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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 24.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2020 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 alce al ricorso introduttivo, dall'avv. n il quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del procuratore speciale in carica, Controparte_1
(C.F. P.IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Salerno, alla Via Renato De Martino n. 33/C, press ell'avv. Filippo Leporini;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso iscritto al R.G.L. n. 211/2020 e depositato il 03.02.2020, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il fermo amministrativo operato dall sul CP_2 veicolo FIAT IDEA, tg. DW721GN, preceduto dal preavviso di avviso di n. 1008020190000455200, notificatogli il 29.05.2019 e contenente la cartella di pagamento n. 10021080019601005000, emessa dalla Parte_2 per il mancato pagamen
[...] interessi di mora. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento adottato, stante la comproprietà del veicolo oggetto della misura restrittiva con altro soggetto diverso dal debitore, completamente estraneo all'inadempimento. Concludeva chiedendo al Tribunale di Lagonegro di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con vittoria di spese. Con memoria difensiva depositata il 13.11.2020 e poi il 17.11.2020, di identico tenore, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e CP_2 chiedendo, nel merito, del ricorso proposto, ritenuto inammissibile e infondato. Con note depositate per l'udienza del 07.11.2023 parte ricorrente deduceva di aver presentato istanza di rateizzazione all'ente previdenziale di riferimento e di aver provveduto all'integrale versamento dell'importo richiesto, ricomprendente la cartella di pagamento per cui è causa, con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Preso atto delle argomentazioni esposte, il GdL invitava parte resistente ad interloquire sul punto, con onere per la parte più diligente di depositare un estratto di ruolo aggiornato. Nelle more, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive modifiche, si disponeva la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato Parte_3 alla stessa, per la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti e all'udienza del 10.05.2025, considerato che dall'estratto di ruolo datato 11.12.2023 non si evinceva l'intervenuto sgravio, veniva disposta l'acquisizione di documentazione aggiornata relativa alla cartella di pagamento oggetto di causa. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva definita con sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che la abbia provveduto allo sgravio dei Pt_4 crediti contenuti nella cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo n. 1008020190000455200. Pertanto, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Nessuna specifica contestazione è stata mossa sul punto dall' Anche l'estratto di CP_2 ruolo depositato dal concessionario riporta un debito pari a 0,00. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali
Pag. 2 di 3 giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte ricorrente e non contrastata dall il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. CP_2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra l'intervenuto annullamento del credito, a tutela del quale è stato iscritto il fermo, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Non sussiste, pertanto, il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata in base al preavviso di fermo amministrativo n. 1008020190000455200, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 10021080019601005000. L'estratto di ruolo depositato dal concessionario relativo alla cartella per cui è causa riporta un debito di euro 0,00. Sebbene dalla visura PRA risulta che il fermo è stato già iscritto, la parte ricorrente nulla ha chiesto in merito allo stesso, sicché deve adottarsi esclusivamente la pronuncia di cessazione della materia. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver richiesto, a seguito della notifica di nuova intimazione di pagamento, un piano di rateizzazione per la regolarizzazione della propria posizione contributiva (cfr. note depositate per l'udienza del 07.11.2023). Precisava che la richiedeva il versamento della somma pari ad euro 15.650,00, comprendente i crediti Pt_4 contenuti nelle cartelle dal 2014 al 2018, tra cui anche quella per cui si procede. Allegava, quindi, le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento e il provvedimento di annullamento dell'ente previdenziale. La pretesa creditoria, dunque, doveva ritenersi fondata e, tuttavia, tenuto conto che nel corso del giudizio, la parte ha, comunque, provveduto al pagamento, le spese possono compensarsi integralmente. Deve segnalarsi, inoltre, che la questione relativa alla illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, quando ha ad oggetto un bene cointestato è ampiamente discussa nella giurisprudenza di merito. Tribunale Palermo sez. lav., 14/07/2023, n.2683 ha ritenuto che “la legge italiana prevede che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei Con termini previsti, l id est: l'Agente della riscossione] possa disporre, tra le altre cose, il fermo del veicolo intestato al debitore, trami izione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salda il suo debito e provvede a cancellare l'iscrizione al PRA. Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Alla domanda quindi se l possa eseguire su Controparte_4 un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestat re dell'Erario la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione”. In senso conforme anche Tribunale Catanzaro, 16/02/2024, n.155. Anche per tale ragione, le spese di lite devono essere compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
(R.G. 211/2020), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, c
[...] ara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite. Lagonegro, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 3 di 3
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 24.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2020 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , rapp.to e Parte_1 C.F._1 alce al ricorso introduttivo, dall'avv. n il quale elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del procuratore speciale in carica, Controparte_1
(C.F. P.IVA , elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Salerno, alla Via Renato De Martino n. 33/C, press ell'avv. Filippo Leporini;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso iscritto al R.G.L. n. 211/2020 e depositato il 03.02.2020, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il fermo amministrativo operato dall sul CP_2 veicolo FIAT IDEA, tg. DW721GN, preceduto dal preavviso di avviso di n. 1008020190000455200, notificatogli il 29.05.2019 e contenente la cartella di pagamento n. 10021080019601005000, emessa dalla Parte_2 per il mancato pagamen
[...] interessi di mora. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento adottato, stante la comproprietà del veicolo oggetto della misura restrittiva con altro soggetto diverso dal debitore, completamente estraneo all'inadempimento. Concludeva chiedendo al Tribunale di Lagonegro di dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la nullità del provvedimento impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, con vittoria di spese. Con memoria difensiva depositata il 13.11.2020 e poi il 17.11.2020, di identico tenore, si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e CP_2 chiedendo, nel merito, del ricorso proposto, ritenuto inammissibile e infondato. Con note depositate per l'udienza del 07.11.2023 parte ricorrente deduceva di aver presentato istanza di rateizzazione all'ente previdenziale di riferimento e di aver provveduto all'integrale versamento dell'importo richiesto, ricomprendente la cartella di pagamento per cui è causa, con conseguente sgravio delle somme iscritte a ruolo. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Preso atto delle argomentazioni esposte, il GdL invitava parte resistente ad interloquire sul punto, con onere per la parte più diligente di depositare un estratto di ruolo aggiornato. Nelle more, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive modifiche, si disponeva la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato Parte_3 alla stessa, per la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti e all'udienza del 10.05.2025, considerato che dall'estratto di ruolo datato 11.12.2023 non si evinceva l'intervenuto sgravio, veniva disposta l'acquisizione di documentazione aggiornata relativa alla cartella di pagamento oggetto di causa. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva definita con sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Ebbene, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Deve ritenersi pacifico, infatti, oltre che documentato, che la abbia provveduto allo sgravio dei Pt_4 crediti contenuti nella cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo amministrativo n. 1008020190000455200. Pertanto, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. Nessuna specifica contestazione è stata mossa sul punto dall' Anche l'estratto di CP_2 ruolo depositato dal concessionario riporta un debito pari a 0,00. Si precisa che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali
Pag. 2 di 3 giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dalla parte ricorrente e non contrastata dall il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. CP_2 Alla stregua delle osservazioni tutte sopra l'intervenuto annullamento del credito, a tutela del quale è stato iscritto il fermo, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Non sussiste, pertanto, il diritto del concessionario a procedere ad esecuzione forzata in base al preavviso di fermo amministrativo n. 1008020190000455200, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 10021080019601005000. L'estratto di ruolo depositato dal concessionario relativo alla cartella per cui è causa riporta un debito di euro 0,00. Sebbene dalla visura PRA risulta che il fermo è stato già iscritto, la parte ricorrente nulla ha chiesto in merito allo stesso, sicché deve adottarsi esclusivamente la pronuncia di cessazione della materia. Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente. Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto di aver richiesto, a seguito della notifica di nuova intimazione di pagamento, un piano di rateizzazione per la regolarizzazione della propria posizione contributiva (cfr. note depositate per l'udienza del 07.11.2023). Precisava che la richiedeva il versamento della somma pari ad euro 15.650,00, comprendente i crediti Pt_4 contenuti nelle cartelle dal 2014 al 2018, tra cui anche quella per cui si procede. Allegava, quindi, le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento e il provvedimento di annullamento dell'ente previdenziale. La pretesa creditoria, dunque, doveva ritenersi fondata e, tuttavia, tenuto conto che nel corso del giudizio, la parte ha, comunque, provveduto al pagamento, le spese possono compensarsi integralmente. Deve segnalarsi, inoltre, che la questione relativa alla illegittimità del preavviso di fermo amministrativo, quando ha ad oggetto un bene cointestato è ampiamente discussa nella giurisprudenza di merito. Tribunale Palermo sez. lav., 14/07/2023, n.2683 ha ritenuto che “la legge italiana prevede che, in caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei Con termini previsti, l id est: l'Agente della riscossione] possa disporre, tra le altre cose, il fermo del veicolo intestato al debitore, trami izione al PRA del provvedimento di fermo amministrativo. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salda il suo debito e provvede a cancellare l'iscrizione al PRA. Il veicolo in fermo amministrativo non può circolare (e se circola è prevista una severa sanzione), non può essere radiato né tanto meno demolito o esportato. Può però essere venduto, ma il nuovo proprietario non può guidarlo fino a quando il debitore non estingue il suo debito. Alla domanda quindi se l possa eseguire su Controparte_4 un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestat re dell'Erario la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione”. In senso conforme anche Tribunale Catanzaro, 16/02/2024, n.155. Anche per tale ragione, le spese di lite devono essere compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
(R.G. 211/2020), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, c
[...] ara la cessazione della materia del contendere;
2. compensa le spese di lite. Lagonegro, 16.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 3 di 3