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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1304/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona della giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1304/2023 r.g.
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MS) il 31.10.1944 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Butini (C.F. ) del Foro C.F._2 di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena (SI), Strada
Massetana Romana n. 54, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._4
14.09.1949 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._5
e residente in [...];
C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._6 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Meschino del Foro di Siena (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siena (SI), C.F._7 Strada di Castellina n Chianti n. 28, come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - in via istruttoria: - disporre un'ispezione giudiziale tesa a verificare
l'impedimento del sig. di poter disporre dei pozzi di cui è comproprietario per Pt_1
½ ubicati nella proprietà esclusiva dei convenuti o, in subordine, far eseguire detti incombenti ad un CTU all'uopo nominato, con indicazione di modalità e costi di ripristino della funzionalità dei pozzi stessi e di modalità di utilizzo delle servitù di passo, disponendo altresì, a seguito dei suddetti accertamenti, il tentativo di conciliazione tra le parti;
- disporre altresì CTU tesa a verificare se il campo visivo delle telecamere installate sulla proprietà – comprenda zone CP_1 Parte_2 condominiali o di proprietà esclusiva del sig. e ad accertare le cause degli Pt_1 allagamenti, con indicazione dei rimedi e costi di ripristino;
- nel merito: - accertata e dichiarata la comproprietà del sig. sia sul pozzo di vena che Parte_1 insiste sulla particella n. 165 di proprietà di e , sia Parte_3 Parte_4 sul pozzo che insiste sulla particella n. 229 di proprietà e Controparte_1 Parte_2
, nonché i relativi diritti di servitù di condotta e di passo in favore del fondo
[...] servente attraverso dette particelle per i controlli e la manutenzione, come da contratti del 21.04.1989 e 5.07.1989 a rogito notaio di Siena, ordinare ai sig.ri Per_1
e in relazione al pozzo insistente sulla particella n. Parte_3 Parte_4
165 e ai sig.ri e in relazione al pozzo-cisterna Controparte_1 Parte_2 situato sulla particella n. 229 la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà del sig. e all'utilizzo delle servitù di passo, indicandone le Pt_1 modalità, all'uopo anche a mezzo di un consulente tecnico appositamente nominato;
- condannare i convenuti, in caso di accertamento nel corso dell'espletanda istruttoria di azioni deliberate tese a impedire il godimento da parte del sig. dei propri Pt_1 diritti, al risarcimento del relativo danno, da stabilirsi in via equitativa;
- accertare
l'eventuale violazione della privacy da parte delle telecamere installate dai sig.ri
e nella loro proprietà nei confronti di parte attrice, Controparte_1 Parte_2
pag. 2/9 con condanna, in caso di esito positivo, al risarcimento del danno da valutare in via equitativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimo scolo delle acque meteoriche dal fondo dei sig.ri e nella proprietà e in quella Controparte_1 Parte_2 CP_2 esclusiva di parte attrice, con condanna al ripristino nello status quo ante i lavori di modifica della regimazione delle acque. Con vittoria di spese e competenze dell'introdotto giudizio”; per parti convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti in atti: Dichiarare: In via preliminare la nullità e/o inammissibilità della domanda per assoluta genericità ed indeterminatezza della stessa nonché per la pluralità di richieste sia da un punto vista oggettivo che soggettivo riferito ad una pluralità di parti . Nel merito In ogni caso il rigetto della domanda per i motivi di cui alla parte narrativa della comparsa di Costituzione e risposta. Con vittoria di competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 08.06.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2 [...] chiedendo di accertarsi e dichiararsi la di lui Parte_3 Parte_4 comproprietà sia sul pozzo di vena che insiste sulla particella n. 165 di proprietà di e sia sul pozzo che insiste sulla particella n. 229 di Parte_3 Parte_4 proprietà di e nonché i relativi diritti di servitù di Controparte_1 Parte_2 condotta e di passo in favore del fondo servente, e, di conseguenza, ordinare ai convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della sua proprietà e all'utilizzo delle servitù di passo. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno derivante dall'impedimento al pieno godimento dei propri diritti, nonché quello derivante dalla violazione della privacy ad opera di telecamere apposte dai convenuti Controparte_1
e Domandava, infine, di accertarsi e dichiararsi l'illegittimo scolo Parte_2 delle acque meteoriche dal fondo di e nella Controparte_1 Parte_2 proprietà condominiale e in quella esclusiva di parte attrice, con condanna al ripristino nello status quo ante i lavori di modifica della regimazione delle acque. pag. 3/9 A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che TE
, con atto del 21.04.1989 (doc. 1), e in seguito lui stesso e la moglie
[...] Pt_3
con atto del 05.07.1989 (doc. 2), avrebbero acquistato dal medesimo Persona_2 venditore, due appezzamenti di terreno contigui con annessi Persona_3 fabbricati, entrambi serviti da una strada di accesso in comproprietà al 50%.
In seguito, il lotto acquistato da sarebbe stato suddiviso tra i TE soci e le rispettive consorti, che sarebbero pertanto divenuti proprietari di due lotti distinti, come evidenziato nella mappa catastale prodotta (doc. 12).
Si riferiva, a proposito, che nel contratto tra il sig. e il Per_3 TE venditore si sarebbe riservato “il diritto di comproprietà pari alla metà sia sul pozzo di vena che insiste sulla particella n. 122 (oggi 165 di proprietà di e Parte_3
sia sul pozzo artesiano che insistente sulla particella 126 (oggi 229 di Parte_4 proprietà e ”, oltre al “diritto di passo sul terreno Controparte_1 Parte_2 venduto, nel tratto da convenire tra le parti, allo scopo di accedere ai pozzi suddetti per
i necessari controlli e per i lavori di manutenzione degli stessi” (doc. 1, pag. 5).
Riferiva, tuttavia, che sarebbero sorte contestazioni in merito sia a dette servitù di attingimento e di passo, che sarebbero state negate al fondo servente, sia a all'installazione di n. 3 telecamere di videosorveglianza sul fondo dei sig.ri CP_1
e che, in considerazione del loro posizionamento, l'attore
[...] Parte_2 presumeva riprendessero anche aree di sua proprietà, andando a ledere il diritto alla privacy dello stesso e della sua famiglia.
L'istante rappresentava, infine, che, a causa di modifiche eseguite sul proprio fondo da parte dei convenuti e in caso di ingenti Controparte_1 Parte_2 precipitazioni meteoriche si verificherebbe uno scolo di acque nella parte comune posta tra i fabbricati delle parti, che andrebbero ad invadere, dapprima, le proprietà comuni e, poi, la proprietà esclusiva del sig. , allagandola come da video allegato. Pt_1
A sostegno dell'istanza ha avanzato anche richiesta di ispezione giudiziale o ctu.
Con comparsa del 04.09.2025 si sono costituiti in giudizio Controparte_1
e contestando Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedendo l'integrale rigetto delle domande avanzate dall'attore. pag. 4/9 In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la nullità e/o inammissibilità della domanda ex art. 164 c. 4 c.p.c., per assoluta genericità ed indeterminatezza, nonché per la pluralità di richieste da un punto vista oggettivo e soggettivo, che renderebbe impossibile determinare l'oggetto della causa, comprimendo così il diritto di difesa delle controparti.
Nel merito, i convenuti rilevavano la contraddittorietà della citazione nella misura in cui chiedeva, da una parte, l'accertamento della comproprietà e, dall'altra, adduceva la turbativa della stessa.
Evidenziavano poi che, a ben vedere, non sarebbe mai stata contestata la comproprietà dei pozzi né sarebbero state negate le servitù di cui agli atti, che, viceversa, l'attore avrebbe arbitrariamente omesso di esercitare, impedendo così ai convenuti di attuare a loro volta il proprio legittimo diritto, dal momento che, per ragioni tecniche, il rispettivo esercizio del diritto dovrebbe essere reciproco.
Si aggiungeva che, in ogni caso, non sarebbero provate né descritte tali presunte turbative, anche con riferimento allo scolo delle acque meteoriche e alla dedotta violazione della privacy ad opera delle telecamere, rispetto alle quali si specificava che alcune non sarebbero neppure poste nelle proprietà dei convenuti e che, comunque, dalle foto sarebbe visibile che le stesse puntano in direzione opposta alla proprietà dell'attore e, ad ogni modo, nella proprietà dei convenuti e nelle pertinenze esclusive della stessa.
La causa è stata istruita via documentale e, fallito il tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e della concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, l'attore ha formulato, in primo luogo, un'azione di mero accertamento della comproprietà sui due pozzi: un pozzo di vena che insiste sulla particella n. 165 di proprietà di e e un pozzo che Parte_3 Parte_4 insiste sulla particella n. 229 di proprietà di e Controparte_1 Parte_2 nonché della sussistenza del diritto di servitù di condotta e di passo in favore del fondo servente.
Ebbene, i diritti sopra richiamati non risultano in alcun modo contestati dai convenuti, pag. 5/9 né è stato allegato in modo compiuto che la relativa sussistenza, risultante dai contratti di compravendita allegati all'atto di citazione (v. doc. 1 e 2), sia mai stata posta in discussione o negata.
Sul punto, l'attore ha dedotto che “è sorta contestazione in merito a dette servitù di attingimento e di passo, che al momento sono negate al fondo servente come di seguito specificato” (v. p. 2 dell'atto di citazione), salvo in seguito allegare circostanze indicative al più di una turbativa del compossesso dei predetti beni.
In proposito, i convenuti hanno invece affermato di non aver mai posto in discussione né la comproprietà dei suddetti pozzi, né l'esistenza delle relative servitù ed hanno contestato che dall'atto di citazione non sarebbe comprensibile quali siano le “turbative al pacifico godimento e all'utilizzo delle servitù” lamentate dalla parte attrice, neppure descritte dalla stessa, oltreché non provate.
Ciò posto, ritiene l'odierna giudicante che l'esperimento dell'azione di accertamento richieda la sussistenza in capo all'attore di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c. sorto a fronte di una violazione o contestazione di una posizione giuridica meritevole di tutela, vale a dire di uno stato di incertezza pregiudizievole per la parte risolvibile mediante l'emissione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere la lesione lamentata.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono del tutto carenti a fronte del pacifico riconoscimento dei diritti oggetto di domanda e delle doglianze avanzate tutelabili eventualmente in sede possessoria.
3. Le ulteriori domande, prima che infondate, devono dichiararsi inammissibili per indeterminatezza dell'oggetto, così accogliendosi l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalle parti convenute.
Giova a questo proposito rammentare che l'atto di citazione ha una doppia funzione, in quanto realizza la cd. Vocatio in ius, ossia la chiamata in giudizio del convenuto, instaurando il rapporto processuale tra le parti, e la cd. Editio actionis, quale individuazione dell'oggetto del processo mediante la formulazione della domanda rivolta al Giudice e indirizzata al convenuto.
Il contenuto della citazione, come delineato all'art. 163 c.p.c., è funzionale alla realizzazione del suddetto duplice scopo. Più precisamente, la vocatio si realizza pag. 6/9 mediante gli elementi elencati al n. 1, 2, 5, 6, 7; l'editio actionis si realizza tramite i nn.
3 (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e 4 (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).
La cosa oggetto della domanda è generalmente denominata petitum mediato, ossia il bene della vita di cui si chiede la tutela mediante la domanda rivolta al giudice. Le conclusioni che devono seguire l'esposizione dei fatti e le ragioni di diritto sono indicate, invece, come petitum immediato, cioè il tipo di provvedimento richiesto al
Giudice mediante il quale la parte intende ottenere tutela del proprio diritto.
Infine, si indica con la locuzione causa petendi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda.
Ciò posto, nel caso di specie l'atto di citazione appare carente sotto il profilo della chiara e precisa indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni alla base della stessa, dal momento che l'attore propone plurime domande, che spaziano da azioni a tutela della proprietà ad azioni a tutela del possesso, implicanti presupposti diversi, adducendo a sostegno contraddittorie e generiche affermazioni ed omettendo, peraltro, di indicare i riferimenti normativi in forza dei quali ha formulato le proprie doglianze.
Questo comporta un effettivo vulnus al contraddittorio e, segnatamente, al diritto di difesa delle controparti, giocoforza confuse e spaesate di fronte a molteplici e disparate istanze che, richiedendo - come detto - diversi requisiti, imporrebbero altrettanto diversificate contestazioni ai fini di una loro compiuta opposizione e diversi riti processuali.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che “l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass.
17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. pag. 7/9 11751 del 15 maggio 2013).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c., co. 3 n. 3-4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, risulti effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
I vizi attinenti all'editio actionis, del resto, non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea, di per sé, a colmare le lacune della citazione, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale. Né, d'altra parte, potrebbe demandarsi al Tribunale
l'attività di esatta individuazione della causa petendi, rientrando questa tra gli elementi essenziali dell'atto di citazione previsti a pena di nullità dagli articoli 163 e 164 c.p.c.
Tutto quanto sopra vale ancor di più da quando, con la nota cd. Riforma Cartabia, le cui modifiche hanno effetto a decorrere dal 28.02.2023 – e quindi operative per la controversia in esame in quanto iscritta a ruolo in data successiva – è stato aggiunto all'art. 163 c. 4 l'inciso “in modo chiaro e specifico”.
Nella specie, si ritiene che le circostanze di fatto enunciate in citazione dall'attrice non abbiano realmente messo le parti convenute nella condizione di poter strutturare in modo efficace la propria linea difensiva, né tantomeno abbiano permesso al Giudice di delineare il thema decidendum e così impostare e svolgere l'istruttoria valutata necessaria per la decisione della controversia.
Le domande devono pertanto essere integralmente respinte.
4. In base al criterio di soccombenza, l'attore deve essere condannato alla refusione pag. 8/9 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, alla scarsa complessità delle questioni trattate e all'attività effettivamente espletata, in favore dei convenuti, come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., sia per la fase di studio ed introduttiva che per quella di istruzione/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di accertamento per carenza di interesse ad agire;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
3. condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Parte_4
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siena il 28 luglio 2025.
La Giudice dott.ssa Valentina Lisi
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
In persona della giudice dott.ssa Valentina Lisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 1304/2023 r.g.
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MS) il 31.10.1944 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Butini (C.F. ) del Foro C.F._2 di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena (SI), Strada
Massetana Romana n. 54, come da procura in atti;
ATTORE contro
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...];
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._4
14.09.1949 e residente in [...];
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._5
e residente in [...];
C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_4 C.F._6 residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Meschino del Foro di Siena (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siena (SI), C.F._7 Strada di Castellina n Chianti n. 28, come da procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattese: - in via istruttoria: - disporre un'ispezione giudiziale tesa a verificare
l'impedimento del sig. di poter disporre dei pozzi di cui è comproprietario per Pt_1
½ ubicati nella proprietà esclusiva dei convenuti o, in subordine, far eseguire detti incombenti ad un CTU all'uopo nominato, con indicazione di modalità e costi di ripristino della funzionalità dei pozzi stessi e di modalità di utilizzo delle servitù di passo, disponendo altresì, a seguito dei suddetti accertamenti, il tentativo di conciliazione tra le parti;
- disporre altresì CTU tesa a verificare se il campo visivo delle telecamere installate sulla proprietà – comprenda zone CP_1 Parte_2 condominiali o di proprietà esclusiva del sig. e ad accertare le cause degli Pt_1 allagamenti, con indicazione dei rimedi e costi di ripristino;
- nel merito: - accertata e dichiarata la comproprietà del sig. sia sul pozzo di vena che Parte_1 insiste sulla particella n. 165 di proprietà di e , sia Parte_3 Parte_4 sul pozzo che insiste sulla particella n. 229 di proprietà e Controparte_1 Parte_2
, nonché i relativi diritti di servitù di condotta e di passo in favore del fondo
[...] servente attraverso dette particelle per i controlli e la manutenzione, come da contratti del 21.04.1989 e 5.07.1989 a rogito notaio di Siena, ordinare ai sig.ri Per_1
e in relazione al pozzo insistente sulla particella n. Parte_3 Parte_4
165 e ai sig.ri e in relazione al pozzo-cisterna Controparte_1 Parte_2 situato sulla particella n. 229 la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della proprietà del sig. e all'utilizzo delle servitù di passo, indicandone le Pt_1 modalità, all'uopo anche a mezzo di un consulente tecnico appositamente nominato;
- condannare i convenuti, in caso di accertamento nel corso dell'espletanda istruttoria di azioni deliberate tese a impedire il godimento da parte del sig. dei propri Pt_1 diritti, al risarcimento del relativo danno, da stabilirsi in via equitativa;
- accertare
l'eventuale violazione della privacy da parte delle telecamere installate dai sig.ri
e nella loro proprietà nei confronti di parte attrice, Controparte_1 Parte_2
pag. 2/9 con condanna, in caso di esito positivo, al risarcimento del danno da valutare in via equitativa;
- accertare e dichiarare l'illegittimo scolo delle acque meteoriche dal fondo dei sig.ri e nella proprietà e in quella Controparte_1 Parte_2 CP_2 esclusiva di parte attrice, con condanna al ripristino nello status quo ante i lavori di modifica della regimazione delle acque. Con vittoria di spese e competenze dell'introdotto giudizio”; per parti convenute: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti in atti: Dichiarare: In via preliminare la nullità e/o inammissibilità della domanda per assoluta genericità ed indeterminatezza della stessa nonché per la pluralità di richieste sia da un punto vista oggettivo che soggettivo riferito ad una pluralità di parti . Nel merito In ogni caso il rigetto della domanda per i motivi di cui alla parte narrativa della comparsa di Costituzione e risposta. Con vittoria di competenze di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 08.06.2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_2 [...] chiedendo di accertarsi e dichiararsi la di lui Parte_3 Parte_4 comproprietà sia sul pozzo di vena che insiste sulla particella n. 165 di proprietà di e sia sul pozzo che insiste sulla particella n. 229 di Parte_3 Parte_4 proprietà di e nonché i relativi diritti di servitù di Controparte_1 Parte_2 condotta e di passo in favore del fondo servente, e, di conseguenza, ordinare ai convenuti la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della sua proprietà e all'utilizzo delle servitù di passo. Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno derivante dall'impedimento al pieno godimento dei propri diritti, nonché quello derivante dalla violazione della privacy ad opera di telecamere apposte dai convenuti Controparte_1
e Domandava, infine, di accertarsi e dichiararsi l'illegittimo scolo Parte_2 delle acque meteoriche dal fondo di e nella Controparte_1 Parte_2 proprietà condominiale e in quella esclusiva di parte attrice, con condanna al ripristino nello status quo ante i lavori di modifica della regimazione delle acque. pag. 3/9 A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che TE
, con atto del 21.04.1989 (doc. 1), e in seguito lui stesso e la moglie
[...] Pt_3
con atto del 05.07.1989 (doc. 2), avrebbero acquistato dal medesimo Persona_2 venditore, due appezzamenti di terreno contigui con annessi Persona_3 fabbricati, entrambi serviti da una strada di accesso in comproprietà al 50%.
In seguito, il lotto acquistato da sarebbe stato suddiviso tra i TE soci e le rispettive consorti, che sarebbero pertanto divenuti proprietari di due lotti distinti, come evidenziato nella mappa catastale prodotta (doc. 12).
Si riferiva, a proposito, che nel contratto tra il sig. e il Per_3 TE venditore si sarebbe riservato “il diritto di comproprietà pari alla metà sia sul pozzo di vena che insiste sulla particella n. 122 (oggi 165 di proprietà di e Parte_3
sia sul pozzo artesiano che insistente sulla particella 126 (oggi 229 di Parte_4 proprietà e ”, oltre al “diritto di passo sul terreno Controparte_1 Parte_2 venduto, nel tratto da convenire tra le parti, allo scopo di accedere ai pozzi suddetti per
i necessari controlli e per i lavori di manutenzione degli stessi” (doc. 1, pag. 5).
Riferiva, tuttavia, che sarebbero sorte contestazioni in merito sia a dette servitù di attingimento e di passo, che sarebbero state negate al fondo servente, sia a all'installazione di n. 3 telecamere di videosorveglianza sul fondo dei sig.ri CP_1
e che, in considerazione del loro posizionamento, l'attore
[...] Parte_2 presumeva riprendessero anche aree di sua proprietà, andando a ledere il diritto alla privacy dello stesso e della sua famiglia.
L'istante rappresentava, infine, che, a causa di modifiche eseguite sul proprio fondo da parte dei convenuti e in caso di ingenti Controparte_1 Parte_2 precipitazioni meteoriche si verificherebbe uno scolo di acque nella parte comune posta tra i fabbricati delle parti, che andrebbero ad invadere, dapprima, le proprietà comuni e, poi, la proprietà esclusiva del sig. , allagandola come da video allegato. Pt_1
A sostegno dell'istanza ha avanzato anche richiesta di ispezione giudiziale o ctu.
Con comparsa del 04.09.2025 si sono costituiti in giudizio Controparte_1
e contestando Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto, e chiedendo l'integrale rigetto delle domande avanzate dall'attore. pag. 4/9 In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la nullità e/o inammissibilità della domanda ex art. 164 c. 4 c.p.c., per assoluta genericità ed indeterminatezza, nonché per la pluralità di richieste da un punto vista oggettivo e soggettivo, che renderebbe impossibile determinare l'oggetto della causa, comprimendo così il diritto di difesa delle controparti.
Nel merito, i convenuti rilevavano la contraddittorietà della citazione nella misura in cui chiedeva, da una parte, l'accertamento della comproprietà e, dall'altra, adduceva la turbativa della stessa.
Evidenziavano poi che, a ben vedere, non sarebbe mai stata contestata la comproprietà dei pozzi né sarebbero state negate le servitù di cui agli atti, che, viceversa, l'attore avrebbe arbitrariamente omesso di esercitare, impedendo così ai convenuti di attuare a loro volta il proprio legittimo diritto, dal momento che, per ragioni tecniche, il rispettivo esercizio del diritto dovrebbe essere reciproco.
Si aggiungeva che, in ogni caso, non sarebbero provate né descritte tali presunte turbative, anche con riferimento allo scolo delle acque meteoriche e alla dedotta violazione della privacy ad opera delle telecamere, rispetto alle quali si specificava che alcune non sarebbero neppure poste nelle proprietà dei convenuti e che, comunque, dalle foto sarebbe visibile che le stesse puntano in direzione opposta alla proprietà dell'attore e, ad ogni modo, nella proprietà dei convenuti e nelle pertinenze esclusive della stessa.
La causa è stata istruita via documentale e, fallito il tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025, a seguito della precisazione delle conclusioni e della concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per comparse conclusionali e repliche.
2. Tanto premesso, l'attore ha formulato, in primo luogo, un'azione di mero accertamento della comproprietà sui due pozzi: un pozzo di vena che insiste sulla particella n. 165 di proprietà di e e un pozzo che Parte_3 Parte_4 insiste sulla particella n. 229 di proprietà di e Controparte_1 Parte_2 nonché della sussistenza del diritto di servitù di condotta e di passo in favore del fondo servente.
Ebbene, i diritti sopra richiamati non risultano in alcun modo contestati dai convenuti, pag. 5/9 né è stato allegato in modo compiuto che la relativa sussistenza, risultante dai contratti di compravendita allegati all'atto di citazione (v. doc. 1 e 2), sia mai stata posta in discussione o negata.
Sul punto, l'attore ha dedotto che “è sorta contestazione in merito a dette servitù di attingimento e di passo, che al momento sono negate al fondo servente come di seguito specificato” (v. p. 2 dell'atto di citazione), salvo in seguito allegare circostanze indicative al più di una turbativa del compossesso dei predetti beni.
In proposito, i convenuti hanno invece affermato di non aver mai posto in discussione né la comproprietà dei suddetti pozzi, né l'esistenza delle relative servitù ed hanno contestato che dall'atto di citazione non sarebbe comprensibile quali siano le “turbative al pacifico godimento e all'utilizzo delle servitù” lamentate dalla parte attrice, neppure descritte dalla stessa, oltreché non provate.
Ciò posto, ritiene l'odierna giudicante che l'esperimento dell'azione di accertamento richieda la sussistenza in capo all'attore di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100
c.p.c. sorto a fronte di una violazione o contestazione di una posizione giuridica meritevole di tutela, vale a dire di uno stato di incertezza pregiudizievole per la parte risolvibile mediante l'emissione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere la lesione lamentata.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono del tutto carenti a fronte del pacifico riconoscimento dei diritti oggetto di domanda e delle doglianze avanzate tutelabili eventualmente in sede possessoria.
3. Le ulteriori domande, prima che infondate, devono dichiararsi inammissibili per indeterminatezza dell'oggetto, così accogliendosi l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalle parti convenute.
Giova a questo proposito rammentare che l'atto di citazione ha una doppia funzione, in quanto realizza la cd. Vocatio in ius, ossia la chiamata in giudizio del convenuto, instaurando il rapporto processuale tra le parti, e la cd. Editio actionis, quale individuazione dell'oggetto del processo mediante la formulazione della domanda rivolta al Giudice e indirizzata al convenuto.
Il contenuto della citazione, come delineato all'art. 163 c.p.c., è funzionale alla realizzazione del suddetto duplice scopo. Più precisamente, la vocatio si realizza pag. 6/9 mediante gli elementi elencati al n. 1, 2, 5, 6, 7; l'editio actionis si realizza tramite i nn.
3 (la determinazione della cosa oggetto della domanda) e 4 (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni).
La cosa oggetto della domanda è generalmente denominata petitum mediato, ossia il bene della vita di cui si chiede la tutela mediante la domanda rivolta al giudice. Le conclusioni che devono seguire l'esposizione dei fatti e le ragioni di diritto sono indicate, invece, come petitum immediato, cioè il tipo di provvedimento richiesto al
Giudice mediante il quale la parte intende ottenere tutela del proprio diritto.
Infine, si indica con la locuzione causa petendi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda.
Ciò posto, nel caso di specie l'atto di citazione appare carente sotto il profilo della chiara e precisa indicazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni alla base della stessa, dal momento che l'attore propone plurime domande, che spaziano da azioni a tutela della proprietà ad azioni a tutela del possesso, implicanti presupposti diversi, adducendo a sostegno contraddittorie e generiche affermazioni ed omettendo, peraltro, di indicare i riferimenti normativi in forza dei quali ha formulato le proprie doglianze.
Questo comporta un effettivo vulnus al contraddittorio e, segnatamente, al diritto di difesa delle controparti, giocoforza confuse e spaesate di fronte a molteplici e disparate istanze che, richiedendo - come detto - diversi requisiti, imporrebbero altrettanto diversificate contestazioni ai fini di una loro compiuta opposizione e diversi riti processuali.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che “l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “thema decidendum”), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass.
17023 del 2003, 27670 e 29241 del 2008)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. pag. 7/9 11751 del 15 maggio 2013).
In caso di eccezione di nullità della citazione per assenza dei requisiti di cui all'art. 163
c.p.c., co. 3 n. 3-4, è allora necessaria un'analisi specifica da compiersi caso per caso, che tenga conto sia dell'identificazione dell'oggetto della domanda operata mediante le indicazioni contenute nell'atto di citazione, sia dei documenti ad esso allegati, e ancora del fatto che l'oggetto risulti “assolutamente incerto”.
Ne consegue che, in sede di disamina del grado di incertezza della domanda, si dovrà dare specifico rilievo alla relazione sussistente tra la natura del petitum e la controparte, allo scopo di verificare se le indicazioni siano tali da consentire un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, al contrario, risulti effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015).
I vizi attinenti all'editio actionis, del resto, non possono essere sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea, di per sé, a colmare le lacune della citazione, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale. Né, d'altra parte, potrebbe demandarsi al Tribunale
l'attività di esatta individuazione della causa petendi, rientrando questa tra gli elementi essenziali dell'atto di citazione previsti a pena di nullità dagli articoli 163 e 164 c.p.c.
Tutto quanto sopra vale ancor di più da quando, con la nota cd. Riforma Cartabia, le cui modifiche hanno effetto a decorrere dal 28.02.2023 – e quindi operative per la controversia in esame in quanto iscritta a ruolo in data successiva – è stato aggiunto all'art. 163 c. 4 l'inciso “in modo chiaro e specifico”.
Nella specie, si ritiene che le circostanze di fatto enunciate in citazione dall'attrice non abbiano realmente messo le parti convenute nella condizione di poter strutturare in modo efficace la propria linea difensiva, né tantomeno abbiano permesso al Giudice di delineare il thema decidendum e così impostare e svolgere l'istruttoria valutata necessaria per la decisione della controversia.
Le domande devono pertanto essere integralmente respinte.
4. In base al criterio di soccombenza, l'attore deve essere condannato alla refusione pag. 8/9 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, alla scarsa complessità delle questioni trattate e all'attività effettivamente espletata, in favore dei convenuti, come in dispositivo sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., sia per la fase di studio ed introduttiva che per quella di istruzione/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di accertamento per carenza di interesse ad agire;
2. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
3. condanna al pagamento, in favore dei convenuti Parte_1
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Parte_4
3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%),
CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siena il 28 luglio 2025.
La Giudice dott.ssa Valentina Lisi
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