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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3165/2015 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 il 04/11/2015 al n. 3165/2015 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 751/2015, emesso dal Tribunale di Potenza il 15/09/2015
TRA
P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Antonio Ferraguto e Giovanni Rotondano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102;
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Lucia Pietragalla, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via degli Oleandri, n. 29;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/02/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 751/2015, emesso dal
Tribunale di Potenza il 15/09/2015, con il quale, su istanza di CP_1
1 Proc. n. 3165/2015 R.G.
le veniva il pagamento della complessiva somma di € CP_1
78.232,54, oltre interessi e spese della procedura, in ragione di quanto disposto dalla sentenza n. 409/2014, emessa il 7-10 aprile 2014 dal Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n. 1532/2000 di R.G.: tale provvedimento giurisdizionale, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 184/2000, promossa da contro Controparte_1 Controparte_2
(oggi ), accertava e dichiarava la sussistenza di un saldo
[...] Parte_1 attivo sul conto corrente bancario n. 60 521838, dell'importo di € 42.627,10.
1.1. La banca opponente eccepiva la prescrizione del credito agito in via monitoria, esponendo che il saldo a credito (per € 42.627,10) in favore del ricorrente rinveniente dal conto corrente Controparte_1
bancario n. 60 521838, doveva ritenersi esigibile sin dalla data di chiusura del conto, ossia dal 13 novembre 1998, e pertanto la relativa richiesta restitutoria, alla data di deposito del ricorso monitorio (21/07/2015) era prescritta.
Esponeva, al riguardo, che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione iscritto al n. 1532/2000 R.G. del Tribunale di Potenza, definito dalla sentenza posta a fondamento dell'ingiunzione, non poteva considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione, in quanto, in quella sede, Controparte_1
si era limitato a svolgere una richiesta di accertamento negativo del
[...]
credito della banca, senza azionare in via riconvenzionale alcuna richiesta restitutoria.
1.2. Subordinatamente, la banca opponente eccepiva la non debenza degli importi ingiunti a titolo di rivalutazione monetaria (€15.412,67) e interessi (€
20.192,77), richiesti dalla data del 13/11/1998, ritenendo: a) quanto agli interessi, che gli stessi, vista la buona fede, dovessero calcolarsi, al più, dalla data di deposito del ricorso monitorio;
b) quanto alla rivalutazione, che la stessa non spettasse trattandosi di un debito di valuta, non essendo dimostrato il maggior danno.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale di tali poste, ex art. 2947
c.c.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio – con comparsa depositata il 31/03/2016 – l'opposto Controparte_1 avversando nel merito l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
2 Proc. n. 3165/2015 R.G.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa
– in difetto di richieste istruttorie – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la preliminare eccezione di prescrizione del credito agito in via monitoria sia fondata.
5. Invero, è incontroverso che il credito ingiunto trae origine dal saldo attivo del conto corrente bancario n. 60521838, chiuso in data 13 novembre
1998, come accertato dalla sentenza n. 409/2014 del 7-10 aprile 2014 del
Tribunale di Potenza, il cui dispositivo così recita: ““
PQM
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2000 emesso dal Tribunale di
[...]
Potenza su ricorso di per £ 44.646.400, oltre Controparte_2
accessori, contrariis reiectis, così provvede: a) in accoglimento dell'opposizione dichiara che, alla data del 13.11.1998, il conto corrente n.
60521838 aveva un saldo a credito del correntista pari a Lire 82.537.567, ovverosia ad Euro 42.627,10 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
184 del 2000 (…)”.
5.1. Orbene, la domanda – da qualificarsi in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., e pertanto assoggettata al termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (Cass. S.U.
n. 24418/2010; Cass. n. 27704/2018; Cass. n. 33009/2019; Cass. n.
9141/2020), non venendo qui in discussione alcun versamento di natura solutoria in corso di rapporto – è stata proposta, in via monitoria, a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 409/2014, e tanto varrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, a conferirle la qualifica di actio iudicati, come tale sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2953 c.c.
5.2. Tale prospettazione, però, non è condivisibile, in ragione del fatto che l'art. 2953 c.c. (laddove disciplina il termine decennale di prescrizione legato al titolo giudiziale formatosi sul diritto controverso) costituisce norma di carattere eccezionale, che ai sensi dell'art. 14 disp. prel. non può trovare applicazione oltre i casi da essa previsti (Cass. n. 3561/1980), con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere di condanna, come
3 Proc. n. 3165/2015 R.G.
esplicitamente sancito dal citato art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicazione della norma, delle sentenze di mero accertamento (Cass. n. 5121/1990; più di recente anche Cass. n. 2003/2017), qual è quella che accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 9626/2004; Cass. n. 19941/2005).
6. Ciò chiarito, deve ritenersi che l'exordium praescritionis sia da ancorare non già al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'attivo del saldo di conto corrente, quanto piuttosto alla data di chiusura del rapporto, perché è da tale data che, ai sensi dell'art. 1823 c.c., il saldo è esigibile e, conseguentemente, il credito può essere azionato, per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.
6.1. Né osta a tale conclusione la circostanza che, alla chiusura, il saldo fosse passivo, e dunque il correntista (oggi opposto) non avesse fattuale contezza dell'esistenza di tale credito: costituisce, infatti, oramai ius receptum il principio per cui la disposizione citata (art. 2935 c.c.), secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto medesimo, e quindi alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo, quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto, con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, non è idonea a impedire il decorso della prescrizione (Cass. n. 2429/1994; Cass. n. 15858/2003), e nella nozione di impossibilità di mero fatto – come tale inidonea a precludere il decorso del termine prescrizionale – vanno ricompresi anche gli impedimenti soggettivi, come il comportamento reticente del debitore, l'ignoranza dell'esistenza del diritto (anche quando essa è incolpevole, v. Cass. n.
9291/1997), il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto stesso
(Cass. n. 14193/2021), il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto (Cass.
n. 22072/2018).
6.2. Né può ritenersi, come pure sostenuto dall'opponente, che l'eccezione di prescrizione fosse preclusa dalla sussistenza del giudicato, in quanto nel giudizio iscritto al n. 1532/2000 R.G. del Tribunale di Potenza, definito dalla
4 Proc. n. 3165/2015 R.G.
sentenza posta a fondamento dell'ingiunzione di cui in questa sede si discorre, il vaglio giurisdizionale è stato limitato all'accertamento dell'esistenza del credito speso, in quella sede, dalla banca, senza che venisse avanzata alcuna richiesta riconvenzionale di condanna dell'istituto di credito, che avrebbe legittimato l'eccezione di prescrizione.
7. Tale ultima considerazione, peraltro, induce a ritenere che la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 184/2000, promossa da non costituisca un valido atto interruttivo Controparte_1
della prescrizione del credito agito da quest'ultimo in via monitoria.
7.1. Dagli atti di causa, infatti, non consta che l'odierno opposto abbia intavolato, nel procedimento n. 1532/2000 R.G., una richiesta riconvenzionale di condanna della banca al pagamento di quanto indebitamente percetto: non risulta depositato, nel fascicolo del presente giudizio, l'atto di opposizione introduttivo del procedimento n. 1532/2000 R.G., e dalla lettura della sentenza n. 409/2014 del 7-10 aprile 2014 si evince che , Controparte_1
opponente in quella sede, si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della banca.
7.2. Orbene, anche ritenendo che, attraverso l'instaurazione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1532/2000 R.G., Controparte_1
abbia speso una domanda di accertamento negativo del credito della
[...]
banca, ciò non vale a interrompere la prescrizione del credito restitutorio poiché, come recentemente sottolineato dai giudici della legittimità, “ (…) ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 1 comma c.c. – il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo
o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto. Sia perché l'art. 2943, 1 c. c.c. ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore,
5 Proc. n. 3165/2015 R.G.
e non viceversa” (in tali termini, in motivazione, Cass. Ordinanza n. 15292 del
17 luglio 2020, enfasi aggiunta).
8. In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, acclarato che la decorrenza della prescrizione del credito di cui alla presente sede è da individuarsi nel novembre 1998, ossia alla chiusura del rapporto di conto corrente, e sulla premessa (incontestata) che alcun atto interruttivo della prescrizione, diverso dalla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui al procedimento n. 1532/2000 R.G., è intervenuto, deve ritenersi che, alla data di notifica del ricorso monitorio di cui alla presente opposizione (23 settembre 2015), il relativo credito fosse prescritto.
Di conseguenza, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
9. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte opposta, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da
€ 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 3165/2015 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
751/2015, emesso dal Tribunale di Potenza il 15/09/2015;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 423,50 per esborsi ed € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Potenza, lì 27/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015 il 04/11/2015 al n. 3165/2015 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 751/2015, emesso dal Tribunale di Potenza il 15/09/2015
TRA
P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Antonio Ferraguto e Giovanni Rotondano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 102;
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Lucia Pietragalla, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via degli Oleandri, n. 29;
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/02/2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 751/2015, emesso dal
Tribunale di Potenza il 15/09/2015, con il quale, su istanza di CP_1
1 Proc. n. 3165/2015 R.G.
le veniva il pagamento della complessiva somma di € CP_1
78.232,54, oltre interessi e spese della procedura, in ragione di quanto disposto dalla sentenza n. 409/2014, emessa il 7-10 aprile 2014 dal Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n. 1532/2000 di R.G.: tale provvedimento giurisdizionale, nell'accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 184/2000, promossa da contro Controparte_1 Controparte_2
(oggi ), accertava e dichiarava la sussistenza di un saldo
[...] Parte_1 attivo sul conto corrente bancario n. 60 521838, dell'importo di € 42.627,10.
1.1. La banca opponente eccepiva la prescrizione del credito agito in via monitoria, esponendo che il saldo a credito (per € 42.627,10) in favore del ricorrente rinveniente dal conto corrente Controparte_1
bancario n. 60 521838, doveva ritenersi esigibile sin dalla data di chiusura del conto, ossia dal 13 novembre 1998, e pertanto la relativa richiesta restitutoria, alla data di deposito del ricorso monitorio (21/07/2015) era prescritta.
Esponeva, al riguardo, che l'atto introduttivo del giudizio di opposizione iscritto al n. 1532/2000 R.G. del Tribunale di Potenza, definito dalla sentenza posta a fondamento dell'ingiunzione, non poteva considerarsi idoneo atto interruttivo della prescrizione, in quanto, in quella sede, Controparte_1
si era limitato a svolgere una richiesta di accertamento negativo del
[...]
credito della banca, senza azionare in via riconvenzionale alcuna richiesta restitutoria.
1.2. Subordinatamente, la banca opponente eccepiva la non debenza degli importi ingiunti a titolo di rivalutazione monetaria (€15.412,67) e interessi (€
20.192,77), richiesti dalla data del 13/11/1998, ritenendo: a) quanto agli interessi, che gli stessi, vista la buona fede, dovessero calcolarsi, al più, dalla data di deposito del ricorso monitorio;
b) quanto alla rivalutazione, che la stessa non spettasse trattandosi di un debito di valuta, non essendo dimostrato il maggior danno.
Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione quinquennale di tali poste, ex art. 2947
c.c.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio – con comparsa depositata il 31/03/2016 – l'opposto Controparte_1 avversando nel merito l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
2 Proc. n. 3165/2015 R.G.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., la causa
– in difetto di richieste istruttorie – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 19/02/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la preliminare eccezione di prescrizione del credito agito in via monitoria sia fondata.
5. Invero, è incontroverso che il credito ingiunto trae origine dal saldo attivo del conto corrente bancario n. 60521838, chiuso in data 13 novembre
1998, come accertato dalla sentenza n. 409/2014 del 7-10 aprile 2014 del
Tribunale di Potenza, il cui dispositivo così recita: ““
PQM
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2000 emesso dal Tribunale di
[...]
Potenza su ricorso di per £ 44.646.400, oltre Controparte_2
accessori, contrariis reiectis, così provvede: a) in accoglimento dell'opposizione dichiara che, alla data del 13.11.1998, il conto corrente n.
60521838 aveva un saldo a credito del correntista pari a Lire 82.537.567, ovverosia ad Euro 42.627,10 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
184 del 2000 (…)”.
5.1. Orbene, la domanda – da qualificarsi in termini di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., e pertanto assoggettata al termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto (Cass. S.U.
n. 24418/2010; Cass. n. 27704/2018; Cass. n. 33009/2019; Cass. n.
9141/2020), non venendo qui in discussione alcun versamento di natura solutoria in corso di rapporto – è stata proposta, in via monitoria, a seguito del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 409/2014, e tanto varrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, a conferirle la qualifica di actio iudicati, come tale sottoposta alla disciplina di cui all'art. 2953 c.c.
5.2. Tale prospettazione, però, non è condivisibile, in ragione del fatto che l'art. 2953 c.c. (laddove disciplina il termine decennale di prescrizione legato al titolo giudiziale formatosi sul diritto controverso) costituisce norma di carattere eccezionale, che ai sensi dell'art. 14 disp. prel. non può trovare applicazione oltre i casi da essa previsti (Cass. n. 3561/1980), con la conseguenza che la sentenza passata in giudicato, per poter determinare la conversione del termine di prescrizione, deve essere di condanna, come
3 Proc. n. 3165/2015 R.G.
esplicitamente sancito dal citato art. 2953 c.c., e cioè consistere in un provvedimento giudiziale definitivo che imponga, a chi vi è obbligato,
l'esecuzione della prestazione dovuta per il soddisfacimento del diritto altrui fatto valere, con conseguente esclusione, dall'ambito di applicazione della norma, delle sentenze di mero accertamento (Cass. n. 5121/1990; più di recente anche Cass. n. 2003/2017), qual è quella che accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo (v. Cass. n. 9626/2004; Cass. n. 19941/2005).
6. Ciò chiarito, deve ritenersi che l'exordium praescritionis sia da ancorare non già al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'attivo del saldo di conto corrente, quanto piuttosto alla data di chiusura del rapporto, perché è da tale data che, ai sensi dell'art. 1823 c.c., il saldo è esigibile e, conseguentemente, il credito può essere azionato, per gli effetti di cui all'art. 2935 c.c.
6.1. Né osta a tale conclusione la circostanza che, alla chiusura, il saldo fosse passivo, e dunque il correntista (oggi opposto) non avesse fattuale contezza dell'esistenza di tale credito: costituisce, infatti, oramai ius receptum il principio per cui la disposizione citata (art. 2935 c.c.), secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto medesimo, e quindi alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo, quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto, con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto, non è idonea a impedire il decorso della prescrizione (Cass. n. 2429/1994; Cass. n. 15858/2003), e nella nozione di impossibilità di mero fatto – come tale inidonea a precludere il decorso del termine prescrizionale – vanno ricompresi anche gli impedimenti soggettivi, come il comportamento reticente del debitore, l'ignoranza dell'esistenza del diritto (anche quando essa è incolpevole, v. Cass. n.
9291/1997), il ritardo indotto dalla necessità di accertamento del diritto stesso
(Cass. n. 14193/2021), il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto (Cass.
n. 22072/2018).
6.2. Né può ritenersi, come pure sostenuto dall'opponente, che l'eccezione di prescrizione fosse preclusa dalla sussistenza del giudicato, in quanto nel giudizio iscritto al n. 1532/2000 R.G. del Tribunale di Potenza, definito dalla
4 Proc. n. 3165/2015 R.G.
sentenza posta a fondamento dell'ingiunzione di cui in questa sede si discorre, il vaglio giurisdizionale è stato limitato all'accertamento dell'esistenza del credito speso, in quella sede, dalla banca, senza che venisse avanzata alcuna richiesta riconvenzionale di condanna dell'istituto di credito, che avrebbe legittimato l'eccezione di prescrizione.
7. Tale ultima considerazione, peraltro, induce a ritenere che la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 184/2000, promossa da non costituisca un valido atto interruttivo Controparte_1
della prescrizione del credito agito da quest'ultimo in via monitoria.
7.1. Dagli atti di causa, infatti, non consta che l'odierno opposto abbia intavolato, nel procedimento n. 1532/2000 R.G., una richiesta riconvenzionale di condanna della banca al pagamento di quanto indebitamente percetto: non risulta depositato, nel fascicolo del presente giudizio, l'atto di opposizione introduttivo del procedimento n. 1532/2000 R.G., e dalla lettura della sentenza n. 409/2014 del 7-10 aprile 2014 si evince che , Controparte_1
opponente in quella sede, si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso in favore della banca.
7.2. Orbene, anche ritenendo che, attraverso l'instaurazione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1532/2000 R.G., Controparte_1
abbia speso una domanda di accertamento negativo del credito della
[...]
banca, ciò non vale a interrompere la prescrizione del credito restitutorio poiché, come recentemente sottolineato dai giudici della legittimità, “ (…) ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 1 comma c.c. – il quale prevede che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia questo di cognizione ovvero conservativo
o esecutivo – non è sufficiente una domanda di accertamento negativo proposta dal debitore essendo invece necessaria la proposizione di una domanda da parte del creditore. E ciò sia perché la prescrizione è rivolta a sanzionare l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto e non viene interrotta dall'azione del soggetto passivo del rapporto rivolta a contestare l'esistenza stessa del diritto. Sia perché l'art. 2943, 1 c. c.c. ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo richiede la notifica della domanda (con cui si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo), sul presupposto che si tratti della domanda proposta del creditore nei confronti del debitore,
5 Proc. n. 3165/2015 R.G.
e non viceversa” (in tali termini, in motivazione, Cass. Ordinanza n. 15292 del
17 luglio 2020, enfasi aggiunta).
8. In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, acclarato che la decorrenza della prescrizione del credito di cui alla presente sede è da individuarsi nel novembre 1998, ossia alla chiusura del rapporto di conto corrente, e sulla premessa (incontestata) che alcun atto interruttivo della prescrizione, diverso dalla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui al procedimento n. 1532/2000 R.G., è intervenuto, deve ritenersi che, alla data di notifica del ricorso monitorio di cui alla presente opposizione (23 settembre 2015), il relativo credito fosse prescritto.
Di conseguenza, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
9. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte opposta, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da
€ 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 3165/2015 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
751/2015, emesso dal Tribunale di Potenza il 15/09/2015;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in € 423,50 per esborsi ed € 7.052,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Potenza, lì 27/05/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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