato letterale e i termini utilizzati (“Condizioni Generali uniformi relative alle fideiussioni
a garanzia delle operazioni bancarie -Fideiussioni omnibus con limitazione d'importo”), utili a qualificare il contratto come fideiussione omnibus.
Dalla natura fideiussoria della garanzia prestata dal Parte_1
discende l'applicazione del principio secondo cui il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può, nella formazione del suo libero convincimento, utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito.
Ed invero, deve rimarcarsi che il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato a pronunciarsi nei confronti del fideiussore può utilizzare anche il provvedimento di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, al fine di trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore;
a ciò si aggiunga, infine, che la fideiussione si estende, ai sensi dell'art.1942 c.c., agli accessori del debito principale, i quali vincolano il fideiussore entro il massimo garantito.
pagina 17 di 19 Ed allora, essendo intervenuta in data 08.07.2023 la sentenza, immediatamente esecutiva, del Tribunale di Palmi con la quale è stato accertato che l'obbligato principale, , rimane Controparte_4
debitore della società di credito opposta della somma di € 17.102,07 relativamente al mutuo fondiario del 19.12.20023 e di € 33.390,57 relativamente al mutuo fondiario del 19.06.2007, quale debito residuo per quota capitale, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo,
l'obbligazione fideiussoria cui è tenuto il garante Parte_1
va determinata nella medesima misura, fermo restando i necessari conteggi dei rapporti di dare-avere alla luce dell'assegnazione in favore della società bancaria originaria titolare del credito degli importi in sede esecutiva all'sito della procedura esecutiva immobiliare n.19/2013
R.G.Es.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, delle complesse e controverse tematiche trattate oggetto di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali nonché della reciproca soccombenza sulle singole questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti della Parte_1
e per essa della in persona del suo Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il pagina 18 di 19 13.09.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1
società opposta della somma di € 17.102,07 relativamente al mutuo fondiario del 19.12.20023 e di € 33.390,57 relativamente al mutuo fondiario del 19.06.2007, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo,
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe
Campagna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2869 dell'anno 2012 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza cartolare del 20.05.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Annunziata
MO e EL US, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Taurianova (RC) alla via G. Pepe, I trav. n.3 presso lo studio del primo.
-opponente-
E
(cod. fisc. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Piemonte n.38, e per essa (cod. fisc.: e P.I. CP_2
), con sede in in SS. Levante 73 n.14, rappresentata e P.IVA_2 CP_1
difesa dall'avv. Francesco Napoli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Castello n.5 preso lo studio dell'avv. Daniela Grillo
pagina 1 di 19 -opposta-
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 20.05.2025 i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 13.09.2022, Parte_1
proponeva opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificatogli il 25.08.2022 ad istanza della e per Controparte_1
essa della per un debito ammontante all'epoca ad € CP_2
147.703,04 oltre interessi di mora, in relazione ad un titolo composto da due contratti di mutuo e di una fideiussione.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente deduceva la carenza di legittimazione attiva del creditore intimante in carenza della prova della cessione;
l'omessa notifica del titolo;
la nullità della fideiussione omnibus;
l'usurarietà dei tassi praticati nel contratto di mutuo.
Sulla scorta di queste considerazioni, chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse dichiarata la nullità del titolo, con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva la e per essa la la quale Controparte_1 CP_2
ripercorreva l'intera vicenda contrattuale, evidenziando che aveva pienamente soddisfatto le prescrizioni stabilite dalla legge per ciò che concerne la cessione dei crediti;
deduceva l'infondatezza degli altri pagina 2 di 19 motivi di opposizione per le considerazioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione.
Accolta, con ordinanza del 14.02.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ed in assenza di attività istruttoria orale, all'udienza cartolare del 20.05.2025 la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni qui appresso precisate.
Va subito osservato, per ciò che concerne la doglianza involgente la titolarità dell'azione in capo all'odierna società opposta, che in tema di cessione di crediti in blocco ex art.58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
pagina 3 di 19 tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.58
TUB.
È stato recentemente affermato dalla Suprema Corte che “una cosa è
l'avviso della cessione -necessario ai fini dell'efficacia della cessione- un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova
l'esistenza di quest'ultima.
Occorre, infatti, tenere presente: da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; dall'altro, l'operatività del principio di non contestazione.
È, però, necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art.58 TUB.
pagina 4 di 19 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art.58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (tra le tante, Cass. n.28790/2024; Cass. n.17944/2023; Cass. n.9412/2023; Cass.
n.21821 secondo la quale “è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi», purché «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove
i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra
pagina 5 di 19 quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”.
D'altro canto, il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto eventualmente non iscritto nell'albo di cui all'art.106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art.2, comma 6, della l. n.130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici
(Cass. n.7243/2024).
D'altra parte, è stato affermato che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n.4713); nel caso di cessioni in blocco L. n.130 del 1999, ex art.4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art.58 Testo Unico Bancario (L. n.385 del
1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla
pagina 6 di 19 notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.
29/09/2020, n.20495, Cass. 17/03/2006, n.5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass.
n.10200/2021).
Ebbene, se questi sono i principi giurisprudenziali che governano la tematica in questione, è emerso che nella fattispecie di cui si discute, della cessione dei crediti in blocco è stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 23.12.2017, nella quale si legge che i dati indicativi di ciascuno dei crediti BMPS, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html e resteranno
a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto; nella dichiarazione di cessione del credito prodotta dall'opposta attestante la pagina 7 di 19 propria legittimazione attiva, viene indicato altresì un numero di codice identificativo (Ndg 158916909) del rapporto da cui hanno avuto origine i crediti vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto che attesta il riferimento alla posizione debitoria derivante dai due mutui fondiari stipulati dalla società bancaria cedente con il debitore originario;
è stata altresì versata in atti la dichiarazione della cessione di crediti datata
24.02.2023 che attesta che sono stati ceduti alla i Controparte_3
crediti intestati a relativi ai due mutui fondiari Controparte_4
entrambi per Notaio rispettivamente del 19.12.2003 e del Per_1
19.06.2007.
Acclarata la piena legittimazione attiva dell'odierna società opposta ad agire, va subito detto, a proposito dell'eccezione svolta dall'opponente secondo cui il contratto di mutuo in contestazione, essendo condizionato, non sarebbe un idoneo titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata, che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (Cass. sez. un.
n.5968/2025).
pagina 8 di 19 Ciò posto, si impone di definire la corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante con il contratto sottoscritto l'08.01.2008.
Deve al riguardo rammentarsi che, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui, il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, proprio perché non rivolta al pagamento del debito principale, quanto a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata.
Contemporaneamente, la prestazione cui è tenuto il garante è diversa da quella cui è tenuto l'obbligato principale (autonomia del contratto autonomo rispetto all'obbligazione principale).
La distinzione è resa contrattualmente spesso dall'inserimento nel contratto di espressioni quali ad esempio “a prima richiesta e senza eccezioni”, perché l'impossibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni fondate sul rapporto fondamentale tra creditore e debitore principale è il profilo che rende evidente l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, mentre non lo è la sola presenza della clausola “a prima richiesta”.
E' stato sottolineato sull'argomento che soltanto con riferimento al contratto autonomo di garanzia si può affermare una generale inapplicabilità del disposto dell'art.1957 c.c. proprio perché il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta pagina 9 di 19 non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
In relazione alla fideiussione, invece, il disposto dell'art.1957 c.c. nella parte in cui impone al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, è costantemente interpretato nel senso che sia necessario attivare un mezzo di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, non essendo sufficiente una mera intimazione di pagamento.
Se queste appena enunciate costituiscono le differenze concettuali più rilevanti tra i due istituti, la giurisprudenza ha tuttavia condivisibilmente precisato che una mera clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita.
Per poter configurare un negozio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto -anche in un secondo momento- eccezioni.
pagina 10 di 19 Sebbene l'inserimento dell'inciso “a semplice richiesta” possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni contrattuali;
in tal senso, quindi assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione.
E' stato opportunamente evidenziato come sia incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418, co. 2, c.c.), non si rinviene esattamente nella fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta.
pagina 11 di 19 In buona sostanza, una garanzia personale che indica un importo massimo garantito -e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante non ha alcun carattere di autonomia rispetto all'obbligazione principale, dalla quale dipende il quantum garantito- può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.
Nella prassi applicativa il problema di individuare il regime applicabile alle fideiussioni omnibus sorge per la presenza, nei testi standardizzati utilizzati dalle banche per la costituzione di tali garanzie, di clausole che richiamano all'autonomia della garanzia rispetto al contratto sottostante la sua emissione (aspetto connotante il contratto atipico di garanzia) e che paiono distaccarsi dal principio dell'accessorietà, proprio della fideiussione codicistica. Tra queste si rinvengono: la clausola che impone al garante di effettuare il pagamento dell'importo dovuto
«immediatamente» e «a semplice richiesta scritta»; la clausola c.d. di reviviscenza, secondo la quale il garante s'impegna «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la clausola di deroga alla disciplina prevista dall'art.1957 c.c. e la clausola c.d. di “sopravvivenza” che impone al fideiussore di garantire la restituzione delle somme ottenute dal debitore qualora le obbligazioni garantite siano invalide.
Se si ritengono applicabili alla fideiussione omnibus le norme relative alla garanzia codicistica, ne consegue la possibilità per il garante di opporre alla banca le eccezioni relative al rapporto intercorrente tra la stessa e il debitore, salvo quella relativa all'incapacità, ex art.1945 c.c.
pagina 12 di 19 Tuttavia, in ragione della presenza della clausola che dispone che il pagamento deve essere effettuato dal garante “immediatamente” e “a semplice richiesta scritta”, la tendenza è quella di assimilare la garanzia in questione alla fideiussione “solve et repete”, con la conseguenza che il garante è legittimato ad avvalersi delle eccezioni ex 1945 c.c., al fine di ottenere dal creditore la restituzione di quanto pagato, soltanto dopo aver effettuato il pagamento in favore del soggetto garantito;
si tratta, all'evidenza, di una prerogativa dalla quale è escluso il garante autonomo, che potrà soltanto rivolgersi all'ordinante con l'actio mandati contraria. Inoltre, riconducendo la fideiussione omnibus alla garanzia codicistica, ne discende l'applicazione degli artt.1955 e 1956 c.c., pur rimanendo esclusa l'applicazione del successivo art.1957, essendo normalmente inserito nel testo delle fideiussioni omnibus una clausola che deroga all'applicazione di tale disposizione.
Anche dal confronto tra la causa della fideiussione omnibus e quella della garanzia autonoma emergono differenze strutturali tra le due figure: mentre il contratto autonomo di garanzia ha funzione cauzionale ed indennitaria, la fideiussione ha causa satisfattoria, in quanto volta a garantire al creditore di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione del debitore.
La diversa giustificazione causale è una diretta conseguenza della diversità di prestazioni alle quali garante e debitore principale sono obbligati: mentre il fideiussore è tenuto ad adempiere alla medesima obbligazione assunta dal debitore, consistente nel pagamento di una somma di denaro, nel contratto autonomo di garanzia il garante è
pagina 13 di 19 normalmente tenuto ad eseguire una prestazione qualitativamente diversa da quella del debitore principale.
Altro aspetto da valorizzare è il principio di solidarietà (art.1944 c.c.), la cui operatività è limitata alle sole garanzie fideiussorie: la solidarietà, a cui consegue la facoltà per il creditore garantito di rivolgersi, indistintamente, al garante o al debitore per ottenere la soddisfazione della propria pretesa, è un corollario dell'uguaglianza di obbligazioni a carico del debitore e del garante.
Nell'ipotesi di garanzia autonoma, invece, ove l'obbligazione del garante ben può divergere da quella che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore principale, è evidente che il creditore avrà maggior interesse a rivolgersi preventivamente al debitore e, solo in un momento successivo e previa verifica dell'inadempimento del debitore principale, al garante;
qui precisato che l'inadempimento che consente al creditore di rivalersi nei confronti del garante non richiede di essere provato, essendo sufficiente che lo stesso sia stato accertato unilateralmente dal creditore medesimo.
La preventiva escussione del debitore principale, oltre ad essere necessaria a garantire al creditore il risultato voluto, è strettamente funzionale a tutelare la causa indennitaria della garanzia autonoma.
Deve poi specificarsi che, fermo in ogni caso il coinvolgimento di un istituto di credito, solo nell'ambito delle garanzie autonome quest'ultimo interviene in veste di garante (la c.d. fideiussione passiva); al contrario nella fideiussione, anche in quella omnibus, la banca si limita a ricevere la garanzia, tant'è vero che colui che riveste il ruolo di garante quasi mai
è un soggetto abilitato al patrocinio finanziario di terzi.
pagina 14 di 19 Solo la fideiussione omnibus ha ad oggetto obbligazioni future, posto che
«la garanzia autonoma accede ad obbligazioni contestuali all'assunzione della garanzia» e che, delle due, solamente la seconda ha carattere necessariamente oneroso: l'onerosità della garanzia autonoma è dovuta al coinvolgimento nel rapporto di garanzia di un soggetto professionale, quali sono le banche e le compagnie assicurative, chiamato ad intervenire attivamente nel rapporto instaurato tra creditore e debitore, garantendo la prestazione dovuta da quest'ultimo; pertanto, pare giustificato l'addebito, da parte di tali operatori, di commissioni remunerative del loro intervento.
Anche il costante utilizzo del termine fideiussione nel testo delle fideiussioni omnibus conferma l'opportunità di assimilare tali garanzie a quella codicistica;
trattandosi di testi che vengono forniti direttamente dalle banche, quest'ultime -in qualità di operatrici professionali qualificate- non possono più ignorare il significato giuridico dei termini adoperati e la netta distinzione strutturale e funzionale fra fideiussione e garanzia autonoma.
Orbene, sulla scorta delle suesposte considerazioni, ritiene il Giudicante di dover correttamente qualificare come fideiussione omnibus il contratto sottoscritto dall'odierno opponente a garanzia delle operazioni bancarie oggetto di causa, atteso che dal contenuto complessivo del testo negoziale e dalle sue caratteristiche strutturali e funzionali, emerge che l'intento dei contraenti era sì quello di rafforzare la posizione creditoria con l'affiancamento di un ulteriore soggetto obbligato, ma non già di pretendere l'adempimento da parte di quest'ultimo a prescindere dalle vicende relative al rapporto fondamentale.
pagina 15 di 19 Ed invero, sebbene nel contratto in questione si registra la presenza di una clausola, contenuta all'art.7, che prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitali interessi spese tasse ed ogni altro accessorio;
e che la clausola di cui all'art.8 reca l'inciso: “dichiaro che la garanzia da me rilasciata è astratta e autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali, anche nel caso di incapacità, o di irregolarità dei poteri delle persone operanti in nome e per conto del debitore principale”, gli elementi decisivi che fanno propendere per la soluzione interpretativa ermeneutica in favore della configurabilità di una fideiussione omnibus sono rappresentati sia dalla circostanza che tale accordo non predetermina in alcun modo e certamente non in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individua in relazione al debito del debitore principale, prevedendo quale importo massimo garantito l'importo di € 318.000,00 e soprattutto dalla mancata previsione dell'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.
In altri termini, ad avviso di questo Giudice, nella vicenda processuale scrutinata il contratto di garanzia sottoscritto anche da Parte_1
contenente la clausola di pagamento “immediato” e “a prima
[...]
richiesta scritta” non va qualificato quale garanzia autonoma ed è,
pagina 16 di 19 pertanto, esente dall'applicazione del relativo regime giuridico, poiché la presenza di tali espressioni sono insufficienti, come detto, a ledere il nesso di accessorietà che lega detta garanzia al rapporto sottostante alla sua emissione, tenuto conto dell'esistenza degli ulteriori indici sopra menzionati e assumendo altresì rilevante importanza il dato letterale e i termini utilizzati (“Condizioni Generali uniformi relative alle fideiussioni
a garanzia delle operazioni bancarie -Fideiussioni omnibus con limitazione d'importo”), utili a qualificare il contratto come fideiussione omnibus.
Dalla natura fideiussoria della garanzia prestata dal Parte_1
discende l'applicazione del principio secondo cui il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può, nella formazione del suo libero convincimento, utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito.
Ed invero, deve rimarcarsi che il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato a pronunciarsi nei confronti del fideiussore può utilizzare anche il provvedimento di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito, al fine di trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore;
a ciò si aggiunga, infine, che la fideiussione si estende, ai sensi dell'art.1942 c.c., agli accessori del debito principale, i quali vincolano il fideiussore entro il massimo garantito.
pagina 17 di 19 Ed allora, essendo intervenuta in data 08.07.2023 la sentenza, immediatamente esecutiva, del Tribunale di Palmi con la quale è stato accertato che l'obbligato principale, , rimane Controparte_4
debitore della società di credito opposta della somma di € 17.102,07 relativamente al mutuo fondiario del 19.12.20023 e di € 33.390,57 relativamente al mutuo fondiario del 19.06.2007, quale debito residuo per quota capitale, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo,
l'obbligazione fideiussoria cui è tenuto il garante Parte_1
va determinata nella medesima misura, fermo restando i necessari conteggi dei rapporti di dare-avere alla luce dell'assegnazione in favore della società bancaria originaria titolare del credito degli importi in sede esecutiva all'sito della procedura esecutiva immobiliare n.19/2013
R.G.Es.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, delle complesse e controverse tematiche trattate oggetto di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali nonché della reciproca soccombenza sulle singole questioni affrontate, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione ex art.615 comma 1 c.p.c. proposta da nei confronti della Parte_1
e per essa della in persona del suo Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato il pagina 18 di 19 13.09.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto condanna al pagamento in favore della Parte_1
società opposta della somma di € 17.102,07 relativamente al mutuo fondiario del 19.12.20023 e di € 33.390,57 relativamente al mutuo fondiario del 19.06.2007, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo,
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.11.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Campagna
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