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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4019/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CAPRILE LIVIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in STR. REPUBBLICA 97 PARMA, presso lo studio dell'avv. BARIGAZZI
DANIELA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. NISI PIETRO, domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
CANCELLERIA
-CONVENUTO –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
) Controparte_2 C.F._1
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 4019/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Parte_1
convenuta, e, conseguentemente, di condannare la stessa a versare all'attrice la Controparte_3
somma di euro 5.587,28 o quella diversa accertata, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali, somma versata dalla Compagnia attrice alla assicurata per l'ammanco, CP_4
CP_ subito dalla cliente, di merce affidata per il trasporto a esponendo: che la società produttore di prodotti caseari, vendeva, alla società CP_4 Controparte_5
sette colli, contenenti e altri prodotti caseari del peso complessivo di
[...] Parte_2
5.515,20 kg del valore di € 44.664,53; che la affidava il trasporto al vettore , affinché ritirasse la merce presso la sua sede, CP_4 CP_1
corredata di d.d.t.; che la merce, tuttavia, giungeva a destinazione solo in parte, in quanto venivano consegnati solo sei pallet dei sette indicati nel documento di trasporto;
CP_ che nulla comunicava alla n merito alla mancanza di un pallet, nonostante sul documento CP_4 di trasporto fosse riportata la riserva che erano stati “scaricati 6 epal e resi 6 epal”; che la pertanto, messa a conoscenza, dalla destinataria, della mancanza di un collo, CP_4
responsabilizzava formalmente il vettore incaricato del trasporto e contestualmente emetteva nota di accredito nei confronti dell'acquirente, per € 7.263,47, pari al valore della merce mai giunta a destinazione;
che la in quanto assicurata con la Compagnia attrice, denunciava l'ammanco della merce con CP_4
conseguente apertura del sinistro, corresponsione dell'indennizzo, pari alla somma di euro 5.587,28
CP_ al netto della franchigia e surrogazione di nei diritti della verso il vettore ex artt. Pt_1 CP_4
1916 c.c., fino a concorrenza dell'indennizzo versato;
che, inoltre, la società acquirente, , cedeva formalmente, alla e ad , ogni suo CP_5 CP_4 Pt_1
diritto, sia di natura contrattuale che extracontrattuale. CP_ si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o la titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo ad e, nel merito, essa ha Pt_1
contestato la sussistenza della propria responsabilità e la quantificazione del danno.
Infine, la convenuta ha eccepito che, in via subordinata, potrebbe trovare applicazione solamente il limite di responsabilità vettoriale di cui all'art 1696 c.c.
In via preliminare, la convenuta ha chiesto la chiamata in causa di perché Controparte_6
CP_ risarcisca direttamente parte attrice o, comunque, tenga indenne e manlevi ma, successivamente, vi ha rinunciato, per essere incorsa in errore nell'indicazione del sub vettore, e ha chiesto la chiamata in causa di . Controparte_2
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa dei quest'ultima, ne è stata dichiarata la contumacia.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito che non avrebbe provato di avere stipulato un Pt_1
contratto assicurativo con la società di averla indennizzata. CP_4
Tuttavia, si ritiene che abbia fornito prova scritta di entrambe le circostanze, attraverso la Pt_1 produzione dell'estratto di polizza (doc. 9) e della quietanza di pagamento, firmata dalla (doc. CP_4
1). L'eccezione preliminare, pertanto, va rigettata.
Nel merito, parte attrice ha provato documentalmente, e la convenuta ha ammesso, che la merce scaricata presso il destinatario finale, Unifreddo, era quella contenuta in sei pallet, come annotato manualmente dal suddetto destinatario (circostanza pacifica) sul d.d.t. (doc. 3).
Parte convenuta sostiene che la merce non sia stata accettata con riserva, il ché dimostrerebbe che non vi sarebbe stato alcun ammanco di merce.
Si osserva, tuttavia, che sul suddetto d.d.t. è riportato il timbro, sempre di Unifreddo, con la data di ricezione (21 aprile 2022) e la dicitura “Ricevuto con riserva di controllo”. Si aggiunge, poi, che qualora, effettivamente non vi fosse stato alcun ammanco di merce, non sarebbe stata necessaria l'annotazione manoscritta di Unifreddo “scaricati 6 epal e resi 6 epal”, di cui sopra.
Infatti, nel suddetto d.d.t. è indicato il numero complessivo dei pallet trasportati, che risultano, invece, essere sette.
Parte convenuta contesta il valore probatorio della suddetta indicazione. Tuttavia, non è verosimile che il vettore, al momento della presa in carico della merce, non abbia controllato la corrispondenza tra la merce caricata e quella indicata nel documento di trasporto. Si ritiene, dunque, provato l'ammanco del settimo pallet e della merce in esso contenuta.
Con riguardo al valore della merce, è provato documentalmente che la società ha dovuto CP_4 emettere una nota di credito a favore dell'acquirente, per euro 7.263,47 (doc. 6).
Quanto, infine, alla portata della responsabilità del vettore, si osserva quanto segue.
Secondo parte convenuta, dovrebbe trovare applicazione, in via subordinata, la limitazione di responsabilità vettoriale, di cui all'art. 1696 c.c., pari, nel caso di specie, ad euro 836,40.
Tuttavia, l'ultimo comma del citato articolo dispone che “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”. La società convenuta ha allegato, fornendone prova documentale (docc. 7 e 8), di avere incaricato del trasporto il sub vettore , che ha chiamato in Controparte_2
causa.
Nel caso di specie, poiché risulta provato un ammanco di merce, senza che ne sia stata fornita una
CP_ spiegazione e, anzi, senza che, prima, abbia avvisato tempestivamente la della sparizione CP_4
della merce, e, poi, fornito una qualche risposta alla stessa, una volta che quest'ultima ha denunciato, all'odierna convenuta, l'ammanco (doc. 7), arrivando a negare l'esistenza del settimo pallet, nonostante esso risultasse da d.d.t. accompagnatorio (doc. 1 cit.), costituiscono prova di una colpa grave del vettore, che non è stato in grado di selezionare con la doverosa diligenza il sub vettore e di monitorarne l'operato.
Alla luce di quanto sopra, la condotta processuale del terzo chiamato, che è rimasto contumace, conferma la fondatezza dell'assunto attoreo. Si ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, trovi applicazione l'ultimo comma dell'art. 1696 c.c.
Conseguentemente, parte convenuta deve essere condannata a versare ad , che ha agito ex Pt_1 art. 1916 c.c., quanto da quest'ultima corrisposto alla società ovvero la somma di euro CP_4
5.587,28, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma rivalutata annualmente, interessi legali, dalla medesima data al saldo.
CP_ Infine, per le ragioni sopra esposte, deve essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare ad per il titolo di cui alla parte motiva, la Parte_1
somma di euro 5.587,28, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, interessi legali, dalla medesima data al saldo.
In accoglimento della domanda di parte convenuta, dichiara tenuto e condanna
[...]
a tenere indenne di tutto quanto debba corrispondere Controparte_2 Controparte_1
ad Parte_1
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi euro 4.237,00, per onorari, ed euro 264,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 4.237,00, per onorari, ed euro 237,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 06/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. CAPRILE LIVIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in STR. REPUBBLICA 97 PARMA, presso lo studio dell'avv. BARIGAZZI
DANIELA
- ATTORE -
C o n t r o
), con il patrocinio dell'avv. NISI PIETRO, domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
CANCELLERIA
-CONVENUTO –
C o n l a c h i a m a t a i n c a u s a d i
) Controparte_2 C.F._1
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Causa Civile iscritta al 4019/2022 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto di accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Parte_1
convenuta, e, conseguentemente, di condannare la stessa a versare all'attrice la Controparte_3
somma di euro 5.587,28 o quella diversa accertata, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese processuali, somma versata dalla Compagnia attrice alla assicurata per l'ammanco, CP_4
CP_ subito dalla cliente, di merce affidata per il trasporto a esponendo: che la società produttore di prodotti caseari, vendeva, alla società CP_4 Controparte_5
sette colli, contenenti e altri prodotti caseari del peso complessivo di
[...] Parte_2
5.515,20 kg del valore di € 44.664,53; che la affidava il trasporto al vettore , affinché ritirasse la merce presso la sua sede, CP_4 CP_1
corredata di d.d.t.; che la merce, tuttavia, giungeva a destinazione solo in parte, in quanto venivano consegnati solo sei pallet dei sette indicati nel documento di trasporto;
CP_ che nulla comunicava alla n merito alla mancanza di un pallet, nonostante sul documento CP_4 di trasporto fosse riportata la riserva che erano stati “scaricati 6 epal e resi 6 epal”; che la pertanto, messa a conoscenza, dalla destinataria, della mancanza di un collo, CP_4
responsabilizzava formalmente il vettore incaricato del trasporto e contestualmente emetteva nota di accredito nei confronti dell'acquirente, per € 7.263,47, pari al valore della merce mai giunta a destinazione;
che la in quanto assicurata con la Compagnia attrice, denunciava l'ammanco della merce con CP_4
conseguente apertura del sinistro, corresponsione dell'indennizzo, pari alla somma di euro 5.587,28
CP_ al netto della franchigia e surrogazione di nei diritti della verso il vettore ex artt. Pt_1 CP_4
1916 c.c., fino a concorrenza dell'indennizzo versato;
che, inoltre, la società acquirente, , cedeva formalmente, alla e ad , ogni suo CP_5 CP_4 Pt_1
diritto, sia di natura contrattuale che extracontrattuale. CP_ si è costituita contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
In particolare, la convenuta ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva e/o la titolarità attiva del rapporto giuridico controverso in capo ad e, nel merito, essa ha Pt_1
contestato la sussistenza della propria responsabilità e la quantificazione del danno.
Infine, la convenuta ha eccepito che, in via subordinata, potrebbe trovare applicazione solamente il limite di responsabilità vettoriale di cui all'art 1696 c.c.
In via preliminare, la convenuta ha chiesto la chiamata in causa di perché Controparte_6
CP_ risarcisca direttamente parte attrice o, comunque, tenga indenne e manlevi ma, successivamente, vi ha rinunciato, per essere incorsa in errore nell'indicazione del sub vettore, e ha chiesto la chiamata in causa di . Controparte_2
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa dei quest'ultima, ne è stata dichiarata la contumacia.
A parere di questo giudicante, la domanda attorea è fondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito che non avrebbe provato di avere stipulato un Pt_1
contratto assicurativo con la società di averla indennizzata. CP_4
Tuttavia, si ritiene che abbia fornito prova scritta di entrambe le circostanze, attraverso la Pt_1 produzione dell'estratto di polizza (doc. 9) e della quietanza di pagamento, firmata dalla (doc. CP_4
1). L'eccezione preliminare, pertanto, va rigettata.
Nel merito, parte attrice ha provato documentalmente, e la convenuta ha ammesso, che la merce scaricata presso il destinatario finale, Unifreddo, era quella contenuta in sei pallet, come annotato manualmente dal suddetto destinatario (circostanza pacifica) sul d.d.t. (doc. 3).
Parte convenuta sostiene che la merce non sia stata accettata con riserva, il ché dimostrerebbe che non vi sarebbe stato alcun ammanco di merce.
Si osserva, tuttavia, che sul suddetto d.d.t. è riportato il timbro, sempre di Unifreddo, con la data di ricezione (21 aprile 2022) e la dicitura “Ricevuto con riserva di controllo”. Si aggiunge, poi, che qualora, effettivamente non vi fosse stato alcun ammanco di merce, non sarebbe stata necessaria l'annotazione manoscritta di Unifreddo “scaricati 6 epal e resi 6 epal”, di cui sopra.
Infatti, nel suddetto d.d.t. è indicato il numero complessivo dei pallet trasportati, che risultano, invece, essere sette.
Parte convenuta contesta il valore probatorio della suddetta indicazione. Tuttavia, non è verosimile che il vettore, al momento della presa in carico della merce, non abbia controllato la corrispondenza tra la merce caricata e quella indicata nel documento di trasporto. Si ritiene, dunque, provato l'ammanco del settimo pallet e della merce in esso contenuta.
Con riguardo al valore della merce, è provato documentalmente che la società ha dovuto CP_4 emettere una nota di credito a favore dell'acquirente, per euro 7.263,47 (doc. 6).
Quanto, infine, alla portata della responsabilità del vettore, si osserva quanto segue.
Secondo parte convenuta, dovrebbe trovare applicazione, in via subordinata, la limitazione di responsabilità vettoriale, di cui all'art. 1696 c.c., pari, nel caso di specie, ad euro 836,40.
Tuttavia, l'ultimo comma del citato articolo dispone che “Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”. La società convenuta ha allegato, fornendone prova documentale (docc. 7 e 8), di avere incaricato del trasporto il sub vettore , che ha chiamato in Controparte_2
causa.
Nel caso di specie, poiché risulta provato un ammanco di merce, senza che ne sia stata fornita una
CP_ spiegazione e, anzi, senza che, prima, abbia avvisato tempestivamente la della sparizione CP_4
della merce, e, poi, fornito una qualche risposta alla stessa, una volta che quest'ultima ha denunciato, all'odierna convenuta, l'ammanco (doc. 7), arrivando a negare l'esistenza del settimo pallet, nonostante esso risultasse da d.d.t. accompagnatorio (doc. 1 cit.), costituiscono prova di una colpa grave del vettore, che non è stato in grado di selezionare con la doverosa diligenza il sub vettore e di monitorarne l'operato.
Alla luce di quanto sopra, la condotta processuale del terzo chiamato, che è rimasto contumace, conferma la fondatezza dell'assunto attoreo. Si ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, trovi applicazione l'ultimo comma dell'art. 1696 c.c.
Conseguentemente, parte convenuta deve essere condannata a versare ad , che ha agito ex Pt_1 art. 1916 c.c., quanto da quest'ultima corrisposto alla società ovvero la somma di euro CP_4
5.587,28, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma rivalutata annualmente, interessi legali, dalla medesima data al saldo.
CP_ Infine, per le ragioni sopra esposte, deve essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti del terzo chiamato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: in accoglimento della domanda attorea, dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare ad per il titolo di cui alla parte motiva, la Parte_1
somma di euro 5.587,28, oltre rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, e, sulla somma annualmente rivalutata, interessi legali, dalla medesima data al saldo.
In accoglimento della domanda di parte convenuta, dichiara tenuto e condanna
[...]
a tenere indenne di tutto quanto debba corrispondere Controparte_2 Controparte_1
ad Parte_1
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali di parte attrice, che liquida in complessivi euro 4.237,00, per onorari, ed euro 264,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Condanna il terzo chiamato al pagamento delle spese processuali di parte convenuta, che liquida in complessivi euro 4.237,00, per onorari, ed euro 237,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 06/06/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi