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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2524/2020 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Querela di falso”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Ida Parte_1 C.F._1
Colandrea (C.F. ) e Avv. Massimiliano Colandrea (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Santa C.F._3
Maria Capua Vetere (CE) alla via Pierantoni n. 24 (pec: Email_1
OPPONENTE - ATTORE
E
(C.F. ), nella qualità di titolare della omonima ditta CP_1 C.F._4 individuale con sede in S. Marcellino (CE) alla via Delle Ginestre n. 8 (p. iva ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Frese (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via M. Ruta n. 67 (pec:
Email_2
OPPOSTO - CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione depositato in data 10.03.2020 in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore proponeva opposizione avverso il D. Ing. N. 2887/2019 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 17.01.2020 chiedendo, per vari motivi, la revoca del decreto ingiuntivo, spese vinte.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, spese vinte.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata a questo Magistrato in data 04.03.2025. all'udienza del 20.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e, all'udienza odierna, celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione delle parti, veniva decisa mediante deposito della motivazione in forma telematica, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
E' ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite
Ciò posto, rilevato che il credito non è specificatamente contestato per le somme dovute e considerato altresì che il credito già in fase monitoria si presentava munito del prescritto carattere di liquidità, potendosi pervenire sulla base della documentazione versata in atti agevolmente alla sua determinazione attraverso mere operazioni aritmetiche, deve ritenersi, proprio in ragione della genericità delle contestazioni formulate dall'opponente in merito ai conteggi contabili allegati al ricorso che la domanda di revoca del decreto ingiuntivo non può essere accolta. Vi è inoltre che in sede di opposizione il creditore, in base all'onere di allegazione e prova posto a suo carico, limitatamente alla esistenza della pretesa, ha fornito tutti gli elementi necessari per far ritenere adeguatamente provato il titolo della pretesa creditoria.
In ragione del noto riparto in teme di oneri probatori, così come codificato dall'art. 2697 c.c., gravava sull'opponente debitore l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento, quale soggetto vicino al fatto idoneo a determinare l'estinzione dell'obbligazione. Dalla documentazione versata in atti non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere provato l'adempimento dell'obbligazione con conseguente doveroso rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, già emesso sulla base della cospicua e non contestata documentazione versata in atti da parte dell'odierno opposto in sede di giudizio monitorio.
Per completezza di ragionamento, va rigettata, altresì, la domanda cautelare avente ad oggetto l'emissione di un provvedimento di sequestro ex art. 224 cpc del documento, solo genericamente impugnato, per carenza di sufficiente allegazione in fatto ed in diritto, anche in relazione al presupposto del periculum in mora, quale requisito essenziale, al pari della verosimile fondatezza del diritto fatto valere per l'emanazione di ogni provvedimento di natura cautelare.
Con riferimento alla richiesta avente ad oggetto la querela di falso, va richiamato il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui: “la facoltà di assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 183 cpc per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, non fa venir meno il rispetto del preliminare requisito di validità previsto dall'art.
221, comma 2, cpc secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (cfr. Cass. Civ., ord. N. 27408/2023).
Va conseguentemente rigettata la domanda di querela di falso, genericamente proposta dall'opponente in ordine al documento, qualificabile in termini di riconoscimento del debito, in quanto la domanda non contiene, come emerge dalla piana lettura dell'atto introduttivo,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità da indicarsi a pena di nullità in sede di proposizione della domanda.
Anche alla luce di quanto appena osservato in ordine alla querela di falso, il documento, oggetto della infondata domanda di querela di falso, deve ritenersi idoneo a provare la pretesa creditoria dell'odierno opposto giacchè trattasi di chiaro riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. per il quale, pure, il creditore deve ritenersi dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Ed invero, tale conclusione deve basarsi sulla ritenuta idoneità dell'atto ad integrare il riconoscimento del debito che, notoriamente, non esige formule speciali e può essere contenuto in una qualunque dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un debito e che può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Più precisamente, l'atto di riconoscimento non ha natura negoziale né carattere recettizio, essendo sufficiente, come nel caso di specie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito ed il rilievo dei caratteri della volontarietà.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, nella qualità, così provvede: CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2887/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. e in questa sede opposto e, per l'effetto, rigetta la domanda di opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
, 29.05.2025. CP_2
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Maria Caroppoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2524/2020 R.G.A.C. ed avente ad oggetto “Querela di falso”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Ida Parte_1 C.F._1
Colandrea (C.F. ) e Avv. Massimiliano Colandrea (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Santa C.F._3
Maria Capua Vetere (CE) alla via Pierantoni n. 24 (pec: Email_1
OPPONENTE - ATTORE
E
(C.F. ), nella qualità di titolare della omonima ditta CP_1 C.F._4 individuale con sede in S. Marcellino (CE) alla via Delle Ginestre n. 8 (p. iva ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Frese (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via M. Ruta n. 67 (pec:
Email_2
OPPOSTO - CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa ai sensi del dettato di cui all'art. 132, comma 2, c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Con atto di citazione depositato in data 10.03.2020 in opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore proponeva opposizione avverso il D. Ing. N. 2887/2019 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 17.01.2020 chiedendo, per vari motivi, la revoca del decreto ingiuntivo, spese vinte.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando in toto la domanda attorea per evidente infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione. Chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, spese vinte.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, dopo diversi rinvii per carico di ruolo e sostituzione del giudice assegnatario, veniva assegnata a questo Magistrato in data 04.03.2025. all'udienza del 20.05.2025 si procedeva alla discussione orale della causa e, all'udienza odierna, celebrata in modalità cartolare, lette le note di trattazione delle parti, veniva decisa mediante deposito della motivazione in forma telematica, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
E' ius receptum il principio per il quale il giudizio di opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., lungi dal risolversi in un'actio nullitatis dell'emessa ingiunzione, volta alla verifica delle condizioni di validità ed ammissibilità del decreto, rappresenta la fase successiva, ancorché eventuale, di un ordinario giudizio di condanna, caratterizzato solo inizialmente, nella fase inaudita altera parte, dal carattere sommario della cognizione. Consegue che l'eventuale difetto delle condizioni legittimanti l'ingiunzione di pagamento, ove effettivamente sussistente, e salva ovviamente l'ipotesi in cui il credito non sia ancora esigibile, non è affatto di ostacolo ad una valutazione giudiziale del merito della pretesa di cui il creditore chiede riconoscimento, acquisendo rilievo la mancanza dei predetti requisiti eventualmente ai soli fini del governo delle spese di lite
Ciò posto, rilevato che il credito non è specificatamente contestato per le somme dovute e considerato altresì che il credito già in fase monitoria si presentava munito del prescritto carattere di liquidità, potendosi pervenire sulla base della documentazione versata in atti agevolmente alla sua determinazione attraverso mere operazioni aritmetiche, deve ritenersi, proprio in ragione della genericità delle contestazioni formulate dall'opponente in merito ai conteggi contabili allegati al ricorso che la domanda di revoca del decreto ingiuntivo non può essere accolta. Vi è inoltre che in sede di opposizione il creditore, in base all'onere di allegazione e prova posto a suo carico, limitatamente alla esistenza della pretesa, ha fornito tutti gli elementi necessari per far ritenere adeguatamente provato il titolo della pretesa creditoria.
In ragione del noto riparto in teme di oneri probatori, così come codificato dall'art. 2697 c.c., gravava sull'opponente debitore l'onere di fornire la prova dell'esatto adempimento, quale soggetto vicino al fatto idoneo a determinare l'estinzione dell'obbligazione. Dalla documentazione versata in atti non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere provato l'adempimento dell'obbligazione con conseguente doveroso rigetto della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, già emesso sulla base della cospicua e non contestata documentazione versata in atti da parte dell'odierno opposto in sede di giudizio monitorio.
Per completezza di ragionamento, va rigettata, altresì, la domanda cautelare avente ad oggetto l'emissione di un provvedimento di sequestro ex art. 224 cpc del documento, solo genericamente impugnato, per carenza di sufficiente allegazione in fatto ed in diritto, anche in relazione al presupposto del periculum in mora, quale requisito essenziale, al pari della verosimile fondatezza del diritto fatto valere per l'emanazione di ogni provvedimento di natura cautelare.
Con riferimento alla richiesta avente ad oggetto la querela di falso, va richiamato il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui: “la facoltà di assegnare alle parti i termini previsti dall'art. 183 cpc per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, non fa venir meno il rispetto del preliminare requisito di validità previsto dall'art.
221, comma 2, cpc secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (cfr. Cass. Civ., ord. N. 27408/2023).
Va conseguentemente rigettata la domanda di querela di falso, genericamente proposta dall'opponente in ordine al documento, qualificabile in termini di riconoscimento del debito, in quanto la domanda non contiene, come emerge dalla piana lettura dell'atto introduttivo,
l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità da indicarsi a pena di nullità in sede di proposizione della domanda.
Anche alla luce di quanto appena osservato in ordine alla querela di falso, il documento, oggetto della infondata domanda di querela di falso, deve ritenersi idoneo a provare la pretesa creditoria dell'odierno opposto giacchè trattasi di chiaro riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. per il quale, pure, il creditore deve ritenersi dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Ed invero, tale conclusione deve basarsi sulla ritenuta idoneità dell'atto ad integrare il riconoscimento del debito che, notoriamente, non esige formule speciali e può essere contenuto in una qualunque dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un debito e che può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. Più precisamente, l'atto di riconoscimento non ha natura negoziale né carattere recettizio, essendo sufficiente, come nel caso di specie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito ed il rilievo dei caratteri della volontarietà.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Caroppoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, nella qualità, così provvede: CP_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 2887/2019 emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. e in questa sede opposto e, per l'effetto, rigetta la domanda di opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
, 29.05.2025. CP_2
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli