Art. 63. (Transito di energia elettrica sulle grandi reti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Entre nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE .
Articolo 62Articolo 64
Articolo 63 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Versione
6 marzo 1992
6 marzo 1992
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2007, n. 21095
- Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 146
- TAR Roma, sez. 4T, sentenza 12/02/2026, n. 2724
- Trib. Salerno, sentenza 19/02/2026, n. 1087
- Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6314
- Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 500
- Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 275
- Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6801
- Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/06/2025, n. 785
- Trib. Crotone, sentenza 16/07/2025, n. 427
- Articolo 41 del Codice della strada
- Articolo 489 del Codice civile
- Articolo 1230 del Codice civile
- Articolo 8 della Legge 27 maggio 1977, n. 284