Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 19 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 4625/2015 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Daniele D'Orazio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Pino, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Sanzione disciplinare conservativa
Cui è riunito il procedimento iscritto al n. 4626/2015 R.G.
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_2 C.F._2
Daniele D'Orazio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Pino, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO. Sanzione disciplinare conservativa
1.- Con ricorso, depositato in data 1 settembre 2015, impugnava la sanzione Parte_1
disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di quattro giorni, adottata dalla
Società datrice di lavoro con provvedimento del 10 agosto 2015, prot.
RFI.DPR.NAV/A0015/P/2015/0000638, notificata con raccomandata a/r del 12 agosto 2015.
Esponeva:
- di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della RFI – S.O. Navigazione Messina, con mansione di I Ufficiale Navale (Capitano di Lungo Corso), matricola 919922, dal 16 luglio
1996, presso l'Impianto di Messina, in turnazione sulla nave “Messina” dedita al traghettamento quotidiano sullo Stretto;
- con nota del 24 luglio 2015, pervenuta il successivo 27 luglio 2015, la Società datrice di lavoro gli aveva contestato di aver cagionato un non meglio precisato danno ai respingenti poppieri centrali, lato dritto della menzionata nave traghetto, in occasione del turno di lavoro del 19 luglio 2015;
- in particolare, la RFI gli aveva contestato di avere disposto l'utilizzo di un paranco differenziale per l'apertura dei menzionati respingenti, forzando in tal modo il meccanismo di movimentazione, con conseguente avaria dell'impianto; di non avere informato la Società del malfunzionamento dell'impianto stesso, impedendole così di adottare gli opportuni controlli/verifiche e/o di disporre i necessari interventi manutentivi;
di non aver annotato nel libro consegne della nave traghetto l'operazione di intervento compiuta, così come disposto dall'SMS e di avere infine provocato un disservizio alla Società che, a causa della limitata funzione di carico della nave traghetto, non aveva potuto avvalersi di uno dei binari destinati al carico dei rotabili.
- con nota del 5 agosto 2015, egli ricorrente aveva contestato l'addebito, tuttavia, R.F.I., ritenute le sue giustificazioni non sufficienti, aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 4 giorni.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità della sanzione irrogata, per violazione dell'art. 7 Legge
300/1970, rilevando che R.F.I. non aveva provveduto ad affiggere, così come previsto, il codice disciplinare preventivamente, al tempo del contestato addebito e in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Contestava poi, nel merito, l'addebito mossogli, sostenendo di non aver violato alcuna norma procedurale nell'espletamento delle proprie mansioni e di non aver cagionato alcun danno a
RFI. Riferiva a tal proposito che in data 19 luglio 2015 aveva prestato il primo turno di servizio, con inizio alle ore 05,45 e fine alle ore 14,15 a bordo della nave traghetto “Messina” che, in quell'occasione si trovava ferma ormeggiata nella seconda invasatura dell'area portuale messinese, con un equipaggio ridotto a otto membri nonostante la tabella di armamento della nave, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 317 del codice della navigazione, prevedesse la presenza a bordo di un minimo di 19 membri di equipaggio, ivi incluso il Comandante dell'unità navale, anche nei casi in cui l'unità navale si fosse trovata ferma all'interno dell'area portuale, come chiarito dalla Capitaneria di Porto di Messina nella nota esplicativa inviata alla RFI.
Rappresentava, in merito ai fatti contestati, che egli, in qualità di Primo Ufficiale di coperta, mentre svolgeva il servizio di ispezione della N/T, aveva accertato che le ghiotte dei paraurti centrali erano allagate e che i chiavistelli presentavano tracce di ossido ed atteso che l'unico ombrinale di scarico era ostruito per la presenza di sporcizia varia ed aveva dato ordine ad un marinaio ed al nostromo presente a bordo di pulire lo scarico, al fine di fare defluire all'esterno della nave l'acqua raccolta nelle ghiotte dei respingenti.
Precisava che, una volta concluse le operazioni di pulizia, notando una non perfetta funzionalità dell'impianto di chiusura del respingente di dritta, al fine di consentire la successiva operazione di apertura del respingente e per evitare di sottoporre ad un eccessivo sforzo il meccanismo dell'impianto, aveva disposto l'uso del paranco differenziale ad integrazione della forza esercitata dalla meccanica di movimentazione, così da consentire ai due sistemi - la meccanica di movimentazione ed il paranco differenziale – di lavorare tra loro in sinergia e permettere la corretta riapertura dei respingenti senza causare alcun danno all'impianto medesimo.
Osservava che l'operazione era stata compiuta con l'ausilio del nostromo Persona_1
e del marinaio ed era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti a bordo Tes_1
della N/T Messina.
Esponeva ancora che, dopo aver terminato regolarmente le operazioni di ispezione, a conclusione del turno di lavoro alle ore 14,15, vista l'assenza del Comandante titolare del turno, aveva informato il Comandante subentrante, di aver provveduto alla pulizia Persona_2
della ghiotta del respingente di dritta ed alla successiva messa in esercizio, facendo altresì presente che il meccanismo presentava problemi di funzionalità.
Evidenziava che l'annotazione nel libro consegne spettava unicamente al Comandante di bordo, come previsto dal Manuale di gestione Sicurezza, approvato e fornito da RFI, c.d. Manuale
SMS, al capitolo 5, paragrafo 5.3.4 e precisava che egli non avrebbe comunque potuto annotare l'episodio, perché non si era verificata nessuna avaria ed una immotivata denuncia avrebbe comportato l'intervento del RI.NA - l'Ente che verifica la ripresa della funzionalità della nave dopo un evento straordinario - con la conseguenziale fermata della N/T.
Osservava che dall'esame del libro consegne, si poteva dedurre che la N/T Messina era funzionante ed a pieno regime, con tutti e quattro i binari in uso, al momento dell'assunzione di comando da parte dell'equipaggio del II turno, avvenuta alle ore 14.15, sino alle successive ore 20.30, allorquando il con proprio fonogramma, aveva comunicato la Persona_3
limitazione di uno dei quattro binari della nave.
Rilevava che nel suddetto libro era indicato che lo stesso Comandante era stato Per_2 avvertito da egli ricorrente dell'episodio verificatosi durante.
Osservava che di quanto accaduto aveva informato anche il Direttore di Macchina subentrante, che, come emerge nel libro di consegne, aveva disposto in occasione del II Persona_4 turno ulteriori accertamenti, mettendo nuovamente in funzione l'impianto medesimo.
Contestava gli addebiti mossi da RFI in merito ai non meglio precisati danni asseritamente cagionati all'impianto di movimentazione, sostenendo altresì che la manovra di apertura/chiusura dei respingenti poteva essere disposta nei casi in cui fosse stata ritenuta necessaria in occasione delle ronde di ispezione, oltre a rientrare tra le manovre periodiche da effettuarsi almeno ogni dieci giorni, come previsto dal “Registro di Interventi e relative Visite
Periodiche della nave Traghetto Messina”.
Eccepiva, in via meramente gradata, il mancato rispetto del requisito della proporzionalità da parte della R.F.I. nell'applicazione della sanzione, avendo egli ricorrente operato nel rispetto del protocollo aziendale, circostanza dimostrata dal fatto che anche l'equipaggio subentrante aveva effettuato la medesima verifica funzionale utilizzando lo stesso paranco differenziale per coadiuvare l'opera del sistema idraulico, prima di chiedere l'intervento degli operai dell'officina meccanica.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente, che venisse ritenuta e dichiarata nulla la procedura sanzionatoria adottata dalla Società R.F.I., per violazione dell'art. 7 Legge 300/70 e che, per l'effetto, venisse annullata la sanzione disciplinare impugnata;
in via gradata e nel merito, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente non aveva commesso alcuna violazione ai propri doveri in occasione dei fatti verificatisi il 19 luglio 2015 e che, per l'effetto, venisse privata di effetto la sanzione disciplinare impugnata;
instava per le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- La , costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, Controparte_1
chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse dichiarata la legittimità e la fondatezza della sanzione impugnata e, in subordine, che la sanzione disciplinare venisse convertita in una meno grave.
3.- Con ricorso depositato in data 1 settembre 2015, impugnava la sanzione Parte_2
disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di tre giorni, adottata dalla
Società datrice di lavoro con provvedimento del 10 agosto 2015, prot.
RFI.DPR.NAV/A0015/P/2015/0000637, notificata con raccomandata a/r del 12 agosto 2015.
Esponeva:
- di prestare attività lavorativa alle dipendenze di RFI – S.O. Navigazione Messina, con la mansione di I Ufficiale di Macchina, matricola 881742, presso l'Impianto di Messina, in turnazione sulla nave denominata “Messina”, dedita al traghettamento quotidiano dello Stretto;
- con nota del 24 luglio 2015, gli era stato contestato dalla RFI di non aver informato la Società che, durante il turno di lavoro del 19 luglio 2015, i respingenti poppieri centrali lato dritto della menzionata nave traghetto erano stati danneggiati e di non aver annotato nel libro consegne tale accadimento;
- con nota del 5 agosto 2015, aveva contestato l'addebito mosso, tuttavia, R.F.I., ritenute le sue giustificazioni non sufficienti a sollevarlo dall'addebito contestato, gli aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni.
Eccepiva, preliminarmente, la nullità della sanzione irrogata, per violazione dell'art. 7 Legge
300/1970, rilevando che R.F.I. non aveva provveduto ad affiggere, così come previsto, il codice disciplinare preventivamente, al tempo del contestato addebito e in luogo accessibile a tutti i lavoratori.
Contestava poi, nel merito, l'addebito mossogli, sostenendo di non aver violato alcuna norma procedurale nell'espletamento delle proprie mansioni e di non aver accertato alcun danno al sistema dei respingenti.
Esponeva infatti, di aver prestato in data 19 luglio 2015, il primo turno di servizio, con inizio alle ore 5,45 e fine alle ore 14,15 a bordo della nave traghetto “Messina” che si trovava ferma ormeggiata nella seconda invasatura dell'area portuale messinese.
Lamentava che in tale occasione l'equipaggio era stato ridotto a otto membri nonostante la tabella di armamento della nave, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 317 del codice della navigazione, prevedesse la presenza a bordo di un minimo di 19 membri di equipaggio, ivi incluso il Comandante dell'unità navale, anche nei casi in cui l'unità navale si fosse trovata ferma all'interno dell'area portuale, come chiarito dalla Capitaneria di Porto di Messina nella nota esplicativa inviata alla RFI. Riferiva che durante lo svolgimento del turno, il Primo Ufficiale di coperta, Parte_1
lo aveva messo al corrente che, ispezionando la N/T, aveva accertato che le ghiotte dei paraurti centrali erano allagate, che i chiavistelli presentavano tracce di ossido, atteso che l'unico ombrinale di scarico era ostruito per la presenza di sporcizia varia e che lo stesso aveva Pt_1 provveduto a fare pulire, con l'ausilio di un marinaio e di un nostromo l'ombrinale di scarico, al fine di consentire il corretto deflusso delle acque putride ivi contenute e, notando una non perfetta funzionalità dell'impianto di chiusura del respingente di dritta, il aveva altresì Pt_1
provveduto ad utilizzare il paranco differenziale, integrando la forza esercitata dalla meccanica in movimentazione, così da consentire ai due sistemi di lavorare tra loro in sinergia, e permettere la corretta riapertura dei respingenti senza causare alcun danno all'impianto medesimo.
Osservava che l'operazione era stata compiuta con l'ausilio del nostromo Persona_1
e del marinaio ed era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti a bordo Tes_1
della N/T Messina.
Esponeva ancora che, dopo aver terminato regolarmente le operazioni di ispezione, a conclusione del turno di lavoro, vista l'assenza del Direttore di Macchina titolare del turno e non potendo annotare l'episodio sul libro di bordo, aveva informato il Direttore di macchina subentrante, di aver avuto notizia da parte del delle operazioni di Persona_4 Pt_1
pulizia della ghiotta del respingente di dritta e della successiva messa in esercizio, facendo presente che il meccanismo non presentava alcun danno.
Precisava sul punto che l'annotazione nel libro consegne spettava unicamente al Direttore di
Macchina e al Comandante di bordo, come previsto dal Manuale di gestione Sicurezza, approvato e fornito da RFI, c.d. Manuale SMS, al capitolo 5, paragrafo 5.3.4 lettera VI, e non ad un Primo Ufficiale di macchina così come preteso da R.F.I., e che in ogni modo non avrebbe potuto annotare l'episodio perché non si era verificata nessuna avaria ed una immotivata denuncia avrebbe comportato l'intervento del RI.NA - l'Ente che verifica la ripresa della funzionalità della nave dopo un evento straordinario - con la conseguenziale fermata della N/T.
Osservava che dall'esame del libro consegne, si poteva dedurre che la N/T Messina era funzionante a pieno regime, con tutti e quattro i binari in uso, al momento dell'assunzione di comando da parte dell'equipaggio del II turno, avvenuta alle ore 14.15, e sino alle successive ore 20.30 infatti, l'equipaggio del turno successivo si era avvalso del paranco differenziale e, durante l'espletamento delle prove si era verificata la parziale riduzione del potenziale di carico della N/T, da quattro binari a tre, non potendosi pertanto addebitare alcun danno all'equipaggio del I turno. Eccepiva, in via meramente gradata, il mancato rispetto del requisito della proporzionalità da parte della R.F.I. nell'applicazione della sanzione della sospensione e della privazione dello stipendio per tre giorni, per l'asserita mancata informativa sul presunto danno all'impianto di movimentazione causato dal affermando che tale informativa non poteva essere resa in Pt_1
quanto non era stato accertato alcun danno e/o avaria al sistema dei respingenti come affermato da RFI.
Chiedeva, preliminarmente, che venisse ritenuta e dichiarata nulla la procedura sanzionatoria adottata dalla per violazione dell'art. 7 della Legge 300/70 e che, per l'effetto, Parte_3
venisse annullata la sanzione disciplinare impugnata;
in via gradata e nel merito, chiedeva che venisse ritenuto e dichiarato che egli ricorrente non aveva commesso alcuna violazione ai propri doveri in occasione dei fatti verificatisi il 19 luglio 2015 e che, per l'effetto, venisse privata di effetto la sanzione disciplinare impugnata;
instava per le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4.- La , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. Controparte_1
Chiedeva preliminarmente la riunione del presente giudizio al procedimento recante R.G.
4625/2015, per via della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva fra le due cause e, nel merito, chiedeva che il ricorso venisse rigettato e che venisse dichiarata la legittimità e la fondatezza della sanzione impugnata.
5.- All' udienza del 10 maggio 2017 ritenuta la sussistenza dei presupposto per la riunione, venivano riuniti i procedimenti n. 4625/2015 R.G. e n. 4626/2015 R.G.
6.- L'udienza del 19 marzo 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
7.- Preliminarmente, con riferimento al giudizio recante n. 4625/2015 R.G., intercorrente tra e la va rilevato che nel corso del giudizio è Parte_1 Controparte_1
stato depositato il verbale di intervenuta conciliazione in sede sindacale del 16 luglio 2020 tra le parti.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio recante n.
4625/2015 R.G, con integrale compensazione delle spese tra le parti, tenuto conto delle ragioni della decisione.
8.- Per quanto riguarda il giudizio recante n. 4625/2015 R.G., intercorrente tra Parte_2
e la dagli atti emerge che il dipendente della Società Controparte_1 Pt_2
resistente con il profilo di Primo Ufficiale di macchina, agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare prot. RFI.DPR.NAV/A0015/P/2015/0000637 del 10 agosto 2015, con il quale gli è stata comminata la sanzione di “n° 3 (tre giorni) di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.”
In particolare, con la nota prot. RFI.DPR.NAV/A0011/P/2015/0000460 del 24 luglio 2015, è stata mossa al Guaetta la seguente contestazione: “Lei in data 19 Luglio 2015 ha espletato il suo turno di lavoro in qualità di Primo Ufficiale di Macchina dalle ore 05:45 alle ore 14:15 sulla N/t Messina, con nave ferma in 2^ invasatura FS Messina, come previsto da programma.
Durante il predetto turno di lavoro, in seguito alla manovra dei respingenti poppieri centrali
(ribaltabili) dallo stato di apertura (normale stato di lavoro) allo stato di chiusura (operazione necessaria nel caso di eventuale utilizzazione della nave con carico di mezzi gommati leggeri
e pesanti) si sono verificati danni – susseguenti alla predetta manovra – alle strutture dei respingenti centrali lato dritto per avaria all'impianto di movimentazione. Lei, in tale circostanza, non ha informato la Società (Isp. Manut. Reperibili) come Suo obbligo fare, per renderla edotta di quanto occorso, al fine delle necessarie azioni di ripristino della normale funzionalità dell'impianto. Inoltre Lei ha omesso di annotare detta operazione sul libro consegne della nave e sull'estratto libro consegne (da inviare giornalmente alle competenti strutture di terra), violando quanto prescritto dall'SMS, quindi le norme societarie, con conseguente probabile grave giudizio di non conformità, da parte delle Autorità competenti, in sede di rinnovo del DOC societario.”
Dagli atti risulta altresì che, nonostante il abbia fornito le proprie giustificazioni, la Pt_2
Società con la nota prot. RFI.DPR.NAV/A0015/P/2015/0000637 del 10 agosto 2015 ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare impugnata .
9.- Preliminarmente, il ricorrente eccepisce la nullità della procedura sanzionatoria, per violazione dell'art. 7, della Legge del 20 maggio 1970 n. 300, comma 1, secondo cui “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è da accordi e contratti di lavoro ove esistano.”
Il afferma che il suddetto codice disciplinare non era stato affisso al tempo del Pt_2
contestato addebito, in un luogo ad egli accessibile, contrariamente a quanto invece sostenuto dalla R.F.I., secondo la quale il Codice Disciplinare viene sempre affisso nelle bacheche ubicate in luoghi accessibili a tutti, in particolare “androne del Palazzo Nautico, androne della
Palazzina Vecchia, androne della Palazzina Nuova, corridoio di accesso alla segreteria nella
Palazzina 1° binario”, ed altresì sulle navi. Al riguardo, in sede di istruttoria, il teste , il quale ha dichiarato di essere Testimone_2
“dipendente della R.F.I., con il profilo di Comandante” e di conoscere i ricorrenti “in quanto colleghi di lavoro”, ha confermato il capitolato 11) della memoria di costituzione della R.F.I,
(“Vero o no che il Codice Disciplinare (dall'art. 56 all'art. 67 del vigente CCNL) è sempre affisso nelle bacheche ubicate in luoghi accessibili a tutti (androne del Palazzo Nautico, androne della Palazzina Vecchia, androne della Palazzina Nuova, corridoio di accesso alla segreteria nella Palazzina al 1° binario) ed è disponibile anche a bordo delle navi”) riferendo che “il Codice è affisso nella Palazzina della Direzione Navigazione.”
L'eccezione di parte ricorrente appare, dunque, destituita di fondamento.
10.- Al fine di risolvere la controversia, occorre verificare, in particolare, se durante il turno di lavoro del del 19 luglio 2015 siano stati cagionati danni alle strutture dei respingenti Pt_2 centrali lato dritto per avaria dell'impianto di movimentazione, in seguito alla manovra dei respingenti poppieri centrali dallo stato di apertura allo stato di chiusura e, nel caso in cui tale verifica dovesse avere esito positivo, occorre accertare se il fosse obbligato ad Pt_2 informare la società dell'accaduto e di annotarlo sul libro consegne della nave.
Al riguardo, assumono, rilievo le dichiarazioni dei testi e . Persona_4 Tes_1
In particolate il teste , dopo avere dichiarato di essere “dipendente di RFI” e Persona_4 di prestare “servizio su Nave Traghetto RFI – Messina con la qualifica di Direttore di macchina” e di essere collega dei ricorrenti, ha riferito: “Ricordo che il giorno dei fatti ho prestato servizio di secondo turno ed a inizio turno il collega , Primo Ufficiale Persona_5
di Macchina, mi riferiva di aver avuto dei problemi con i respingenti a scomparsa di poppa A seguito di una manovra del respingente…Sono stato nell'immediatezza contattato dal
Comandante del mio turno..che mi sollecitava a controllare la situazione;
insieme al
Comandante abbiamo deciso di effettuare i controlli sui respingenti a Villa San Giovanni e nel frattempo abbiamo utilizzato tutti e quattro i respingenti per la prima corsa del mio turno da
Messina a Villa..Arrivati a Villa S.G. il nostromo di turno ha provato a manovrare il respingente (poppa centro dritta); io mi trovavo nella Centrale di Comando Propulsione e dalla telecamera ho visto abbattersi repentinamente il detto respingente sul chiavistello di chiusura danneggiandolo. Mi sono portato sui luoghi, ed insieme al Comandante presente, ed al nostromo, visto che non riuscivamo più ad alzare il suddetto respingente abbiamo deciso di non manovrare l'altro per evitare ulteriori problemi al carico. ..
Considerato che si stava facendo buio abbiamo rinviato gli ulteriori interventi alla mattina successiva…...La mattina seguente abbiamo ripreso le operazioni di verifica ed abbiamo accertato che il sistema oleodinamico era rimasto in una posizione anomala causata dall'ossidazione degli elementi;
tale anomalia aveva consentito ai colleghi del primo turno del giorno precedente di alzare il respingente, che subito dopo rimaneva bloccato per
l'ossidazione…Io insieme agli operai di bordo abbiamo rimosso l'ossido presente nel blocco di deviazione dell'olio ripristinando il funzionamento del respingente di poppa sinistra (centro sinistra)..Per quanto riguarda il respingente abbattuto (poppa destro centro) abbiamo dovuto aprire un portellone di visita per ispezionare, rendendoci conto che la situazione era uguale a quello ripristinato, nel senso che era anch'esso ossidato con l'ulteriore aggravamento del piegamento del chiavistello di blocco dovuto al repentino abbattimento dello stesso.”. Il teste ha, poi, riferito: “Insieme al Comandante abbiamo richiesto l'intervento dell'Ispettore, il quale
a sua volta ha disposto l'intervento della squadra officina”.
Il teste il quale ha dichiarato di essere “dipendente di RFI con le mansioni di Tes_1 marinaio” e “collega dei ricorrenti”, ha riferito: “Il giorno dei fatti ero in servizio a bordo della nave traghetto Messina e con il primo turno…Insieme in equipaggio vi erano il sig. Pt_1
ed il sig. .…Dietro lamentele dei colleghi, notavo che le “ghiotte”
[...] Persona_1
ove alloggiano i respingenti erano piene di liquami maleodoranti provenienti presumibilmente dai vagoni imbarcati nei turni precedenti. Io ed i colleghi menzionati abbiamo cercato di svuotare le ghiotte in questione per ripulirle dell'acqua putrida;
preciso che le ghiotte erano ostruite in quanto normalmente i liquidi devono defluire da soli… Ricordo di aver tolto dalle ghiotte ostruite un foglio di compensato che impediva il deflusso delle acque/liquami..I chiavistelli dei respingenti sono a bagno di acqua perché gli scarichi non funzionano bene e sono sempre ostruiti. Preciso di avere compiuto la detta verifica fino a questa notte e di avere rinvenuto ..anche adesso la stessa situazione sopra riferita e di sempre. ..Ricordo che per eseguire una migliore pulizia delle ghiotte, dopo avere avvisato la sala macchina, abbiamo verificato la giusta presenza di olio e solo dopo abbiamo parzialmente abbassato il respingente per pulire… Preciso che mi occupo da circa vent'anni.. delle manovre dei respingenti e conosco bene il loro funzionamento.”. Il teste ha, poi, dichiarato: “ Ricordo che quando abbiamo tentato di rimettere il respingente nella posizione originaria eretta ciò non è avvenuto, in quanto il sistema non lo permetteva del tutto e ci siamo aiutati con un paranco…Abbiamo comunicato ai colleghi del turno montante che il respingente aveva presentato l'anomalia ed abbiamo lasciato gli stessi perfettamente funzionanti ed alzati... Preciso che i respingenti restano sempre alzati perché passano solo treni;
la nave è però abilitata anche per il gommato come accadeva una volta..Preciso che abbiamo provveduto a manovrare solo i due respingenti a scomparsa.
In esito all'istruttoria svolta, non è risultato provato che durante il turno in cui era in servizio il si era verificato il danno contestato ed è emerso che all'inizio del secondo turno tutti i Pt_2 respingenti erano funzionanti come confermato dal teste che, come rilevato, ha Per_4 dichiarato che “insieme al Comandante abbiamo deciso di effettuare i controlli sui respingenti
a Villa San Giovanni e nel frattempo abbiamo utilizzato tutti e quattro i respingenti per la prima corsa del mio turno da Messina a Villa”.
Non essendovi, dunque, prova del danno contestato, non appare configurabile, nel caso di specie, un obbligo di annotazione e, pertanto, appare superfluo accertare l'eventuale sussistenza di tale obbligo in capo al Pt_2
11.- In ragione di quanto tutto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con Parte_2
nota Prot. RFI.DPR.NAV/A0015/P/2015/0000637.
12.- Le spese relative al giudizio 4626/2015 RG seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere del giudizio recante n. 4625/2015 R.G. tra Pt_1
e la e compensa tra le parti le relative spese giudiziali;
[...] Controparte_1
- dichiara illegittima la sanzione irrogata al ricorrente con nota Prot. Parte_2
RFI.DPR.NAV/A0015/P/2015/0000637;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione, in favore del ricorrente , delle spese giudiziali, che liquida nella Parte_2
somma di euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre c.u. come per legge, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Messina, 20 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga