Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4498/2025 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott.ssa M.Laura Amato
Giudice, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte 1 nata a [...] nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], via Marignano con l'Avv. Patrizia Pietramale presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...] con l'Avv. Patrizia Pietramale presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Salerno (anno 2005 atto n. 7 reg. parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 22 novembre 2019 omologato con decreto del 18 dicembre 2019 del Tribunale di Lodi
con i seguenti figli:
Controparte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...]
Milanese, via Cavalcanti 5 cittadino italiana;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori CP_1 e CP 2 saranno affidati congiuntamente al padre ed alla madre e collocati presso il padre in San Giuliano Milanese, via Cavalcanti, 5 per due settimane al mese e presso la madre in Milano, via Marignano, 61 per le restanti due settimane al mese;
2) per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive il padre - in considerazione di propri impegni di lavoro trascorrerà con circa due/tre settimane anche non
- CP 1 e CP 2
consecutive, impegnandosi a comunicare alla madre il periodo estivo disponibile entro il 30 maggio di ogni anno. Il restante periodo di vacanza i bambini lo trascorreranno con la madre ed il padre potrà aggiungersi a loro per trascorrere qualche giorno insieme. Tale periodo di vacanza potrà essere modificato concordemente dai coniugi per comprovate necessità.
CP 23) CP_1 e trascorreranno metà delle vacanze scolastiche natalizie (circa 10 giorni ciascuno) con la madre e metà con il padre. In ogni caso i genitori trascorreranno con i figli ad anni alterni la giornata del 25 dicembre e del 26 dicembre e la giornata del 31 dicembre e del 6 gennaio;
4) quanto alle vacanze scolastiche pasquali i bambini le trascorreranno con il padre e con la madre ad anni alterni, mentre per quanto riguarda i ponti saranno di competenza del genitore che ha i bambini in base alla turnazione
5) La casa familiare sita a San Giuliano Milanese via Cavalcanti, 5 resterà assegnata al marito con quanto l'arreda, essendo di sua esclusiva proprietà;signor Parte_2
6) il signor Parte 2 verserà a alla signora Parte 1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà
e sarà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,versata alla signora Parte 1 annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7) quanto invece alle spese straordinarie verranno suddivise tra i coniugi nella misura dell'50% ciascuno secondo le linee guida adottate e precisamente con le seguenti modalità: "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
-
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
-
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno il giorno 16 luglio 2005 tra Parte_2 e Parte 1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di lite
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di San Giuliano Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato