Art. 4. Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attivita' di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , si vedano le note all'articolo 2.