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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 385/2024 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.ARTIOLI DAVIDE
OPPONENTE
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv.BARONI MAURO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione e decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto monitorio oggetto dell'opposizione è stato emesso per il pagamento delle buste paga riferibili alle mensilità di novembre e dicembre 2022 asseritamente emesse da in Parte_1 virtù di un contratto di lavoro di natura subordinata e per i corrispettivi spettanti in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto dall'ingiungente sub doc. 3 fascicolo monitorio.
La ha sostenuto di non aver mai concluso (e neppure di averne avuto Parte_1 intenzione nella maniera più assoluta) un contratto di lavoro subordinato con il sig. Controparte_1 conosciuto all'attuale opponente solo in qualità di collaboratore dello studio commercialista del rag.
Inoltre il sig. Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Persona_1 CP_2 della società e unico soggetto legittimato a spendere il nome e a obbligare la società, ha negato di aver apposto le sottoscrizioni sul contratto di co.co.co. posto a fondamento della pretesa creditoria.
Come evidenziato dall'opponente emergevano già dagli atti una serie di circostanze che ponevano in dubbio l'autenticità della sottoscrizioni del legale rappresentante di : Pt_1
- dal pur superficiale confronto tra le sottoscrizioni apposte sul documento n.3 offerto dal ricorrente e sulla procura alle liti in atti a favore del legale di parte opponente, emerge un'evidente differenza di tratto, inclinazione, forma e volume delle singole lettere e spazi di riempimento del foglio.
- il documento n.3 riporta la data del 1° gennaio 2023, data festiva in cui appare poco probabile che il sig.
abbia avuto modo di apporre la propria sottoscrizione;
CP_2 - la coincidenza tra l'attività prevista nel suddetto documento (tenuta contabile, controllo fatture attive e passive, invio delle fatture attive e importazione delle fatture passive, redazione delle chiusure mensili IVA
e predisposizione della liquidazione IVA) e l'attività prevista nella lettera di incarico professionale conferito al rag. nel documento prodotto sub doc. 1; Persona_1
CP_
- l'esatta coincidenza del compenso pattuito con il sig. con il rag. (€ 1.500,00/mese oltre IVA) Per_1 per cui la avrebbe pagato due volte lo stesso importo a due distinti Parte_1 professionisti/collaboratori per svolgere la medesima attività.
In ogni caso, dal momento che l'opposto ha dichiarato di volersi avvalere del documento la cui firma è stata disconosciuta, è stata disposta una apposita consulenza al fine di accertare l'autenticità della suddetta sottoscrizione.
Le conclusioni della CTU grafologica sono state le seguenti:
“Il CTU dopo accurata ed approfondita indagine, del documento “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” del 01.01.2023, nominato DOC.3, fornito in fotocopia adatta per poter eseguire le indagini, è da ritenersi apocrifo nelle firme e nella sigla. Il signor non ha redatto le firme e la sigla apposte CP_2 sul documento nominato DOC.3 e dovendo esprimere un giudizio secondo la scala dei giudizi ENFSI, posso concludere con un elevato grado di confidenza tecnica che le firme apposte sul documento “contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 1/1/2023, non è stato firmato dal signor . CP_2
E' dunque venuta meno l'efficacia probatoria del contratto di collaborazione in base (anche) al quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento e le somme pretese sulla scorta di tale contratto non sono dovute.
Per quanto riguarda, invece, il periodo dal 15/11/2022 al 16/12/2022 in cui l'opposto assume di avere lavorato alle dipendenze della società con la qualifica di impiegato con Parte_1 contratto di lavoro Metalmeccanica – tempo indeterminato, è documentale il fatto che tale rapporto di CP_ lavoro sia stato regolarmente denunciato agli enti preposti (Ministero Lavoro, Inail) (Doc.005 memoria). Inoltre risulta avere versato la contribuzione previdenziale, come risulta dagli F24 e Parte_1 relative ricevute di pagamento (Doc.006 memoria).
Per il predetto periodo di lavoro come dipendente l'opposto ha maturato gli importi indicati nelle buste paga del mese di novembre (Doc.001) e di dicembre 2022 (Doc.002) a titolo di retribuzione, T.F.R., 13^, ferie e festività ed ulteriori accessori, per l'importo complessivo di € 3.082,12 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pari ad € 2.213,72 al netto.
Le somme portate dalle suddette buste paga debbono essere corrisposte all'opposto dal momento che non pare credibile che l'azienda – o per essa il suo Commercialista - non si sia mai accorta che risultava costituito un rapporto di lavoro dipendente, regolarmente denunciato ai competenti enti pubblici, per il quale era stato anche effettuato il versamento dei contributi.
La condanna emessa in via sommaria va revocata e l'opposto condannato al pagamento delle spese di CTU, mentre la metà delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, va compensata fra le parti stante l'esito della controversia e la restante metà posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2024 del 15.02.2024 e condanna l'opponente
[...] al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro € 3.082,12 al Parte_1 Controparte_1 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e al pagamento della metà delle spese di lite (euro 1.200) che si liquidano in complessivi euro 2.400 per compensi, oltre accessori di legge. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudice.
Spese restanti compensate fra le parti.
Così deciso in data 12/03/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 385/2024 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.ARTIOLI DAVIDE
OPPONENTE
contro
:
, rappresentato e difeso dall'Avv.BARONI MAURO Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione e decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto monitorio oggetto dell'opposizione è stato emesso per il pagamento delle buste paga riferibili alle mensilità di novembre e dicembre 2022 asseritamente emesse da in Parte_1 virtù di un contratto di lavoro di natura subordinata e per i corrispettivi spettanti in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prodotto dall'ingiungente sub doc. 3 fascicolo monitorio.
La ha sostenuto di non aver mai concluso (e neppure di averne avuto Parte_1 intenzione nella maniera più assoluta) un contratto di lavoro subordinato con il sig. Controparte_1 conosciuto all'attuale opponente solo in qualità di collaboratore dello studio commercialista del rag.
Inoltre il sig. Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Persona_1 CP_2 della società e unico soggetto legittimato a spendere il nome e a obbligare la società, ha negato di aver apposto le sottoscrizioni sul contratto di co.co.co. posto a fondamento della pretesa creditoria.
Come evidenziato dall'opponente emergevano già dagli atti una serie di circostanze che ponevano in dubbio l'autenticità della sottoscrizioni del legale rappresentante di : Pt_1
- dal pur superficiale confronto tra le sottoscrizioni apposte sul documento n.3 offerto dal ricorrente e sulla procura alle liti in atti a favore del legale di parte opponente, emerge un'evidente differenza di tratto, inclinazione, forma e volume delle singole lettere e spazi di riempimento del foglio.
- il documento n.3 riporta la data del 1° gennaio 2023, data festiva in cui appare poco probabile che il sig.
abbia avuto modo di apporre la propria sottoscrizione;
CP_2 - la coincidenza tra l'attività prevista nel suddetto documento (tenuta contabile, controllo fatture attive e passive, invio delle fatture attive e importazione delle fatture passive, redazione delle chiusure mensili IVA
e predisposizione della liquidazione IVA) e l'attività prevista nella lettera di incarico professionale conferito al rag. nel documento prodotto sub doc. 1; Persona_1
CP_
- l'esatta coincidenza del compenso pattuito con il sig. con il rag. (€ 1.500,00/mese oltre IVA) Per_1 per cui la avrebbe pagato due volte lo stesso importo a due distinti Parte_1 professionisti/collaboratori per svolgere la medesima attività.
In ogni caso, dal momento che l'opposto ha dichiarato di volersi avvalere del documento la cui firma è stata disconosciuta, è stata disposta una apposita consulenza al fine di accertare l'autenticità della suddetta sottoscrizione.
Le conclusioni della CTU grafologica sono state le seguenti:
“Il CTU dopo accurata ed approfondita indagine, del documento “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” del 01.01.2023, nominato DOC.3, fornito in fotocopia adatta per poter eseguire le indagini, è da ritenersi apocrifo nelle firme e nella sigla. Il signor non ha redatto le firme e la sigla apposte CP_2 sul documento nominato DOC.3 e dovendo esprimere un giudizio secondo la scala dei giudizi ENFSI, posso concludere con un elevato grado di confidenza tecnica che le firme apposte sul documento “contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 1/1/2023, non è stato firmato dal signor . CP_2
E' dunque venuta meno l'efficacia probatoria del contratto di collaborazione in base (anche) al quale è stata emessa l'ingiunzione di pagamento e le somme pretese sulla scorta di tale contratto non sono dovute.
Per quanto riguarda, invece, il periodo dal 15/11/2022 al 16/12/2022 in cui l'opposto assume di avere lavorato alle dipendenze della società con la qualifica di impiegato con Parte_1 contratto di lavoro Metalmeccanica – tempo indeterminato, è documentale il fatto che tale rapporto di CP_ lavoro sia stato regolarmente denunciato agli enti preposti (Ministero Lavoro, Inail) (Doc.005 memoria). Inoltre risulta avere versato la contribuzione previdenziale, come risulta dagli F24 e Parte_1 relative ricevute di pagamento (Doc.006 memoria).
Per il predetto periodo di lavoro come dipendente l'opposto ha maturato gli importi indicati nelle buste paga del mese di novembre (Doc.001) e di dicembre 2022 (Doc.002) a titolo di retribuzione, T.F.R., 13^, ferie e festività ed ulteriori accessori, per l'importo complessivo di € 3.082,12 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, pari ad € 2.213,72 al netto.
Le somme portate dalle suddette buste paga debbono essere corrisposte all'opposto dal momento che non pare credibile che l'azienda – o per essa il suo Commercialista - non si sia mai accorta che risultava costituito un rapporto di lavoro dipendente, regolarmente denunciato ai competenti enti pubblici, per il quale era stato anche effettuato il versamento dei contributi.
La condanna emessa in via sommaria va revocata e l'opposto condannato al pagamento delle spese di CTU, mentre la metà delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, va compensata fra le parti stante l'esito della controversia e la restante metà posta a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 60/2024 del 15.02.2024 e condanna l'opponente
[...] al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro € 3.082,12 al Parte_1 Controparte_1 lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo e al pagamento della metà delle spese di lite (euro 1.200) che si liquidano in complessivi euro 2.400 per compensi, oltre accessori di legge. Condanna l'opposto al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudice.
Spese restanti compensate fra le parti.
Così deciso in data 12/03/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari