Articolo 6 della Legge 29 novembre 1977, n. 875
Articolo 5Articolo 7
Versione
22 dicembre 1977
Art. 6. Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall' articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, e' elevato da L. 204.000 a L. 255.000 annue.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1977