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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
12194/2023 promossa da:
( ) - e per esso, quale mandatario speciale, Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) - rappresentato e difeso dall'avv. TITO Parte_2 P.IVA_2
MONTEROSSO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56,
CATANIA
contro
( rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
SALVATORE SORBELLO elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTÀ 48,
[...]
[...]
) contumace Controparte_2 C.F._2
A seguito della discussione orale all'udienza del 4 aprile 2025 il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. L'azione revocatoria proposta da e per esso, quale mandataria speciale, Parte_1 da ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e – quest'ultimo rimasto contumace nel presente giudizio - è meritevole
[...] Controparte_2
di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
1.1. Risulta in primo luogo sussistente, in capo all'odierna attrice, il presupposto soggettivo della qualità di creditore di al momento della proposizione della domanda. Controparte_1 Tale qualità è incontestabile alla luce delle risultanze processuali: il riferimento va, in particolare, al contratto di mutuo stipulato in data 28 novembre 2018 da e Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 [...]
- società poi dichiarata fallita con sentenza emessa dalla Sezione specializzata in CP_1 materia di imprese dell'intestato ufficio in data 10 settembre 2021 (cfr. doc. 9 allegato alla citazione)
- e garantito con contratto di fideiussione stipulato in pari data dalla stessa (unitamente ad altro CP_1
garante terzo) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società finanziata sino alla concorrenza della somma di € 400.000,00 (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla citazione).
A seguito dell'inadempimento della società Controparte_3 Parte_1 ha infruttuosamente richiesto il pagamento della somma di € 278.634,22 per rate scadute ed
[...]
insolute, come risultanti dal relativo piano di ammortamento, al fideiussore Controparte_1
(cfr. doc. 4 allegato alla citazione); peraltro, per tale somma il creditore è stato ammesso allo stato passivo del fallimento di dichiarato esecutivo in data 19 giugno Controparte_3
2023 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione).
Inoltre, parte attrice ha prodotto in atti il decreto ingiuntivo n. 264/2024 emesso dalla Sezione specializzata in materia di imprese in data 29 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto alla CP_1
(in solido con altro garante) il pagamento della somma di € 278.634,22, oltre interessi, compensi ed ogni altro accessorio di legge (cfr. doc. 12 allegato alla memoria depositata da parte attrice in data 14 febbraio 2024).
Ciò rende, pertanto, inequivocabile la sussistenza, in capo alla società attrice, della qualità di creditore del convenuto . Controparte_1
1.2. Il credito in questione è peraltro da ritenersi sorto in epoca anteriore alla formalizzazione dell'atto dispositivo impugnato – vale a dire, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 5 giugno 2019 a ministero del notaio dott. dei Distretti Notarili Riuniti di Catania Persona_1
e TA (rep. 26165 – racc. 6162 - cfr. doc. 5 di parte attrice) e trascritto presso l'Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10 giugno 2019
(reg. gen. 22615 – reg. part. 16754 - cfr. doc. 6 di parte attrice), con il quale i coniugi
[...]
e hanno costituito siffatto vincolo, ai sensi e per gli effetti di CP_1 Controparte_2 cui all'art. 167 ss. c.c., destinando al soddisfacimento dei bisogni della loro famiglia, i seguenti beni immobili di piena ed esclusiva proprietà della : CP_1
(a) unità immobiliare sita in Santa Venerina, via Giacomo Matteotti, censita al locale Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 1024, subalterno 2;
(b) terreno di pertinenza censito al locale Catasto dei Terreni al foglio 9, particella 1317. Nel caso di specie, il fatto generatore dell'obbligazione – e, conseguentemente, della correlativa pretesa creditoria a tutela della quale parte attrice agisce in questa sede – è costituito dalla stipula di un contratto di fideiussione a garanzia del mutuo concesso da lla società Parte_1
amministrata dalla – tutti atti stipulati in data 28 novembre 2018: per l'effetto, il momento cui CP_1
occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore sia anteriore o successivo al sorgere del credito, è quello in cui mutuo (ed annessa garanzia) sono stati formalizzati.
Ora, emerge dalla documentazione acquisita agli atti del processo l'anteriorità del rilascio della fideiussione da parte di a garanzia del citato mutuo (tutti atti Controparte_1
formalizzati in data 28 novembre 2018) rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi convenuti (avvenuta in data 5 giugno 2019).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “[…] prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell' art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito […]” (Cass. 19012/2023).
1.3. Pervenendo ora all'esame della sussistenza dell'eventus damni, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere sufficiente ad integrare il presupposto in commento anche solo il compimento di un atto che abbia reso più incerto o più difficoltoso il soddisfacimento del credito, in virtù di una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore (in tal senso, Cass.
26310/2021). Incombe invece sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio conservi una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. civ. 15257/2004).
Ciò detto, è indubbia la sussistenza del presupposto dell'azione poiché la , unitamente CP_1 al coniuge – anch'egli legittimato passivo dell'azione in questione (Cass. 5768/2022) - CP_2
ha costituito in fondo patrimoniale i menzionati beni immobili, sottraendoli, di fatto, all'azione esecutiva, posto che:
(a) dalla disciplina di cui agli artt. 167 ss. c.c. deriva l'attribuzione ai beni costituiti in fondo patrimoniale di un vincolo di destinazione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia idoneo, come tale, a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva degli altri creditori – la costituzione del fondo patrimoniale, infatti, rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni previste dall' art. 170 cod. civ., così riducendo la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. sul patrimonio dei costituenti;
(b) parte conventa non ha in alcun modo offerto elementi di prova atti a dimostrare la titolarità di altri beni, comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui sopra, la garanzia patrimoniale del credito rivendicato dall'attrice.
1.4. Con particolare riguardo alla fattispecie dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre osservato che “la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito anche se effettuata da uno o da entrambi i coniugi, non ravvisandosi, neanche in tale ipotesi, alcuna causa onerosa ricollegabile all'adempimento delle obbligazioni di cui agli art. 143 e
147 c.c. o al vantaggio per la categoria dei creditori non estranei ai bisogni della famiglia.
Ora, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito (quale è il caso che ci occupa), il requisito della scientia damni si risolve non già nella prova dell'intenzione di nuocere ai creditori, ma nella mera consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. civ. 9192/2021) - consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007).
Nel caso di specie, la consapevolezza di del pregiudizio arrecato alle Controparte_1
ragioni di parte attrice non può che presumersi dalla qualità di socio - insieme al coniuge CP_2
- nonché di legale rappresentante della società garantita (cfr. doc. 11 allegato alla
[...]
citazione), sicché è inverosimile che la stessa potesse essere all'oscuro sia del dissesto economico che avrebbe poi determinato il fallimento della società sia della Controparte_3 sussistenza dell'esposizione debitoria nei confronti di (non sfuggendo, ad ogni Parte_1
buon conto, che la stessa si costituì quale fideiussore della società dalla stessa amministrata). CP_1
È dunque innegabile che la costituzione di fondo patrimoniale è stata preordinata allo scopo di ledere la garanzia patrimoniale generica, con l'intento fraudolento di sottrarre beni immobili, di proprietà esclusiva del fideiussore , al raggio di azione di eventuali iniziative Controparte_1 giudiziarie che di lì a poco l'istituto di credito avrebbe presumibilmente intrapreso.
2. Deve pertanto accogliersi la domanda proposta da , per esso, da Parte_1 [...]
e dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto Parte_2
di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 5 giugno 2019 a ministero del notaio dott. dei Distretti Notarili di Catania e TA (rep. 26165 – racc. 6162) e Persona_1 Per_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10 giugno 2019 (reg. gen. 22615 – reg. part. 16754), con il quale il debitore ed il coniuge hanno costituito un fondo patrimoniale, Controparte_1 Controparte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 ss. c.c., destinando a far fronte ai bisogni della loro famiglia,
l'unità immobiliare, sita in Santa Venerina, via Giacomo Matteotti, censita al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 9, particella 1024, subalterno 2 ed il relativo terreno di pertinenza, censito al locale
Catasto dei Terreni al foglio 9, particella 1317.
Le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti e Controparte_1 CP_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui
[...]
al d.m. 55/2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto Controparte_2
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di (e, per Parte_1
esso, , dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Parte_2
stipulato in data 5 giugno 2019 a ministero del notaio dott. dei Distretti Persona_1
Notarili di Catania e TA (rep. 26165 – racc. 6162) e trascritto presso Per_2
l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Catania - Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 10 giugno 2019 (reg. gen. 22615 – reg. part. 16754);
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari della competente
Agenzia del Territorio, in margine alla trascrizione dell'atto di cui al precedente punto;
3. condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di (e, per esso, , Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni ed in € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III sezione civile del Tribunale in data 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
12194/2023 promossa da:
( ) - e per esso, quale mandatario speciale, Parte_1 P.IVA_1 [...]
( ) - rappresentato e difeso dall'avv. TITO Parte_2 P.IVA_2
MONTEROSSO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 56,
CATANIA
contro
( rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
SALVATORE SORBELLO elettivamente domiciliato in VIALE LIBERTÀ 48,
[...]
[...]
) contumace Controparte_2 C.F._2
A seguito della discussione orale all'udienza del 4 aprile 2025 il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. L'azione revocatoria proposta da e per esso, quale mandataria speciale, Parte_1 da ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_2 Controparte_1
e – quest'ultimo rimasto contumace nel presente giudizio - è meritevole
[...] Controparte_2
di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
1.1. Risulta in primo luogo sussistente, in capo all'odierna attrice, il presupposto soggettivo della qualità di creditore di al momento della proposizione della domanda. Controparte_1 Tale qualità è incontestabile alla luce delle risultanze processuali: il riferimento va, in particolare, al contratto di mutuo stipulato in data 28 novembre 2018 da e Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 [...]
- società poi dichiarata fallita con sentenza emessa dalla Sezione specializzata in CP_1 materia di imprese dell'intestato ufficio in data 10 settembre 2021 (cfr. doc. 9 allegato alla citazione)
- e garantito con contratto di fideiussione stipulato in pari data dalla stessa (unitamente ad altro CP_1
garante terzo) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società finanziata sino alla concorrenza della somma di € 400.000,00 (cfr. docc. 1 e 2 allegati alla citazione).
A seguito dell'inadempimento della società Controparte_3 Parte_1 ha infruttuosamente richiesto il pagamento della somma di € 278.634,22 per rate scadute ed
[...]
insolute, come risultanti dal relativo piano di ammortamento, al fideiussore Controparte_1
(cfr. doc. 4 allegato alla citazione); peraltro, per tale somma il creditore è stato ammesso allo stato passivo del fallimento di dichiarato esecutivo in data 19 giugno Controparte_3
2023 (cfr. doc. 3 allegato alla citazione).
Inoltre, parte attrice ha prodotto in atti il decreto ingiuntivo n. 264/2024 emesso dalla Sezione specializzata in materia di imprese in data 29 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto alla CP_1
(in solido con altro garante) il pagamento della somma di € 278.634,22, oltre interessi, compensi ed ogni altro accessorio di legge (cfr. doc. 12 allegato alla memoria depositata da parte attrice in data 14 febbraio 2024).
Ciò rende, pertanto, inequivocabile la sussistenza, in capo alla società attrice, della qualità di creditore del convenuto . Controparte_1
1.2. Il credito in questione è peraltro da ritenersi sorto in epoca anteriore alla formalizzazione dell'atto dispositivo impugnato – vale a dire, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 5 giugno 2019 a ministero del notaio dott. dei Distretti Notarili Riuniti di Catania Persona_1
e TA (rep. 26165 – racc. 6162 - cfr. doc. 5 di parte attrice) e trascritto presso l'Agenzia del
Territorio - Ufficio Provinciale di Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10 giugno 2019
(reg. gen. 22615 – reg. part. 16754 - cfr. doc. 6 di parte attrice), con il quale i coniugi
[...]
e hanno costituito siffatto vincolo, ai sensi e per gli effetti di CP_1 Controparte_2 cui all'art. 167 ss. c.c., destinando al soddisfacimento dei bisogni della loro famiglia, i seguenti beni immobili di piena ed esclusiva proprietà della : CP_1
(a) unità immobiliare sita in Santa Venerina, via Giacomo Matteotti, censita al locale Catasto dei Fabbricati al foglio 9, particella 1024, subalterno 2;
(b) terreno di pertinenza censito al locale Catasto dei Terreni al foglio 9, particella 1317. Nel caso di specie, il fatto generatore dell'obbligazione – e, conseguentemente, della correlativa pretesa creditoria a tutela della quale parte attrice agisce in questa sede – è costituito dalla stipula di un contratto di fideiussione a garanzia del mutuo concesso da lla società Parte_1
amministrata dalla – tutti atti stipulati in data 28 novembre 2018: per l'effetto, il momento cui CP_1
occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore sia anteriore o successivo al sorgere del credito, è quello in cui mutuo (ed annessa garanzia) sono stati formalizzati.
Ora, emerge dalla documentazione acquisita agli atti del processo l'anteriorità del rilascio della fideiussione da parte di a garanzia del citato mutuo (tutti atti Controparte_1
formalizzati in data 28 novembre 2018) rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi convenuti (avvenuta in data 5 giugno 2019).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “[…] prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell' art. 2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore;
l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito […]” (Cass. 19012/2023).
1.3. Pervenendo ora all'esame della sussistenza dell'eventus damni, la giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere sufficiente ad integrare il presupposto in commento anche solo il compimento di un atto che abbia reso più incerto o più difficoltoso il soddisfacimento del credito, in virtù di una variazione quantitativa e/o qualitativa del patrimonio del debitore (in tal senso, Cass.
26310/2021). Incombe invece sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria,
l'onere di provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio conservi una consistenza tale da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore (Cass. civ. 15257/2004).
Ciò detto, è indubbia la sussistenza del presupposto dell'azione poiché la , unitamente CP_1 al coniuge – anch'egli legittimato passivo dell'azione in questione (Cass. 5768/2022) - CP_2
ha costituito in fondo patrimoniale i menzionati beni immobili, sottraendoli, di fatto, all'azione esecutiva, posto che:
(a) dalla disciplina di cui agli artt. 167 ss. c.c. deriva l'attribuzione ai beni costituiti in fondo patrimoniale di un vincolo di destinazione in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia idoneo, come tale, a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva degli altri creditori – la costituzione del fondo patrimoniale, infatti, rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni previste dall' art. 170 cod. civ., così riducendo la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. sul patrimonio dei costituenti;
(b) parte conventa non ha in alcun modo offerto elementi di prova atti a dimostrare la titolarità di altri beni, comunque di valore tale da assicurare, anche a seguito dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui sopra, la garanzia patrimoniale del credito rivendicato dall'attrice.
1.4. Con particolare riguardo alla fattispecie dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre osservato che “la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito anche se effettuata da uno o da entrambi i coniugi, non ravvisandosi, neanche in tale ipotesi, alcuna causa onerosa ricollegabile all'adempimento delle obbligazioni di cui agli art. 143 e
147 c.c. o al vantaggio per la categoria dei creditori non estranei ai bisogni della famiglia.
Ora, in tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito, compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito (quale è il caso che ci occupa), il requisito della scientia damni si risolve non già nella prova dell'intenzione di nuocere ai creditori, ma nella mera consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. civ. 9192/2021) - consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007).
Nel caso di specie, la consapevolezza di del pregiudizio arrecato alle Controparte_1
ragioni di parte attrice non può che presumersi dalla qualità di socio - insieme al coniuge CP_2
- nonché di legale rappresentante della società garantita (cfr. doc. 11 allegato alla
[...]
citazione), sicché è inverosimile che la stessa potesse essere all'oscuro sia del dissesto economico che avrebbe poi determinato il fallimento della società sia della Controparte_3 sussistenza dell'esposizione debitoria nei confronti di (non sfuggendo, ad ogni Parte_1
buon conto, che la stessa si costituì quale fideiussore della società dalla stessa amministrata). CP_1
È dunque innegabile che la costituzione di fondo patrimoniale è stata preordinata allo scopo di ledere la garanzia patrimoniale generica, con l'intento fraudolento di sottrarre beni immobili, di proprietà esclusiva del fideiussore , al raggio di azione di eventuali iniziative Controparte_1 giudiziarie che di lì a poco l'istituto di credito avrebbe presumibilmente intrapreso.
2. Deve pertanto accogliersi la domanda proposta da , per esso, da Parte_1 [...]
e dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto Parte_2
di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 5 giugno 2019 a ministero del notaio dott. dei Distretti Notarili di Catania e TA (rep. 26165 – racc. 6162) e Persona_1 Per_2 trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Catania - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 10 giugno 2019 (reg. gen. 22615 – reg. part. 16754), con il quale il debitore ed il coniuge hanno costituito un fondo patrimoniale, Controparte_1 Controparte_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 167 ss. c.c., destinando a far fronte ai bisogni della loro famiglia,
l'unità immobiliare, sita in Santa Venerina, via Giacomo Matteotti, censita al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 9, particella 1024, subalterno 2 ed il relativo terreno di pertinenza, censito al locale
Catasto dei Terreni al foglio 9, particella 1317.
Le spese di lite tra parte attrice ed i convenuti e Controparte_1 CP_2
seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui
[...]
al d.m. 55/2014 (e successive modifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando nella contumacia del convenuto Controparte_2
1. dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di (e, per Parte_1
esso, , dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Parte_2
stipulato in data 5 giugno 2019 a ministero del notaio dott. dei Distretti Persona_1
Notarili di Catania e TA (rep. 26165 – racc. 6162) e trascritto presso Per_2
l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Catania - Servizio di Pubblicità
Immobiliare in data 10 giugno 2019 (reg. gen. 22615 – reg. part. 16754);
2. ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari della competente
Agenzia del Territorio, in margine alla trascrizione dell'atto di cui al precedente punto;
3. condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di (e, per esso, , Parte_1 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni ed in € 22.457,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III sezione civile del Tribunale in data 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo