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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11171/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. COSTANZO MARIO, come da Parte_1 procura in atti
- ricorrente
Contro
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
- resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 14.11.2025.
2. Con ricorso depositato in data 16.9.24 parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge
n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2023-24 per l'effetto condannare il CP_1 resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione della carta docente dal valore nominale di € 500,00 .
3. Il si è costituito in giudizio ed ha motivato e concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3.Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento per l'anno scolastico 2023-24 della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM
28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015 in favore dei docenti non di ruolo.
Sulla specifica questione giuridica è intervenuta nel corso del giudizio la sentenza n. 29961 del
27.10.2023 della Corte di Cassazione con la quale, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. CP_1
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per
l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni.
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM
28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità
(par. 12). Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
“annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo.
Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_1 diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6);
b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1).
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.
1 e 2 l. 124/1999.
Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., risulta fondamentale ai fini del decidere esaminare quanto recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 3.7.2025 (causa C-268/22).
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte di
Giustizia ha rilevato che l'ordinamento impone “un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”.
La pronuncia in esame, ritenendo il divieto inderogabile “a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive”, reputa che il rispetto della citata esigenza obblighi l'eliminazione della discriminazione (ai fini del riconoscimento del diritto alla Carta Docente) vigente nell'ordinamento italiano tra tipologie differenti di contratti di lavoro a termine con il poiché “il fatto che l'attività dei docenti non sia destinata Controparte_1
a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Nello specifico, la pronuncia ritiene che la comparabilità delle funzioni tra i docenti di ruolo e i docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie “non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere attività di carattere collegiale”.
In applicazione di quanto espresso nella sentenza richiamata, va riconosciuto il diritto alla carta del docente anche in presenza di supplenze brevi e saltuaria ed in assenza di una specifica ragione oggettiva che il era tenuto ad allegare e provare. CP_1
4.Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza per l'a.s. 2023-24 (cfr. contratti allegati al ricorso). Inoltre, la parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione in allegato al ricorso introduttivo).
Il ricorso va pertanto accolto con condanna del resistente all'assegnazione in favore CP_1 di parte ricorrente della carta docente per l'a.s. 2023-24, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016. Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego,
l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
5. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della questione alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 18.5.2022 e della circostanza che nelle more del giudizio sono intervenute la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023 della Suprema Corte e la pronuncia n. C-268/22 del 3.7.2025 della Corte di Giustizia, con le quali sono stati chiariti gli aspetti principali sul tema giuridico esaminato, nonché in virtù del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito prima della pronuncia intervenuta il 3.7.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente Parte_1 ad usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00, tramite l'assegnazione della c.d. Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art.1 della Legge n.107/2015, in riferimento all'anno scolastico 2023-2024 e per l'effetto condanna il resistente a provvedere in tal senso, con assegnazione CP_1 della carta docente dal valore nominale di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
-compensa le spese di lite.
Aversa, 14.11.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Raffaela Sorrentino