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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico ER TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2874/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in ME presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Giuliana Miraglia che la rappresenta e difende con l'avv. Danilo Lo Presti per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, resistente oggetto: differenze retributive da rapporto di lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 giugno 2017 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 1 dicembre 1980 al 28 febbraio CP_2
2015 in forza di un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nel liv. V c.c.n.l. formazione professionale, profilo di responsabile amministrativa, nonché dal 1 marzo 2015 al
19 settembre 2016 in nero, lamentava di aver svolto in realtà, fin dal 1 agosto 2014, mansioni di direttore provinciale di VII livello, prestando attività per 36 ore settimanali fino al 31 luglio
2015 e per 25 ore settimanali per il periodo successivo, senza ricevere la relativa retribuzione.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ente al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 79.205,41 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità e tfr.
Il convenuto resisteva alla pretesa, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della al pagamento della somma di 50.000 euro, oltre accessori, o di quella minore o Pt_1 maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento degli ingenti danni patiti dall'ente in conseguenza della negligenza e dell'incuria manifestata dalla lavoratrice la quale, pur essendo a conoscenza delle richieste provenienti dal competente Assessorato regionale per l'invio della rendicontazione finale e per le richieste di regolarizzazione del DURC delle scuole di servizio sociale e degli sportelli multifunzionali, ometteva di fornire le relative informazioni all'ente, causando così la revoca degli accreditamenti.
Il giudizio, interrotto a seguito della cancellazione del procuratore del resistente dall'albo degli avvocati, veniva tempestivamente riassunto dalla ricorrente ma l'ente non si costituiva in giudizio con nuovo difensore, seppur regolarmente evocato. Quindi, espletata la prova testimoniale;
quindi, sostituita l'udienza del 7 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (v. Cass. n. 2537/2022, n. 4076/2018, n. 3714/2009, n.
1389/2003).
Nel caso di specie, la lavoratrice ha allegato: - diverse note relative al periodo 27 novembre 2014 – 11 maggio 2015, tutte sottoscritte dalla in qualità di direttrice e non Pt_1 contestate dal resistente;
- copia della nota prot. n. 1930/AGP del 4 agosto 2014 con la quale il
Presidente Provinciale dell'ente comunicava al personale la nomina della a Direttrice Pt_1
Provinciale con decorrenza dal 1 agosto 2014; - copia della nota prot. n. 370/AGP del 27 febbraio 2015 con la quale il presidente, prendendo atto delle dimissioni rassegnate dalla in qualità di dipendente dell' profilo professionale di Responsabile Pt_1 CP_2
Amministrativo Organizzativo Livello V, le confermava l'incarico di Direttore Provinciale
2 della sede di ME, “nelle more di nuova delibera da parte del CDA dell'Ente”; - copia della messaggistica Whatsapp dalla quale emerge che alla data del 23 settembre 2016 ella risultava
“ancora collegata all'ente nella qualità di Direttore Amministrativo”.
L'esistenza e la natura del dedotto rapporto di lavoro non sono state poi contestate dal resistente il quale, pur non negando l'avvenuto svolgimento da parte della delle dedotte Pt_1 mansioni superiori, con la memoria di costituzione aveva comunque precisato che le stesse sarebbero state svolte a mero titolo di volontariato, tanto durante l'intercorso rapporto, quanto nel periodo successivo alla sua cessazione, essendo la ricorrente, al pari di altri lavoratori, tesserata ACLI – Associazione Cristiana Lavoratori Italiani;
circostanza, quest'ultima, non contestata dalla . Pt_1
Va, dunque, chiarito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, anche di merito, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento (cfr. ex plurimis Cass. n. 4036/2000). In particolare, il tratto distintivo del modello legale tipico del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è costituito dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e suo inserimento nell'altrui organizzazione produttiva (v. Cass. n. 7024/2015); costituiscono, invece, indici cd. secondari elementi quali la continuità della prestazione lavorativa, l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio e di un'organizzazione imprenditoriale, tutti di per sé compatibili anche con rapporti di collaborazione autonoma.
La necessità dei richiamati tratti distintivi si ravvisa anche nel caso di rapporti caratterizzati dalla subordinazione cd. attenuata (quali il rapporto di lavoro del dirigente o del quadro), nei quali il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma, essenzialmente, nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente;
la S.C. ha, dunque, chiarito che in tali ipotesi il giudice del merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione,
l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, che sia idonea a ricondurre l'attività ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica (v. Cass. n. 9463/2016, richiamata più di recente da Corte di
Appello di Milano n. 558/2019).
3 Così verificata la sussistenza dei richiamati elementi della subordinazione – il cui onere della prova incombe sul lavoratore ex art. 2697 c.c. – spetta poi al datore di lavoro che la contesti provare l'eventuale gratuità della prestazione e la riconducibilità della stessa ad un rapporto diverso da quello subordinato, quale appunto il volontariato (v. ex multis Trib. Velletri n.
134/2022 e Trib. Roma n. 1092/2018).
E invero, “l'assenza di retribuzione non comporta, di per sé, la non configurabilità di un rapporto di lavoro, in quanto ben può esservi spendita di attività lavorativa in assenza di controprestazione retributiva (si pensi alla presunzione di gratuità del lavoro domestico prestato in favore di familiari all'interno della comune abitazione o nell'azienda di uno di essi;
oppure ancora alla prestazione di lavoro gratuito nell'ambito del volontariato). Si presume infatti effettuata a titolo oneroso ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato, a meno che non risulti che la stessa sia stata resa affectionis vel benevolentiae causa, ovvero in vista di vantaggi indiretti che il lavoratore intendeva trarre dalla gratuità della stessa, ben potendo le parti - nell'esercizio dell'autonomia privata - legittimamente prevedere la prestazione di attività lavorativa gratuita;
tale ultima prova - che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi - è a carico del beneficiario della prestazione lavorativa (ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza” (cfr. Trib. Roma cit.).
Ebbene, nel caso di specie dall'esame della documentazione in atti risulta: - che la ricorrente era stabilmente inserita nell'organizzazione tecnico-produttiva dell'ente (cfr., tra gli altri, verbale della riunione sindacale del 3 luglio 2015 alla quale la ha preso parte in Pt_1 rappresentanza dell'ente, insieme al presidente avv. Brancatelli); - che l'attività espletata era finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione aziendale;
- che la stessa era sottoposta al coordinamento dei vertici dell'ente, , indicato quale presidente delle Per_1 CP_1
Brancatelli, presidente provinciale, i quali venivano prontamente informati delle attività svolte
(cfr. conversazioni Whatsapp intercorse con in data 5 giugno 2015 “Presidente la Per_1
ex collega sollecita una risposta per eventuale aula. L'impegno sarebbe per 2 mesi Pt_2 con un compenso di € 200.00 al mese (…) i colleghi chiedono un intervento c/o il dirigente
per avere notizie del decreto enaip, inoltre vogliono che si attivino, tramite un consulente CP_3 del lavoro, le procedure c/o per il licenziamento collettivo” e 28 ottobre 2015 “Direttrice Pt_3 mi scusi il disturbo a quest'ora. Purtroppo è urgente che domani mattina si effettui quel pagamento. Quindi la prego di contattare l'avv. Brancatelli per effettuare il bonifico in banca
4 e non on line viste le difficoltà che ci sono. Mi scusi ma abbiamo un pagamento del tesseramento che scade il 30 e se passa domani rischieremmo grossi problemi”); - che la medesima prestazione è stata resa in via continuativa anche per il periodo successivo al 27 febbraio 2015, avendo l'ente, contestualmente all'accettazione delle dimissioni, confermato alla l'incarico di direttore provinciale di ME “nelle more di nuova delibera Pt_1 CP_2 da parte del CDA dell'ente”, qui non allegata (v. nota prot. n. 370/AGP del 27 febbraio 2015).
Nulla ha, invece, allegato e provato l'ente a sostegno della presunta gratuità della prestazione;
esso si è, infatti, limitato a precisare in memoria che già prima della anche Pt_1 altri dipendenti avevano svolto il ruolo di direttore provinciale senza percepire aumenti stipendiali, ma ha omesso di fornire idonea documentazione a supporto.
Per l'effetto, in mancanza di prova contraria, la prestazione deve presumersi onerosa.
Va, però, rilevato che dall'istruttoria compiuta non è risultato possibile ricostruire con precisione l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente e, per il periodo successivo al febbraio
2015, la continuità della prestazione resa.
Dei testimoni escussi solo dipendente dell' sede di ME dal Testimone_1 CP_2
1989 al luglio 2015, ha infatti confermato che fino a tale data la svolgeva mansioni di Pt_1 direttore e che ella era sempre presente, seppur precisando di avere una cognizione limitata al proprio orario di lavoro, dalle 8:30 alle 11:30 (sicuramente inferiore alle 36 ore settimanali indicate in ricorso); ha, invece, riferito di non essere a conoscenza dell'orario Testimone_2 osservato dalla , in quanto impiegata presso il diverso centro di Santa Teresa di Pt_1 CP_2
Riva; ha poi riferito di aver lavorato presso il centro di ME solo fino al Testimone_3
2014 e di non avere, dunque, una conoscenza neppure indiretta dei fatti di causa.
In tale carente contesto probatorio, alcuna valenza confessoria può essere poi riconosciuta alla mancata comparizione del legale rappresentante dell'ente all'udienza fissata per l'interrogatorio formale (v. ex multis Cass. n. 17562/2022 e n. 6204/2016).
Ne consegue che quantomeno per il periodo successivo al 27 febbraio 2015 la domanda relativa al pagamento della retribuzione non può trovare accoglimento.
2.1.- Quanto, invece, al periodo antecedente, va dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione delle maturate differenze retributive tra il livello V (di formale inquadramento, come risultante dalle buste paga in atti) e il livello VII c.c.n.l. per la Formazione professionale dell'8 giugno 2012.
In particolare, appartengono al liv. V, profilo di Responsabile amministrativo- organizzativo, i lavoratori che, nell'ambito delle direttive dell'ente, sovraintendono
“all'esecuzione e al controllo della gestione contabile, fiscale, economico, finanziaria,
5 rendicontativa, all'amministrazione delle risorse umane e alla gestione del flusso delle informazioni. A questa area appartengono operatori che esplicano, in autonomia, funzioni di responsabilità e/o svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico professionali”. Appartengono, invece, al livello VII profilo di Direttore, i lavoratori che assicurano “la gestione organizzativa, economica ed operativa relativamente al funzionamento delle sedi/centri e allo svolgimento di attività, programmi, progetti, servizi del sistema di formazione”; finalizzano “nell'ambito delle direttive ricevute, il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'ente”.
Ai fini della quantificazione delle somme, è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dalla lavoratrice, non specificamente contestati dal resistente (prima della interruzione) e i cui calcoli risultano conformi alle previsioni del c.c.n.l. di categoria.
L di ME va, dunque, condannato a corrispondere in favore di CP_2 Parte_1 la somma lorda di 3.004,66 euro a titolo di differenze retributive maturate dal 1 agosto 2014 al
27 febbraio 2015. Esso va, inoltre, condannato a versare alla ricorrente l'importo lordo di
36.440,15 euro per l'intero TFR maturato e non corrisposto, non avendo allegato e provato l'avvenuto adempimento del proprio obbligo retributivo.
3.- Va, invece, respinta la richiesta risarcitoria formulata in via riconvenzionale dall'ente, poiché generica e comunque priva di ogni allegazione e prova.
Peraltro, come opportunamente documentato dalla ricorrente, la revoca degli accreditamenti è stata disposta dall' Controparte_4
a seguito della segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia
[...]
Tributaria di ME in ordine all'indebita percezione da parte dell'ente di finanziamenti per un importo di 2.132.280,05 euro a valere sui progetti formativi per gli anni 2009 e 2010, allorché la ricorrente non svolgeva neppure le mansioni di direttrice, nonché degli illeciti commessi nel 2009 dall'allora direttore provinciale pro tempore e delle anomalie registrate in ordine all'autenticità delle firme apposte dagli allievi dei corsi di formazione sui diversi registri presenze per l'anno 2010 (v. da ultimo D.D.G. n. 7782 del 12 ottobre 2015).
Ne consegue che alcuna responsabilità può essere ascritta alla . Pt_1
4.- Il parziale accoglimento delle domande e l'esito complessivo della lite giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la seguono la soccombenza e ai sensi del D.M: n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 4.628,5 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
6 1) condanna l' di ME a corrispondere in favore di la somma CP_2 Parte_1 lorda di 39.444,81 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, di cui 3.004,66 euro a titolo di differenze retributive maturate dal 1 agosto 2014 al 27 febbraio
2015 e 36.440,15 euro a titolo di tfr;
2) condanna, altresì, detto ente a rimborsare alla lavoratrice metà delle spese processuali, liquidata in 4.628,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
ME, 8.10.2015
Il Giudice del lavoro
ER TO
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