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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1005 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1005 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 22/10/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa IS NC, collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
Ministero della Giustizia, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Simone Ferradini;
- per parte convenuta l'avv. Cecilia Orlandini in sostituzione dell'avv. Luca Tartaglione.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
L'avv. Orlandini ribadisce la sussistenza effettiva di un giustificato motivo oggettivo alla luce di una non rimproverabilità del comportamento, ma alla luce della perdita del portafoglio clienti. Rivendica la legittimità del licenziamento. In ipotesi, si riporta alle proprie deduzioni in punto di insussistenza del requisito dimensionale e in punto di mancata valenza nella presente fattispecie della pronuncia della Corte Costituzionale alla luce della natura secondaria della norma. Ribadisce quindi la necessità di contenere le indennità 6 mensilità anche alla luce della richiesta di controparte. L'avv. Ferradini si riporta alla necessità di valutazione della pronuncia della Corte
Costituzionale.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.40
Il Giudice
Dr.ssa IS NC
Pag. 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa
IS NC, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1005 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Simone Ferradini;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Luca Tartaglione;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara illegittimo il licenziamento e condanna la società al pagamento, in Controparte_1 favore di di un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a cinque Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata in euro
1.952,35, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo;
Pag. 3 di 4 2) compensa un terzo delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 7.500,00 (€. 5.000,00, pertanto, in favore della ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite.
Motivazione riservata in sessanta giorni
Così deciso in Prato, il 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa IS NC
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1005 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 22/10/2025 ore 11.00, innanzi alla dr.ssa IS NC, collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal
Ministero della Giustizia, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Simone Ferradini;
- per parte convenuta l'avv. Cecilia Orlandini in sostituzione dell'avv. Luca Tartaglione.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
L'avv. Orlandini ribadisce la sussistenza effettiva di un giustificato motivo oggettivo alla luce di una non rimproverabilità del comportamento, ma alla luce della perdita del portafoglio clienti. Rivendica la legittimità del licenziamento. In ipotesi, si riporta alle proprie deduzioni in punto di insussistenza del requisito dimensionale e in punto di mancata valenza nella presente fattispecie della pronuncia della Corte Costituzionale alla luce della natura secondaria della norma. Ribadisce quindi la necessità di contenere le indennità 6 mensilità anche alla luce della richiesta di controparte. L'avv. Ferradini si riporta alla necessità di valutazione della pronuncia della Corte
Costituzionale.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.40
Il Giudice
Dr.ssa IS NC
Pag. 2 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa
IS NC, ha pronunciato il seguente
D I S P O S I T I V O D I S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1005 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Simone Ferradini;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Luca Tartaglione;
Parte resistente
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara illegittimo il licenziamento e condanna la società al pagamento, in Controparte_1 favore di di un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a cinque Parte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, quantificata in euro
1.952,35, oltre interessi e rivalutazione dalla data del licenziamento al saldo;
Pag. 3 di 4 2) compensa un terzo delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 7.500,00 (€. 5.000,00, pertanto, in favore della ricorrente), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite.
Motivazione riservata in sessanta giorni
Così deciso in Prato, il 22 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa IS NC
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