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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6581/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott. Diego Dinardo, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies, terzo comma, e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6581/2023 R.G., avente ad oggetto: accertamento re- sponsabilità sanitaria
TRA
e , in proprio e nella qualità di eredi (moglie e Parte_1 Parte_2 figlio) di , nato il [...] e deceduto in data 01.11.2020, Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Trapani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, Piazza Adriano 33;
Ricorrenti
E
(p.IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e Legale Rapp.te p.t., dott. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla via San Giacomo n. 24, presso lo studio dell'avv. Anna Mugnano che la rappresenta e difende;
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del
9 gennaio 2025 in cui si è riservata la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e , in proprio e nel- Parte_1 Parte_2 la qualità di eredi (quali moglie e figlio) di , nato il [...] e Persona_1
1
deceduto in data 01.11.2020, hanno agito in giudizio chiamando in causa l' CP_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“dichiarare che la morte del Sig. e riconducibile alla condotta dei sanitari di Persona_1
che ebbero in cura il de cuius e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento CP_4 in favore dei ricorrenti dei danni patrimoniali e non, come sopra orientativamente quantificati salva diversa somma che verrà riconosciuta e ritenuta di giustiza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, nonche' spese, diritti ed onorari re- lativamente all'espletato Accertamento Tecnico Preventivo, oltre che le spese di CTU sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo oltre IVA e CPA come per legge.”.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno richiamato le risultanze tecni- che della perizia medico - legale di parte e hanno riferito che dalla consulenza resa a seguito di giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto ante iudicium ai sensi dell'art 696 bis c.p.c., emergerebbe la prova della responsabilità sanitaria dei medici dipendenti dell' che ebbero in cura , risultato affet- CP_4 Persona_1 to da OV -19. In particolare, secondo la prospettazione avanzata, sia il medico di medicina generale che i sanitari presso il team colposamente omisero la ne- Pt_3 cessaria terapia domiciliare e la somministrazione di farmaci anti-infiammatori, anti- biotici ed anti-coagulanti, che ove pratica avrebbe con ragionevole probabilità evita- to l'exitus del loro parente.
Costituitasi in giudizio l ha contestato la domanda Controparte_5 riferendo:
- in via preliminare della inammissibilità della domanda nelle forme semplificata o in subordine la nullità della citazione in difetto delle indicazioni di cui all'art 163 nn. 3, 4 e 7 c.p.c.
- nel merito della infondatezza della domanda atteso che alcun inadempimento
è anche solo astrattamente imputabile all' nella gestione del caso Pt_4 clinico relativo al sig. e che alcun nesso causale è mai stato allegato e Per_1 dimostrato con i pregiudizi subiti;
Ciò detto l' ha concluso chiedendo: CP_4
1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto;
2
2) in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda ri- sarcitoria dei ricorrenti, infondata nell'an e nel quantum, e, per l'effetto rigettarla integralmente.
3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.Le questioni preliminari
In via preliminare deve dirsi infondata la eccezione di inammissibilità del rito artico- lata da parte resistente per non essere la questione di “facile soluzione”. Sul punto occorre, infatti, premettere che il giudizio di accertamento della responsabilità sani- taria è oggi regolato dall'articolo 8 della legge 24 del 2017 il quale al comma 3 pre- scrive che tali domande debbano necessariamente essere introdotte nelle forme di cui all'art 702 bis c.p.c.. Ciò detto, come noto, la necessità o meno di disporre il mu- tamento del rito non è condizionato dalla semplicità o meno delle questioni da af- frontare ai fini della disamina della domanda, ma, in conformità alla rubrica della norma, dal carattere “sommario” o meno della istruzione, dovendo il giudice mutare il rito solo allorché l'attività istruttoria a farsi non possa ritenersi agevole. Tale valu- tazione, peraltro, secondo solidi principi giurisprudenziali, deve essere svolta unica- mente sulla base delle richieste di prova articolate dalle parti nei rispettivi atti intro- duttivi. Nel caso in esame alcuna delle parti ha chiesto lo svolgimento di attività di istruzione, sicchè la domanda di mutamento del rito è a dirsi infondata.
Parimenti infondate sono le doglianze in relazione all'omessa indicazione del petitum
e della causa petendi, atteso che, anche attraverso il richiamo alla consulenza tecnica preventiva in atti e alla consulenza di parte, a cui è sempre necessario fare riferimen- to anche in via suppletoria cfr. Cassazione n. 11751/2013, risulta possibile la rico- struzione del fatto addotto a responsabilità della resistente e che nelle conclusioni si rinviene una indicazione chiara della domanda risarcitoria proposta.
Infondata risulta anche l'eccezione in ordine alla mancata menzione degli avvisi di cui all'art 163 n. 7 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art 164 c.p.c., la costituzione del re- sistente senza la richiesta di differimento di udienza ha sanato il relativo vizio.
2.Il merito
La domanda non è fondata.
3
2.1 La responsabilità professionale
Preliminarmente si rileva che quanto alla natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta, essa è pacificamente da ricondurre al titolo con- trattuale ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c..
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsa- bilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va infatti in- quadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n.
9556/2002, n. 577/2008). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipi- co denominato di "spedalità" o di "assistenza sanitaria", per effetto del quale la strut- tura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie - fra cui prestare assistenza al mala- to, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero - (cfr. Cass. n. 8826/2007). La respon- sabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una respon- sabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una del- le varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risar- citorie dell'illecito non assume particolare rilevo che il contraente/debitore nell'a- dempimento delle sue obbligazioni si avvalga - per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate - necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità. Sotto il profilo probatorio, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attore come causa del danno patito, è onere del debitore convenuto - la struttura ospedaliera - provare di aver esattamente adempiuto le prestazioni e che il danno lamentato da controparte non è allo stesso imputabile.
Tale ricostruzione è oggi confermata dalla riforma della responsabilità medica opera- ta con la L. n. 24 del 2017, che all'art. 7, comma 3, espressamente prevede: "l'eser- cente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai
4
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
Nel caso di specie, occorre osservare che i fatti di causa si collocano in un contesto temporale che è successivo alla entrata in vigore della legge ora citata e sono, quindi, da questa disciplinati.
2.2 L'accertamento della responsabilità
Ciò detto, i consulenti tecnici d'Ufficio, Dr. , Professore As- Persona_2 sociato di Medicina Legale Dottore di Ricerca in Scienze Biologiche Forensi presso
Università degli Studi di e Dr. medico specialista Controparte_6 Persona_3 in malattie infettive, nominati nel giudizio di ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi in- CP_7 nanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - rg. n. 7382/2021 - hanno fornito elementi ricostruttivi che consentono di escludere la responsabilità della resistente.
Specificamente, può dirsi escluso che la condotta colposa posta in essere dal medico di medicina generale e dei sanitari presso la , sia da porsi in relazione causale Pt_3 con l'exitus di , mentre è provato che la condotta dei sanitari Persona_4 del nosocomio di Santa Maria Capua Vetere, fu conforme alle leges artis e alle linee guida ministeriali.
In particolare, può dirsi provato che il medico di medicina generale, avvisato della positività al OV-19 del , si limitò ad attivare il servizio do- Persona_4 miciliare ( ), senza l'esecuzione di successivi interventi, che avrebbero dovuto Pt_3 garantire (in collaborazione con la territorialmente competente, cfr. infra) il Pt_3 monitoraggio e gestione domiciliare del paziente, l'istruzione sull'utilizzo di presidi di monitoraggio a domicilio (es. pulsimetro), l'insaturazione del trattamento farma- cologico, la precoce identificazione di parametri e condizioni cliniche richiedenti il ricovero in ambiente protetto e dedicato.
Carente è stato accertato anche l'intervento dei sanitari della territorialmente Pt_3 competente, in quanto l'unico intervento da questi effettuato è stato quello relativo al tampone effettuato il giorno 14.10.2020, mentre essi avrebbero dovuto procedere
(in collaborazione con il alla sorveglianza e alla gestione domiciliare del Parte_5 CP_8
, alla somministrazione di eventuale terapie domiciliare, al ricovero del paziente
[...]
5
con attivazione del 118 in caso di necessità di ulteriore approfondimento diagnosti- co o di condizioni cliniche critiche.
Può dirsi, pertanto, accertata una condotta negligente ed imperita sia del medico cu- rante che dei medici del per una gestione superficiale dell'assistenza Parte_6 sanitaria domiciliare da essi erogata, nondimeno tale condotta omissiva non ha inci- so negativamente sulla evoluzione della malattia infettiva, né può porsi in relazione causale con l'exitus sopraggiunto nella struttura nosocomiale, in considerazione del fatto che al 19.10.2020 (data in cui si è realizzato il ricovero del ) Persona_1 non ricorrevano le condizioni cliniche che imponessero un trattamento farmacolo- gico, comunque praticato dal paziente.
Come emerge dalla relazione tecnica depositata, dalla documentazione in atti non sono, infatti, presenti reperti espressivi di un peggioramento clinico importante che potesse lasciare presupporre la necessità di un ricovero da effettuare in tempi più precoci, tant'è che all'ingresso in ospedale è documentata che il paziente presentava una condizione di normotermia (36,8°C, escludendo ciò una febbre persistente non responsiva a sintomatici) e tosse in soggetto dispnoico con normossiemia (SpO2
95%).
Proprio in ragione di tale stato di salute del al momento del suo accesso Persona_4 presso l'ospedale è stato, inoltre, accertato da consulenti nominati che l'utilizzo di farmaci - che comunque risulterebbe esserci stato – come antibiotici, corticosteroidi ed eparina non avrebbe comportato alcun beneficio in termini di riduzione della mortalità nel periodo precedente il ricovero presso l'Ospedale di Santa Maria Capua
Vetere.
La domanda di risarcitoria proposta per far valere la responsabilità del medico di medicina generale e si quelli presso il reparto è, quindi, infondata. Pt_3
Parimenti infondata risulta la domanda di accertamento della responsabilità nei con- fronti dei sanitari presenti presso il di Santa Maria Capua Vetere at- CP_9 teso che la relazione tecnica in atti, con motivazione immune da vizi logici e dotata di intrinseca coerenza e logicità, ha ricostruito la storia clinica del paziente riscon- trando conclusivamente che Non si ravvedono profili di responsabilità di natura assistenziale
a carico degli esercenti la professione sanitaria del PO Melorio di Santa Maria Capua Vetere.
6
Dirimente per escludere la responsabilità di tali sanitaria è stata in particolare la cir-
[... costanza che i provvedimenti terapeutici adottati durante la degenza presso l'Ospedale Melorio sono stati conformi agli algoritmi diagnostico-terapeutici da applicare Controparte_10 nel setting ospedaliero previsti nelle raccomandazioni ministeriali, nonché adeguati alle condizioni cliniche presentate dal p. e apprezzate dai medici ospedalieri cfr relazione tecnica pagg. 45 e
46.
Alla luce di quanto evidenziato la domanda deve dirsi infondata.
3. Le spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle previste dal D.M. 55 del 2014 facendo applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità, in relazione alle so- le fasi effettivamente svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni di- versa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, che si Controparte_5 liquidano per il presente giudizio in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott. Diego Dinardo, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies, terzo comma, e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6581/2023 R.G., avente ad oggetto: accertamento re- sponsabilità sanitaria
TRA
e , in proprio e nella qualità di eredi (moglie e Parte_1 Parte_2 figlio) di , nato il [...] e deceduto in data 01.11.2020, Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio Trapani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere, Piazza Adriano 33;
Ricorrenti
E
(p.IVA ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e Legale Rapp.te p.t., dott. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla via San Giacomo n. 24, presso lo studio dell'avv. Anna Mugnano che la rappresenta e difende;
Resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di discussione del
9 gennaio 2025 in cui si è riservata la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e , in proprio e nel- Parte_1 Parte_2 la qualità di eredi (quali moglie e figlio) di , nato il [...] e Persona_1
1
deceduto in data 01.11.2020, hanno agito in giudizio chiamando in causa l' CP_3
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“dichiarare che la morte del Sig. e riconducibile alla condotta dei sanitari di Persona_1
che ebbero in cura il de cuius e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento CP_4 in favore dei ricorrenti dei danni patrimoniali e non, come sopra orientativamente quantificati salva diversa somma che verrà riconosciuta e ritenuta di giustiza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, nonche' spese, diritti ed onorari re- lativamente all'espletato Accertamento Tecnico Preventivo, oltre che le spese di CTU sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo oltre IVA e CPA come per legge.”.
A sostegno delle proprie domande i ricorrenti hanno richiamato le risultanze tecni- che della perizia medico - legale di parte e hanno riferito che dalla consulenza resa a seguito di giudizio di accertamento tecnico preventivo svolto ante iudicium ai sensi dell'art 696 bis c.p.c., emergerebbe la prova della responsabilità sanitaria dei medici dipendenti dell' che ebbero in cura , risultato affet- CP_4 Persona_1 to da OV -19. In particolare, secondo la prospettazione avanzata, sia il medico di medicina generale che i sanitari presso il team colposamente omisero la ne- Pt_3 cessaria terapia domiciliare e la somministrazione di farmaci anti-infiammatori, anti- biotici ed anti-coagulanti, che ove pratica avrebbe con ragionevole probabilità evita- to l'exitus del loro parente.
Costituitasi in giudizio l ha contestato la domanda Controparte_5 riferendo:
- in via preliminare della inammissibilità della domanda nelle forme semplificata o in subordine la nullità della citazione in difetto delle indicazioni di cui all'art 163 nn. 3, 4 e 7 c.p.c.
- nel merito della infondatezza della domanda atteso che alcun inadempimento
è anche solo astrattamente imputabile all' nella gestione del caso Pt_4 clinico relativo al sig. e che alcun nesso causale è mai stato allegato e Per_1 dimostrato con i pregiudizi subiti;
Ciò detto l' ha concluso chiedendo: CP_4
1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per tutte le causali esposte nella narrativa del presente atto;
2
2) in via gradata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda ri- sarcitoria dei ricorrenti, infondata nell'an e nel quantum, e, per l'effetto rigettarla integralmente.
3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.Le questioni preliminari
In via preliminare deve dirsi infondata la eccezione di inammissibilità del rito artico- lata da parte resistente per non essere la questione di “facile soluzione”. Sul punto occorre, infatti, premettere che il giudizio di accertamento della responsabilità sani- taria è oggi regolato dall'articolo 8 della legge 24 del 2017 il quale al comma 3 pre- scrive che tali domande debbano necessariamente essere introdotte nelle forme di cui all'art 702 bis c.p.c.. Ciò detto, come noto, la necessità o meno di disporre il mu- tamento del rito non è condizionato dalla semplicità o meno delle questioni da af- frontare ai fini della disamina della domanda, ma, in conformità alla rubrica della norma, dal carattere “sommario” o meno della istruzione, dovendo il giudice mutare il rito solo allorché l'attività istruttoria a farsi non possa ritenersi agevole. Tale valu- tazione, peraltro, secondo solidi principi giurisprudenziali, deve essere svolta unica- mente sulla base delle richieste di prova articolate dalle parti nei rispettivi atti intro- duttivi. Nel caso in esame alcuna delle parti ha chiesto lo svolgimento di attività di istruzione, sicchè la domanda di mutamento del rito è a dirsi infondata.
Parimenti infondate sono le doglianze in relazione all'omessa indicazione del petitum
e della causa petendi, atteso che, anche attraverso il richiamo alla consulenza tecnica preventiva in atti e alla consulenza di parte, a cui è sempre necessario fare riferimen- to anche in via suppletoria cfr. Cassazione n. 11751/2013, risulta possibile la rico- struzione del fatto addotto a responsabilità della resistente e che nelle conclusioni si rinviene una indicazione chiara della domanda risarcitoria proposta.
Infondata risulta anche l'eccezione in ordine alla mancata menzione degli avvisi di cui all'art 163 n. 7 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art 164 c.p.c., la costituzione del re- sistente senza la richiesta di differimento di udienza ha sanato il relativo vizio.
2.Il merito
La domanda non è fondata.
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2.1 La responsabilità professionale
Preliminarmente si rileva che quanto alla natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta, essa è pacificamente da ricondurre al titolo con- trattuale ai sensi dell'art. 1218 e 1228 c.c..
Secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsa- bilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va infatti in- quadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n.
9556/2002, n. 577/2008). Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione del paziente, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipi- co denominato di "spedalità" o di "assistenza sanitaria", per effetto del quale la strut- tura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie - fra cui prestare assistenza al mala- to, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero - (cfr. Cass. n. 8826/2007). La respon- sabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una respon- sabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una del- le varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risar- citorie dell'illecito non assume particolare rilevo che il contraente/debitore nell'a- dempimento delle sue obbligazioni si avvalga - per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate - necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni. Ne deriva che la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità. Sotto il profilo probatorio, a fronte dell'inadempimento dedotto dall'attore come causa del danno patito, è onere del debitore convenuto - la struttura ospedaliera - provare di aver esattamente adempiuto le prestazioni e che il danno lamentato da controparte non è allo stesso imputabile.
Tale ricostruzione è oggi confermata dalla riforma della responsabilità medica opera- ta con la L. n. 24 del 2017, che all'art. 7, comma 3, espressamente prevede: "l'eser- cente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai
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sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".
Nel caso di specie, occorre osservare che i fatti di causa si collocano in un contesto temporale che è successivo alla entrata in vigore della legge ora citata e sono, quindi, da questa disciplinati.
2.2 L'accertamento della responsabilità
Ciò detto, i consulenti tecnici d'Ufficio, Dr. , Professore As- Persona_2 sociato di Medicina Legale Dottore di Ricerca in Scienze Biologiche Forensi presso
Università degli Studi di e Dr. medico specialista Controparte_6 Persona_3 in malattie infettive, nominati nel giudizio di ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi in- CP_7 nanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - rg. n. 7382/2021 - hanno fornito elementi ricostruttivi che consentono di escludere la responsabilità della resistente.
Specificamente, può dirsi escluso che la condotta colposa posta in essere dal medico di medicina generale e dei sanitari presso la , sia da porsi in relazione causale Pt_3 con l'exitus di , mentre è provato che la condotta dei sanitari Persona_4 del nosocomio di Santa Maria Capua Vetere, fu conforme alle leges artis e alle linee guida ministeriali.
In particolare, può dirsi provato che il medico di medicina generale, avvisato della positività al OV-19 del , si limitò ad attivare il servizio do- Persona_4 miciliare ( ), senza l'esecuzione di successivi interventi, che avrebbero dovuto Pt_3 garantire (in collaborazione con la territorialmente competente, cfr. infra) il Pt_3 monitoraggio e gestione domiciliare del paziente, l'istruzione sull'utilizzo di presidi di monitoraggio a domicilio (es. pulsimetro), l'insaturazione del trattamento farma- cologico, la precoce identificazione di parametri e condizioni cliniche richiedenti il ricovero in ambiente protetto e dedicato.
Carente è stato accertato anche l'intervento dei sanitari della territorialmente Pt_3 competente, in quanto l'unico intervento da questi effettuato è stato quello relativo al tampone effettuato il giorno 14.10.2020, mentre essi avrebbero dovuto procedere
(in collaborazione con il alla sorveglianza e alla gestione domiciliare del Parte_5 CP_8
, alla somministrazione di eventuale terapie domiciliare, al ricovero del paziente
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con attivazione del 118 in caso di necessità di ulteriore approfondimento diagnosti- co o di condizioni cliniche critiche.
Può dirsi, pertanto, accertata una condotta negligente ed imperita sia del medico cu- rante che dei medici del per una gestione superficiale dell'assistenza Parte_6 sanitaria domiciliare da essi erogata, nondimeno tale condotta omissiva non ha inci- so negativamente sulla evoluzione della malattia infettiva, né può porsi in relazione causale con l'exitus sopraggiunto nella struttura nosocomiale, in considerazione del fatto che al 19.10.2020 (data in cui si è realizzato il ricovero del ) Persona_1 non ricorrevano le condizioni cliniche che imponessero un trattamento farmacolo- gico, comunque praticato dal paziente.
Come emerge dalla relazione tecnica depositata, dalla documentazione in atti non sono, infatti, presenti reperti espressivi di un peggioramento clinico importante che potesse lasciare presupporre la necessità di un ricovero da effettuare in tempi più precoci, tant'è che all'ingresso in ospedale è documentata che il paziente presentava una condizione di normotermia (36,8°C, escludendo ciò una febbre persistente non responsiva a sintomatici) e tosse in soggetto dispnoico con normossiemia (SpO2
95%).
Proprio in ragione di tale stato di salute del al momento del suo accesso Persona_4 presso l'ospedale è stato, inoltre, accertato da consulenti nominati che l'utilizzo di farmaci - che comunque risulterebbe esserci stato – come antibiotici, corticosteroidi ed eparina non avrebbe comportato alcun beneficio in termini di riduzione della mortalità nel periodo precedente il ricovero presso l'Ospedale di Santa Maria Capua
Vetere.
La domanda di risarcitoria proposta per far valere la responsabilità del medico di medicina generale e si quelli presso il reparto è, quindi, infondata. Pt_3
Parimenti infondata risulta la domanda di accertamento della responsabilità nei con- fronti dei sanitari presenti presso il di Santa Maria Capua Vetere at- CP_9 teso che la relazione tecnica in atti, con motivazione immune da vizi logici e dotata di intrinseca coerenza e logicità, ha ricostruito la storia clinica del paziente riscon- trando conclusivamente che Non si ravvedono profili di responsabilità di natura assistenziale
a carico degli esercenti la professione sanitaria del PO Melorio di Santa Maria Capua Vetere.
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Dirimente per escludere la responsabilità di tali sanitaria è stata in particolare la cir-
[... costanza che i provvedimenti terapeutici adottati durante la degenza presso l'Ospedale Melorio sono stati conformi agli algoritmi diagnostico-terapeutici da applicare Controparte_10 nel setting ospedaliero previsti nelle raccomandazioni ministeriali, nonché adeguati alle condizioni cliniche presentate dal p. e apprezzate dai medici ospedalieri cfr relazione tecnica pagg. 45 e
46.
Alla luce di quanto evidenziato la domanda deve dirsi infondata.
3. Le spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle previste dal D.M. 55 del 2014 facendo applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, bassa complessità, in relazione alle so- le fasi effettivamente svolte
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni di- versa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, che si Controparte_5 liquidano per il presente giudizio in Euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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