CASS
Sentenza 4 marzo 2021
Sentenza 4 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2021, n. 8849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8849 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: • LL ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2019 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso perché tardivo. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 43548 del 15/05/2019, dep. il 24/10/2019, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di AL ON avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 20/04/2017, rendendo definitiva la condanna per i reati di cui al capo O, così come riqualificati dal tribunale (turbata libertà degli incanti ed estorsioni, entrambi nella forma tentata;
artt. 56 - 353 e 629 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il LL, tramite difensore di fiducia munito di procura speciale, lamentando l'errore di fatto consistente nell'omessa pronuncia su due motivi dì ricorso perché ritenuti extra devolutum, non dedotti cioè con l'appello; l'imputato, invece, aveva su entrambi i punti specificatamente impugnato la sentenza del tribunale, contestando l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8849 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 05/02/2021 n.
1 - perchè insussistenti i presupposti della simultanea presenza di più persone riunite nel luogo e nel momento in cui si era realizzata la violenza o la minaccia, alla luce di quanto stabilito dalle sezioni unite - e l'illegittimità della confisca - perchè disposta in relazione a tutti i beni in sequestro, ivi compresi quelli propri, in relazione ai quali vi era stata assoluzione dal reato. L'omesso esame di tali motivi da parte della corte territoriale era stato censurato in cassazione che, ingiustificatamente, non si era pronunciata, ritenendo le censure proposte per la prima volta in sede di legittimità (per la confisca aveva aggiunto che comunque il dissequestro poteva essere richiesto al giudice dell'esecuzione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi che il ricorso, depositato il 24/06/2020, risulta proposto tempestivamente, dovendosi tener conto della sospensione di tutti i termini processuali disposta dai provvedimenti legislativi adottati per far fronte all'emergenza sanitaria (art. 83 d.l. 17/05/2020 n. 18 e art. 36 d.l. 08/04/2020 n.23): i centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato (24/10/2019) scadevano originariamente il 23/04/2020 ma devono ritenersi prorogati di sessantrè giorni fino al 25/06/2020. Va in tal senso disattesa la richiesta di cui alla requisitoria scritta della Procura Generale. 2. Il ricorso è parzialmente fondato. Dalla lettura degli atti si evince che: è stata riconosciuta dai giudici di merito anche la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 cod. pen. richiamata dall'art. 629, co. 2 cod. pen. "atteso che la minaccia è stata commessa da più persone riunite sì da esercitare una maggiore forza di intimidazione proveniente da più persone che agiscano unitamente tra loro" (pag.
1.845 della pronuncia di primo grado); l'atto di appello dell'avv. Mazzetti per conto del LL censurava espressamente il riconoscimento dell'aggravante ritenendosi "non provata la compresenza di più persone nella perpetrazione dell'asserito reato" (pag. 24 par. III); la Corte di appello di Reggio Calabria ometteva di pronunciarsi sul punto (pag. 394), pur dando atto (pag. 374) della richiesta di esclusione delle aggravanti;
con il ricorso per cassazione lo stesso difensore eccepiva con apposito motivo l'omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n.1, richiamando a riguardo la pronuncia delle sezioni unite che ritiene necessaria la simultanea presenza 2 di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia (pag. 17 della sentenza della Corte di Cassazione oggetto d'impugnazione con il rimedio straordinario). Appare evidente dunque l'esistenza di un errore percettivo, che consiste nell'avere la Corte ritenuto "extra devolutum - e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. - il terzo motivo cui il ricorrente si duole della ritenuta applicazione della circostanza aggravante ex art. 628, comma terzo n.1 in quanto non dedotta in appello", posto che la questione era stata sottoposta all'esame del giudice di secondo grado. 2.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod. proc. pen. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa (Cass. sez. 2, sent. n. 44327 del 11/10/2005 - dep. 05/12/2005 - Rv. 232780): nel caso di specie dall'esame degli atti si evince che il motivo di ricorso per cassazione non era extra devolutum perché oggetto d'impugnazione della sentenza di primo grado;
la decisione sul punto potrebbe essere diversa alla luce del richiamato insegnamento delle sezioni unite, escludendosi altresì un'implicita valutazione in conseguenza della disamina di altro motivo assorbente. 2.2 La sentenza della corte di cassazione va pertanto revocata limitatamente all'aggravante in questione, con conseguente esame di legittimità sullo specifico motivo di ricorso che si rivela fondato per l'omessa motivazione della corte territoriale. La sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria va pertanto annullata - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. - con rinvio ad altra sezione della stessa corte per nuovo giudizio sul punto. 3. Deve escludersi invece l'errore percettivo in tema di mancato dissequestro dei beni sequestrati, per un duplice ordine di ragione. In primo luogo, il rimedio straordinario di cui all'art.625 bis cod. proc. pen. è ammesso a favore del condannato e la censura si riferisce ad una statuizione che consegue ad una pronuncia di proscioglimento. Inoltre, è inammissibile il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto, dovendo ritenersi preclusa dal divieto di applicazione analogica della disposizione l'estensione del gravame straordinario a 3 decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016 - dep. 18/05/2016 - Rv. 266745; Cass. sez. 4, sent. n. 22497 del 03/05/2007 - dep. 08/06/2007 - Rv. 237015). Il motivo pertanto è manifestamente infondato e determina l'inammissibilità in parte qua del ricorso.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 43548 pronunciata in data 24/10/2019 e depositata in data 24/10/2019 nei confronti di LL ON limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628/3 n.1 cp;
annulla la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 510 pronunciata nei confronti di LL ON in data 20/04/2017 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628/3 n. cp con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2020 Il Consigliere estensore Il Pre dente Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Gep n Rago
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso perché tardivo. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 43548 del 15/05/2019, dep. il 24/10/2019, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di AL ON avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 20/04/2017, rendendo definitiva la condanna per i reati di cui al capo O, così come riqualificati dal tribunale (turbata libertà degli incanti ed estorsioni, entrambi nella forma tentata;
artt. 56 - 353 e 629 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il LL, tramite difensore di fiducia munito di procura speciale, lamentando l'errore di fatto consistente nell'omessa pronuncia su due motivi dì ricorso perché ritenuti extra devolutum, non dedotti cioè con l'appello; l'imputato, invece, aveva su entrambi i punti specificatamente impugnato la sentenza del tribunale, contestando l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 Penale Sent. Sez. 2 Num. 8849 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 05/02/2021 n.
1 - perchè insussistenti i presupposti della simultanea presenza di più persone riunite nel luogo e nel momento in cui si era realizzata la violenza o la minaccia, alla luce di quanto stabilito dalle sezioni unite - e l'illegittimità della confisca - perchè disposta in relazione a tutti i beni in sequestro, ivi compresi quelli propri, in relazione ai quali vi era stata assoluzione dal reato. L'omesso esame di tali motivi da parte della corte territoriale era stato censurato in cassazione che, ingiustificatamente, non si era pronunciata, ritenendo le censure proposte per la prima volta in sede di legittimità (per la confisca aveva aggiunto che comunque il dissequestro poteva essere richiesto al giudice dell'esecuzione). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve premettersi che il ricorso, depositato il 24/06/2020, risulta proposto tempestivamente, dovendosi tener conto della sospensione di tutti i termini processuali disposta dai provvedimenti legislativi adottati per far fronte all'emergenza sanitaria (art. 83 d.l. 17/05/2020 n. 18 e art. 36 d.l. 08/04/2020 n.23): i centottanta giorni dal deposito del provvedimento impugnato (24/10/2019) scadevano originariamente il 23/04/2020 ma devono ritenersi prorogati di sessantrè giorni fino al 25/06/2020. Va in tal senso disattesa la richiesta di cui alla requisitoria scritta della Procura Generale. 2. Il ricorso è parzialmente fondato. Dalla lettura degli atti si evince che: è stata riconosciuta dai giudici di merito anche la circostanza aggravante contestata di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 cod. pen. richiamata dall'art. 629, co. 2 cod. pen. "atteso che la minaccia è stata commessa da più persone riunite sì da esercitare una maggiore forza di intimidazione proveniente da più persone che agiscano unitamente tra loro" (pag.
1.845 della pronuncia di primo grado); l'atto di appello dell'avv. Mazzetti per conto del LL censurava espressamente il riconoscimento dell'aggravante ritenendosi "non provata la compresenza di più persone nella perpetrazione dell'asserito reato" (pag. 24 par. III); la Corte di appello di Reggio Calabria ometteva di pronunciarsi sul punto (pag. 394), pur dando atto (pag. 374) della richiesta di esclusione delle aggravanti;
con il ricorso per cassazione lo stesso difensore eccepiva con apposito motivo l'omessa motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n.1, richiamando a riguardo la pronuncia delle sezioni unite che ritiene necessaria la simultanea presenza 2 di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia (pag. 17 della sentenza della Corte di Cassazione oggetto d'impugnazione con il rimedio straordinario). Appare evidente dunque l'esistenza di un errore percettivo, che consiste nell'avere la Corte ritenuto "extra devolutum - e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. - il terzo motivo cui il ricorrente si duole della ritenuta applicazione della circostanza aggravante ex art. 628, comma terzo n.1 in quanto non dedotta in appello", posto che la questione era stata sottoposta all'esame del giudice di secondo grado. 2.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625 bis cod. proc. pen. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa (Cass. sez. 2, sent. n. 44327 del 11/10/2005 - dep. 05/12/2005 - Rv. 232780): nel caso di specie dall'esame degli atti si evince che il motivo di ricorso per cassazione non era extra devolutum perché oggetto d'impugnazione della sentenza di primo grado;
la decisione sul punto potrebbe essere diversa alla luce del richiamato insegnamento delle sezioni unite, escludendosi altresì un'implicita valutazione in conseguenza della disamina di altro motivo assorbente. 2.2 La sentenza della corte di cassazione va pertanto revocata limitatamente all'aggravante in questione, con conseguente esame di legittimità sullo specifico motivo di ricorso che si rivela fondato per l'omessa motivazione della corte territoriale. La sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria va pertanto annullata - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. - con rinvio ad altra sezione della stessa corte per nuovo giudizio sul punto. 3. Deve escludersi invece l'errore percettivo in tema di mancato dissequestro dei beni sequestrati, per un duplice ordine di ragione. In primo luogo, il rimedio straordinario di cui all'art.625 bis cod. proc. pen. è ammesso a favore del condannato e la censura si riferisce ad una statuizione che consegue ad una pronuncia di proscioglimento. Inoltre, è inammissibile il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto, dovendo ritenersi preclusa dal divieto di applicazione analogica della disposizione l'estensione del gravame straordinario a 3 decisioni emesse all'interno di procedimenti incidentali (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016 - dep. 18/05/2016 - Rv. 266745; Cass. sez. 4, sent. n. 22497 del 03/05/2007 - dep. 08/06/2007 - Rv. 237015). Il motivo pertanto è manifestamente infondato e determina l'inammissibilità in parte qua del ricorso.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Corte di Cassazione n. 43548 pronunciata in data 24/10/2019 e depositata in data 24/10/2019 nei confronti di LL ON limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628/3 n.1 cp;
annulla la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 510 pronunciata nei confronti di LL ON in data 20/04/2017 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628/3 n. cp con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 5 febbraio 2020 Il Consigliere estensore Il Pre dente Dott. Luigi Agostinacchio Dott. Gep n Rago