TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2886 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2010, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F.: ) in persona del Presidente Controparte_1 Pt_1 P.IVA_1 del C.d.A. e legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via
Montelungo 4, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Careri che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Sutich in forza di mandato difensivo a margine dell'atto introduttivo;
-opponente-
e
(C.F.: elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Lamezia Terme, Via Montelungo 4, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Careri che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Sutich in forza di mandato difensivo a margine dell'atto introduttivo;
-opponente- nonché
(C.F.: elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._2
Lamezia Terme, Via Montelungo 4, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Careri che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Sutich in forza di mandato difensivo a margine dell'atto introduttivo;
-opponente- contro
(C.F. Controparte_4 P.IVA_2
- resistente - contumace -
OGGETTO: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e segg. L. n. 689/1981.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La il dott. e il dott. , in Parte_2 Controparte_3 Controparte_2 qualità di dipendenti dell'istituto di credito, con separati ricorsi successivamente riuniti, impugnavano le ingiunzioni di pagamento nn. 120853 e 120855 del 25.3.2010 emessi dal la prima nei confronti della e del dott. Controparte_4 Pt_1 [...]
, in solido tra loro, con la quale veniva richiesto il pagamento della sanzione CP_3
3 amministrativa pecuniaria di euro 49.080,00; la seconda contro la Banca ed il dipendente
[...]
per ottenere, in solido, il pagamento di € 81.185,00 e dalla sola di € CP_2 Pt_1
11.187,00, per la violazione dell'obbligo di segnalazione (artt. 3, co. 2, D.L. n. 143/1991) di operazioni finanziarie sospette, poste in essere da e più Parte_3 Controparte_5 altri, per un importo complessivo di euro 1.615.87257 (euro 127.56058 per operazioni eseguite da sul deposito risparmio intestato a dal 16.6.2004 al Parte_3 Controparte_5
18.08.2004; € 1.488.311,99 per pagamenti a mezzo RIBA, bonifici ed assegni bancari e circolari eseguiti da ed altri soggetto a lui collegati per conto della ditta Parte_3 individuale Berlingeri Carmine dal 20.3.2003 al 5.1.2005) – chiedendone l'annullamento.
A sostegno della domanda i ricorrenti eccepivano, preliminarmente, la nullità della notificazione delle ingiunzioni effettuate presso lo studio dell'Avv. Roberto Sutich e non direttamente alla persona intimata;
nel merito, l'erronea interpretazione della normativa sull'antiriciclaggio per cui il bancario non poteva sostituirsi al pubblico ufficiale e riconoscere tra le tante operazioni effettuate da soggetti patrimonializzati, quelle che superavano la soglia di punibilità e che non erano dichiarate ai fini fiscali, né che le RI.BA erano state fittiziamente pagate per conto di un altro, il che, tra l'altro, veniva presentato da CP_5 Parte_3 come nuovo collaboratore e sul quale esprimeva garanzie personali e di cui il dott.
[...]
, residente a [...]e trasferito a Lamezia Terme solo da ottobre 2004, non CP_3 conosceva l'origine rom;
che le operazioni registrate sul libretto n. 545/000/777 intestato al erano tutte tracciabili ed erano compatibili con l'attività svolta in quanto fornitori CP_5 abituali della;
che, infatti le RI.BA aventi come beneficiari alcune vetrerie e come Parte_4 debitore e di cui viene contestato il pagamento da parte di Controparte_5 Parte_3 non potevano considerarsi sospette né per importo né per natura avendo avuto il CP_3 delucidazioni ed assicurazioni sui pagamenti da parte di e perché le operazioni Parte_3 venivano effettuate in tempi diversi (da ottobre 2005 ad ottobre 2006) con operatori diversi;
che le operazioni contestate ed indicate nel verbale di accertamento, pari ad € 666.761,80, erano risalenti a prima di gennaio 2004 e come tali erano prescritte;
che con riguardo all'ingiunzione n. 120855 rilevavano la non ascrivibilità al che nel periodo di contestazione (dal CP_2
3.12.2004 al 5.01.2005) non svolgeva la funzione di Direttore di filiale;
formulavano, pertanto, istanza di sospensione e chiedevano la riunione dei procedimenti e l'annullamento delle ordinanze con vittoria delle spese di lite.
Con decreto del 7.6.2010 il Tribunale di Lamezia Terme ordinava al convenuto CP_4
l'esibizione della documentazione afferente alle ingiunzioni impugnate ed fissava la data del 16.11.2010 per la prima udienza di trattazione nel contraddittorio delle parti.
Il ottemperava all'ordine di esibizione depositando in Controparte_4 data 15.11.2010 la documentazione richiesta ma ometteva di costituirsi in giudizio.
Depositate il 7.10.2011 le memorie autorizzate, il 18.1.2012 veniva richiesta l'acquisizione del verbale del 18.10.2011 di escussione testi relativo al giudizio n. 2888/2010 R.G. proposto da contro in ed all'esito, viste le Controparte_3 Controparte_6 istanze di parte, il Presidente del Tribunale, stante la connessione oggettiva e la parziale connessione soggettiva, con provvedimento del 15.5.2013 riuniva i giudizi n. 2887/2010 e n.
2888/2010 alla procedura n. 2886/2010.
Dopo una serie di rinvii, richiesti anche dalle parti costituite e dovuti al carico di ruolo, la causa veniva trattenuta per la decisone all'udienza del 26.11.2024 con concessione dei termini ex art 190 c.p.c per la il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Controparte_7
[..
[...] che, sebbene regolarmente citato in giudizio, non ha ritenuto di costituirsi ma si è
[...] limitato alla produzione dei documenti richiesti dal giudicante.
“Nel giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio (in osservanza dell'ordine d'esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi in giudizio ad osservare le relative modalità attraverso la formazione del proprio fascicolo” (Cass. civ., 12617/2006).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettava l'eccezione di nullità della notificazione delle ingiunzioni di pagamento formulata dalle parti opponenti. La nullità è, infatti, sanata per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione da parte dei soggetti destinatari della tempestiva e rituale opposizioni alle stesse. (Cass. Civ., 7004/2008). Nel merito, la documentazione in atti consente di ritenere sussistente l'illecito amministrativo addebitato ai ricorrenti, stante la molteplicità di anomalie riscontrate riguardo alle operazioni poste in essere sui conti correnti aperti presso la Banca Credem, filiale di Lamezia Terme e di cui la deve ritenersi responsabile in relazione all'asserita violazione degli obblighi Pt_2 relativi alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'omessa segnalazione di operazioni sospette all'UIF. In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni anomale, stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 143 del 1991, non richiede l'evidenziazione di un quadro indiziario chiaro di riciclaggio né l'esclusione delle operazioni da un contesto delittuoso, ma impone un giudizio obiettivo sull'idoneità di tali operazioni ad eludere le disposizioni antiriciclaggio (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20848).
In particolare, il potere di valutare le segnalazioni e, qualora ritenute fondate, di trasmetterle al questore, spetta solo all'organo direttivo della banca mentre il responsabile della dipendenza deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto della stessa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa, ovvero alla capacità economica e all'attività del cliente (Cass. civ., Sez.
II, 06/10/2017, n. 23406).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 1798/2024, ha chiarito che l'obbligo di segnalazione non è subordinato all'evidenziazione, dalle indagini preliminari condotte dall'operatore dell'intermediario, di un quadro indiziario di riciclaggio, né all'esclusione, in base al suo personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni a un'attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sulla loro idoneità, valutata in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o dalla partecipazione ad essa: (cfr. Cass. n. 24209/2022, Cass. n. 9312/2007, Cass. n. 9089/2007, Cass. n. 8699/2007).
Da ciò consegue che la segnalazione dell'operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l'Ufficio esercita sul fatto un'ulteriore attività di Controparte_8 approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera f) D.L. n.
143 del 1991, con un'archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007).
Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale di legittimità, appare ravvisabile, nel caso di specie, la lamentata violazione di legge, dovendo ritenersi che, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di segnalazione ex art. 3, comma 1, D.L. cit. a carico del e del , fosse sufficiente il CP_2 CP_3 semplice sospetto della provenienza da uno dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. del
3 denaro oggetto delle numerose e cospicue movimentazioni compiute negli anni 2004-2006, non richiedendosi, invece, una prova attendibile dell'esistenza dei reati a monte. L'obbligo di segnalazione non è subordinato all'evidenziazione di un quadro indiziario di riciclaggio, né all'esclusione, in base al suo personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni a un'attività delittuosa, bensì a un giudizio obiettivo sulla loro idoneità, valutata in rapporto agli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano, a costituire strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento,
l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa o dalla partecipazione ad essa. In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 143 del 1991, il potere di valutare le segnalazioni e di trasmetterle al questore spetta solo al titolare dell'attività e, dunque, all'organo direttivo della banca, mentre il responsabile della dipendenza deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente.
Di talché i direttori di banca, oltre ad una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilità diretta, con la conseguenza che nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro (anche operazioni non particolarmente sospette), i vertici di filiale dovranno pagare sanzioni amministrative in proprio ed in solido con l'istituto di credito.
Nella specie non ha, dunque, alcuna rilevanza quanto dedotto dai ricorrenti secondo cui, in qualità di direttori dell'agenzia locale della banca, non erano responsabili perché subentrati da poco tempo, perché non erano lametini o perché non conoscevano la famiglia di CP_5 origine rom e notoriamente dedica ad attività illecite, e non dovevano, pertanto, ritenersi responsabili di alcuna omessa segnalazione.
I Direttori dell'istituto di credito avrebbero dovuto verificare la personalità del Berlingeri e non accettare le referenze verbali di così da omettere di verificare le operazioni Persona_1 bancarie effettuate dalle società clienti, in quanto la normativa richiamata impone in capo agli intermediari finanziari l'obbligo di compiere adeguate verifiche sui clienti.
La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE) non dispone che l'intermediario finanziario possa o debba limitare o vietare l'operatività sui conti correnti ogni qualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite, ma impone un obbligo di segnalazione, stabilendo che l'operazione possa non essere compiuta fino al momento in cui non si è provveduto ad effettuare la segnalazione, salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini (Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 25/07/2024, n. 20848). L'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (art. 56) determina unicamente una sanzione amministrativa, così come l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58), salvo che il fatto costituisca reato.
Pertanto, al Tribunale è apparsa fondata la dedotta inosservanza della normativa, nonostante tra le parti fosse in essere un rapporto continuativo di conto corrente.
Da ciò consegue che, laddove la segnalazione fosse stata effettivamente eseguita, essa avrebbe potuto determinare unicamente l'avvio di una serie di verifiche ed analisi, con effetto immediato
3 e diretto del blocco dell'operatività sul conto corrente.
Le allegazioni sono carenti sia con riguardo alla delega al Berlingeri di operare sul conto di sia perchè non smentiscono quanto accertato dalla Guardia di Finanza sul fatto Parte_3 che l' avesse utilizzato in modo incontrollato consistenti movimentazioni finanziarie, Pt_3 relative ai rapporti commerciali tra le ditte e le società fornitrici Saint Controparte_5
Gobain s.p.a. e Vetreria Cooperativa Piegarese s.c.a.r.l. e che “la non aveva rintracciato Pt_2 la documentazione che consentisse di individuare l'ordinante il bonifico a credito”. Il testimone , impiegato di banca, nel confermare di essersi occupato Testimone_1 dell'apertura del deposito a risparmio con libretto nominativo in favore di acquisiva CP_5 la copia del documento d'identità, verificava l'esistenza di protesti e di iscrizioni pregiudizievoli ma non faceva, come per prassi, indagini sulle condizioni patrimoniali né acquisiva dichiarazioni dei redditi o garanzie personali o reali.
Tale indagine appare insufficiente tenuto conto, tra l'altro, che i dati anagrafici del Berlingeri
Carmine, per come dichiarato nei verbali degli accertatori, non corrispondevano a quelli tributari, per cui l'accertamento era stato insufficiente oltre che superficiale. Gli intermediari, per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, devono, comunque, accertare, a mezzo del personale incaricato, le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguano le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo e che siano di importo superiore a lire venti milioni (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/06/2013, n. 14539).
Orbene, è emerso che la merce acquistata da veniva sottratta all'imposizione fiscale Parte_4 tramite l'esibizione di fittizie dichiarazioni d'intento.
Appare inverosimile, invero, che l'istituto di credito non abbia mai avuto alcun sospetto circa l'attività delittuosa. Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che la segnalazione delle operazioni recanti anomalie formali non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini dell'operatore degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio e neppure all'esclusione in base ad un personale convincimento dello stesso dell'estraneità dell'operazione ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio puramente tecnico – in sostanza, ad un mero sospetto - sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzavano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire la conversione, il trasferimento, l'occultamento, la dissimulazione, l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (cfr. Cass. civ. 10 aprile 2007 n.
8699; Cass. civ., 1° febbraio 2010 n. 2326).
Alla luce delle evidenziate argomentazioni, applicando i richiamati principi al caso di specie, non può che concludersi per la sussistenza dell'illecito contestato ai ricorrenti. In merito alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, la disciplina portata dal D. Lgs. n. 90 del 2017, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel D.Lgs. n. 231/07, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa.
Difatti, in applicazione del principio del favor rei, si è consentito anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio l'immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum (Cass. civ., Sez. II, 12/11/2018,
n. 28888).
In particolare, con sentenza del 20/05/2019, n. 13509, la Corte ha precisato che “La disciplina
3 portata dal D.Lgs. n. 90 del 2017, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel D.Lgs.
n. 231 del 2007, trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa. Difatti, con chiarezza, all'art. 69 del vigente testo normativo risulta posto, in via generale, il principio del favor rei, consentendo anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio la immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, cosi derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum.
La lettera dell'art. 69 citato, invero, appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato, sicché in difetto di tale presupposto trova applicazione la nuova disciplina in quanto più favorevole”. Ed infatti, mentre l'art. 57, comma 4, del D. Lgs n. 231/2007 prevedeva l'applicazione di una sanzione dall'1 al 40% dell'importo delle operazioni non segnalate (nella fattispecie pari ad euro 1.615.872,57), appare certamente più favorevole l'art. 58 del D. Lgs. n. 231/2007, introdotto dal D. Lgs. n. 90/2017, che invece prevede una sanzione base di euro 3.000,00, salva l'ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, per le quali è prevista una sanzione da euro 30.000,00 ad euro 300.000,00.
In particolare, secondo le nuove disposizioni, la gravità della violazione è determinata tenuto conto: a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b) del grado di collaborazione con le autorità; c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
Nel caso di specie, nonostante l'evidenza delle anomalie e la mancanza di gravità ed il comportamento si ritiene di non dover rideterminazione in peius la sanzione da irrogarsi ai ricorrenti.
Per quanto concerne le spese di lite, tenuto conto della sopravvenienza della normativa più favorevole nel corso del giudizio, sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione, anche in considerazione della contumacia del . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara la contumacia del;
Controparte_9
2) previa revoca parziale del decreto impugnato n. 120853, ridetermina in euro 29.448,00 la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al dott. ed alla Controparte_3 Parte_5 in solido tra loro in favore del;
Controparte_4
3) Previa revoca parziale del decreto impugnato n. 120855, ridetermina in euro 48.711,00 la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al dott. ed alla Controparte_2 Pt_5
in solido tra loro, ed in € 6.712,20 la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi alla
[...] in favore del;
Parte_5 Controparte_4
4) compensa integralmente le spese di giudizio.
3 Lamezia Terme, 28 maggio 2025
3
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco