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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
US AN CE EUG, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5725/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Grezar 144 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Luca - C/so Corrado Alvaro 89030 San Luca RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007502449000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007502449000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420259007502449/000 notificatagli in data 16.08.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alla porzione di carico tributario relativa alle nove cartelle esattoriali per tributi locali e tassa di possesso automobilistica.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito, la mancanza di titolo legittimante la riscossione in capo al Concessionario.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, con comparsa pigra e involuta alla quale erano allegati una pluralità di documenti, ignorati nello scritto difensivo del Concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nonostante le gravi lacune nell'esposizione difensive di quanto prodotto, consultando i documenti allegati alla comparsa di Agenzia delle Entrate, la Corte ha rivenuto non solo i documenti attestanti la rituale notifica degli atti prodromici, ma, soprattutto (lo si ribadisce, nonostante, l'omessa valutazione del difensore di ADER che ha argomentato solo in ordine all'improbabile natura decennale del termine prescrizionale), quelli relativi ai seguenti atti interruttori della prescrizione: comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480201900019525000, notificata l'8.11.2019, intimazione di pagamento n. 094 2023 90043610 10/000, notificata il 18.07.2023; intimazione di pagamento n. 09420189001546132/000, notificata il 09.02.2018; ed altre.. Tutte le questioni di merito e quelle relative alla sussistenza e attualità del credito sono, dunque, inammissibili.
Orbene, in tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione. Il termine in questione, poi, è rimasto sospeso per legge per per complessivi 541 giorni in relazione all'emergenza pandemica, sicché non era decorso alla data di notifica dell'atto impugnato, nè in relazione all'imposta (con prescrizione decennale), nè a sanzioni e interessi (con prescrizione quinquennale). La questione della legittimazione alla riscossione da parte di ADER andava proposta con impugnazione della prodromica cartella ed è inammissibile in questa sede
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la sostanziale inefficacia degli argomenti difensivi spesi da ADER che ha imposto valutazioni autonome di quanto prodotto da parte della Corte, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
US AN CE EUG, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5725/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Grezar 144 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di San Luca - C/so Corrado Alvaro 89030 San Luca RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007502449000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259007502449000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna e chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420259007502449/000 notificatagli in data 16.08.2025 da Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alla porzione di carico tributario relativa alle nove cartelle esattoriali per tributi locali e tassa di possesso automobilistica.
A sostegno delle sue ragioni eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito, la mancanza di titolo legittimante la riscossione in capo al Concessionario.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione, con comparsa pigra e involuta alla quale erano allegati una pluralità di documenti, ignorati nello scritto difensivo del Concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nonostante le gravi lacune nell'esposizione difensive di quanto prodotto, consultando i documenti allegati alla comparsa di Agenzia delle Entrate, la Corte ha rivenuto non solo i documenti attestanti la rituale notifica degli atti prodromici, ma, soprattutto (lo si ribadisce, nonostante, l'omessa valutazione del difensore di ADER che ha argomentato solo in ordine all'improbabile natura decennale del termine prescrizionale), quelli relativi ai seguenti atti interruttori della prescrizione: comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480201900019525000, notificata l'8.11.2019, intimazione di pagamento n. 094 2023 90043610 10/000, notificata il 18.07.2023; intimazione di pagamento n. 09420189001546132/000, notificata il 09.02.2018; ed altre.. Tutte le questioni di merito e quelle relative alla sussistenza e attualità del credito sono, dunque, inammissibili.
Orbene, in tema di notifica di plurimi atti relativi alla riscossione tributaria è intervenuta Cass. n. 22108/2024 che con argomenti persuasivi e condivisi da questa Corte ha spiegato come, “…per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato…omissis…si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica…omissis…ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,
a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico
(nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
[2.4] queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta…”. Alla luce del superiore insegnamento, dunque, l'omessa impugnazione di atti successivi a quelli prodromici, consolida questi ultimi e li rende non più impugnabili nè per ragioni di merito, nè per omessa notifica, nè in relazione all'eventuale intercorsa estinzione per decorso del termine di prescrizione. Il termine in questione, poi, è rimasto sospeso per legge per per complessivi 541 giorni in relazione all'emergenza pandemica, sicché non era decorso alla data di notifica dell'atto impugnato, nè in relazione all'imposta (con prescrizione decennale), nè a sanzioni e interessi (con prescrizione quinquennale). La questione della legittimazione alla riscossione da parte di ADER andava proposta con impugnazione della prodromica cartella ed è inammissibile in questa sede
Ne consegue il rigetto del ricorso, mentre la sostanziale inefficacia degli argomenti difensivi spesi da ADER che ha imposto valutazioni autonome di quanto prodotto da parte della Corte, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, Sezione VI, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese.