Art. 6. Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.
L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.