Articolo 63 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 62Articolo 64
Versione
6 marzo 1992
Art. 63. (Transito di energia elettrica sulle grandi reti) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Entre nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE .
Entrata in vigore il 6 marzo 1992