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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/10/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 5427/2022 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. SPECCHER LUISELLA, cf C.F._2
avv. SPERI SONIA ( C.F._3
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTI
cf Controparte_1
P.IVA_1
- difesa: avv. DE BORTOLI NICOLA, cf C.F._4
- domicilio: presso il difensore e cf Controparte_2 C.F._5
- difesa: avv. FREDDO FEDERICO, cf C.F._6
- domicilio: presso il difensore
ER AT , cf Controparte_3 P.IVA_2
- difesa: avv. SPAGNOL NICOLA, cf C.F._7
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Responsabilità professionale
Decisa a Verona sulle seguenti conclusioni:
Attore: Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, Accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per i motivi tutti dedotti negli atti difensivi, Condannare in solido gli stessi alla rifusione alla attrice dei danni tutti, patrimoniali ( spese sostenute compresi viaggi da e per la
AS di CU ) e non patrimoniali sia con riguardo al danno biologico che si quantifica nella misura indicata dal Ctp per la asportazione di parte dell'intestino, che per danno morale particolarmente rilevante nel caso concreto stante la inutilità dell'intervento chirurgico, danni che si quantificano complessivamente in € 80.000,00 ( come da proposta fatta nella udienza del 12 ottobre 2023) ritenuta la non aderenza al caso concreto della relazione della Ctu e comunque la sua incompletezza alla luce delle obiezioni mosse dal Ctp attoreo, Con rivalutazione ed interessi dalla data del 19 aprile 2017, Integrale rifusione delle competenze e spese, comprese quella relative alla procedura di mediazione, nonché quelle di Ctu e Ctp, atteso il comportamento tenuto dai convenuti di negazione di responsabilità oltre che impeditivo di qualsiasi trattativa anche in ragione della mancata comunicazione degli esiti della relazione medica di parte.
In via istruttoria si chiede: - rinnovo della ctu alla luce delle osservazioni del CTp dott.
- a modifica/revoca della ordinanza di 13/10/2023 ammettersi le prove testimoniale di Per_1 cui ai capitoli da 14 a 25) e da 28 a 31) di memoria 15.6.2023, nonché la richiesta di esibizione della consulenza medico legale della dottoressa alla cui visita la attrice si Per_2 era sottoposta a richiesta della casa di CU nel 2018.
Convenuto “ : Controparte_4 Controparte_1
Nel merito ed in via principale: 1) accertarsi e dichiararsi che non sussistono responsabilità attribuibili all'operato del personale della società Controparte_4 [...]
[...] [...]
in relazione a quanto lamentato da parte attrice nel presente giudizio a seguito CP_1 delle prestazioni sanitarie e dell'intervento chirurgico di resezione del sigma del 19.04.2017, che venne reso a beneficio della medesima sig. 2) per l'effetto, Parte_1 respingersi integralmente ogni domanda, nessuna esclusa, che è stata formulata dalla medesima parte attrice o dalle altre parti in causa nei confronti della predetta convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_4 Controparte_1 per le motivazioni esposte in atti ed in corso di causa.
Nel merito ed in via subordinata: 3) nella denegata ipotesi in cui emergessero responsabilità a carico della società convenuta “ in Controparte_4 Controparte_1 relazione a quanto lamentato da parte attrice nel presente giudizio a seguito delle prestazioni sanitarie e dell'intervento chirurgico di resezione del sigma del 19.04.2017, ridursi le pretese di parte attrice secondo giustizia accertando, sempre secondo giustizia e senza vincolo di solidarietà tra loro, la ripartizione delle rispettive responsabilità tra i convenuti CP_4
e Dott. 4) sempre per la denegata
[...] Controparte_1 Controparte_2 ipotesi in cui venisse riscontrata una qualsivoglia responsabilità in capo alla convenuta in relazione a quanto lamentato da parte Controparte_4 Controparte_1 attrice nel presente giudizio, condannarsi il Dott. a rimborsare alla Controparte_2 società “ ogni somma che questa fosse Controparte_4 Controparte_1 costretta a corrispondere in eccesso rispetto alla quota cui essa medesima fosse tenuta.
In via istruttoria: 5) disporsi l'ammissione di una nuova CTU medico legale, comprensiva di collegio specialistico, volta ad accertare che le prestazioni sanitarie oggetto delle doglianze avversarie nella vertenza per cui è causa, ed in particolare l'intervento chirurgico di resezione del sigma del 19.04.2017, si svolsero nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche vigenti all'epoca dei fatti di causa;
6) Ci si oppone alle ulteriori richieste istruttorie contro l' di Peschiera del Garda in quanto inconferenti e Controparte_4 meramente esplorative, confermando il rigetto, in particolare, delle prove per testi richieste da parte attrice in quanto estremamente generiche, intrise di giudizi non demandabili ai testi o volte a dimostrare circostanze da provarsi solo tramite idonea documentazione medica;
qualora venisse ammesso qualche capitolo di prova, si chiede di essere abilitati a prova contraria con testi da indicare entro prefiggendo termine.
In ogni caso: 7) con vittoria di spese e competenze legali di causa, oltre a rimborso forfetario,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Convenuto Dott. : NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - Controparte_2 respingersi tutte le domande svolte nei confronti di IN VIA Controparte_2
SUBORDINATA: - Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi a tenere il dott. manlevato ed Parte_2 Controparte_2 indenne di quanto dovesse essere tenuto a pagare in favore di o Parte_1 qualunque altra parte, disponendo fin d'ora la condanna diretta della società
[...] ai sensi dell'articolo 1917 II comma c.c., come da previsione dell'art. 4 Parte_2 della Scrittura Privata IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese e competenze oltre a rimborso forfettario ex art.13 L.P. ed accessori di legge. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: -
Ammettersi la prova per interrogatorio formale di e per testi sulle Parte_1 circostanze di fatto dedotte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta da intendersi di seguito per integralmente trascritte precedute dalla locuzione “vero che”. - Si indicano a testi: il dott. ed il dott. entrambi c/o Testimone_1 Tes_2 Controparte_1
Chiamato: Nel merito in via principale: accertati e dichiarati tutti i fatti esposti in atti, rigettarsi qualsivoglia domanda avanzata nei confronti del dottor Controparte_2 con il favore di compenso e spese di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha citato in Parte_1 giudizio e il dott. al fine Controparte_5 Controparte_2 di sentir accertare la responsabilità professionale dei convenuti e, quindi, condannarli in solido al pagamento dei danni, quantificati in euro 250.000,00.
In particolare, l'attrice ha dichiarato che:
- il 15 novembre 2016, si era rivolta al dott. presso la Controparte_2 [...]
di Peschiera, lamentando addominalgie e Controparte_1 persistente stipsi;
- il dott. le aveva prescritto una serie di esami, che la attrice, il 23/12/16, aveva CP_2 eseguito presso la AS di Cura;
- il medico le aveva riferito che le sue problematiche erano la conseguenza di accertata
“diverticolite acuta, prescrivendole apposita terapia farmacologica e ulteriori esami;
- al controllo del 7/3/17, il dott. le aveva indicato quale unica soluzione CP_2
l'asportazione di un tratto d'intestino e aveva programmato il ricovero per il giorno 18 aprile predisponendo il modulo con indicazione di intervento di “resezione sigma” giustificato da “diverticolosi sigma”;
- all'atto del ricovero del 18 aprile, era stata raccolta l'anamnesi nella quale si leggeva, tra l'altro, che avrebbe avuto un precedente ricovero per diverticolite acuta, disturbo di cui la attrice non aveva invece mai sofferto, come cercava inutilmente di riferire nell'immediato, sentendosi rispondere che un tanto risultava dalla colonscopia effettuata il 23 dicembre;
- in assenza di esame obiettivo addominale, era stata redatta la scheda preanestesiologica e fatto firmare il consenso per “intervento per malattia diverticolare”;
- il 19 aprile 2017 dalle 8,50 alle 10:40 era stato effettuato l'intervento di
“laparoscopia, resezione del sigma, sigmoidectomia” a CU dell'equipe medica composta, oltre che dal dott. dai medici e Controparte_2 Testimone_1 Tes_2
[...]
- il 24/4/2017 era stata dimessa con la diagnosi di ingresso;
- il 29 aprile 2017, (marito dell'attrice), nel mettere in ordine gli esiti della Persona_3
RMN dell'addome, della biopsia dell'ileo e della colonscopia aveva scoperto che quest'ultima riguardava altro soggetto, tale signor persona che Persona_4 evidentemente si era sottoposto anche lui a quell'esame il 23 dicembre 2016;
- di aver notiziato il dott. dello scambio di referti e quest'ultimo, al controllo del CP_2
5 maggio 2017, aveva rappresentato che l'intervento sarebbe stato ugualmente necessario per la presenza nella zona destra di un groviglio di aderenze;
- che si era, quindi, sottoposta ad accertamenti di natura medico legale, emergendo che l'operazione era stata effettuata per una patologia “i diverticoli” di cui non era affetta e che, invece, interessava l'altro paziente;
- l'inesistenza di diverticoli era stata confermata dall'esame istologico post-operatorio che la riguardava, nel frattempo ottenuto e dal quale risultava, invece, una “lieve flogosi cronica della mucosa con ipertrofia iperplasia della tonaca muscolare”;
- era responsabile amministrativa presso l'ambulatorio medico del dott. di Persona_5
RO e ripetutamente aveva dovuto chiedere di allontanarsi dal lavoro per l'improvvisa insorgenza di diarrea e l'acutizzarsi della sintomatologia dolorosa con compromissione dell'andamento regolare del servizio e lavoro eccedente l'orario normale o utilizzo di permessi e/o ferie, al fine di recuperare le ore non svolte;
- si era allontanata, o non presentata alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta del Comune di RO, di cui faceva parte quale assessore al bilancio-tributi e sanità, fino al 2020 con conseguente perdita dei relativi emolumenti, con perdita di immagine e chance;
- che aveva subito danni per euro 250.000,00 così individuati: ITP, ITT, danno da lesione del consenso informato, danno non patrimoniale dovuto alle ricadute dell'intervento sulla vita lavorativa, familiare e sociale, danni patrimoniali per visite, viaggi ed esami.
Si è costituito il dott. , chiedendo in via preliminare di essere autorizzato Controparte_2
a chiamare in causa la propria compagnia assiCUtiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della pretesa attorea ovvero, in subordine, la riduzione del risarcimento in conseguenza dell'accertamento dell'effettivo grado di responsabilità, con condanna diretta della
[...]
a risarcire il danno. Parte_2
In particolare, il convenuta ha dichiarato che:
- in occasione dell'evento per cui è causa, esercitava presso la AS di Cura l'attività libero professionale;
- in data 15.11.2017, la signora si era recata presso la Pt_1 Controparte_1 lamentando forti dolori addominali;
- in tale circostanza le aveva prescritto di svolgere una risonanza magnetica delle anse intestinali con contrasto, la colonscopia con biopsia e l'ecografia addominale;
- in data 17.1.2017, sulla base degli esami svolti, aveva accertato che la signora Pt_1 presentava: “un'angolatura fissa al sigma con aderenze” con probabile diverticolosi del sigma;
- le aveva prescritto la terapia farmacologica oltre ad una esofagogastroduodenoscopia;
- in data 7.3.2017, accertato che tale terapia non aveva prodotto i risultati auspicati, le aveva prescritto il ricovero per “diverticolosi sigma” al fine di procedere chirurgicamente con una resezione del sigma, finalizzata alla liberazione delle aderenze;
- in data 18.4.2017, in occasione del ricovero, era stato acquisito il consenso informato per un intervento di “resezione del sigma o emicolectomia sinistra consistente nell'asportazione del sigma o di tutto il colon sinistro con ripristino del transito intestinale mediante anastomosi tra il colon ed il retto […]”;
- l'intervento, eseguito il giorno successivo era stato svolto secondo previsioni e aveva comportato, tra l'altro la “transazione del passaggio sigma-retto; estrazione del pezzo
e sigmoidectomia”;
- i campioni di tessuto prelavati durante l'atto chirurgico erano stati successivamente esaminati presso il reparto di anatomia patologica dell' di Peschiera dal Prof. CP_4
Per_6
- il referto istologico, a fronte di una riferita “sospetta diverticolosi” aveva evidenziato:
“segmento di grosso intestino della lunghezza di 10 cm e tessuto adiposo periviscerale. Sulla superficie del tessuto adiposo è presente un'area emorragica del diametro di cm.
2. All'apertura del viscere sono presenti alcune formazioni diverticolari” ed ancora, in sede di diagnosi: “Segmento di grosso intestino con lieve flogosi cronica della mucosa […]”;
- l'odierna attrice era stata regolarmente dimessa in data 24.4.2107 ed il successivo decorso post - operatorio era risultato regolare;
- il sig. - il cui referto era stato erroneamente allegato alla documentazione della Per_4 signora - era affetto, invece, da una ben più grave “diverticolosi del colon con Pt_1 segni di flogosi al colon distale”;
- non aveva mai ipotizzato l'interessamento patologico di altre parti del colon, tant'è che nel modulo di ricovero programmato aveva disposto il ricovero per un'ipotesi di
“diverticolosi del sigma” né aveva mai diagnosticato una diverticolite acuta tant'è che, in sede operatoria, aveva provveduto alla semplice “resezione del sigma” e non aveva affatto toccato aree diverse e più estese del colon.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto della Controparte_1 pretesa attorea;
in via subordinata, l'accertamento delle rispettive responsabilità e la riduzione del risarcimento del danno alla stessa imputabile in connessione con il grado di colpa riscontrato;
sempre in via subordinata, ha chiesto condannarsi il Dott. a Controparte_2 rimborsarle ogni somma che fosse stata costretta a corrispondere in eccesso rispetto alla quota cui essa medesima fosse tenuta.
In particolare, la ha dichiarato che: CP_6 - la sig. soffriva da svariati da anni di addominalgie frequenti, Parte_1 addome disteso, stipsi severa, coliche in fossa iliaca destra e sinistra, che avevano determinato importanti limitazioni alla sua attività lavorativa ed una pessima qualità della vita;
- in data 11.11.2013, la paziente si era sottoposta a visita chirurgica presso l' CP_4
che aveva portato all'esecuzione di un'esplorazione chirurgica nelle
[...] settimane successive, senza che fosse, tuttavia, sortito alcun effetto benefico;
- alla visita del 15/11/16, il dott. preso atto delle indagini condotte in altra sede CP_2 che avevano rivelato la presenza di MO di RO all'ileo terminale, aveva consigliato l'esecuzione di RM addome completo, con e senza mezzo di contrasto, e di colonscopia totale con ileoscopia e biopsie ileo-coliche, esami entrambi che erano stati eseguiti il 23.12.2016 presso l' Controparte_4
- la colonscopia aveva escluso la presenza di una malattia infiammatoria o di alterazioni, ma aveva messo in evidenza che il colon era tortuoso, presentando delle angolature fisse al sigma, e che sussisteva una lieve e focale flogosi cronica a livello del colon discendente-sigma;
- la RM aveva evidenziato la presenza nello scavo pelvico di alcune anse fra loro agglomerate, che potevano consistere in fenomeni aderenziali;
- il dott. aveva, quindi, consigliato una dieta adeguata con fibre vegetali, CP_2 abbondante idratazione, movimento attivo e una terapia domiciliare con antispastici e anticolinergici;
- all'esito di ulteriore visita, in cui la sig.ra aveva dichiarato di non aver avuto Pt_1 alcun giovamento, il dott. aveva proposto l'esecuzione di un intervento CP_2 chirurgico laparoscopico, finalizzato sia ad asportare il tratto di sigma ipertonico ed angolato sia al tentativo di risoluzione della sindrome aderenziale pelvica;
- il 18/4/17 la sig.ra era stata ricoverata per essere sottoposta il giorno dopo, per Pt_1 via laparoscopica, ad un'acCUta esplorazione dell'ileo ed a sigmoiectomia;
- l'esame istologico aveva confermato la presenza di alcune formazioni diverticolari con la seguente diagnosi: “segmento di grosso intestino con lieve flogosi cronica della mucosa e con marcata ipertrofia-iperplasia della tonaca muscolare”.
All'udienza del 20/4/23, il giudice ha dichiarato la contumacia di
[...]
assegnando i termini 183 VI cpc. Controparte_7 Con costituzione del 19/6/23, si è costituita aderendo alle Parte_2 difese e domande dell'assiCUto dott. CP_2
All'udienza del 12/10/23, parte attrice ha proposto di definire la controversia con il riconoscimento a proprio favore di euro 80.000,00 oltre a un concorso per le spese legali in favore dell'attrice.
E' stata disposta CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato per discussione ex art. 281 sexies cpc l'udienza del 15/1/25.
All'udienza del 14/10/25 la scrivente, frattanto divenuta titolare del fascicolo, ha raccolto le conclusioni delle parti ex art. 190 cpc, senza concedere i relativi termini per memorie conclusionali e repliche, stante la rinuncia all'uopo operata dalle parti.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va revocata la contumacia di . Parte_2
2. Nel merito, la domanda è fondata per quanto di ragione e in tale misura va accolta.
Ora viene in esame la pretesa risarcitoria della sig.ra derivante dalla allegata Pt_1 responsabilità medica in relazione all'intervento del 19/4/17, svolto dall'equipe composta dai medici dott. dott. e dott. presso l' CP_2 Testimone_1 Tes_2 Controparte_4
Per quanto attiene alle strutture mediche, come noto, il consolidato orientamento della
Suprema Corte inserisce la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, posto che l'accettazione del paziente nella struttura comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione
(cfr. Cass. 19541/2015).
La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale. In virtù della predetta natura contrattuale della responsabilità sanitaria, la clinica dovrà provare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali attinenti al contratto di spedalità, non ultimo quello di assiCUre al paziente misure di sicurezza adeguate ad impedire che avvengano altri danni alla persona ricoverata. Peraltro, anche nel caso in cui i danni derivino dalla carenza di diligenza del personale della struttura, tale responsabilità conserva la sua natura contrattuale ex art. 1228 c.c. perché derivante dall'inadempimento della prestazione medica svolta direttamente dal sanitario quale ausiliario della clinica, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ovviamente l'inquadramento contrattuale di siffatta responsabilità vale solo nei rapporti con la paziente, con la quale si è instaurato il cd. contratto di spedalità e non con eventuali terzi che avanzino pretese risarcitorie (nel qual caso invece la responsabilità ha natura extracontrattuale, ma nel caso di specie tale ipotesi non sussiste essendo stata l'azione promossa dalla paziente stessa).
3. Venendo ora al profilo della responsabilità del dott. occorre dare atto del fatto che CP_2 sul tema si sono succedute una serie di normative che hanno modificato l'assetto del canone di imputazione della condotta al sanitario.
L'indagine circa la disciplina applicabile muove dalla assoggettabilità o meno del caso di specie al regime normativo di cui alla responsabilità extracontrattuale, che è stato introdotto dall'art. 7 della Legge n. 24/2017, a tenore del quale “l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Ed, infatti, anteriormente alle recenti modifiche normative, l'obbligazione del medico dipendente della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” (consacrato dalla pronuncia della Suprema
Corte 589/99) aveva natura contrattuale.
Con la Legge n. 24/2017 (Gelli Bianchi), dunque, il medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale e ciò anche quando la prestazione sanitaria sia svolta “in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina” (art. 7, commi 3 e 2). Viene dunque generalizzato lo statuto normativo della responsabilità aquiliana, tranne che per il caso in cui l'esercente la professione sanitaria “abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente” (art. 7.3).
Come noto, l'imputazione della responsabilità al medico ex art. 2043 c.c., piuttosto che in via contrattuale, incide radicalmente sull'onere della prova.
Se, infatti, la responsabilità ha carattere contrattuale, il paziente deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, l'insorgenza o aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato. Rimane invece a carico del medico e/o dell'ente sanitario convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (per tutte, Cass. n.
24073/2017; Cass. n. 20547/2014; Cass. n. 27855/2013).
Se invece la responsabilità ha carattere extracontrattuale, l'onere assertivo e probatorio riguarda tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. Pertanto, il paziente deve allegare e provare sia la condotta sanitaria illecita, sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico, sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa). Sicché, applicando l'indicato principio giurisprudenziale all'ipotesi della responsabilità aquiliana, se resta ignota la causa che ha impedito il rispetto della diligenza professionale dovuta da parte del sanitario, le relative conseguenze sfavorevoli ricadono sul paziente. Va comunque chiarito che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di responsabilità sanitaria posti a fondamento dell'azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore. E' sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non- professionista che, esercitando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (Cass. n. 9471/2004).
Ora, nel caso di specie, essendo stato l'intervento svolto il 19/4/17, la fattispecie ricadrebbe sotto la disciplina della L. Gelli Bianco con conseguente riconduzione della responsabilità del dott. nel paradigma della responsabilità aquilina e, tuttavia, poiché la paziente si è CP_2 rivolta direttamente al Dott. quale libero professionista e quest'ultimo avrebbe CP_2 predisposto il modulo ed effettuato l'intervento chirurgico presso l' Controparte_5
[...] [...]
si deve concludere che si sia istaurato un rapporto di tipo contrattuale anche con il
[...] professionista in questione.
4. Ciò premesso, posto che alla danneggiata spettava l'onere di provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, allegare l'inadempimento della struttura sanitaria o del professionista, la causazione del danno e il nesso causale tra lo stesso e la condotta professionale dei convenuti medesimi, si deve osservare che parte attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio, avendo all'uopo allegato una perizia di parte che ha trovato conferma nella CTU svolta in corso di causa, in base alla quale ultima è stato evidenziato come, data la situazione fisica in cui versava la l'intervento praticato non fosse Pt_1 indicato.
In particolare, è emerso che la sig.ra sia stata sottoposta ad operazione sulla base di Pt_1 uno scambio della colonscopia (svolta sempre presso la , laddove Controparte_1 quella alla stessa consegnata in busta chiusa era relativa al sig. e recitava “In tutti Per_4 settori del colon si osservano diverticoli ad ampio colletto, più stipati al sigma dove presenta un importante flogosi con microerosioni sulla mucosa interposta e anche all'interno del loro lume … Conclusioni: diverticolosi del colon con segni di flogosi al colon distale. Il reperto anale richiede … una valutazione chirurgica proctologica”, mentre quella alla stessa riferibile enunciava che “Colon tortuoso con angolature fisse al sigma, tappezzato da mucosa Pt_ di aspetto regolare in tutti i settori. indenne da alterazioni. Si eseguono, sulla scorta dei dati anamnestici, biopsie seriate in ileo, colon dx, trasverso sx, sigma e retto”.
Inoltre, il referto istologico del 2/1/17 della colonscopia della ha dato conto di Pt_1
“diagnosi: lembi di mucosa ileale ad architettura villare conservata … lembi di mucosa del grosso intestino ad architettura ghiandolare conservata, talora con lieve e focale flogosi cronica …”.
Ora non è chi non veda come la situazione clinica della sig.ra fosse diversa da quella Pt_4 del sig. e che l'operazione per cui è causa è stata decisa e approntata proprio sulla Per_4 base di detto scambio, come si evince chiaramente dalla cartella clinica di ricovero
18/04/2017, laddove si legge “AN LO REMOTA: … diverticolosi del sigma con due ricoveri per diverticolite acuta …; AN LO SS … affetta da diverticolosi del sigma (due ricoveri per diverticolite acuta, il più recente nel
2016). Alla colonscopia (23/12) diverticoli ad ampio colletto in tutti i settori del colon con segni di flogosi del colon distale. Plica ipertrofica pseudopolipoide … canale anale”. Cioè in altre parole, si fa riferimento alla situazione che atteneva al sig. e non a quella Per_4 della Pt_1
A conferma di quanto già sottolineato, la perizia svolta in corso di causa ha attestato che “Il referto della colonscopia eseguita in data 23/12/2016, “esplorazione digitale del retto negativa per masse endorettali … Colon tortuoso con angolature fisse al sigma, tappezzato da mucosa di aspetto regolare in tutti i settori. Ileo indenne da alterazioni …”, secondo
Letteratura, in particolare linee guida specifiche, non imponeva l'esecuzione dell'intervento chirurgico ma bensì per una terapia farmacologica e dietetica conservativa.
Il referto della colonscopia del Sig. invece mostrava una situazione completamente Per_4 diversa con un quadro di diverticolosi diffusa, flogosi cronica del colon e presenza di una lesione rettale pseudopolipoide. Questa situazione, invece, poneva indicazione per
l'intervento chirurgico eseguito sulla Sig.ra ” Pt_1
Ciò posto, alcun dubbio può sussistere sulla responsabilità del dott. e della CP_2 CP_1
sui quali incombeva l'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente alle
[...] proprie obbligazioni contrattuali, avendo eseguito la prestazione sanitaria richiesta con l'esigibile diligenza, prudenza e perizia, nonché nel rispetto delle leges artis medicae.
Ciò non hanno fatto posto che, da un lato è documentale che vi sia stato lo scambio di referto
(di cui non si è accorto né il dott. né il medico che ha svolto l'anamnesi della cartella CP_2 clinica) e, dall'altro è stato accertato, che la situazione clinica della sig.ra essendo del Pt_1 tutto diversa da quella del sig. non doveva essere trattata con l'intervento chirurgico. Per_4
5. Quanto al riparto di responsabilità tra i due convenuti, ritiene questo Giudice che le rispettive quote non debbano essere di pari entità.
Ed, infatti, l'apporto del dottor nella causazione dell'evento è certamente CP_2 preponderante rispetto a quello della struttura, posto che la di là del fatto che sia imputabile all' sia la consegna alla paziente in busta chiusa del referto di altro paziente sia CP_4
l'omesso accertamento, in sede di raccolta anamnestica, di tale errore, resta fermo il fatto che il dott. ha deciso per l'intervento operatorio (così innescando la catena di eventi che CP_2 hanno condotto all'operazione) non avvedendosi dello scambio di documenti.
Ciò posto, si deve concludere riconoscendo un concorso di colpa nella misura del 30% in capo alla e del 70% in capo al dott. CP_1 CP_2
Ovviamente, stante il fatto che si tratta di obbligazione solidale, parte ricorrente potrà rivolgersi indistintamente ad entrambi i condebitori, fermo il fatto che nei rapporti interni, la responsabilità grava nei limiti del 70% in capo alla dott.ssa e del 30% in capo alla CP_2
AS di Cura.
6. Quanto, invece all'azione di rivalsa, la stessa è ora espressamente disciplinata dall'art. 9, l.
n. 24 del 2017, che prevede che la struttura possa agire con detta azione nei confronti del medico 1) in caso di comportamento doloso o gravemente colposo di questi (comma 1); 2) se sussiste un titolo giudiziale o stragiudiziale che abbia riconosciuto la responsabilità (comma
2, primo inciso); 3) se è stata proposta la domanda, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento (comma 2, secondo inciso).
Ora, nel caso di specie tale azione di rivalsa non è accoglibile, posto che pur a fronte della condotta gravemente colposa del dott. resta fermo il fatto che all'esito finale CP_2
(intervento chirurgico non indicato) si è pervenuti – come detto – anche per l'opera di ulteriori professionalità e, quindi, la responsabilità deve rimanere in capo alla Struttura, nella misura del 30% indicato.
7. Venendo ora alla liquidazione del danno, la CTU ha individuato i postumi permanenti nella misura del 9% e ITT nella misura di 7 (sette) giorni di invalidità temporanea assoluta, 11
(undici) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 24 (ventiquattro) giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Orbene, il danno va quantificato, alla luce di quanto previsto dagli artt. 138 – 139 CdA e, quindi, vista l'età della danneggiata al momento del sinistro (47 anni), come segue: danno biologico permanente (IP) nella misura massima stimata dal c.t.u del 9% pari a € 16.253,04.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea (gg. 7 al 100%; gg. 11 al 50%; gg. 24 al 25%) e alla luce della normativa di settore applicabile (139-140 CdA), si ha un totale complessivo di € 1.039,33 (ITT al 100% €
393,26 + ITP al 50% € 308,99 + ITP al 25% € 337,08).
L'importo totale di € 17.292,33 va aumentato, in ossequio al principio di personalizzazione del danno, fino al 20% (pari a euro 3.458,466), tenuto conto della incidenza sui rapporti sociali del pregiudizio per un totale di € 20.750,80.
Sulle somme tutte indicate, previa devalutazione alla data del sinistro (aprile 2017) andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro, alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione. Infatti, trattandosi di debito di valore, va accolta la richiesta di rivalutazione monetaria, mirante a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito che ha generato il danno sino alla data della decisione definitiva.
Il valore di euro 20.750,80 va, quindi, devalutato al 19/4/17 (€ 17.277,94) e rivalutato ad oggi, secondo i parametri di cui sopra, ottenendosi un importo finale di € 23.054,20.
Infine, a seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi legali ex lege.
8. Accertata la responsabilità professionale del dott. e conseguentemente della CP_2 struttura ospedaliera, va apprezzato se la stessa possa essere posta in rapporto causale con i danni derivanti dalla violazione del diritto di autodeterminazione.
La Suprema Corte, con la pronuncia n.28985/2019 ha infatti statuito che
“Dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni: A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente ha scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
- B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente ha scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione; -
C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute
(inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente ha scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione
“differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;
- D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente ha scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;
- E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più acCUti e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione”.
Ora nel caso di specie, la sig.ra è stata sottoposta ad un intervento che non era Pt_1 indicato rispetto al quadro clinico presentato e il consenso informato prestato è stato rilasciato dalla attrice sulla base di una anamnesi non corretta (per lo scambio di colonscopia).
Ciò posto, non è chi non veda come la lesione alla autodeterminazione debba ritenersi ampiamente configurata, tenuto conto che il consenso è stato esplicitato in relazione ad un quadro clinico che non apparteneva alla paziente.
Il danno deve essere liquidato in via equitativa e va commisurato tenuto conto del vulnus sofferto.
Ora, le Tabelle di Milano 2024, hanno dato conto dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza di merito, per giungere alla determinazione di tale tipo di danno, includendo i seguenti parametri:
- entità delle ricadute sul bene-salute del danneggiato del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato;
- caratteristiche del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso informato;
- caratteristiche personali del danneggiato;
- entità della sofferenza del danneggiato conseguente alla compromissione della libertà di disporre di sé;
- caratteristiche dell'inadempimento al dovere informativo.
Le Tabelle di Milano 2024 individuano i seguenti scaglioni orientativi:
1. Danno all'autodeterminazione di lieve entità: liquidazione da € 1.162,00 ad €
4.649,00;
2. Danno all'autodeterminazione di media entità: liquidazione da € 4.650,00 ad €
10.460,00;
3. Danno all'autodeterminazione di grave entità: liquidazione da € 10.461,00 ad €
23.245,00;
4. Danno all'autodeterminazione di eccezionale entità: liquidazione oltre € 23.246,00.
Ora, l'entità delle ricadute sul bene – salute sono state attestate dalla CTU svolta in atti nella misura del 9% e, quindi, secondo il grado massimo delle micro lesioni;
l'intervento svolto è stato alquanto invasivo, essendosi trattato di operazione chirurgica che ha escisso parte dell'intestino; la danneggiata non risultava essere persona vulnerabile (essendo maggiorenne e con storia clinica pregressa priva di altri interventi sebbene caratterizzata da vari disagi relativi alla zona sottoposta ad intervento); l'entità della sofferenza risulta aggravata rispetto al precedente quadro clinico, ma non insorta ex novo;
l'inadempimento informativo è stato di grado alto (visto che verosimilmente alla non sarebbe nemmeno stato chiesto di Pt_1 acconsentire all'intervento se non ci fosse stato lo scambio di referti).
Ciò posto, tenuto anche conto dei danni liquidati per il pregiudizio alla salute, si stima equo liquidare il danno al consenso informato in via equitativa nella misura di euro 3.500,00 da intendersi come importo già rivalutato.
Infine, sono dovute le spese mediche riconosciute dal CTU nei limiti di euro 1.392,00.
Totale dovuto: 23.054,20 + 3500,00 + 1.392,00 = 27.446,20 oltre interessi ex art. 1284 I c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
9. Quanto, infine, alla domanda svolta dal dott. verso la terza chiamata, avente ad CP_2 oggetto la manleva da parte di quest'ultima di quanto il professionista sarebbe stato condannato a pagare in favore dell'attrice e di condanna diretta dell'assiCUzione ex art. 1917
II c.c., basta qui osservare che il contratto assiCUtivo dedotto in atti copre il periodo dal
30/1/15 al 30/1/16 (senza tacito rinnovo) e che si prevede espressamente l'indennizzabilità di quei danni avanzati con domande proposte nel periodo di efficacia della polizza.
Tenuto conto che l'intervento è avvenuto ad aprile 2017 e che, quindi, le prime richieste di risarcimento danni sono intervenute a novembre 2017, la domanda di garanzia e manleva non sarebbe coperta dalla polizza assiCUtiva allegata in atti.
E, tuttavia, non ha affatto contestato tale aspetto e nella scrittura Parte_2 privata allegata dal dott. quale doc. 2, la compagnia assiCUtiva evidenzia anzi che la CP_2 garanzia assiCUtiva, per l'evento dedotto nella presente causa, è valida ed operativa.
A tal fine la scrittura in discorso (doc. 2 chiamante) indica, altresì, il numero di polizza
(473A3044) che risulta anche nel certificato di polizza prodotto (sub doc. 1 del convenuto dott. e che copre il periodo dal 30/1/15 al 30/1/16. CP_2
Pertanto, la terza chiamata deve essere condannata a tenere il dott. indenne di quanto CP_2 pagherà all'attrice e, letto l'art. 1917 II cc., dovrà essere altresì condannata a pagare direttamente alla attrice quanto alla stessa dovuto a titolo di danni e spese di lite (nonché di
CTU), nei limiti della quota di responsabilità riconosciuta in capo all'assiCUto.
10. Le spese di lite del rapporto processuale attore – parti convenute, seguono la soccombenza e sono poste a carico di queste ultime e liquidate come da dispositivo secondo il DM 55/14 e succ. mod., dovendosi commisurare le stesse al parametro minimo per le varie fasi, attesa l'oggettiva non complessità del giudizio. Lo scaglione di valore si attesta su quanto effettivamente riconosciuto (26.001,00 – 52.000,00). Spettano altresì le spese borsuali per euro 786,00 (marca e CU).
Stante il fatto che l'attrice ha svolto le proprie difese nei confronti di più parti si giustifica l'aumento del 30%.
Stimato congruo liquidare euro 3.809,00, si ha un risultato finale di euro 4.951,70, oltre euro
786,00 per spese esenti.
Per la fase di mediazione si stima equo (tenuto conto del valore della causa per come effettivamente accertato e quindi dello scaglione 26.001,00 – 52.000,00) liquidare la sola attivazione nella misura pari a € 804,00 (stante il fatto che sebbene siano stati necessari due incontri non è stato nemmeno possibile avviare una vera mediazione, stante l'assenza del dott.
, oltre spese esenti per euro 48,80 (doc. 28 attrice). CP_2
Totale dovuto a parte attrice: 4.951,70 + 804,00 + 786,00 + 48,80= euro 6.596,50.
Vanno compensate le spese di lite tra il dott. e l' Controparte_2 [...] pur a fronte del rigetto della domanda di rivalsa svolta dalla Controparte_5 struttura, tenuto conto della maggiore responsabilità nella causazione dell'evento ad opera del professionista qui in causa.
Le spese di lite tra il dott. e parte terza chiamata devono essere compensate. CP_2
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute, con riparto interno del 70%, per il dott. e del 30% per l'Ospedale. CP_2
Ciò posto occorre, infine, osservare che parte attrice ha depositato il verbale negativo del
16/1/2020, redatto dall'Organismo di Mediazione attivato, dal quale risulta che il dott. CP_2 non si è presentato all'incontro, senza giustificato motivo, benché ritualmente convocato.
L'esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti.
L'art. 12 bis D.Lgs 28/10 prevede che, quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata in bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Il dott. va, quindi, condannato a versare all'entrata in bilancio dello Stato la somma di CP_2
€ 1.518,00 (=759*2).
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la corresponsabilità in solido tra il dott. CP_2
e l' nell'evento
[...] Controparte_5 dannoso per cui è causa, con riparto interno rispettivamente del 70% e 30%;
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda di e per Parte_1
l'effetto CONDANNA il dott. e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro e nei limiti Controparte_5 rispettivamente del 30% e 70% ciascuno nei rapporti interni, a corrispondere a
[...] la somma di euro 27.946,20 oltre interessi ex art. 1284 I c.c. dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo;
RIGETTA la domanda di rivalsa svolta dall Controparte_5
nei confronti del dott.
[...] Controparte_2
ACCOGLIE la domanda svolta dal dott. verso Controparte_2 [...]
e per l'effetto CONDANNA quest'ultima a pagare a Parte_2 [...]
a somma di euro 27.946,20 oltre interessi ex art. 1284 I c.c. dalla pubblicazione Pt_1 della presente sentenza al saldo, limitatamente alla quota di responsabilità del soggetto assiCUto, nonché le spese di lite e CTU come sotto liquidate, per la parte relativa alla quota parte di responsabilità dell'assiCUto;
CONDANNA il dott. l' Controparte_2 Controparte_5
, in solido tra loro e con il limite rispettivamente del 70% e del
[...]
30% ciascuno nel riparto interno, a corrispondere a le spese di lite che Parte_1 si liquidano in euro 5.755,70 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali nonché 834,80 per spese esenti;
COMPENSA le spese di lite tra il dott. e l' Controparte_2 [...]
; Controparte_5
COMPENSA le spese di lite tra il dott. e Controparte_2 [...]
; Parte_2
PONE definitivamente a carico del dott. e dell' Controparte_2 [...]
, in solido tra loro e con il limite Controparte_5 rispettivamente del 70% e del 30% ciascuno nel riparto interno, le spese di CTU svolta in corso di causa.
CONDANNA ex art. 12bis II D.lgs. 28/2010, il dott. pagare in Controparte_2 favore dell'Entrata in bilancio dello Stato la somma di € 1.518,00.
Verona, 29/10/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello