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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PIANTEDOSI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 18
41030 BASTIGLIApresso il difensore avv. PIANTEDOSI ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORNETTI GIUSEPPE e dell'avv. , C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DEI NOBILI, 5 PARMApresso il difensore avv. CORNETTI GIUSEPPE
APPELLATO
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza n. 59 del 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
[...]
Motivi della decisione
1. Su ricorso proposto da , titolare dell'omonima il Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
pagina 1 di 6 2. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha rilevato l'assoggettabilità del
[...] alle disposizioni del CCII, essendo quest'ultima organizzata in forma di Parte_1
società a responsabilità limitata che svolge attività di produzione dei derivati del latte, tuttora iscritta nel Registro delle Imprese.
3. Ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in quanto, le circostanze poste a fondamento delle contestazioni sul punto dalla resistente, ossia l'avvenuto pagamento dei debiti nei confronti dell'Inps, l'assenza di pignoramenti e l'esistenza di un credito IVA superiore a euro
100.000,00 (risultante solo nella denuncia Iva dichiarata dalla stessa resistente), non erano state documentalmente provate.
4. Ha accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII, a tal fine rilevando che la società ricorrente è creditrice nei confronti della società resistente (in forza di decreto ingiuntivo n.1100/2023 emesso dal Tribunale di Parma in data 5-9-2023 e dichiarato esecutivo in data 20-11-2023) per euro 51.243,17, e che dall'informativa dell'Inps risultano ulteriori debiti per euro 1249,57 ed euro 2768,80.
5. Propone reclamo , nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
contestando la sola sussistenza dello stato di Parte_1
insolvenza. A tal fine deduce che:
- il non è debitore nei confronti di , poiché, in qualità di semplice Parte_1 Controparte_1
intermediario in possesso dei requisiti per la commercializzazione del latte cosiddetto primo acquirente (D.M. art 2 del del 06/08/2021), esso svolge semplice attività di CP_3
intermediazione che frutta allo stesso in termini di provvigione;
- “Il credito IVA del come disposto dal Dpr 633/72 e come dall'informativa dello Parte_1
stesso magistrato tale credito non è stato contestato dall'agenzia delle entrate, pertanto il documento non è una certificazione di parte come affermato erroneamente dal Collegio e da controparte, ma è l'unico certificato che l'agenzia delle Entrate può mettere a disposizione per consentire alla parte creditrice il potere giuridico di rimborso”;
- sono stati prodotti tutti i pagamenti nei confronti dell'INPS e di tutti gli enti statali e non esisterebbero altri debiti scaduti;
- la capacità e la volontà del di pagare il debito nei confronti , Parte_1 Controparte_1 sarebbe dimostrata dall'inoltro alla creditrice di una proposta transattiva rateizzata, tuttavia, rifiutata dalla controparte;
pagina 2 di 6 - l'analisi contabile redatta dal dott. agli atti evidenzierebbe l'assenza di indici di Per_1
insolvenza;
- “Il ricorrente non ha tentato alcun pignoramento nei confronti del , privando Parte_1 quest'ultimo della possibilità di utilizzare un metodo diverso per l'estinzione del debito, si ricorda non suo, magari tramite una concessione del pignoramento;
se avessero proceduto al pignoramento dei conti correnti i crediti esistenti avrebbero permesso una soddisfazione del credito pari quasi al 100% anche se non spettante”;
6. Resiste in giudizio , chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
7. Il Curatore, non costituito, invitato a riferire in ordine al patrimonio e alla contabilità della società, nonché sulle circostanze dedotte in reclamo, ha depositato apposita relazione in data 5 novembre 2024, esponendo che allo stato non è in grado di riferire in ordine alla documentazione fiscale e contabile, né all'attivo e al passivo, stante la mancanza di collaborazione da parte del legale rappresentate;
pertanto ha chiesto al Giudice Delegato il rinvio dell'esame delle domande di insinuazione originariamente fissato per il 22.10.2024 e rinviato al 26.11.2024.
8. Con provvedimento del 17.12.2024, la Corte d'Appello, ritenuta la necessità ai fini della decisione, di acquisire copia dello stato passivo dichiarato esecutivo, ha invitato le parti a provvedere mediante deposito in via telematica.
9. Il Curatore con memoria del 14 gennaio 2025 ha riferito dell'impossibilità di ottemperare alla richiesta della Corte, poiché, non disponendo ancora della documentazione necessaria, sempre a causa della mancata collaborazione del l.r. della Società, l'udienza fissata per l'esame delle domande di insinuazione è stata rinviata al 18.03.2025. Ha dato altresì atto del fatto che, pur in assenza delle comunicazioni ex art. 200 CCII, sono state presentate n° 12 domande di insinuazione alla Liquidazione Giudiziale, per un importo di euro 76.975,11.
10. Con memoria del 10 febbraio, il curatore aggiornava la Corte, riferendo di aver ricevuto un
AVVISO DI ACCERTAMENTO THS03BD00061/2025 - ANNO DI IMPOSTA 2019, nel quale “l'Ufficio ha accertato:
• ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. nr. 600/1973 un maggior reddito d'impresa pari ad € 130.165,95;
• ai fini IRAP, ai sensi dell'art, 11 e 25 del d.lgs nr. 446/1997 un maggior valore della produzione lorda pari ad € 130.165,95;
• ai fini Iva ai sensi dell'art. 54 COMMA 4 del D.P.R. NR. 633/1972 un'imposta indetraibile pari ad € 28.636,51 relativa ad operazioni passive pari ad € 130.165,95; irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a euro 42.172,65”.
pagina 3 di 6 11. A scioglimento della riserva assunta, il Collegio decide come di seguito.
12. Il reclamo è infondato.
13. Occorre in primo luogo rilevare che le argomentazioni, circa la non debenza del credito della ricorrente , sono superate dal fatto che detto credito è portato da Controparte_1
decreto ingiuntivo n.1100/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 5-9-2023 e dichiarato esecutivo in data 20-11-2023, rispetto al quale non è stata proposta opposizione, nemmeno tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
14. Conseguentemente, deve essere ribadita la legittimazione della a Controparte_1
proporre istanza per apertura della l.g., così come deve ritenersi accertato il superamento della soglia di cui al comma 5 art. 49 ccii, atteso che il credito della Ditta istante ammonta a €
51.243,17.
15. A nulla rilevano, poi, le deduzioni circa l'esistenza o meno del credito IVA.
16. Sul punto va osservato, in primo luogo, che l'informativa, richiesta d'ufficio ai sensi degli artt.
42 e 367 CCII, dalla quale la reclamante pretende di desumere la conferma di tale credito, ha ad oggetto documentazione che non può assumere alcuna valenza probatoria circa i crediti che il contribuente vanti nei confronti del Fisco, in quanto non ricompresi nell'oggetto della richiesta di informativa (art. 367: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli
Contr anni in cui i debiti sono sorti”). Né la mancata contestazione da parte di può valere a conferma di quanto affermato dal , atteso che in questa sede l'Agenzia non riveste la Parte_1
qualità di controparte.
17. In secondo luogo, quand'anche detto credito IVA esistesse, ciò non avrebbe rilevanza dirimente ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
18. Infatti, “lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore (oggi, liquidazione giudiziale) non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
pagina 4 di 6 (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Sez. 1, Sentenza n. 7252 del
27/03/2014).
19. Pertanto, l'asserita esistenza del credito IVA non varrebbe comunque ad escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza.
20. Nello svolgere un esame nei termini chiariti dalla pronuncia della S.C. citata, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve certamente tenersi conto del comportamento tenuto dal legale rappresentante nel non collaborare con gli organi della procedura.
21. Un siffatto contegno induce a ritenere che la società, omettendo di consegnare la documentazione contabile e fiscale richiesta dalla legge, intenda celare lo stato d'insolvenza in cui la stessa versa.
22. A confortare tale assunto concorrono le ulteriori circostanze riferite dal curatore.
23. Ci si riferisce alle dodici domande di insinuazione al passivo, pervenute pur in assenza delle comunicazioni ex art. 200 CCII e provenienti prevalentemente da soggetti istituzionali (Iren
Ambiente, WinTre, Agenzia delle Entrate e Riscossione, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Avv. Berni Luca, Avv. Pezzoni Claudia, LAL Nidhi Mehrra) per un importo complessivo di euro 76.975,11.
24. In un tale contesto perdono di rilevanza le contestazioni della reclamante, le quali, come si vedrà a breve, si appalesano in ogni caso infondate.
25. Ed infatti, a sostegno dell'avvenuto pagamento dei debiti nei confronti dell'INPS e di tutti gli enti statali, la reclamante produce, non le opportune quietanze, bensì modelli di pagamento unificato editati dalla stessa, che non recano alcuna indicazione circa la modalità pagamento concretamente impiegata, né l'effettivo buon fine dell'adempimento. Di conseguenza, anche tale circostanza rimane priva di prova.
26. Con riguardo alla proposta transattiva rifiutata dalla controparte, rateizzata e per un importo minore rispetto alla somma dovuta, si osserva che essa, lungi dal rappresentare indice di capacità e di volontà del di pagare il debito nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
suggerisce invero che la reclamante non sia in grado di adempiere regolarmente a tale obbligazione nella misura e nei termini recati dal titolo da cui il credito è portato.
27. Si osserva, poi, che dall'analisi contabile redatta dal dott. , consulente incaricato dalla Per_1 stessa reclamante, non può affatto desumersi l'assenza di indici di insolvibilità, specie considerato che il debitore si è mostrato indisponibile a consegnare la documentazione di legge e a ottemperare agli ulteriori adempimenti di rito.
pagina 5 di 6 28. Appare poi incomprensibile l'assunto a sostegno della solvibilità della società di cui al p.to 8, nel quale la reclamante lamenta che “Il ricorrente non ha tentato alcun pignoramento nei confronti del , privando quest'ultimo della possibilità di utilizzare un metodo Parte_1 diverso per l'estinzione del debito, si ricorda non suo, magari tramite una concessione del pignoramento;
se avessero proceduto al pignoramento dei conti correnti i crediti esistenti avrebbero permesso una soddisfazione del credito pari quasi al 100% anche se non spettante”.
29. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, ritiene il collegio che il ricorso a una procedura di pignoramento, immotivatamente più gravosa per il creditore e dall'esito tutt'altro che certo in termini satisfattivi (l'effettiva capienza dei conti correnti, ad esempio, costituisce l'ennesima circostanza sprovvista di prova), avvalori la convinzione che il debitore non sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, confermando il sussistere dello stato d'insolvenza della Società.
30. In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che
[...]
versi in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) Parte_1
CCII. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
31. L'esito del gravame implica la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate come in dispositivo. Controparte_1
32. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna , nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
a rifondere Parte_1 Controparte_1
delle spese di reclamo, che liquida in euro 1.738,00 per compensi, oltre a rimborso
[...]
forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A., come per legge;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 21/02/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PIANTEDOSI ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE, 18
41030 BASTIGLIApresso il difensore avv. PIANTEDOSI ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORNETTI GIUSEPPE e dell'avv. , C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DEI NOBILI, 5 PARMApresso il difensore avv. CORNETTI GIUSEPPE
APPELLATO
IN PUNTO A: reclamo avverso la sentenza n. 59 del 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
[...]
Motivi della decisione
1. Su ricorso proposto da , titolare dell'omonima il Controparte_1 Controparte_1
Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Parte_1
pagina 1 di 6 2. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha rilevato l'assoggettabilità del
[...] alle disposizioni del CCII, essendo quest'ultima organizzata in forma di Parte_1
società a responsabilità limitata che svolge attività di produzione dei derivati del latte, tuttora iscritta nel Registro delle Imprese.
3. Ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in quanto, le circostanze poste a fondamento delle contestazioni sul punto dalla resistente, ossia l'avvenuto pagamento dei debiti nei confronti dell'Inps, l'assenza di pignoramenti e l'esistenza di un credito IVA superiore a euro
100.000,00 (risultante solo nella denuncia Iva dichiarata dalla stessa resistente), non erano state documentalmente provate.
4. Ha accertato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII, a tal fine rilevando che la società ricorrente è creditrice nei confronti della società resistente (in forza di decreto ingiuntivo n.1100/2023 emesso dal Tribunale di Parma in data 5-9-2023 e dichiarato esecutivo in data 20-11-2023) per euro 51.243,17, e che dall'informativa dell'Inps risultano ulteriori debiti per euro 1249,57 ed euro 2768,80.
5. Propone reclamo , nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
contestando la sola sussistenza dello stato di Parte_1
insolvenza. A tal fine deduce che:
- il non è debitore nei confronti di , poiché, in qualità di semplice Parte_1 Controparte_1
intermediario in possesso dei requisiti per la commercializzazione del latte cosiddetto primo acquirente (D.M. art 2 del del 06/08/2021), esso svolge semplice attività di CP_3
intermediazione che frutta allo stesso in termini di provvigione;
- “Il credito IVA del come disposto dal Dpr 633/72 e come dall'informativa dello Parte_1
stesso magistrato tale credito non è stato contestato dall'agenzia delle entrate, pertanto il documento non è una certificazione di parte come affermato erroneamente dal Collegio e da controparte, ma è l'unico certificato che l'agenzia delle Entrate può mettere a disposizione per consentire alla parte creditrice il potere giuridico di rimborso”;
- sono stati prodotti tutti i pagamenti nei confronti dell'INPS e di tutti gli enti statali e non esisterebbero altri debiti scaduti;
- la capacità e la volontà del di pagare il debito nei confronti , Parte_1 Controparte_1 sarebbe dimostrata dall'inoltro alla creditrice di una proposta transattiva rateizzata, tuttavia, rifiutata dalla controparte;
pagina 2 di 6 - l'analisi contabile redatta dal dott. agli atti evidenzierebbe l'assenza di indici di Per_1
insolvenza;
- “Il ricorrente non ha tentato alcun pignoramento nei confronti del , privando Parte_1 quest'ultimo della possibilità di utilizzare un metodo diverso per l'estinzione del debito, si ricorda non suo, magari tramite una concessione del pignoramento;
se avessero proceduto al pignoramento dei conti correnti i crediti esistenti avrebbero permesso una soddisfazione del credito pari quasi al 100% anche se non spettante”;
6. Resiste in giudizio , chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
7. Il Curatore, non costituito, invitato a riferire in ordine al patrimonio e alla contabilità della società, nonché sulle circostanze dedotte in reclamo, ha depositato apposita relazione in data 5 novembre 2024, esponendo che allo stato non è in grado di riferire in ordine alla documentazione fiscale e contabile, né all'attivo e al passivo, stante la mancanza di collaborazione da parte del legale rappresentate;
pertanto ha chiesto al Giudice Delegato il rinvio dell'esame delle domande di insinuazione originariamente fissato per il 22.10.2024 e rinviato al 26.11.2024.
8. Con provvedimento del 17.12.2024, la Corte d'Appello, ritenuta la necessità ai fini della decisione, di acquisire copia dello stato passivo dichiarato esecutivo, ha invitato le parti a provvedere mediante deposito in via telematica.
9. Il Curatore con memoria del 14 gennaio 2025 ha riferito dell'impossibilità di ottemperare alla richiesta della Corte, poiché, non disponendo ancora della documentazione necessaria, sempre a causa della mancata collaborazione del l.r. della Società, l'udienza fissata per l'esame delle domande di insinuazione è stata rinviata al 18.03.2025. Ha dato altresì atto del fatto che, pur in assenza delle comunicazioni ex art. 200 CCII, sono state presentate n° 12 domande di insinuazione alla Liquidazione Giudiziale, per un importo di euro 76.975,11.
10. Con memoria del 10 febbraio, il curatore aggiornava la Corte, riferendo di aver ricevuto un
AVVISO DI ACCERTAMENTO THS03BD00061/2025 - ANNO DI IMPOSTA 2019, nel quale “l'Ufficio ha accertato:
• ai fini IRES, ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. nr. 600/1973 un maggior reddito d'impresa pari ad € 130.165,95;
• ai fini IRAP, ai sensi dell'art, 11 e 25 del d.lgs nr. 446/1997 un maggior valore della produzione lorda pari ad € 130.165,95;
• ai fini Iva ai sensi dell'art. 54 COMMA 4 del D.P.R. NR. 633/1972 un'imposta indetraibile pari ad € 28.636,51 relativa ad operazioni passive pari ad € 130.165,95; irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a euro 42.172,65”.
pagina 3 di 6 11. A scioglimento della riserva assunta, il Collegio decide come di seguito.
12. Il reclamo è infondato.
13. Occorre in primo luogo rilevare che le argomentazioni, circa la non debenza del credito della ricorrente , sono superate dal fatto che detto credito è portato da Controparte_1
decreto ingiuntivo n.1100/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 5-9-2023 e dichiarato esecutivo in data 20-11-2023, rispetto al quale non è stata proposta opposizione, nemmeno tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
14. Conseguentemente, deve essere ribadita la legittimazione della a Controparte_1
proporre istanza per apertura della l.g., così come deve ritenersi accertato il superamento della soglia di cui al comma 5 art. 49 ccii, atteso che il credito della Ditta istante ammonta a €
51.243,17.
15. A nulla rilevano, poi, le deduzioni circa l'esistenza o meno del credito IVA.
16. Sul punto va osservato, in primo luogo, che l'informativa, richiesta d'ufficio ai sensi degli artt.
42 e 367 CCII, dalla quale la reclamante pretende di desumere la conferma di tale credito, ha ad oggetto documentazione che non può assumere alcuna valenza probatoria circa i crediti che il contribuente vanti nei confronti del Fisco, in quanto non ricompresi nell'oggetto della richiesta di informativa (art. 367: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli
Contr anni in cui i debiti sono sorti”). Né la mancata contestazione da parte di può valere a conferma di quanto affermato dal , atteso che in questa sede l'Agenzia non riveste la Parte_1
qualità di controparte.
17. In secondo luogo, quand'anche detto credito IVA esistesse, ciò non avrebbe rilevanza dirimente ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.
18. Infatti, “lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore (oggi, liquidazione giudiziale) non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa
pagina 4 di 6 (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Sez. 1, Sentenza n. 7252 del
27/03/2014).
19. Pertanto, l'asserita esistenza del credito IVA non varrebbe comunque ad escludere la sussistenza di uno stato di insolvenza.
20. Nello svolgere un esame nei termini chiariti dalla pronuncia della S.C. citata, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve certamente tenersi conto del comportamento tenuto dal legale rappresentante nel non collaborare con gli organi della procedura.
21. Un siffatto contegno induce a ritenere che la società, omettendo di consegnare la documentazione contabile e fiscale richiesta dalla legge, intenda celare lo stato d'insolvenza in cui la stessa versa.
22. A confortare tale assunto concorrono le ulteriori circostanze riferite dal curatore.
23. Ci si riferisce alle dodici domande di insinuazione al passivo, pervenute pur in assenza delle comunicazioni ex art. 200 CCII e provenienti prevalentemente da soggetti istituzionali (Iren
Ambiente, WinTre, Agenzia delle Entrate e Riscossione, Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Avv. Berni Luca, Avv. Pezzoni Claudia, LAL Nidhi Mehrra) per un importo complessivo di euro 76.975,11.
24. In un tale contesto perdono di rilevanza le contestazioni della reclamante, le quali, come si vedrà a breve, si appalesano in ogni caso infondate.
25. Ed infatti, a sostegno dell'avvenuto pagamento dei debiti nei confronti dell'INPS e di tutti gli enti statali, la reclamante produce, non le opportune quietanze, bensì modelli di pagamento unificato editati dalla stessa, che non recano alcuna indicazione circa la modalità pagamento concretamente impiegata, né l'effettivo buon fine dell'adempimento. Di conseguenza, anche tale circostanza rimane priva di prova.
26. Con riguardo alla proposta transattiva rifiutata dalla controparte, rateizzata e per un importo minore rispetto alla somma dovuta, si osserva che essa, lungi dal rappresentare indice di capacità e di volontà del di pagare il debito nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
suggerisce invero che la reclamante non sia in grado di adempiere regolarmente a tale obbligazione nella misura e nei termini recati dal titolo da cui il credito è portato.
27. Si osserva, poi, che dall'analisi contabile redatta dal dott. , consulente incaricato dalla Per_1 stessa reclamante, non può affatto desumersi l'assenza di indici di insolvibilità, specie considerato che il debitore si è mostrato indisponibile a consegnare la documentazione di legge e a ottemperare agli ulteriori adempimenti di rito.
pagina 5 di 6 28. Appare poi incomprensibile l'assunto a sostegno della solvibilità della società di cui al p.to 8, nel quale la reclamante lamenta che “Il ricorrente non ha tentato alcun pignoramento nei confronti del , privando quest'ultimo della possibilità di utilizzare un metodo Parte_1 diverso per l'estinzione del debito, si ricorda non suo, magari tramite una concessione del pignoramento;
se avessero proceduto al pignoramento dei conti correnti i crediti esistenti avrebbero permesso una soddisfazione del credito pari quasi al 100% anche se non spettante”.
29. Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, ritiene il collegio che il ricorso a una procedura di pignoramento, immotivatamente più gravosa per il creditore e dall'esito tutt'altro che certo in termini satisfattivi (l'effettiva capienza dei conti correnti, ad esempio, costituisce l'ennesima circostanza sprovvista di prova), avvalori la convinzione che il debitore non sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, confermando il sussistere dello stato d'insolvenza della Società.
30. In definitiva, per le considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che
[...]
versi in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) Parte_1
CCII. Pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
31. L'esito del gravame implica la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate come in dispositivo. Controparte_1
32. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna , nella qualità di legale rappresentante della società Parte_2
a rifondere Parte_1 Controparte_1
delle spese di reclamo, che liquida in euro 1.738,00 per compensi, oltre a rimborso
[...]
forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A., come per legge;
II. dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 21/02/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea Lama
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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