TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice dott.ssa Marta Vassallo Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da:
, con avv.ssa Silvia Benadusi e avv. Alberto Spaggiari del Foro di Parma Parte_1 contro
e con avv.ssa Sara Reverberi Meli del Foro di Parma Controparte_1 CP_2 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da ricorso 10.7.2025 per parti resistenti come da comparsa di costituzione e risposta 30.9.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
• di aver intrattenuto con la sig.ra una relazione sentimentale dalla quale era nata Controparte_1 la figlia il 10.11.2006, riconosciuta da entrambi i genitori, e in particolare da parte del CP_2 padre a seguito di test del DNA;
• che, nonostante le difficoltà insite in tale relazione, egli e la sig.ra avevano contratto CP_1 matrimonio il 18.9.2010;
• che, ciononostante, la relazione e la coabitazione erano state interrotte dopo appena due mesi, con conseguente giudizio di separazione consensuale omologata;
pagina 1 di 9 • che con successiva sentenza n. 1633/2015 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, con affido condiviso della figlia con CP_2 residenza presso la madre;
• che i rapporti padre figlia, fin dall'inizio della separazione, erano stati problematici, con il ricorso alle vie legali da parte del padre per poter esercitare il diritto di incontro con la figlia;
• di aver contratto, nel frattempo, nel 2019, nuovo matrimonio con la sig.ra con la Parte_2 nascita da tale unione di una figlia e di un figlio, , nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
15.11.2019;
• che, tuttavia, nonostante le criticità, aveva intrattenuto regolari rapporti con il padre e la CP_2 famiglia paterna, oltre che con la nuova compagna del primo e con i nuovi sorella e fratello;
• che, con l'ingresso dell'età adolescenziale, aveva inspiegabilmente interrotto ogni CP_2 rapporto con il padre e con i familiari paterni, senza che ogni tentativo di quest'ultimo per un riavvicinamento avesse sortito effetto alcuno;
• che il descritto e improvviso distacco padre/figlia andava spiegato anche alla luce del differente contesto educativo-familiare proposto, rispettivamente, dal padre e dalla madre di il CP_2 primo fondato sulla valorizzazione dell'autonomia personale e sulla responsabilità individuale;
il secondo preoccupato di assecondare sempre e comunque le fragilità della figlia, con la legittimazione di condotte rinunciatarie e poco motivanti;
• che tale contesto educativo, privo di adeguata progettualità e di stimoli responsabilizzanti, aveva inciso negativamente sul percorso scolastico di rivelatosi deficitario, come dimostrato CP_2 da ben due bocciature all'Istituto Alberghiero di Salsomaggiore Terme;
• che la figlia aveva perciò abbandonato definitivamente gli studi nel 2023, senza la ricerca di una occupazione lavorativa;
• che la stessa aveva dimostrato una inerzia tale, sotto il profilo formativo e/o lavorativo, CP_2 da consentire la revoca dell'assegno in suo favore;
• che la sentenza di divorzio aveva previsto un assegno a carico del padre e in favore della figlia per euro 350,00 al mese, lievitato a euro 414,40 per effetto dell'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per CP_2
• di aver interrotto il pagamento di tale contributo economico al momento del compimento della maggiore età di non per motivi di difficoltà economica, bensì per una scelta CP_2 consapevole sul piano educativo;
pagina 2 di 9 • che, a seguito della diffida al pagamento dell'assegno inviatagli dal legale della ex moglie, egli aveva ripristinato il regolare pagamento dell'assegno;
• di aver proposto alla ex moglie, senza esito, una rimodulazione dell'assegno sempre in ragione di una scelta educativa nei confronti della figlia al fine di stimolarla a riprendere gli studi ovvero a reperire una occupazione lavorativa;
• di essersi dichiarato disposto a sostenere i costi per il conseguimento della patente di guida da parte della figlia;
• di aver ottenuto netto rifiuto da parte di CP_2
• che, tuttavia, dopo circa sei mesi, la figlia era tornata sui propri passi e si era dichiarata disponibile a iscriversi a scuola guida, con i relativi costi sostenuti dal padre;
• che, a quel punto, egli si era dichiarato non più disponibile a sostenere le spese per il conseguimento della patente, con il conseguente invio da parte di di messaggi di natura CP_2 offensiva e minacciosa nei confronti del padre;
• di aver poi avanzato una proposta transattiva, che prevedeva fra l'altro una sorta di dimidiazione dell'assegno in favore di senza esito alcuno. CP_2
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore di e in via subordinata, CP_2 anche alla luce della nascita della figlia e del figlio di cui sopra, la riduzione del medesimo assegno, con vittoria di spese.
Si costituivano le resistenti deducendo ed eccependo:
✓ che il ricorrente si era arrogato il diritto di essere critico accusatore nei confronti della madre di circa i suoi metodi educativi, senza svolgere alcuna autocritica, in realtà doverosa;
CP_2
✓ che lo stesso ricorrente, per di più, aveva mostrato, con il ricorso e la sua condotta, di non conoscere minimamente gli aspetti caratteriali, le inclinazioni e le ragioni del malessere psico/fisico da tempo a carico di CP_2
✓ che lo stesso padre si era occupato raramente della propria figlia, sempre intento a seguire il proprio lavoro di agricoltore, tanto da ingenerare in a partire dall'epoca della CP_2 separazione, la sensazione di “essere di troppo”, di “dare fastidio”;
✓ che, effettivamente, con l'adolescenza, queste sofferenze di avevano condotto la stessa CP_2
a non voler più frequentare il padre, avendo ella somatizzato tali disagi con crisi di panico e disturbi depressivi, come accertato dal dipartimento di neuropsichiatria infantile;
✓ di aver comunque, anche se inutilmente, invitato la figlia a riprendere i rapporti con il padre, nonostante le manchevolezze di quest'ultimo;
pagina 3 di 9 ✓ che al di là dell'assenza del padre, aveva sofferto anche le modalità ossessive con le CP_2 quali si era posta la nuova moglie del padre nei suoi confronti (ad es. voleva che la CP_2 chiamasse mamma);
✓ che l'interruzione degli studi, dopo le due bocciature, era stata determinata dal malessere psico- fisico conseguente al difficile rapporto con il padre;
✓ che, quindi, il ricorrente aveva semplicemente atteso, inerte, che compisse il CP_2 diciottesimo anno di età per erigersi a giudice della sua educazione e personalità per sentenziare una inerzia e una assenza di stimoli tali da giustificare la revoca dell'assegno, senza essersi reso conto che la situazione di fragilità della figlia era stato il frutto della sua completa assenza;
✓ che anche dopo il raggiungimento della maggiore età la figlia non aveva superato il proprio malessere, caratterizzato da attacchi di panico condizionanti la vita quotidiana, con conseguente necessità di tempo e di cure specialistiche per ottenere una completa guarigione che possa consentire a di riprendere gli studi o di reperire occupazione lavorativa;
CP_2
✓ che, comunque, la figlia aveva svolto, seppure sporadicamente, qualche saltuario lavoro come cameriera, oltre a ricevere dalla madre l'aiuto e l'incoraggiamento necessari per ritrovare autostima;
✓ che anche l'episodio della patente di guida narrato in ricorso, lungi da essere prova dell'inerzia di esso era la dimostrazione della totale incapacità del padre di comprendere la CP_2 situazione personale della figlia, tanto che quest'ultima poi si era poi effettivamente iscritta alla scuola guida;
✓ che, dunque, l'impossibilità per di rendersi economicamente indipendente non CP_2 dipendeva dalla sua pigrizia, bensì dipendeva da dati oggettivi e documentati;
✓ di svolgere attività lavorativa di parrucchiera, con un reddito lordo di circa 6.700,00 euro all'anno;
✓ che andava ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente avesse due nuovi figli, tenuto conto del reddito dallo stesso percepito;
✓ di aver a sua volta generato un altro figlio, nato il [...], con il nuovo compagno convivente.
Ciò dedotto, le convenute chiedevano il rigetto delle domande del ricorrente, con condanna alla rifusione delle spese, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
La causa, istruita documentalmente, senza il deposito delle memorie intermedie e senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate. pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Si tratta di stabilire se all'epoca del deposito del ricorso di anni 18, ha o meno il diritto CP_2 al mantenimento a carico del padre.
Quest'ultimo, in estrema sintesi, ha motivato la propria domanda di revoca dell'assegno posto a suo carico e oggi quantificato in euro 414,40, oltre al 70% delle spese straordinarie, con l'inerzia della propria figlia verso la prosecuzione degli studi, abbandonati dopo due bocciature, ovvero verso la ricerca di una occupazione lavorativa. E tale condotta omissiva è stata spiegata dal ricorrente, almeno in parte, con il tipo di educazione offerta dalla madre di incentrata, a detta dello stesso CP_2 ricorrente, di visione esattamente contraria (fondata sulla valorizzazione dell'autonomia personale e sulla responsabilità individuale), sulla costante preoccupazione di assecondare sempre e comunque le fragilità della figlia, con la legittimazione di condotte rinunciatarie e poco motivanti.
Essendo l'odierno ricorrente a chiedere la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore di CP_2 spetta indubbiamente a quest'ultimo, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, dimostrare, anche mediante presunzioni, appunto, la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'obbligo di mantenimento de quo (cfr. Cass. 20.9.2023, n. 26875; Cass. 8.5.2025, n. 12121:
“…spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte….”).
I fatti rilevanti di causa sono sostanzialmente pacifici o comunque documentati e/o non specificatamente contestati.
oggi di 19 anni e 18 anni all'epoca del deposito del ricorso, non sta frequentando alcun corso CP_2 scolastico o di formazione, né sta attivamente cercando una occupazione lavorativa.
La stessa figlia delle parti, tuttavia, soffre di disturbi della sfera psicologica (oltre a episodi di malessere fisico, ad es. epigastralgia), quali attacchi di panico e depressione (v. doc. da 14 a 18 di parti convenute).
Risulta pure che si è iscritta nel mese di settembre 2025 al corso di scuola guida e che la stessa CP_2 ha svolto qualche lavoro occasionale come cameriera di sala. A tale ultimo proposito, lo svolgimento seppure occasionale di lavoro da parte di non è stato specificatamente contestato dal ricorrente CP_2
e può ritenersi fatto provato.
I descritti fatti di causa vanno valutati alla luce dei seguenti principi tratti dalla seguente consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto….sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto pagina 5 di 9 di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.” (Cass. 3.12.2021, n. 38366).
La Corte Suprema ha poi operato una sorta di distinzione tra il figlio neomaggiorenne e il cd. figlio adulto: “….se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass. 20.9.2023, n.
26875).
Ancora, la Corte di legittimità ha nuovamente posto l'accento sull'età del figlio del cui mantenimento si discute: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito….una occupazione lavorativa stabile….non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa….mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno del reddito…..” (Cass. 7.10.2022, n. 29264 e cfr. Cass. 6.5.2024, n. 12123).
Sempre sulla medesima lunghezza d'onda, Cass. 20.9.2023, n. 26875 che recita: “I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
Fermi restando i principi della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità, correttamente invocati in astratto dal ricorrente, ma, come si dirà, mal applicati al caso concreto, il quadro complessivo che si ricava dalla riportata giurisprudenza si può compendiare in tal modo:
1. l'età del figlio è uno degli elementi principali di valutazione in tema di accertamento o negazione del diritto al mantenimento;
2. gli altri principali elementi di valutazione sono l'impegno del figlio verso una formazione scolastica o una preparazione professionale o tecnica o verso una concreta e proattiva ricerca di occupazione lavorativa;
pagina 6 di 9 3. la rilevanza di tali ultimi elementi è inversamente proporzionale all'età del figlio;
4. si distingue, dunque, in linea di principio, tra figlio neomaggiorenne e cd. figlio adulto, laddove nei confronti del primo il rilievo degli altri elementi è più affievolito rispetto alla valenza degli stessi elementi in ordine al cd. figlio adulto;
5. infine, va tenuto conto del tempo mediamente necessario a reperire un'occupazione, contemperando le aspirazioni personali con la realtà del mercato del lavoro.
Il caso concreto ci consegna una figlia di anni 18 all'epoca del ricorso e oggi fresca diciannovenne. Ne consegue che la fattispecie va decisa alla luce dei principi adottati in tema di neomaggiorenne, in relazione al quale la valutazione circa l'impegno scolastico, formativo e di reperimento di attività lavorativa va operata tenendo prioritariamente conto dell'età del/lla figlio/a ossia in misura attenuata.
Ad esempio, l'attuale denunciato e non contestato abbandono degli studi da parte di dopo due CP_2 bocciature, tenuta presente l'età della stessa, non può dirsi oggi indefettibilmente definitivo.
Tuttavia, l'elemento decisivo che conduce a una valutazione in favore della figlia è il suo stato CP_2 di salute psicofisica, testimoniato dalla documentazione medica agli atti, la quale, seppure in qualche modo scarna, non è stata seriamente messa in discussione dal ricorrente, come non veridica o come enfatizzante la condizione della figlia.
A ciò si aggiunga che il processo ci ha offerto l'impegno di a svolgere saltuari e occasionali CP_2 lavori come cameriera e l'iscrizione della stessa a un corso di scuola guida, a dimostrare la volontà di uscire da uno stato di disagio e di inattività, l'insorgenza del quale è verosimilmente legata causalmente, almeno in parte, alla vicenda della crisi del proprio nucleo familiare: almeno ciò non può essere escluso.
Ne deriva che, attualmente, le condizioni psicofisiche di abbinate all'età della stessa e alle CP_2 note criticità del mondo del lavoro, consentono pienamente di offrire alla stessa figlia delle parti ulteriore tempo e ulteriori chances prima di far venir meno il contributo al mantenimento del padre, il quale, peraltro, per la sua entità, non può rappresentare per la stessa un approdo pressoché CP_2 definitivo per la sua condizione economica futura.
Spetta chiaramente alla figlia attivarsi per una eventuale ripresa degli studi ovvero per la ricerca di attività lavorativa, anche a termine, una volta superati, almeno parzialmente, gli ostacoli di salute, cercando di tenere in qualche modo informato il padre circa gli eventuali progressi dal punto di vista del proprio stato di salute.
Pertanto, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento va respinta.
Il ricorrente, come anticipato, ha formulato domanda subordinata di riduzione del contributo in favore di così motivando: “Sussidiarietà della domanda di riduzione. In subordine……si chiede che CP_2
pagina 7 di 9 lo stesso venga proporzionalmente ridotto in considerazione: dell'assenza volontaria di percorsi educativi…..; della mutata condizione familiare ed economica del ricorrente, oggi padre di altri due figli minori (nati nel 2014 e nel 2029).” (v. pagina 8 ricorso).
Ebbene, al di là delle scarne deduzioni sopra riportate, nell'atto introduttivo non vi è traccia alcuna del tema relativo alla nascita dei due figli. Tutto il ricorso è incentrato e focalizzato sul tema dell'autoresponsabilità della figlia e sulla sussistenza dei presupposti della revoca sotto tale profilo. E, a ben vedere, anche il motivo della nascita dei due figli giustifica la revoca in aggiunta al tema generale della inattività della figlia dal punto di vista formativo e lavorativo, dimostratosi come CP_2 abbiamo visto fallace (v. sempre passo riportato a pagi. 8 del ricorso).
Come detto, il ricorrente, dopo aver fatto cenno a pagina 1 del ricorso, al punto 3, del nuovo matrimonio con la sig.ra e alla nascita dei due figli, non ha speso alcuna deduzione, né, Parte_2 tantomeno, ha documentato o ha offerto di provare alcunché in relazione all'evento nascita dei due figli.
Ora, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non vi è alcun automatismo tra la nascita di figli da un nuovo rapporto affettivo e la riduzione del mantenimento dei figli nati dalla relazione pregressa, Il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove delle parti, deve nuovamente operare una valutazione proporzionale delle rispettive sostanze e verificare se il fatto nuovo ha spostato gli equilibri raggiunti in precedenza con un accordo o con una decisione giudiziale.
Infatti, “in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.” (Cass. 22.11.2023, n. 32466).
Ancora, “in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri”. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause pagina 8 di 9 giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui – Cass. 29.7.2021, n. 21818).
Nel caso che ci occupa, prendendo spunto dall'ultima massima, non è semplicemente rimasto indimostrato il depauperamento delle sostanze del ricorrente in conseguenza della nascita dei due figli, ma a monte neppure vi sono state allegazioni e deduzioni sul tema, neppure generiche. Non si tratta di una carenza di prova, ma di una vera e propria carenza di allegazioni. Del resto, ad esempio, nulla è dato di conoscere circa la situazione economica-reddituale-patrimoniale della mamma dei due nuovi figli del ricorrente. Il solo deposito dei documenti reddituali del ricorrente, palesemente, non è in grado minimamente di sanare le carenze di cui si è detto.
Pertanto, anche la domanda subordinata di riduzione dell'assegno va respinta.
La condanna alle spese segue la soccombenza del ricorrente, mentre il corretto richiamo, seppure in astratto, al principio di autoresponsabilità operato dal ricorrente medesimo conduce al rigetto della domanda di lite temeraria formulata dalle convenute.
P.Q.M.
1. respinge tutte le domande del ricorrente;
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre 15% spese generali, iva se dovuta e cpa ex lege.
Così deciso in Parma, 30 ottobre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle/i Signore/i Magistrati: dott. Paolo Corder Presidente rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice dott.ssa Marta Vassallo Giudice decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato da:
, con avv.ssa Silvia Benadusi e avv. Alberto Spaggiari del Foro di Parma Parte_1 contro
e con avv.ssa Sara Reverberi Meli del Foro di Parma Controparte_1 CP_2 con l'intervento del P.M. in sede;
sulle conclusioni: per parte ricorrente come da ricorso 10.7.2025 per parti resistenti come da comparsa di costituzione e risposta 30.9.2025 letti gli atti, sentito il relatore, pronuncia la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
adiva l'intestato Tribunale esponendo: Parte_1
• di aver intrattenuto con la sig.ra una relazione sentimentale dalla quale era nata Controparte_1 la figlia il 10.11.2006, riconosciuta da entrambi i genitori, e in particolare da parte del CP_2 padre a seguito di test del DNA;
• che, nonostante le difficoltà insite in tale relazione, egli e la sig.ra avevano contratto CP_1 matrimonio il 18.9.2010;
• che, ciononostante, la relazione e la coabitazione erano state interrotte dopo appena due mesi, con conseguente giudizio di separazione consensuale omologata;
pagina 1 di 9 • che con successiva sentenza n. 1633/2015 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio, con affido condiviso della figlia con CP_2 residenza presso la madre;
• che i rapporti padre figlia, fin dall'inizio della separazione, erano stati problematici, con il ricorso alle vie legali da parte del padre per poter esercitare il diritto di incontro con la figlia;
• di aver contratto, nel frattempo, nel 2019, nuovo matrimonio con la sig.ra con la Parte_2 nascita da tale unione di una figlia e di un figlio, , nata il [...] e nato il Per_1 Per_2
15.11.2019;
• che, tuttavia, nonostante le criticità, aveva intrattenuto regolari rapporti con il padre e la CP_2 famiglia paterna, oltre che con la nuova compagna del primo e con i nuovi sorella e fratello;
• che, con l'ingresso dell'età adolescenziale, aveva inspiegabilmente interrotto ogni CP_2 rapporto con il padre e con i familiari paterni, senza che ogni tentativo di quest'ultimo per un riavvicinamento avesse sortito effetto alcuno;
• che il descritto e improvviso distacco padre/figlia andava spiegato anche alla luce del differente contesto educativo-familiare proposto, rispettivamente, dal padre e dalla madre di il CP_2 primo fondato sulla valorizzazione dell'autonomia personale e sulla responsabilità individuale;
il secondo preoccupato di assecondare sempre e comunque le fragilità della figlia, con la legittimazione di condotte rinunciatarie e poco motivanti;
• che tale contesto educativo, privo di adeguata progettualità e di stimoli responsabilizzanti, aveva inciso negativamente sul percorso scolastico di rivelatosi deficitario, come dimostrato CP_2 da ben due bocciature all'Istituto Alberghiero di Salsomaggiore Terme;
• che la figlia aveva perciò abbandonato definitivamente gli studi nel 2023, senza la ricerca di una occupazione lavorativa;
• che la stessa aveva dimostrato una inerzia tale, sotto il profilo formativo e/o lavorativo, CP_2 da consentire la revoca dell'assegno in suo favore;
• che la sentenza di divorzio aveva previsto un assegno a carico del padre e in favore della figlia per euro 350,00 al mese, lievitato a euro 414,40 per effetto dell'Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie per CP_2
• di aver interrotto il pagamento di tale contributo economico al momento del compimento della maggiore età di non per motivi di difficoltà economica, bensì per una scelta CP_2 consapevole sul piano educativo;
pagina 2 di 9 • che, a seguito della diffida al pagamento dell'assegno inviatagli dal legale della ex moglie, egli aveva ripristinato il regolare pagamento dell'assegno;
• di aver proposto alla ex moglie, senza esito, una rimodulazione dell'assegno sempre in ragione di una scelta educativa nei confronti della figlia al fine di stimolarla a riprendere gli studi ovvero a reperire una occupazione lavorativa;
• di essersi dichiarato disposto a sostenere i costi per il conseguimento della patente di guida da parte della figlia;
• di aver ottenuto netto rifiuto da parte di CP_2
• che, tuttavia, dopo circa sei mesi, la figlia era tornata sui propri passi e si era dichiarata disponibile a iscriversi a scuola guida, con i relativi costi sostenuti dal padre;
• che, a quel punto, egli si era dichiarato non più disponibile a sostenere le spese per il conseguimento della patente, con il conseguente invio da parte di di messaggi di natura CP_2 offensiva e minacciosa nei confronti del padre;
• di aver poi avanzato una proposta transattiva, che prevedeva fra l'altro una sorta di dimidiazione dell'assegno in favore di senza esito alcuno. CP_2
Ciò esposto, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno in favore di e in via subordinata, CP_2 anche alla luce della nascita della figlia e del figlio di cui sopra, la riduzione del medesimo assegno, con vittoria di spese.
Si costituivano le resistenti deducendo ed eccependo:
✓ che il ricorrente si era arrogato il diritto di essere critico accusatore nei confronti della madre di circa i suoi metodi educativi, senza svolgere alcuna autocritica, in realtà doverosa;
CP_2
✓ che lo stesso ricorrente, per di più, aveva mostrato, con il ricorso e la sua condotta, di non conoscere minimamente gli aspetti caratteriali, le inclinazioni e le ragioni del malessere psico/fisico da tempo a carico di CP_2
✓ che lo stesso padre si era occupato raramente della propria figlia, sempre intento a seguire il proprio lavoro di agricoltore, tanto da ingenerare in a partire dall'epoca della CP_2 separazione, la sensazione di “essere di troppo”, di “dare fastidio”;
✓ che, effettivamente, con l'adolescenza, queste sofferenze di avevano condotto la stessa CP_2
a non voler più frequentare il padre, avendo ella somatizzato tali disagi con crisi di panico e disturbi depressivi, come accertato dal dipartimento di neuropsichiatria infantile;
✓ di aver comunque, anche se inutilmente, invitato la figlia a riprendere i rapporti con il padre, nonostante le manchevolezze di quest'ultimo;
pagina 3 di 9 ✓ che al di là dell'assenza del padre, aveva sofferto anche le modalità ossessive con le CP_2 quali si era posta la nuova moglie del padre nei suoi confronti (ad es. voleva che la CP_2 chiamasse mamma);
✓ che l'interruzione degli studi, dopo le due bocciature, era stata determinata dal malessere psico- fisico conseguente al difficile rapporto con il padre;
✓ che, quindi, il ricorrente aveva semplicemente atteso, inerte, che compisse il CP_2 diciottesimo anno di età per erigersi a giudice della sua educazione e personalità per sentenziare una inerzia e una assenza di stimoli tali da giustificare la revoca dell'assegno, senza essersi reso conto che la situazione di fragilità della figlia era stato il frutto della sua completa assenza;
✓ che anche dopo il raggiungimento della maggiore età la figlia non aveva superato il proprio malessere, caratterizzato da attacchi di panico condizionanti la vita quotidiana, con conseguente necessità di tempo e di cure specialistiche per ottenere una completa guarigione che possa consentire a di riprendere gli studi o di reperire occupazione lavorativa;
CP_2
✓ che, comunque, la figlia aveva svolto, seppure sporadicamente, qualche saltuario lavoro come cameriera, oltre a ricevere dalla madre l'aiuto e l'incoraggiamento necessari per ritrovare autostima;
✓ che anche l'episodio della patente di guida narrato in ricorso, lungi da essere prova dell'inerzia di esso era la dimostrazione della totale incapacità del padre di comprendere la CP_2 situazione personale della figlia, tanto che quest'ultima poi si era poi effettivamente iscritta alla scuola guida;
✓ che, dunque, l'impossibilità per di rendersi economicamente indipendente non CP_2 dipendeva dalla sua pigrizia, bensì dipendeva da dati oggettivi e documentati;
✓ di svolgere attività lavorativa di parrucchiera, con un reddito lordo di circa 6.700,00 euro all'anno;
✓ che andava ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente avesse due nuovi figli, tenuto conto del reddito dallo stesso percepito;
✓ di aver a sua volta generato un altro figlio, nato il [...], con il nuovo compagno convivente.
Ciò dedotto, le convenute chiedevano il rigetto delle domande del ricorrente, con condanna alla rifusione delle spese, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
La causa, istruita documentalmente, senza il deposito delle memorie intermedie e senza la richiesta di ulteriori termini per memorie conclusive, veniva decisa in data odierna dal Collegio sulle conclusioni sopra richiamate. pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Si tratta di stabilire se all'epoca del deposito del ricorso di anni 18, ha o meno il diritto CP_2 al mantenimento a carico del padre.
Quest'ultimo, in estrema sintesi, ha motivato la propria domanda di revoca dell'assegno posto a suo carico e oggi quantificato in euro 414,40, oltre al 70% delle spese straordinarie, con l'inerzia della propria figlia verso la prosecuzione degli studi, abbandonati dopo due bocciature, ovvero verso la ricerca di una occupazione lavorativa. E tale condotta omissiva è stata spiegata dal ricorrente, almeno in parte, con il tipo di educazione offerta dalla madre di incentrata, a detta dello stesso CP_2 ricorrente, di visione esattamente contraria (fondata sulla valorizzazione dell'autonomia personale e sulla responsabilità individuale), sulla costante preoccupazione di assecondare sempre e comunque le fragilità della figlia, con la legittimazione di condotte rinunciatarie e poco motivanti.
Essendo l'odierno ricorrente a chiedere la revoca dell'obbligo di mantenimento in favore di CP_2 spetta indubbiamente a quest'ultimo, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, dimostrare, anche mediante presunzioni, appunto, la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'obbligo di mantenimento de quo (cfr. Cass. 20.9.2023, n. 26875; Cass. 8.5.2025, n. 12121:
“…spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte….”).
I fatti rilevanti di causa sono sostanzialmente pacifici o comunque documentati e/o non specificatamente contestati.
oggi di 19 anni e 18 anni all'epoca del deposito del ricorso, non sta frequentando alcun corso CP_2 scolastico o di formazione, né sta attivamente cercando una occupazione lavorativa.
La stessa figlia delle parti, tuttavia, soffre di disturbi della sfera psicologica (oltre a episodi di malessere fisico, ad es. epigastralgia), quali attacchi di panico e depressione (v. doc. da 14 a 18 di parti convenute).
Risulta pure che si è iscritta nel mese di settembre 2025 al corso di scuola guida e che la stessa CP_2 ha svolto qualche lavoro occasionale come cameriera di sala. A tale ultimo proposito, lo svolgimento seppure occasionale di lavoro da parte di non è stato specificatamente contestato dal ricorrente CP_2
e può ritenersi fatto provato.
I descritti fatti di causa vanno valutati alla luce dei seguenti principi tratti dalla seguente consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
“In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto….sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto pagina 5 di 9 di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.” (Cass. 3.12.2021, n. 38366).
La Corte Suprema ha poi operato una sorta di distinzione tra il figlio neomaggiorenne e il cd. figlio adulto: “….se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il figlio adulto, in ragione del principio di autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass. 20.9.2023, n.
26875).
Ancora, la Corte di legittimità ha nuovamente posto l'accento sull'età del figlio del cui mantenimento si discute: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito….una occupazione lavorativa stabile….non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa….mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno del reddito…..” (Cass. 7.10.2022, n. 29264 e cfr. Cass. 6.5.2024, n. 12123).
Sempre sulla medesima lunghezza d'onda, Cass. 20.9.2023, n. 26875 che recita: “I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono in capo al genitore
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”.
Fermi restando i principi della funzione educativa del mantenimento e della autoresponsabilità, correttamente invocati in astratto dal ricorrente, ma, come si dirà, mal applicati al caso concreto, il quadro complessivo che si ricava dalla riportata giurisprudenza si può compendiare in tal modo:
1. l'età del figlio è uno degli elementi principali di valutazione in tema di accertamento o negazione del diritto al mantenimento;
2. gli altri principali elementi di valutazione sono l'impegno del figlio verso una formazione scolastica o una preparazione professionale o tecnica o verso una concreta e proattiva ricerca di occupazione lavorativa;
pagina 6 di 9 3. la rilevanza di tali ultimi elementi è inversamente proporzionale all'età del figlio;
4. si distingue, dunque, in linea di principio, tra figlio neomaggiorenne e cd. figlio adulto, laddove nei confronti del primo il rilievo degli altri elementi è più affievolito rispetto alla valenza degli stessi elementi in ordine al cd. figlio adulto;
5. infine, va tenuto conto del tempo mediamente necessario a reperire un'occupazione, contemperando le aspirazioni personali con la realtà del mercato del lavoro.
Il caso concreto ci consegna una figlia di anni 18 all'epoca del ricorso e oggi fresca diciannovenne. Ne consegue che la fattispecie va decisa alla luce dei principi adottati in tema di neomaggiorenne, in relazione al quale la valutazione circa l'impegno scolastico, formativo e di reperimento di attività lavorativa va operata tenendo prioritariamente conto dell'età del/lla figlio/a ossia in misura attenuata.
Ad esempio, l'attuale denunciato e non contestato abbandono degli studi da parte di dopo due CP_2 bocciature, tenuta presente l'età della stessa, non può dirsi oggi indefettibilmente definitivo.
Tuttavia, l'elemento decisivo che conduce a una valutazione in favore della figlia è il suo stato CP_2 di salute psicofisica, testimoniato dalla documentazione medica agli atti, la quale, seppure in qualche modo scarna, non è stata seriamente messa in discussione dal ricorrente, come non veridica o come enfatizzante la condizione della figlia.
A ciò si aggiunga che il processo ci ha offerto l'impegno di a svolgere saltuari e occasionali CP_2 lavori come cameriera e l'iscrizione della stessa a un corso di scuola guida, a dimostrare la volontà di uscire da uno stato di disagio e di inattività, l'insorgenza del quale è verosimilmente legata causalmente, almeno in parte, alla vicenda della crisi del proprio nucleo familiare: almeno ciò non può essere escluso.
Ne deriva che, attualmente, le condizioni psicofisiche di abbinate all'età della stessa e alle CP_2 note criticità del mondo del lavoro, consentono pienamente di offrire alla stessa figlia delle parti ulteriore tempo e ulteriori chances prima di far venir meno il contributo al mantenimento del padre, il quale, peraltro, per la sua entità, non può rappresentare per la stessa un approdo pressoché CP_2 definitivo per la sua condizione economica futura.
Spetta chiaramente alla figlia attivarsi per una eventuale ripresa degli studi ovvero per la ricerca di attività lavorativa, anche a termine, una volta superati, almeno parzialmente, gli ostacoli di salute, cercando di tenere in qualche modo informato il padre circa gli eventuali progressi dal punto di vista del proprio stato di salute.
Pertanto, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento va respinta.
Il ricorrente, come anticipato, ha formulato domanda subordinata di riduzione del contributo in favore di così motivando: “Sussidiarietà della domanda di riduzione. In subordine……si chiede che CP_2
pagina 7 di 9 lo stesso venga proporzionalmente ridotto in considerazione: dell'assenza volontaria di percorsi educativi…..; della mutata condizione familiare ed economica del ricorrente, oggi padre di altri due figli minori (nati nel 2014 e nel 2029).” (v. pagina 8 ricorso).
Ebbene, al di là delle scarne deduzioni sopra riportate, nell'atto introduttivo non vi è traccia alcuna del tema relativo alla nascita dei due figli. Tutto il ricorso è incentrato e focalizzato sul tema dell'autoresponsabilità della figlia e sulla sussistenza dei presupposti della revoca sotto tale profilo. E, a ben vedere, anche il motivo della nascita dei due figli giustifica la revoca in aggiunta al tema generale della inattività della figlia dal punto di vista formativo e lavorativo, dimostratosi come CP_2 abbiamo visto fallace (v. sempre passo riportato a pagi. 8 del ricorso).
Come detto, il ricorrente, dopo aver fatto cenno a pagina 1 del ricorso, al punto 3, del nuovo matrimonio con la sig.ra e alla nascita dei due figli, non ha speso alcuna deduzione, né, Parte_2 tantomeno, ha documentato o ha offerto di provare alcunché in relazione all'evento nascita dei due figli.
Ora, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non vi è alcun automatismo tra la nascita di figli da un nuovo rapporto affettivo e la riduzione del mantenimento dei figli nati dalla relazione pregressa, Il giudice, sulla base delle allegazioni e delle prove delle parti, deve nuovamente operare una valutazione proporzionale delle rispettive sostanze e verificare se il fatto nuovo ha spostato gli equilibri raggiunti in precedenza con un accordo o con una decisione giudiziale.
Infatti, “in tema di mantenimento del figlio minore, la quantificazione del contributo dovuto dai genitori deve osservare un principio di proporzionalità, che postula una valutazione comparata dei loro redditi, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita da lui goduto, sicché, una volta accertata, in sede di procedimento di revisione o modifica dell'assegno, la riduzione delle entrate patrimoniali del genitore non collocatario nonché la sopravvenuta nascita di altro figlio al cui mantenimento egli debba contribuire, il giudice è tenuto a procedere alla nuova quantificazione del contributo in parola, tenendo conto anche delle risorse della madre convivente e delle necessità correnti del minore di età.” (Cass. 22.11.2023, n. 32466).
Ancora, “in tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri”. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause pagina 8 di 9 giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui – Cass. 29.7.2021, n. 21818).
Nel caso che ci occupa, prendendo spunto dall'ultima massima, non è semplicemente rimasto indimostrato il depauperamento delle sostanze del ricorrente in conseguenza della nascita dei due figli, ma a monte neppure vi sono state allegazioni e deduzioni sul tema, neppure generiche. Non si tratta di una carenza di prova, ma di una vera e propria carenza di allegazioni. Del resto, ad esempio, nulla è dato di conoscere circa la situazione economica-reddituale-patrimoniale della mamma dei due nuovi figli del ricorrente. Il solo deposito dei documenti reddituali del ricorrente, palesemente, non è in grado minimamente di sanare le carenze di cui si è detto.
Pertanto, anche la domanda subordinata di riduzione dell'assegno va respinta.
La condanna alle spese segue la soccombenza del ricorrente, mentre il corretto richiamo, seppure in astratto, al principio di autoresponsabilità operato dal ricorrente medesimo conduce al rigetto della domanda di lite temeraria formulata dalle convenute.
P.Q.M.
1. respinge tutte le domande del ricorrente;
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle convenute delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00, oltre 15% spese generali, iva se dovuta e cpa ex lege.
Così deciso in Parma, 30 ottobre 2025
Il Presidente rel.
Dott. Paolo Corder
pagina 9 di 9