TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZACCO SARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti.
Il PM ha apposto il visto in data 5/07/2024.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MODICA in data 18/07/2015, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 79, Parte II, Serie A, dell'anno 2015. Da tale unione sono nati i figli , in data RSona_1
09/06/2016, , in data 14/11/2019, e , in data RSona_2 RSona_3
14/05/2025.
ha presentato ricorso il 24/06/2014 per la separazione giudiziale Parte_1 chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento presso la madre,
e di porre un contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 complessivi, oltre all'attribuzione per intero dell'Assegno Unico di € 398,00 mensili. si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
e chiedendo che l'assegno per i figli fosse fissato nella misura di € 250,00 mensili. All'udienza del 14/11/2024, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato RS autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso la madre, disponendo che il padre le vedesse e tenesse con sé il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle 19,00 e il quarto fine settimana al mese dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni;
assegnava la casa familiare in Modica via Calvario n. 50 alla ricorrente;
imponeva al la corresponsione in favore della di un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie, al netto dell'Assegno unico attribuito interamente alla ricorrente.
Assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 27/05/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse reciprocamente rivoltesi costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va evidenziato che nel corso del giudizio è nato il terzo figlio delle parti , in data 14/05/2025, come da certificato prodotto dalla RSona_3 ricorrente.
Rileva il Collegio che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei tre figli ai genitori con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle modalità di RS esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti delle figlie e riguardo alle Per_2 modalità di visita del figlio neonato va disposto che il possa vederlo due pomeriggi a CP_1 settimana, martedì e giovedì, alla presenza della madre.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario
e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va pagina 2 di 3 quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre valutare le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti.
L'odierna ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di abitare insieme alle figlie presso un immobile di proprietà della di lei madre;
il resistente, il quale abita presso la casa dei propri genitori, ha dedotto di avere svolto lavori saltuari, depositando in atti documentazione da cui si evince la percezione di un reddito complessivo pari a € 14.022,00 per il 2020, € 11.463,00 per il 2021 e € 6.138,00 per il 2022 (cfr. doc. 1 della memoria di costituzione).
Alla luce delle condizioni economiche delle parti e della nascita del terzo figlio avvenuta nel corso del giudizio, questo Collegio ritiene che l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei tre figli vada determinato nella misura complessiva di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'Assegno unico che andrà percepito interamente da Parte_1
, il cui importo è destinato ad aumentare rispetto agli attuali € 398,00 in considerazione
[...] della recente nascita di . Per_3
La casa familiare sita in Modica via Calvario n. 50 va assegnata alla ricorrente.
La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1708/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che contrassero matrimonio a MODICA, in data 18/07/2015, trascritto nel registro dello
[...] stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 79, Parte II, Serie A, dell'anno
2015; RS affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 presso la madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi precisati in motivazione;
assegna la casa familiare sita in Modica via Calvario n. 50 alla ricorrente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 quinto giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla Parte_1 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZACCO SARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DISTEFANO GUELI GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti.
Il PM ha apposto il visto in data 5/07/2024.
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a MODICA in data 18/07/2015, matrimonio trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 79, Parte II, Serie A, dell'anno 2015. Da tale unione sono nati i figli , in data RSona_1
09/06/2016, , in data 14/11/2019, e , in data RSona_2 RSona_3
14/05/2025.
ha presentato ricorso il 24/06/2014 per la separazione giudiziale Parte_1 chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento congiunto dei figli, con collocamento presso la madre,
e di porre un contributo di mantenimento a carico del padre di € 300,00 complessivi, oltre all'attribuzione per intero dell'Assegno Unico di € 398,00 mensili. si è costituito con memoria difensiva, aderendo alla domanda di separazione Controparte_1
e chiedendo che l'assegno per i figli fosse fissato nella misura di € 250,00 mensili. All'udienza del 14/11/2024, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato RS autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso la madre, disponendo che il padre le vedesse e tenesse con sé il martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle 19,00 e il quarto fine settimana al mese dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni;
assegnava la casa familiare in Modica via Calvario n. 50 alla ricorrente;
imponeva al la corresponsione in favore della di un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie, al netto dell'Assegno unico attribuito interamente alla ricorrente.
Assegnati i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 27/05/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va conseguentemente accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e le accuse reciprocamente rivoltesi costituiscono invero elementi atti a comprovare il venir meno di ogni affectio maritalis e la sussistenza di una situazione tale da rendere improseguibile la convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia di cui all'art. 151, comma primo, c.c. Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, va evidenziato che nel corso del giudizio è nato il terzo figlio delle parti , in data 14/05/2025, come da certificato prodotto dalla RSona_3 ricorrente.
Rileva il Collegio che non emergono dagli atti elementi di giudizio tali da sconsigliare l'applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. ovvero l'affidamento congiunto dei tre figli ai genitori con collocamento presso la madre, conformemente a quanto già disposto con l'ordinanza presidenziale, da intendersi qui interamente richiamata anche quanto alle modalità di RS esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti delle figlie e riguardo alle Per_2 modalità di visita del figlio neonato va disposto che il possa vederlo due pomeriggi a CP_1 settimana, martedì e giovedì, alla presenza della madre.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, giova preliminarmente osservare che l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori è volto ad assicurare “una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario
e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (cfr. Cass. n. 21273/2013). Giova ulteriormente osservare che lo stato di disoccupazione o la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli, non può esonerarlo dall'obbligo di contribuzione, che, in assenza di concrete e adeguate prove che dimostrino una limitazione della capacità lavorativa, va pagina 2 di 3 quantificato sulla scorta della capacità lavorativa “generica”, ossia della potenzialità a lavorare. Per costante giurisprudenza, va dato rilievo all'effettiva capacità lavorativa del genitore obbligato al mantenimento e alla possibilità di quest'ultimo di reperire un'occupazione lavorativa saltuaria nel caso fosse disoccupato;
tali parametri, infatti, giustificano l'adempimento dell'obbligo di mantenimento anche per quanto riguarda un “modesto” contributo economico da corrispondere al figlio (cfr. Cass. civile, Sez. IV, n. 24424/2013).
Tanto premesso in punto di diritto, occorre valutare le condizioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, come emergenti dagli atti.
L'odierna ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata e di abitare insieme alle figlie presso un immobile di proprietà della di lei madre;
il resistente, il quale abita presso la casa dei propri genitori, ha dedotto di avere svolto lavori saltuari, depositando in atti documentazione da cui si evince la percezione di un reddito complessivo pari a € 14.022,00 per il 2020, € 11.463,00 per il 2021 e € 6.138,00 per il 2022 (cfr. doc. 1 della memoria di costituzione).
Alla luce delle condizioni economiche delle parti e della nascita del terzo figlio avvenuta nel corso del giudizio, questo Collegio ritiene che l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei tre figli vada determinato nella misura complessiva di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'Assegno unico che andrà percepito interamente da Parte_1
, il cui importo è destinato ad aumentare rispetto agli attuali € 398,00 in considerazione
[...] della recente nascita di . Per_3
La casa familiare sita in Modica via Calvario n. 50 va assegnata alla ricorrente.
La soccombenza reciproca legata alla natura costitutiva necessaria della controversia in materia di stato delle persone, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1708/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che contrassero matrimonio a MODICA, in data 18/07/2015, trascritto nel registro dello
[...] stato civile degli atti di matrimonio del Comune di MODICA al Numero 79, Parte II, Serie A, dell'anno
2015; RS affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 Per_3 presso la madre e diritto del padre di averli con sé nei tempi e nei modi precisati in motivazione;
assegna la casa familiare sita in Modica via Calvario n. 50 alla ricorrente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Controparte_1 Parte_1 quinto giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente con riferimento agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c., oltre alla metà delle spese straordinarie – mediche, scolastiche, sportive, etc. – che si rendessero necessarie per i medesimi, somma determinata al netto dell'assegno unico che sarà percepito integralmente dalla Parte_1 compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3