Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00044/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 211 del 2025, proposto dal sig. CO ES, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Reale ed Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione OL, l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'accertamento
ex art. 116 c.p.a. del diritto del ricorrente alla ostensione degli atti richiesti con istanze di accesso agli atti del 20.05.2025 alla Regione OL e all’ AGEA;
e per il conseguente annullamento
del silenzio rigetto serbato dalla Regione OL e da AGEA sulle predette istanze di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GI OC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.ll sig. CO ES, odierno ricorrente, espone di aver presentato alla Regione OL, in qualità di titolare e legale rappresentante della Società Agricola Sant’Angelo Bio Società Semplice, una domanda di sostegno a valere sul “ Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 1dicembre 2021, adesione agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione - art. 70 del Reg. UE 2021/2115”, campagna 2023, bando “SRA29 - PAGAMENTO AL FINE I ADOTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA ”.
La suddetta domanda è stata trasmessa telematicamente in data 29.06.2023 presso il competente Ufficio della Regione OL, con assegnazione n. 34810524289, acquisita al prot. AGEA.ASR.2023.1083611, avente ad oggetto “DOM. SVI.RUR. REG.UE. 2021/2115 MISURE AGROAMBIENTALI ART. 70”.
Il ricorrente ha rappresentato di aver richiesto poi più volte “ per le vie brevi ” informazioni inerenti allo stato del procedimento relativo alla sua domanda, senza però ricevere alcun riscontro, né dalla Regione OL (Autorità di gestione) né da parte di AGEA-Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ente pagatore): per tali ragioni, non avendo contezza né del contenuto del suo fascicolo individuale, né della relativa istruttoria, ha formalizzato, in data 20.5.2025, una apposita istanza di accesso agli atti alla Regione OL e all’AGEA per accedere, appunto, agli atti del fascicolo concernente il su indicato procedimento.
L’interessato ha precisato di aver specificamente chiesto, nella detta istanza, di voler “ prendere visione ed estrarre copia, entro il più breve tempo possibile, dei documenti e/o atti presenti nel fascicolo riguardante il procedimento amministrativo conseguente alla domanda di sostegno/pagamento presentata in relazione al bando “SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA”, trasmessa telematicamente in data 29.06.2023 con assegnazione n. 34810524289, acquisita al prot. AGEA.ASR.2023.1083611 avente ad oggetto “DOM. SVI.RUR. REG.UE. 2021/2115 MISURE AGROAMBIENTALI ART. 70 ” ( cfr. ricorso, pag. 2).
A tal fine il ricorrente, nella medesima istanza di accesso, ha dichiarato di essere “ titolare di un interesse, diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico, al fine dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. nonché ai sensi della normativa tutta vigente in materia di accesso agli atti”, anche al fine di valutare la possibilità di adire le competenti Autorità Giudiziarie ”.
Le domande di accesso avanzate alla Regione e ad Agea, prosegue l’interessato, sono tuttavia rimaste totalmente inevase: sicché su di esse si è formato il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25 comma 4 l. n. 241/1990.
2. Avverso il silenzio-rigetto formatosi sulle dette istanze di accesso, reputato illegittimo dall’interessato, quest’ultimo ha proposto quindi l’odierna impugnazione, affidandosi ai seguenti motivi di ricorso:
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 22, 24, 25 DELLA L. 241/90 E SMI E DELL’ART. 97 COST.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 12.4.2006 n. 184; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA; SVIAMENTO.
Il ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto che le Amministrazioni intimate hanno illegittimamente serbato il silenzio sulle istanze ostensive da lui promosse, essendo egli titolare del diritto di accesso ai documenti richiesti ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990: in particolare, l’interessato ha evidenziato che, “ in sede di domanda di accesso, oltre a ad aver comprovato di essere il legale rappresentante della società che ha richiesto gli incentivi, ha dichiarato il proprio interesse ad accedere al fascicolo tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’inoltro della domanda e dal mancato riscontro alle precedenti istanze avanzate per le vie brevi ” (cfr. ricorso, pag. 4).
3. Nell’interesse delle Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che ha, in rito, dedotto l’improcedibilità del gravame, atteso che “ con nota del 18.09.2025, successiva alla proposizione del presente ricorso, AGEA chiariva espressamente che non avrebbe dato seguito alla richiesta di accesso presentata atteso che è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti mediante l’accesso al SIAN” (cfr. memoria resistente depositata in data 1.12.2025, pag. 8); nel merito, la difesa erariale ha dedotto l’integrale infondatezza del ricorso.
4. In vista della camera di consiglio del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha depositato due memorie, controdeducendo alle difese articolate dall’Amministrazione e insistendo sulle proprie tesi, per l’accoglimento del gravame.
5. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, uditi i difensori delle parti costituite come da verbale in atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dalla difesa erariale.
7. L’eccezione è priva di pregio.
7.1. Infatti, con la su indicata nota dell’AGEA del 18.9.2025 è stato semplicemente rappresentato che “ i soggetti interessati, in relazione ai procedimenti riguardatati le domande di aiuto dagli stessi presentate, possono dunque esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti sopra elencati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l’accesso al portale SIAN ”; sul punto è stato altresì aggiunto che “ l’Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ” (cfr. così la nota dell’AGEA del 18.9.2025, di cui all’allegato 3 della memoria erariale depositata in data 1.12.2025).
Tanto premesso, la su indicata nota, stante la sua connotazione essenzialmente informativa, non costituisce un sopravvenuto provvedimento di rigetto delle istanze di accesso formulate da parte ricorrente, e non determina, pertanto, il venir meno del gravato silenzio-rigetto maturatosi nel caso di specie sulle predette istanze di accesso: sicché alcuna sopravvenuta improcedibilità del ricorso può profilarsi nel caso di specie.
8. Venendo al merito della controversia, il ricorso è fondato per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
9. Occorre, in primis , rilevare che il ricorrente, nelle istanze di accesso formulate alla Regione OL e ad AGEA in data 20.5.2025, ha esplicitato che, non avendo ricevuto alcuna informazione e/o atto riguardante la propria domanda di accesso ai su indicati benefici economici a suo tempo presentata, domandava di “ prendere visione ed estrarre copia, entro il più breve tempo possibile, dei documenti e/o atti presenti nel fascicolo riguardante il procedimento amministrativo conseguente alla domanda di sostegno/pagamento presentata in relazione al bando “SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA”, trasmessa telematicamente in data 29.06.2023 con assegnazione n. 34810524289, acquisita al prot. AGEA.ASR.2023.1083611 avente ad oggetto “DOM. SVI.RUR. REG.UE. 2021/2115 MISURE AGROAMBIENTALI ART. 70 ”.
Nell’istanza di accesso il ricorrente, come anticipato in narrativa, ha specificato di essere “ titolare di un interesse, diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante e tutelato dall’ordinamento giuridico, al fine dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990 s.m.i. nonché ai sensi della normativa tutta vigente in materia di accesso agli atti ”.
10. Da qui l’illegittimità del silenzio-diniego formatosi per il decorso dei termini previsti ex art. 25 comma 4 l. n. 241/1990 sulla domanda di accesso formulata dal ricorrente alla Regione OL e ad Agea, diretta a prendere cognizione - in vista della tutela dei propri interessi giuridici - degli atti e dello stato del procedimento relativo alla domanda volta al conseguimento dei benefici economici sopra meglio indicati.
11. Ciò posto, il Collegio deve evidenziare che non hanno pregio le deduzioni articolate dalla difesa erariale per sostenere la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
11.1. La difesa pubblica ha affermato che “ le domande di accesso all’intervento SRA29 dovevano essere presentate esclusivamente sul portale SIAN ” (cfr. memoria erariale depositata in data 1.12.2025 , pag. 4): e a sostegno di tale asserzione ha evocato le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 del bando relativo alla misura di sostegno in discorso.
L’art. 21, rubricato “ termini e modalità di presentazione delle domande ”, al suo punto 2, stabilisce però semplicemente che, “ ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n.0147385 del 09/03/2023, le domande devono essere presentate a far data dall’approvazione del presente bando e non oltre la data del 15 MAGGIO 2023, fatte salve ulteriori disposizioni del MASAF/AGEA, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È, pertanto, necessario costituire ed aggiornare il “fascicolo unico aziendale” presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda. I CAA con il rilascio della domanda certificano che siano presenti i requisiti per la presentazione della domanda e rispettate le condizioni previste dal bando. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande a valere sullo stesso intervento. La domanda può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l’espletamento dei controlli ”.
E il successivo art. 22, rubricato “ altre informazioni sull’intervento ”, ai punti 1 e 2, stabilisce soltanto che:
“ 1. Il procedimento amministrativo delle domande avviene mediante le apposite funzionalità sul sistema informatico SIAN, gestito da SIN, per conto di AGEA. La presentazione delle domande avviene esclusivamente online (rilascio), le fasi istruttorie prevedono controlli di ricevibilità e di ammissibilità al sostegno effettuati con “metodo automatizzato”, ovvero utilizzando controlli incrociati con le banche dati disponibili ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando o manuale con verifica da parte della Regione e restituzione degli esiti ad AGEA. In particolare i controlli inerenti le superfici dichiarate sono eseguiti con riscontri con SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) basato sulle metodiche di telerilevamento e fotointerpretazione. Un campione delle domande presentate sarà sottoposto anche ai “controlli in loco”.
2. La presentazione delle domande dovrà avvenire modalità conformemente alle disposizioni fornite dall’Organismo Pagatore AGEA ”.
La difesa erariale ha altresì affermato quanto segue:
a) “ il ricorrente, quando si è rivolto al proprio CAA, al quale ha conferito specifico mandato di rappresentanza, era ben consapevole (o, comunque, avrebbe dovuto esserlo) che tutti i procedimenti afferenti alla sua domanda di sostegno sarebbero stati svolti a mezzo del portale SIAN ” (cfr. memoria resistente depositata in data 1.12.2025, pag. 5);
b) “ con la presentazione della domanda e l’avvenuto rilascio della stessa, il ricorrente ha dichiarato espressamente “di essere a conoscenza del contenuto del Bando regionale di adesione all'intervento e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda”, (cfr. All. 2, pag. 35). Controparte ha altresì dichiarato che, «ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00» che “E' consapevole che: … - ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, AGEA agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; - ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)….” (cfr. memoria di parte resistente depositata in data 1°.12.2025, pag. 5).
11.2. Le suddette obiezioni della difesa erariale non sono persuasive.
11.2.1 Il Collegio deve, innanzitutto, rilevare, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa ricorrente, che gli artt. 21 e 22 della lex specialis, evocati dalla difesa erariale, attengono alle modalità di presentazione delle domande e a profili inerenti all’istruttoria e “gestione” delle domande di accesso ai benefici economici de quibus , ma non recano alcun riferimento espresso alle modalità di esercizio del diritto di accesso documentale; più ampiamente, deve aggiungersi che la detta lex specialis non reca alcuna specifica previsione relativa alle modalità di accesso ad atti e documenti della procedura.
11.2.2. Giova poi sottolineare che la semplice sottoscrizione della domanda di accesso al contributo de quo non può certo ex se qualificarsi quale implicita rinuncia al diritto di accesso nelle forme garantite dalla legge, non essendo una siffatta ipotesi di rinuncia prevista da alcuna norma primaria, né essendovi, come già detto, neppure nella lex specialis una disposizione che abbia ciò previsto in via generale.
11.2.3. Solo per completezza si aggiunge che comunque non può neppure dirsi univoca la valenza “ abdicativa ”, rispetto all’esercizio del diritto di accesso nelle forme previste ex lege , che, secondo la prospettazione dell’Amministrazione, sarebbe ravvisabile nelle clausole del suddetto modulo telematico da essa predisposto.
La modalità di presentazione della domanda tesa a conseguire l’ausilio in discorso è stata, in ogni caso, prevista unicamente per il tramite del modulo telematico predeterminato dall’Amministrazione, sicché non può ritenersi preclusa all’interessato la contestazione ex post delle clausole del modulo reputate contra legem .
11.2.4. Il Collegio deve infine rilevare come sia rimasto indimostrato l’assunto della difesa dell’Amministrazione che l’accesso agli atti e documenti della procedura attraverso il portale SIAN avrebbe consentito al ricorrente di prendere visione di tutti gli atti e documenti oggetto della propria richiesta di accesso. Al riguardo, il Collegio deve sottolineare che in sede di discussione il difensore del ricorrente, invitato a lumeggiare il punto (peraltro, già toccato dal ricorso), ha rappresentato che l’accesso al portale non ha consentito all’interessato “ di acquisire la documentazione nella sua integralità ”, sicché “ parte ricorrente, dunque, ha avanzato la richiesta di accesso di cui è causa proprio allo scopo di riuscire ad ottenere la ostensione di quei documenti che attraverso la procedura di accesso al Portale non ha potuto scaricare, e, in questo modo comprendere le motivazioni per cui l’iter di attribuzione dei finanziamenti non sia ancora stato perfezionato ” (cfr. verbale dell’udienza camerale del 17.12.2025).
In proposito, alcuna puntuale controdeduzione risulta essere stata di contro articolata dalla difesa resistente.
12. Per le suesposte ragioni l’impugnato diniego tacito di accesso va annullato, dovendosi quindi ordinare alle Amministrazioni intimate di consentire l'accesso con le modalità previste dalle norme di legge alla documentazione richiesta.
13. La peculiarità della materia e delle questioni dedotte in giudizio induce tuttavia a ravvisare le eccezionali ragioni previste dalla legge perché le spese processuali vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni intimate di consentire l'accesso, a mezzo di visione e rilascio di copia della documentazione richiesta dal ricorrente con istanze del 20.05.2025, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
GI OC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI OC | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO