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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1913/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1 CP_2 CP_1 Controparte_1
CP_2
CONVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. PIVA PAOLO Parte_1 Per E l'avv. CP_1 Controparte_3 Controparte_4 BA LA oggi sostituito dall'avv. Alvise Mazzarolli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Piva precisa come da note autorizzate e depositate in data 29.9.2025.
L'Avv. Mazzarolli precisa come in atti.
L'Avv. Piva contesta il deposito effettuato da controparte con le note autorizzate. Evidenzia in ogni caso che la CAD riporta una data non corrispondente a quella di notifica dell'ordinanza ingiunzione che era del 15.9.2023. Discute la causa riportandosi integralmente alla difese già svolte e alla giurisprudenza richiamata. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'Avv. Mazzarolli si riporta integralmente alla note autorizzate. Rileva che non vi sono preclusioni per il deposito della cartolina di ricevimento e lo stesso è stato depositato quando è tornato nella disponibilità della Parte_2
pertanto per il rigetto dell'appello.
[...] Il Giudice comunica alle parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine degli incombenti della giornata. I procuratori delle parti nulla oppongono. Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 14.
pagina 1 di 7 Al termine della camera di consiglio, alle ore 15.25 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 429 e 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PIVA PAOLO, elettivamente domiciliato in S. CROCE, 468 30133 VENEZIA presso il difensore avv. PIVA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BA LA, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA 11 20122 MILANO presso il difensore avv. BA LA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BA Controparte_4 P.IVA_2 LA, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA 11 20122 MILANO presso il difensore avv. BA LA
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex art 22 legge n. 689/81, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Giudice di pace di il (quale soggetto CP_4 Controparte_6 responsabile dell'attività di riscossione) proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento emesso da quest'ultima il 23.10.2023 relativo all'ingiunzione di pagamento n. 01120231000054740000, a sua volta conseguente al verbale B 80203140 del 9.5.2019.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'opposizione, ha allegato di essere venuto casualmente in possesso del sollecito di pagamento, non notificato, e che lo stesso costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza della procedura esecutiva, non essendo stati notificati gli atti presupposti costituiti dal verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada e dall'ingiunzione di pagamento (richiamata nel sollecito). Ha chiesto quindi dichiararsi la nullità del sollecito e degli atti presupposti, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art 3 comma 35 bis del dl 203/2005 (convertito in legge 248/2005). Cont CP_ Si sono costituiti in giudizio il e la Fi.l chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, provvedendo a depositare le notifiche degli atti presupposti al sollecito di pagamento. Con sentenza n. 612/2024, il Giudice di Paca di Padova ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello riproponendo le Parte_1 difese già svolte in primo grado e lamentando una violazione del diritto di difesa in quanto il primo giudice non avrebbe consentito il deposito di una nota di replica alla memoria conclusiva depositata dalle convenute. Il e si sono costituite nel giudizio di appello, chiedendo la Controparte_4 CP_1 conferma della sentenza emessa in primo grado, nonché di essere rimesse in termini per la produzione del CAD relativo alla notifica dell'ingiunzione di pagamento. Con ordinanza del 17.10.2024, tale istanza è stata respinta e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. Con successiva ordinanza del 19.12.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 all'esito della discussione tra le parti.
2. Nella sentenza di primo grado viene dato atto che le convenute hanno prodotto copia del verbale di contestazione notificato al ricorrente e la relativa ricevuta della comunicazione di avviso di deposito. Sul punto questa non è stata impugnata, sicchè deve ritenersi provato (con accertamento passata in giudicato) l'intervenuta notifica del verbale. I motivi di appello sono incentrati sulla notifica dell'ordinanza ingiunzione, che il primo Giudice ha ritenuto correttamente eseguita a fronte della produzione, da parte delle convenute, della sola certificazione rilasciata da sull'esito dell'avvenuta spedizione CP_8 dell'avviso di ricevimento a seguito di notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non consegnata per temporanea assenza del destinatario. Il motivo di appello è fondato. Non è contestato che, nel giudizio di primo grado, le convenute non avevano prodotto gli avvisi di ricevimento CAD della notifica. Secondo Cass SU 10012/2021 “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per pagina 4 di 7 rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Pertanto, il perfezionamento della notifica può essere provato solo con la produzione del CAD, senza che possa avere valenza equipollente la stampata resa dal sito delle Poste, così dovendosi interpretare l'avverbio “esclusivamente” utilizzato dai Giudici di legittimità. Non appare poi rilevante quanto statuito da Cass. 4485/2020, citata dal Giudice di Pace, in quanto antecedente alle Sezioni Unite sopra richiamate e attinente al processo penale rispetto ad un'ipotesi di notifica effettuata dalla parte con mera raccomandata con ricevuta di ritorno, e non con applicazione della disciplina di cui alla legge 890/92. Non sussistono inoltre i presupposti per la rimessione in termini delle convenute, posto che ai sensi dell'art 345 comma terzo c.p.c – da ritenersi applicabile anche al presente rito lavoro – la parte deve dimostrare di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie detta prova manca, non avendo le convenute dimostrato di aver richiesto copia della cartolina in occasione o nel corso del giudizio di primo grado. Peraltro, anche a voler ritenere tale documento ammissibile, non è chiaro se lo stesso si riferisca all'ingiunzione di pagamento per cui è causa. Infatti, la data ivi riportata è diversa da quella indicata quale notifica dell'ingiunzione nel sollecito di pagamento agli atti e non è possibile verificare la corrispondenza con il numero di raccomandata riportato nella cartolina. Le convenute, infatti, non hanno depositato il fascicolo di parte del primo grado di giudizio, e non è quindi possibile avere visione dell'atto notificato (indicato nella memoria di costituzione depositata avanti al Giudice di Pace come doc. 3). La notifica dell'ingiunzione di pagamento, quindi, non si è perfezionata, con conseguente nullità del sollecito di pagamento impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto. Resta assorbito il motivo di appello relativo alla violazione del diritto di difesa.
3. Parte ricorrente ha avanzato eccezione di decadenza/prescrizione dalla pretesa impositiva ai sensi dell'art 3 comma 35 bis del dl 203/2005 (“a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al d.l.vo 30 aprile 1992 n.285 per i quali alla data dell'acquisizione di cui al comma 7 , la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”). Stante la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, tale censura deve ritenersi ammissibile, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 7 Le convenute hanno sostenuto l'infondatezza della difesa del ricorrente dovendosi tenere in considerazione la sospensione dei termini disposta dal dl 18/2020 in virtù dell'emergenza Covid – 19. Secondo le difese del e di ai sensi dell'art 68 della norma citata, l'attività di CP_4 CP_1 riscossione sarebbe sospesa per un periodo di 542 giorni, con la conseguenza che per gli accertamenti divenuti definitivi nel 2019, il termine per la notifica dell'ingiunzione scadrebbe il 25.6.2024. Rileva il Tribunale che, anche a voler accogliere la tesi della sospensione con conseguente proroga dei termini in virtù della disciplina emergenziale, nessuna notifica è intervenuta nel termine indicato dalle stesse convenute, stante, come detto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) e quindi il non perfezionamento della stessa. Pertanto, deve ritenersi intervenuta la decadenza dell'amministrazione dall'azione esecutiva.
4. In conclusione, il ricorso in appello è fondato. La sentenza n. 612/2024 del Giudice di Pace di deve essere riformata e, in CP_4 accoglimento dell'opposizione proposta da va annullato il sollecito Parte_1 di pagamento e avviso di mora n.01120239003287712000 emesso da e va CP_5 dichiarata l'intervenuta decadenza dell'azione esecutiva, sicchè nulla è dovuto dal ricorrente. Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”) e vanno poste a carico delle parti appellate. Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti de 30% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la prossimità del valore della causa a quello iniziale dello scaglione di riferimento e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
612/2024 emessa dal Giudice di pace di CP_4
ANNULLA il sollecito di pagamento e avviso di mora n.01120239003287712000 emesso da e dichiara l'intervenuta decadenza dell'azione esecutiva, sicchè nulla è dovuto CP_5 dal ricorrente per la violazione accertata;
pagina 6 di 7 CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 43 per spese ed € 194,60 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 164,50 per spese ed € 323,40 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1913/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1 CP_2 CP_1 Controparte_1
CP_2
CONVENUTO
Oggi 16 ottobre 2025 ad ore 10.13 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. PIVA PAOLO Parte_1 Per E l'avv. CP_1 Controparte_3 Controparte_4 BA LA oggi sostituito dall'avv. Alvise Mazzarolli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Piva precisa come da note autorizzate e depositate in data 29.9.2025.
L'Avv. Mazzarolli precisa come in atti.
L'Avv. Piva contesta il deposito effettuato da controparte con le note autorizzate. Evidenzia in ogni caso che la CAD riporta una data non corrispondente a quella di notifica dell'ordinanza ingiunzione che era del 15.9.2023. Discute la causa riportandosi integralmente alla difese già svolte e alla giurisprudenza richiamata. Insiste per l'accoglimento dell'appello.
L'Avv. Mazzarolli si riporta integralmente alla note autorizzate. Rileva che non vi sono preclusioni per il deposito della cartolina di ricevimento e lo stesso è stato depositato quando è tornato nella disponibilità della Parte_2
pertanto per il rigetto dell'appello.
[...] Il Giudice comunica alle parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine degli incombenti della giornata. I procuratori delle parti nulla oppongono. Il Giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 14.
pagina 1 di 7 Al termine della camera di consiglio, alle ore 15.25 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 429 e 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PIVA PAOLO, elettivamente domiciliato in S. CROCE, 468 30133 VENEZIA presso il difensore avv. PIVA PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BA LA, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA 11 20122 MILANO presso il difensore avv. BA LA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BA Controparte_4 P.IVA_2 LA, elettivamente domiciliato in VIA L. MANARA 11 20122 MILANO presso il difensore avv. BA LA
CONVENUTI
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso ex art 22 legge n. 689/81, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Giudice di pace di il (quale soggetto CP_4 Controparte_6 responsabile dell'attività di riscossione) proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento emesso da quest'ultima il 23.10.2023 relativo all'ingiunzione di pagamento n. 01120231000054740000, a sua volta conseguente al verbale B 80203140 del 9.5.2019.
pagina 3 di 7 A sostegno dell'opposizione, ha allegato di essere venuto casualmente in possesso del sollecito di pagamento, non notificato, e che lo stesso costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza della procedura esecutiva, non essendo stati notificati gli atti presupposti costituiti dal verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada e dall'ingiunzione di pagamento (richiamata nel sollecito). Ha chiesto quindi dichiararsi la nullità del sollecito e degli atti presupposti, nonché l'intervenuta decadenza della pretesa azionata con l'ingiunzione di pagamento per omessa notifica dell'atto di intimazione ai sensi dell'art 3 comma 35 bis del dl 203/2005 (convertito in legge 248/2005). Cont CP_ Si sono costituiti in giudizio il e la Fi.l chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, provvedendo a depositare le notifiche degli atti presupposti al sollecito di pagamento. Con sentenza n. 612/2024, il Giudice di Paca di Padova ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite tra le parti. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello riproponendo le Parte_1 difese già svolte in primo grado e lamentando una violazione del diritto di difesa in quanto il primo giudice non avrebbe consentito il deposito di una nota di replica alla memoria conclusiva depositata dalle convenute. Il e si sono costituite nel giudizio di appello, chiedendo la Controparte_4 CP_1 conferma della sentenza emessa in primo grado, nonché di essere rimesse in termini per la produzione del CAD relativo alla notifica dell'ingiunzione di pagamento. Con ordinanza del 17.10.2024, tale istanza è stata respinta e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. Con successiva ordinanza del 19.12.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 all'esito della discussione tra le parti.
2. Nella sentenza di primo grado viene dato atto che le convenute hanno prodotto copia del verbale di contestazione notificato al ricorrente e la relativa ricevuta della comunicazione di avviso di deposito. Sul punto questa non è stata impugnata, sicchè deve ritenersi provato (con accertamento passata in giudicato) l'intervenuta notifica del verbale. I motivi di appello sono incentrati sulla notifica dell'ordinanza ingiunzione, che il primo Giudice ha ritenuto correttamente eseguita a fronte della produzione, da parte delle convenute, della sola certificazione rilasciata da sull'esito dell'avvenuta spedizione CP_8 dell'avviso di ricevimento a seguito di notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non consegnata per temporanea assenza del destinatario. Il motivo di appello è fondato. Non è contestato che, nel giudizio di primo grado, le convenute non avevano prodotto gli avvisi di ricevimento CAD della notifica. Secondo Cass SU 10012/2021 “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per pagina 4 di 7 rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Pertanto, il perfezionamento della notifica può essere provato solo con la produzione del CAD, senza che possa avere valenza equipollente la stampata resa dal sito delle Poste, così dovendosi interpretare l'avverbio “esclusivamente” utilizzato dai Giudici di legittimità. Non appare poi rilevante quanto statuito da Cass. 4485/2020, citata dal Giudice di Pace, in quanto antecedente alle Sezioni Unite sopra richiamate e attinente al processo penale rispetto ad un'ipotesi di notifica effettuata dalla parte con mera raccomandata con ricevuta di ritorno, e non con applicazione della disciplina di cui alla legge 890/92. Non sussistono inoltre i presupposti per la rimessione in termini delle convenute, posto che ai sensi dell'art 345 comma terzo c.p.c – da ritenersi applicabile anche al presente rito lavoro – la parte deve dimostrare di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie detta prova manca, non avendo le convenute dimostrato di aver richiesto copia della cartolina in occasione o nel corso del giudizio di primo grado. Peraltro, anche a voler ritenere tale documento ammissibile, non è chiaro se lo stesso si riferisca all'ingiunzione di pagamento per cui è causa. Infatti, la data ivi riportata è diversa da quella indicata quale notifica dell'ingiunzione nel sollecito di pagamento agli atti e non è possibile verificare la corrispondenza con il numero di raccomandata riportato nella cartolina. Le convenute, infatti, non hanno depositato il fascicolo di parte del primo grado di giudizio, e non è quindi possibile avere visione dell'atto notificato (indicato nella memoria di costituzione depositata avanti al Giudice di Pace come doc. 3). La notifica dell'ingiunzione di pagamento, quindi, non si è perfezionata, con conseguente nullità del sollecito di pagamento impugnato per mancata notifica dell'atto presupposto. Resta assorbito il motivo di appello relativo alla violazione del diritto di difesa.
3. Parte ricorrente ha avanzato eccezione di decadenza/prescrizione dalla pretesa impositiva ai sensi dell'art 3 comma 35 bis del dl 203/2005 (“a decorrere dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al d.l.vo 30 aprile 1992 n.285 per i quali alla data dell'acquisizione di cui al comma 7 , la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”). Stante la mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento, tale censura deve ritenersi ammissibile, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza di primo grado.
pagina 5 di 7 Le convenute hanno sostenuto l'infondatezza della difesa del ricorrente dovendosi tenere in considerazione la sospensione dei termini disposta dal dl 18/2020 in virtù dell'emergenza Covid – 19. Secondo le difese del e di ai sensi dell'art 68 della norma citata, l'attività di CP_4 CP_1 riscossione sarebbe sospesa per un periodo di 542 giorni, con la conseguenza che per gli accertamenti divenuti definitivi nel 2019, il termine per la notifica dell'ingiunzione scadrebbe il 25.6.2024. Rileva il Tribunale che, anche a voler accogliere la tesi della sospensione con conseguente proroga dei termini in virtù della disciplina emergenziale, nessuna notifica è intervenuta nel termine indicato dalle stesse convenute, stante, come detto, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) e quindi il non perfezionamento della stessa. Pertanto, deve ritenersi intervenuta la decadenza dell'amministrazione dall'azione esecutiva.
4. In conclusione, il ricorso in appello è fondato. La sentenza n. 612/2024 del Giudice di Pace di deve essere riformata e, in CP_4 accoglimento dell'opposizione proposta da va annullato il sollecito Parte_1 di pagamento e avviso di mora n.01120239003287712000 emesso da e va CP_5 dichiarata l'intervenuta decadenza dell'azione esecutiva, sicchè nulla è dovuto dal ricorrente. Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza (cfr Cass 1775/2017 “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”) e vanno poste a carico delle parti appellate. Queste sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 1100), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi ridotti de 30% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la prossimità del valore della causa a quello iniziale dello scaglione di riferimento e la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. Parte_1
612/2024 emessa dal Giudice di pace di CP_4
ANNULLA il sollecito di pagamento e avviso di mora n.01120239003287712000 emesso da e dichiara l'intervenuta decadenza dell'azione esecutiva, sicchè nulla è dovuto CP_5 dal ricorrente per la violazione accertata;
pagina 6 di 7 CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 43 per spese ed € 194,60 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al giudizio di secondo grado, in € 164,50 per spese ed € 323,40 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 16 ottobre 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 7 di 7