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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. n. 670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 670/2024 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Maria Scotta ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Scotto ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale more uxorio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente:“2) Il Dr. nel riconoscere Pt_1 di non aver versato l'aggiornamento ISTAT relativo al mantenimento del figlio in Per_1 favore della signora per un totale di € 3.693,94 (sino al mese di aprile 2025) né il CP_1
50% di alcune spese dalla stessa interamente sostenute per € 2.767,52, per un totale di €
6.461,46 si impegna a versare entro il 26.05.2025 in favore della signora sulle CP_1 coordinate IBAN: [...]CC0012442123 il 50% della suddetta somma pari ad €
3.230,73. La restante somma di pari entità verrà versata dal mese di giugno 2025, entro il giorno 05 di ciascun mese, in 11 rate di € 270,00 ciascuna e la dodicesima in € 260,73. Con
l'esatto adempimento dell'ultima rata di quanto sopra pattuito la signora Controparte_1
e il signor dichiarano di non aver più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno Parte_1 dall'altro, quale mantenimento del figlio e del 50% delle spese straordinarie sino alla data del
30.04.2025.
3) In parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Prato del 8.10.2014 cron 3754/2014 la signora da parte sua propone di rinunciare al mantenimento per conto Controparte_1
del figlio dichiarando di ritenersi soddisfatta del versamento effettuato direttamente a Per_1
ed il Dr. accetta, con la conseguenza che dal mese di maggio 2025 il Parte_1
mantenimento per verrà versato interamente e direttamente dal padre sul conto Per_1 corrente del figlio per l'importo attualizzato di € 608,96 (€ 500 maggiorato dell'aggiornamento
Istat) da aggiornarsi annualmente, sul conto corrente IBAN IT03 M030 6921 5311 0000 0061
106 - BIC BCITITMM - Intestato a . Il mantenimento a favore del figlio non CP_2
ancora autosufficiente dovrà essere così versato dal padre entro il giorno 05 di ciascun mese sino a che diventi economicamente indipendente. Per_1
4) Quanto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente anche tramite mail o comunicazione whatsapp tra le parti, queste saranno dovute in favore del genitore che le abbia interamente sostenute entro giorni 15 gg dall'invio della ricevuta di pagamento. Naturalmente se il pagamento è stato sostenuto dal figlio, la spesa straordinaria verrà rimborsata da entrambi i genitori direttamente al figlio. In ogni caso, entrambi i genitori rinunciano a pretendere rimborsi diretti a sé medesimi, qualora la spesa sia stata sostenuta direttamente dal figlio.
5) Le parti con la sottoscrizione dei presenti accordi dichiarano espressamente di rinunciare a tutte le altre domande avanzate in atti nel procedimento civile RGV 670/2024 con compensazione delle spese di liti tra le parti;
pagina 2 di 7 6) Le parti riconoscono che il presente accordo non esonera i genitori dal loro obbligo legale di contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica, e che ogni modifica sostanziale di tale assetto potrà essere concordata o sottoposta al giudice competente.
7) Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato solo per iscritto con il consenso di entrambe le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 30.05.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, padre di , nato in data [...] Parte_1 Per_1 dall'unione con l'allora compagna , ha proposto domanda per la modifica Controparte_1
delle condizioni di mantenimento del figlio, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le disposizioni concernenti la misura e le modalità di contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente CP_2
autosufficiente, e per l'effetto - revocare l'obbligo in capo al ricorrente al versamento a favore della sig.ra dell'importo di € 500,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio;
- prevedere a carico della madre sig.ra Controparte_1
l'obbligo al versamento a favore del Dott. quale contributo economico per il Parte_1 mantenimento del figlio e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello Per_1 stesso, dell'importo di € 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente tra le parti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
A sostegno della domanda ha allegato e dedotto che: (1) a far data dall'anno 2002, ha intrattenuto una relazione more uxorio con;
(2) dall'unione delle parti è Controparte_1
nato in data [...]; (3) le parti hanno deciso di porre fine alla loro relazione e, Per_1
pertanto, il Tribunale di Prato, con sentenza n. 3754/2014 del 8.10.2014 ha regolato le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio, allora minore;
(4) l'intestato Tribunale, ha stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza anagrafica e collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre, residenza poi stabilita in Prato, Via del Purgatorio
n. 55, nonché, a carico del padre , il versamento, quale contributo economico per Parte_1
il mantenimento del figlio minore, dell'importo di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione pagina 3 di 7 ISTAT annuale, il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si fossero rese necessarie per la crescita del bambino, da concordarsi preventivamente tra le parti;
(5) la ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 337 CP_1
quinquies c.c. e 737 c.p.c. per la modifica parziale delle condizioni sopra concordate e il
Tribunale di Prato, con decreto n.1528/2018 del 28.05.2018 ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, nulla modificando in relazione alle condizioni CP_2
economiche previste nel 2014; (6) il ha altresì esposto che, ormai da due anni, si Pt_1 Per_1
è volontariamente trasferito in modo stabile e continuativo presso l'abitazione di residenza del padre in Prato, in Via Tommaseo n. 11, recandosi solo saltuariamente in visita alla madre;
(7)
è divenuto maggiorenne ma non è ancora economicamente autosufficiente e frequenta Per_1
la scuola superiore ed in particolare il Liceo musicale, Cicognini Rodari, pertanto, necessita ancora del contributo di mantenimento dei genitori.
Stante la modifica delle circostanze rappresentate nella narrativa del ricorso depositato dal il ricorrente ha insistito affinché il Giudice adito revochi l'obbligo in capo al ricorrente Pt_1 al versamento a favore della dell'importo di € 500,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, ponendo a carico della madre il versamento a favore del quale Pt_1
contributo economico per il mantenimento di e fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica dello stesso, dell'importo di € 300,00 mensili, ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente tra le parti.
La non si è costituita entro i termini di legge e, all'udienza di prima comparizione CP_1
delle parti del 24.09.2024, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, con decreto del 24.09.2024 ha ammesso l'interrogatorio formale della ed ha rinviato per l'incombente all'udienza del 12.11.2024. CP_1
All'udienza nessuno è comparso per la e il Giudice ha richiesto certificato di CP_1
residenza della convenuta per verificare la correttezza della notifica, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024.
Alla suddetta udienza il difensore del ricorrente chiede un differimento per poter effettuare la notifica ex art 143 cpc: il Giudice preso atto della richiesta avanzata rinvia all'udienza del
4.02.2025.
Con ordinanza del 4.02.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica, ha fissato l'udienza del 25.03.2025 – poi rinviata a quella pagina 4 di 7 del 2.04.2025 - per l'interrogatorio formale della e per l'escussione del figlio CP_1
come teste. Per_1
In data 23.05.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, in via preliminare, dato che il ricorso introduttivo non è stato regolarmente notificato alla resistente, rimettere nei termini la signora , differendo la prossima udienza del Controparte_1
25.03.2025 per permettere alla stessa la giusta difesa;
comunque nel merito, ritenuta la domanda del signor non meritevole di accoglimento, per tutti i motivi meglio espressi in Pt_1
narrativa, rigettare la domanda del ricorrente con condanna dello stesso ex art 96, 3 comma cpc per lite temeraria e ex art 92 cpc. Con vittoria di spese , onorari e oneri di legge”.
A sostegno della domanda la convenuta ha allegato: 1) che la convenuta è venuta a conoscenza del presente procedimento solo in data 18.03.2025; 2) che il ricorrente ha prodotto documentazione incompleta e inesatta, in particolare in ordine alla propria capacità economica e patrimoniale, tale da giustificare la richiesta di condanna per lite temeraria;
3) che il figlio non si è allontanato dall'abitazione della madre, presso la quale, infatti, tuttora Per_1
conserva la propria residenza;
4) che spesso si reca presso l'abitazione del padre per Per_1
motivi logistici e per una maggiore comodità di spazi;
5) che il ricorrente rifiuta sempre di corrispondere a anche pochi euro per le sue piccole spese quotidiane e inoltre non ha Per_1
mai partecipato – nella misura del 50% pattuita – alle spese straordinarie e a quelle necessarie per far sì che il figlio coltivi la passione della musica.
In data 28.03.2025 parte ricorrente ha depositato istanza di differimento udienza finalizzato alla formalizzazione di un accordo delle parti: il Giudice pertanto ha rinviato la causa all'udienza del 14.05.2025. In quella data le parti hanno chiesto un nuovo rinvio per il perfezionamento dell'accordo e il Giudice ha fissato nuova udienza per 3 giugno 2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art 127.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per il collegio.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Mantenimento di OL - Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
pagina 5 di 7 In particolare, in ordine alle modalità di mantenimento del figlio , il Collegio ritiene Per_1
che la richiesta di mantenimento diretto avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto dell'età e dei bisogni del figlio. Lo stesso può dirsi in ordine alla rinuncia della convenuta a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio, considerato che la stessa si riterrà soddisfatta delle somme che il le verserà a stretto giro a titolo di arretrati Istat e di Pt_1
rimborso del 50% di alcune spese straordinarie avanzate dalla per il figlio. CP_1
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
Spese di lite - Stante l'accordo delle parti e la natura del procedimento, le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: Con 1) Il nel riconoscere di non aver versato l'aggiornamento ISTAT relativo al Pt_1 mantenimento del figlio in favore della signora per un totale di € Per_1 CP_1
3.693,94 (sino al mese di aprile 2025) né il 50% di alcune spese dalla stessa interamente sostenute per € 2.767,52, per un totale di € 6.461,46 si impegna a versare entro il
26.05.2025 in favore della signora sulle coordinate IBAN: CP_1
[...]CC0012442123 il 50% della suddetta somma pari ad € 3.230,73. La restante somma di pari entità verrà versata dal mese di giugno 2025, entro il giorno 05 di ciascun mese, in 11 rate di € 270,00 ciascuna e la dodicesima in € 260,73. Con l'esatto adempimento dell'ultima rata di quanto sopra pattuito la signora e Controparte_1
il signor dichiarano di non aver più nulla da richiedere e/o pretendere Parte_1
l'uno dall'altro, quale mantenimento del figlio e del 50% delle spese straordinarie sino alla data del 30.04.2025.
2) In parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Prato del 8.10.2014 cron
3754/2014 la signora da parte sua propone di rinunciare al Controparte_1
mantenimento per conto del figlio dichiarando di ritenersi soddisfatta del versamento effettuato direttamente a ed il Dr. accetta, con la conseguenza Per_1 Parte_1
che dal mese di maggio 2025 il mantenimento per verrà versato interamente e Per_1 direttamente dal padre sul conto corrente del figlio per l'importo attualizzato di € 608,96
pagina 6 di 7 (€ 500 maggiorato dell'aggiornamento Istat) da aggiornarsi annualmente, sul conto corrente IBAN IT03 M030 6921 5311 0000 0061 106 - BIC BCITITMM - Intestato a
. Il mantenimento a favore del figlio non ancora autosufficiente dovrà CP_2
essere così versato dal padre entro il giorno 05 di ciascun mese sino a che Per_1
diventi economicamente indipendente.
3) Quanto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente anche tramite mail o comunicazione whatsapp tra le parti, queste saranno dovute in favore del genitore che le abbia interamente sostenute entro giorni 15 gg dall'invio della ricevuta di pagamento. Naturalmente se il pagamento è stato sostenuto dal figlio, la spesa straordinaria verrà rimborsata da entrambi i genitori direttamente al figlio. In ogni caso, entrambi i genitori rinunciano a pretendere rimborsi diretti a sé medesimi, qualora la spesa sia stata sostenuta direttamente dal figlio.
B. prende atto delle seguenti condizioni:
4) Le parti con la sottoscrizione dei presenti accordi dichiarano espressamente di rinunciare a tutte le altre domande avanzate in atti nel procedimento civile RGV
670/2024 con compensazione delle spese di liti tra le parti;
5) Le parti riconoscono che il presente accordo non esonera i genitori dal loro obbligo legale di contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica, e che ogni modifica sostanziale di tale assetto potrà essere concordata o sottoposta al giudice competente.
6) Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato solo per iscritto con il consenso di entrambe le parti
C. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 670/2024 promossa congiuntamente da:
rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Maria Scotta ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Scotto ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione responsabilità genitoriale more uxorio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Per parte ricorrente e per parte convenuta congiuntamente:“2) Il Dr. nel riconoscere Pt_1 di non aver versato l'aggiornamento ISTAT relativo al mantenimento del figlio in Per_1 favore della signora per un totale di € 3.693,94 (sino al mese di aprile 2025) né il CP_1
50% di alcune spese dalla stessa interamente sostenute per € 2.767,52, per un totale di €
6.461,46 si impegna a versare entro il 26.05.2025 in favore della signora sulle CP_1 coordinate IBAN: [...]CC0012442123 il 50% della suddetta somma pari ad €
3.230,73. La restante somma di pari entità verrà versata dal mese di giugno 2025, entro il giorno 05 di ciascun mese, in 11 rate di € 270,00 ciascuna e la dodicesima in € 260,73. Con
l'esatto adempimento dell'ultima rata di quanto sopra pattuito la signora Controparte_1
e il signor dichiarano di non aver più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno Parte_1 dall'altro, quale mantenimento del figlio e del 50% delle spese straordinarie sino alla data del
30.04.2025.
3) In parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Prato del 8.10.2014 cron 3754/2014 la signora da parte sua propone di rinunciare al mantenimento per conto Controparte_1
del figlio dichiarando di ritenersi soddisfatta del versamento effettuato direttamente a Per_1
ed il Dr. accetta, con la conseguenza che dal mese di maggio 2025 il Parte_1
mantenimento per verrà versato interamente e direttamente dal padre sul conto Per_1 corrente del figlio per l'importo attualizzato di € 608,96 (€ 500 maggiorato dell'aggiornamento
Istat) da aggiornarsi annualmente, sul conto corrente IBAN IT03 M030 6921 5311 0000 0061
106 - BIC BCITITMM - Intestato a . Il mantenimento a favore del figlio non CP_2
ancora autosufficiente dovrà essere così versato dal padre entro il giorno 05 di ciascun mese sino a che diventi economicamente indipendente. Per_1
4) Quanto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente anche tramite mail o comunicazione whatsapp tra le parti, queste saranno dovute in favore del genitore che le abbia interamente sostenute entro giorni 15 gg dall'invio della ricevuta di pagamento. Naturalmente se il pagamento è stato sostenuto dal figlio, la spesa straordinaria verrà rimborsata da entrambi i genitori direttamente al figlio. In ogni caso, entrambi i genitori rinunciano a pretendere rimborsi diretti a sé medesimi, qualora la spesa sia stata sostenuta direttamente dal figlio.
5) Le parti con la sottoscrizione dei presenti accordi dichiarano espressamente di rinunciare a tutte le altre domande avanzate in atti nel procedimento civile RGV 670/2024 con compensazione delle spese di liti tra le parti;
pagina 2 di 7 6) Le parti riconoscono che il presente accordo non esonera i genitori dal loro obbligo legale di contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica, e che ogni modifica sostanziale di tale assetto potrà essere concordata o sottoposta al giudice competente.
7) Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato solo per iscritto con il consenso di entrambe le parti”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 30.05.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024, padre di , nato in data [...] Parte_1 Per_1 dall'unione con l'allora compagna , ha proposto domanda per la modifica Controparte_1
delle condizioni di mantenimento del figlio, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, tenuto conto delle suddette sopravvenute circostanze, modificare le disposizioni concernenti la misura e le modalità di contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente CP_2
autosufficiente, e per l'effetto - revocare l'obbligo in capo al ricorrente al versamento a favore della sig.ra dell'importo di € 500,00 a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio;
- prevedere a carico della madre sig.ra Controparte_1
l'obbligo al versamento a favore del Dott. quale contributo economico per il Parte_1 mantenimento del figlio e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello Per_1 stesso, dell'importo di € 300,00 mensili, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente tra le parti. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge”.
A sostegno della domanda ha allegato e dedotto che: (1) a far data dall'anno 2002, ha intrattenuto una relazione more uxorio con;
(2) dall'unione delle parti è Controparte_1
nato in data [...]; (3) le parti hanno deciso di porre fine alla loro relazione e, Per_1
pertanto, il Tribunale di Prato, con sentenza n. 3754/2014 del 8.10.2014 ha regolato le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio, allora minore;
(4) l'intestato Tribunale, ha stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza anagrafica e collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre, residenza poi stabilita in Prato, Via del Purgatorio
n. 55, nonché, a carico del padre , il versamento, quale contributo economico per Parte_1
il mantenimento del figlio minore, dell'importo di € 500,00 mensili, soggetto a rivalutazione pagina 3 di 7 ISTAT annuale, il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si fossero rese necessarie per la crescita del bambino, da concordarsi preventivamente tra le parti;
(5) la ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 337 CP_1
quinquies c.c. e 737 c.p.c. per la modifica parziale delle condizioni sopra concordate e il
Tribunale di Prato, con decreto n.1528/2018 del 28.05.2018 ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, nulla modificando in relazione alle condizioni CP_2
economiche previste nel 2014; (6) il ha altresì esposto che, ormai da due anni, si Pt_1 Per_1
è volontariamente trasferito in modo stabile e continuativo presso l'abitazione di residenza del padre in Prato, in Via Tommaseo n. 11, recandosi solo saltuariamente in visita alla madre;
(7)
è divenuto maggiorenne ma non è ancora economicamente autosufficiente e frequenta Per_1
la scuola superiore ed in particolare il Liceo musicale, Cicognini Rodari, pertanto, necessita ancora del contributo di mantenimento dei genitori.
Stante la modifica delle circostanze rappresentate nella narrativa del ricorso depositato dal il ricorrente ha insistito affinché il Giudice adito revochi l'obbligo in capo al ricorrente Pt_1 al versamento a favore della dell'importo di € 500,00 a titolo di contributo al CP_1
mantenimento del figlio, ponendo a carico della madre il versamento a favore del quale Pt_1
contributo economico per il mantenimento di e fino al raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica dello stesso, dell'importo di € 300,00 mensili, ed il rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente tra le parti.
La non si è costituita entro i termini di legge e, all'udienza di prima comparizione CP_1
delle parti del 24.09.2024, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
Il Giudice, a scioglimento della riserva, con decreto del 24.09.2024 ha ammesso l'interrogatorio formale della ed ha rinviato per l'incombente all'udienza del 12.11.2024. CP_1
All'udienza nessuno è comparso per la e il Giudice ha richiesto certificato di CP_1
residenza della convenuta per verificare la correttezza della notifica, rinviando la causa all'udienza del 26.11.2024.
Alla suddetta udienza il difensore del ricorrente chiede un differimento per poter effettuare la notifica ex art 143 cpc: il Giudice preso atto della richiesta avanzata rinvia all'udienza del
4.02.2025.
Con ordinanza del 4.02.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il Giudice, rilevata l'irregolarità della notifica, ha fissato l'udienza del 25.03.2025 – poi rinviata a quella pagina 4 di 7 del 2.04.2025 - per l'interrogatorio formale della e per l'escussione del figlio CP_1
come teste. Per_1
In data 23.05.2025 si è costituita in giudizio parte convenuta insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, in via preliminare, dato che il ricorso introduttivo non è stato regolarmente notificato alla resistente, rimettere nei termini la signora , differendo la prossima udienza del Controparte_1
25.03.2025 per permettere alla stessa la giusta difesa;
comunque nel merito, ritenuta la domanda del signor non meritevole di accoglimento, per tutti i motivi meglio espressi in Pt_1
narrativa, rigettare la domanda del ricorrente con condanna dello stesso ex art 96, 3 comma cpc per lite temeraria e ex art 92 cpc. Con vittoria di spese , onorari e oneri di legge”.
A sostegno della domanda la convenuta ha allegato: 1) che la convenuta è venuta a conoscenza del presente procedimento solo in data 18.03.2025; 2) che il ricorrente ha prodotto documentazione incompleta e inesatta, in particolare in ordine alla propria capacità economica e patrimoniale, tale da giustificare la richiesta di condanna per lite temeraria;
3) che il figlio non si è allontanato dall'abitazione della madre, presso la quale, infatti, tuttora Per_1
conserva la propria residenza;
4) che spesso si reca presso l'abitazione del padre per Per_1
motivi logistici e per una maggiore comodità di spazi;
5) che il ricorrente rifiuta sempre di corrispondere a anche pochi euro per le sue piccole spese quotidiane e inoltre non ha Per_1
mai partecipato – nella misura del 50% pattuita – alle spese straordinarie e a quelle necessarie per far sì che il figlio coltivi la passione della musica.
In data 28.03.2025 parte ricorrente ha depositato istanza di differimento udienza finalizzato alla formalizzazione di un accordo delle parti: il Giudice pertanto ha rinviato la causa all'udienza del 14.05.2025. In quella data le parti hanno chiesto un nuovo rinvio per il perfezionamento dell'accordo e il Giudice ha fissato nuova udienza per 3 giugno 2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte ex art 127.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per il collegio.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Mantenimento di OL - Preso atto del tempestivo deposito dei ricorrenti delle note sostitutive d'udienza ex art. 127ter c.p.c. nei termini loro assegnati, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti.
pagina 5 di 7 In particolare, in ordine alle modalità di mantenimento del figlio , il Collegio ritiene Per_1
che la richiesta di mantenimento diretto avanzata dai ricorrenti sia pienamente condivisibile, tenuto anche conto dell'età e dei bisogni del figlio. Lo stesso può dirsi in ordine alla rinuncia della convenuta a percepire l'assegno di mantenimento per il figlio, considerato che la stessa si riterrà soddisfatta delle somme che il le verserà a stretto giro a titolo di arretrati Istat e di Pt_1
rimborso del 50% di alcune spese straordinarie avanzate dalla per il figlio. CP_1
Rileva, infine, il Tribunale che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento instaurato, si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale.
Spese di lite - Stante l'accordo delle parti e la natura del procedimento, le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A. omologa l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: Con 1) Il nel riconoscere di non aver versato l'aggiornamento ISTAT relativo al Pt_1 mantenimento del figlio in favore della signora per un totale di € Per_1 CP_1
3.693,94 (sino al mese di aprile 2025) né il 50% di alcune spese dalla stessa interamente sostenute per € 2.767,52, per un totale di € 6.461,46 si impegna a versare entro il
26.05.2025 in favore della signora sulle coordinate IBAN: CP_1
[...]CC0012442123 il 50% della suddetta somma pari ad € 3.230,73. La restante somma di pari entità verrà versata dal mese di giugno 2025, entro il giorno 05 di ciascun mese, in 11 rate di € 270,00 ciascuna e la dodicesima in € 260,73. Con l'esatto adempimento dell'ultima rata di quanto sopra pattuito la signora e Controparte_1
il signor dichiarano di non aver più nulla da richiedere e/o pretendere Parte_1
l'uno dall'altro, quale mantenimento del figlio e del 50% delle spese straordinarie sino alla data del 30.04.2025.
2) In parziale modifica del provvedimento del Tribunale di Prato del 8.10.2014 cron
3754/2014 la signora da parte sua propone di rinunciare al Controparte_1
mantenimento per conto del figlio dichiarando di ritenersi soddisfatta del versamento effettuato direttamente a ed il Dr. accetta, con la conseguenza Per_1 Parte_1
che dal mese di maggio 2025 il mantenimento per verrà versato interamente e Per_1 direttamente dal padre sul conto corrente del figlio per l'importo attualizzato di € 608,96
pagina 6 di 7 (€ 500 maggiorato dell'aggiornamento Istat) da aggiornarsi annualmente, sul conto corrente IBAN IT03 M030 6921 5311 0000 0061 106 - BIC BCITITMM - Intestato a
. Il mantenimento a favore del figlio non ancora autosufficiente dovrà CP_2
essere così versato dal padre entro il giorno 05 di ciascun mese sino a che Per_1
diventi economicamente indipendente.
3) Quanto al rimborso del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si rendessero necessarie, da concordarsi preventivamente anche tramite mail o comunicazione whatsapp tra le parti, queste saranno dovute in favore del genitore che le abbia interamente sostenute entro giorni 15 gg dall'invio della ricevuta di pagamento. Naturalmente se il pagamento è stato sostenuto dal figlio, la spesa straordinaria verrà rimborsata da entrambi i genitori direttamente al figlio. In ogni caso, entrambi i genitori rinunciano a pretendere rimborsi diretti a sé medesimi, qualora la spesa sia stata sostenuta direttamente dal figlio.
B. prende atto delle seguenti condizioni:
4) Le parti con la sottoscrizione dei presenti accordi dichiarano espressamente di rinunciare a tutte le altre domande avanzate in atti nel procedimento civile RGV
670/2024 con compensazione delle spese di liti tra le parti;
5) Le parti riconoscono che il presente accordo non esonera i genitori dal loro obbligo legale di contribuire al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua autonomia economica, e che ogni modifica sostanziale di tale assetto potrà essere concordata o sottoposta al giudice competente.
6) Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato solo per iscritto con il consenso di entrambe le parti
C. Dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.06.2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
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