Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Roberta Dotta Presidente dr.ssa. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dr.ssa Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13150/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Nicoletta MASUELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Biella del 26.6.2024, notificato il 10.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE con l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fino
restituire la relativa ricevuta;
NEL MERITO in via principale: Annullare il decreto n. 33/24 Rig. -
Cat. A12/IMMIG I Sez./prot. MIPG, di rigetto della domanda per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 D.lgs. 25/08 19 commi 1 e 1.1. D.lgs. 286/98, adottato dal Questore di Biella il 08 luglio 2024 e notificato il 10 luglio 2024 a mezzo pec allo scrivente difensore (all. 1), ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di concedere al un permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs Pt_1
25/02 e 19 commi 1 ed 1.1 D.lgs. 286/98 in favore del ricorrente;
in via subordinata: Accertare, il diritto del al riconoscimento dell'asilo costituzionale ex art. 10 comma 3 Costituzione. in via Pt_1
istruttoria. Disporre l'audizione del ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di cui è causa.”.
Conclusioni di parte convenuta: “Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 17.7.2024, il sig. ha impugnato il Parte_1 provvedimento indicato in epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso integrativo in Italia. Co Si è costituita la , chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza di comparizione, il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
*******************
Il Questore di Biella ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 12.1.2023, con conseguente applicazione della disciplina di cui al DL 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.”
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute(..). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori (art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19
c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari..) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determina per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato).”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di “catalogo aperto”, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost).
Nel caso concreto il ricorrente ha depositato plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, l'ultimo
CP_ ancora in essere;
estratto conto previdenziale (in data 7.5.2025) da cui emerge lo svolgimento di attività lavorativa a decorrere dal 2020; buste paga;
CU 2025, relativa all'anno 2024; attestazione di partecipazione a corsi professionalizzanti.
Ritiene il collegio che la documentazione sopra richiamata comprovi la sussistenza di un'effettiva integrazione nel tessuto sociale italiano del ricorrente, con la conseguenza che un suo eventuale allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata, come enucleata dalla giurisprudenza sopra richiamata. Non emergono inoltre ragioni ostative al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta sulla base di nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale, come disciplinata dal DL
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 12.5.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Roberta Dotta
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio