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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16808 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55089 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(RO (RM), 13/04/1968), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE PASCALI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(RO (RM), 04/07/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ATTASI PIERA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
29/06/2000 contraeva in Frascati matrimonio concordatario con
[...]
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 17/11/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 29/06/2000.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55089/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RO (RM), 13/04/1968) e (RO (RM), Controparte_1
04/07/1971) relativamente al matrimonio contratto in Frascati in data
29/06/2000;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RO
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa FA IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55089 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(RO (RM), 13/04/1968), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE PASCALI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(RO (RM), 04/07/1971), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ATTASI PIERA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
29/06/2000 contraeva in Frascati matrimonio concordatario con
[...]
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta CP_1
intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 17/11/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al Parte_1 Controparte_1
matrimonio dagli stessi contratto in data 29/06/2000.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55089/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 3 dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(RO (RM), 13/04/1968) e (RO (RM), Controparte_1
04/07/1971) relativamente al matrimonio contratto in Frascati in data
29/06/2000;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa FA IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi