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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NT DI, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello
AR, UM AT, ME IL e IC IN
-RESISTENTE -
oggetto: Pensione ai superstiti indiretta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 04.02.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che in data
08.11.2019 presentava domanda di pensione indiretta ai superstiti n. 2051834700042, essendo in possesso dei requisiti legali;
che in data 16.10.2020 l' gli comunicava la CP_1 reiezione della domanda con la seguente motivazione: “si respinge in quanto esiste diritto autonomo”; che, pertanto, in data 07.01.2021 inoltrava ricorso amministrativo con il quale contestava la reiezione della domanda;
che tale ricorso rimaneva privo di riscontro.
1 Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, chiedendogli di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della pensione indiretta di reversibilità del marito, in misura del 60% del rateo che avrebbe percepito il coniuge, a decorrere dal suo decesso, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre CP_1 accessori. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l variamente argomentando per il rigetto del ricorso. CP_1
È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti.
Nelle more del giudizio l ha chiesto una pronuncia di parziale cessazione della CP_1 materia del contendere, considerato che l' aveva riconosciuto alla ricorrente, per CP_1 effetto di nuova e successiva domanda amministrativa presentata a novembre 2022, la provvidenza invocata in questa sede con decorrenza dicembre 2017, e, per il resto, insistendo nel rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta del 14.11.2025, ha dato atto dell'avvenuta liquidazione degli arretrati con decorrenza dicembre 2017, rinunciando al giudizio per tale periodo, insistendo nella condanna dell' al pagamento degli CP_1 arretrati maturati da Novembre 2014 a Novembre 2017, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Pare opportuno precisare che la pensione di reversibilità è il beneficio previdenziale riconosciuto ai superstiti nel caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato nell'assicurazione generale obbligatoria (art. 2, Re. decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e, per il settore pubblico, il
Titolo V del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
In particolare, la pensione di reversibilità “indiretta” è quella erogata ai superstiti alla morte del lavoratore assicurato.
2 Sul piano normativo, il diritto al beneficio de quo sorge al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali ovvero 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso (cfr. art. 13 Re. decreto legge 14.4.1939, n. 636 “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a), e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
[…]”).
3. Tanto premesso sul piano normativo, nel caso di specie, innanzitutto, va dichiarata cessata la materia del contendere per i ratei di assegno sociale relativi al periodo decorrente da dicembre 2017.
Sul punto è pacifico che, per effetto dell'accoglimento di nuova e successiva domanda amministrativa del 03.11.2022, la pensione ai superstiti è stata liquidata alla ricorrente con decorrenza da dicembre 2017 (cfr. all.ti note di trattazione scritta del ricorrente depositate il 14.11.2025).
4. Quanto alla richiesta dei ratei di pensione ai superstiti per il periodo pregresso
(novembre 2014 a Novembre 2017) il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
La Suprema Corte ha affermato che l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite decorre dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del 2011, richiamata da Cass.
18400/2022).
Orbene, dal prospetto contabile allegato da parte ricorrente - moglie di , Persona_1 deceduto in Pisa il 22.08.2012 (cfr. certificato di morte allegato dalla parte ricorrente) - e
3 non espressamente contestato dalla parte convenuta, emerge che l'assicurato al momento della sua morte aveva maturato 15 anni di assicurazione (in particolare, 782 contributi settimanali cfr. estratto contributivo all.to da parte ricorrente).
Tanto basta, in assenza di ulteriori requisiti stabiliti dalla legge, per riconoscere il diritto della istante a godere della pensione indiretta, anche per il periodo novembre 2014 – novembre 2017 (domanda amministrativa n. 2051834700042 presentata il 09.11.2019), con condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti per tale periodo, CP_1 oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al soddisfo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate Controparte_2 come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di previdenza sociale), del valore della controversia (scaglione da 5.201-26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la pensione ai superstiti
“indiretta” anche per il periodo da novembre 2014 a novembre 2017 e per l'effetto condanna l' a corrisponderle i ratei arretrati nelle percentuali di legge per tale CP_1 periodo oltre agli interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo;
2) Dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.865,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 19.12.2025.
Il Giudice
NT DI
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