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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 611/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 611 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018 promossa da:
C.F.: rappresentato e difeso disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gian Paolo TOMEI e Bruno BASSOTTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palombara
Sabina (RM) alla Via G. Garibaldi n. 130
ATTORE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca SACCONE Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Guidonia Montecelio (RM), Viale dell'Unione n. 93
CONVENUTO
Materia: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi come in data 17.12.2024, con atto pubblico di compravendita a ministero del Notaio
le parti abbiano proceduto alla alienazione dell'immobile censito al Fol. 15 Part. Persona_1
606 del NCEU del Comune di Balsorano. Con tale atto è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio divisionale posto che l'ambito oggettivo di questo, dopo la pronuncia della sentenza parziale del 22.11.2011 e la rinuncia parziale alla domanda di divisione, era limitato al predetto bene. La compravendita ha, invero, prodotto lo scioglimento civile della divisione e, dunque, in conformità della concorde richiesta delle parti deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Non risultando la trascrizione della domanda in relazione all'immobile predetto non deve essere adottato alcun ordine di cancellazione. Si precisa come la sentenza parziale (che conserverebbe efficacia pur nel caso di estinzione) avesse accolto la domanda e, quindi, non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 2668, co. 2 c.c.
Stante l'accordo delle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite mentre quelle a titolo di compenso del delegato, che si liquidano contestualmente, devono essere poste a carico delle parti in pari misura, stante il comune interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA cessata la materia del contendere.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- PONE il compenso liquidato al professionista delegato a carico delle parti in pari misura tra loro.
Così deciso, in data 20.2.2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 611 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2018 promossa da:
C.F.: rappresentato e difeso disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gian Paolo TOMEI e Bruno BASSOTTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palombara
Sabina (RM) alla Via G. Garibaldi n. 130
ATTORE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Luca SACCONE Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Guidonia Montecelio (RM), Viale dell'Unione n. 93
CONVENUTO
Materia: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi come in data 17.12.2024, con atto pubblico di compravendita a ministero del Notaio
le parti abbiano proceduto alla alienazione dell'immobile censito al Fol. 15 Part. Persona_1
606 del NCEU del Comune di Balsorano. Con tale atto è venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio divisionale posto che l'ambito oggettivo di questo, dopo la pronuncia della sentenza parziale del 22.11.2011 e la rinuncia parziale alla domanda di divisione, era limitato al predetto bene. La compravendita ha, invero, prodotto lo scioglimento civile della divisione e, dunque, in conformità della concorde richiesta delle parti deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
Non risultando la trascrizione della domanda in relazione all'immobile predetto non deve essere adottato alcun ordine di cancellazione. Si precisa come la sentenza parziale (che conserverebbe efficacia pur nel caso di estinzione) avesse accolto la domanda e, quindi, non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 2668, co. 2 c.c.
Stante l'accordo delle parti, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite mentre quelle a titolo di compenso del delegato, che si liquidano contestualmente, devono essere poste a carico delle parti in pari misura, stante il comune interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA cessata la materia del contendere.
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- PONE il compenso liquidato al professionista delegato a carico delle parti in pari misura tra loro.
Così deciso, in data 20.2.2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI