TRIB
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/11/2024, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3434 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SCHETTINO ANIELLO parte ricorrente contro
C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2
sa dall'Avvocato DEL FANTE FAUSTO parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 16/10/2024
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 09/10/2023 chiedeva a questo Tribu- Parte_1
nale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ce- lebrato in Salsomaggiore Terme (PR) il 15/06/1986 tra il ricorrente e CP_1 unione dalla quale nasceva il 27/07/1986 una figlia, maggio-
[...] Per_1
renne ed economicamente autosufficiente. La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 09/11/2021,
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione, poi definito, a seguito di sentenza parziale sul vincolo, con sentenza del
Tribunale di Parma n. 519/2023 del 19/04/2023.
Con comparsa depositata il 25/01/2024 si costituiva in giudizio CP_2
, la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio, chiedendo, tuttavia, il riconoscimento di un assegno divorzile per sé nel- la misura di € 500,00 mensili.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto del
24/10/2023 dichiarava di intervenire.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. in data 19/03/2024, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, rimet-
teva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, formulan-
do, con successiva ordinanza del 9/04/2024, la seguente proposta ai fini di una defini-
zione conciliativa del giudizio:
“riconoscimento da parte del ricorrente di un assegno divorzile alla resistente nella misura di € 400,00 mensili. Spese di lite integralmente compensate”.
All'udienza del 16/10/2024 entrambi i procuratori davano atto dell'accettazione da parte dei rispettivi assistiti alla proposta conciliativa sopra richiamata, precisando le conclusioni in conformità, con la precisazione che la decorrenza dell'assegno divorzi-
le venisse fissata dal mese di novembre 2024, fermi i contributi pregressi dovuti a ti- tolo di mantenimento.
La causa era quindi rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consi-
glio del 19/11/2024.
§
pagina 2 di 3 Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 605/2024, pubblicata il 11/04/2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai Parte_1 Controparte_1
sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal pas- saggio in giudicato della predetta sentenza.
Quanto alle questioni accessorie – inerenti la domanda di assegno divorzile avan- zata dalla ricorrente – ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 16/10/2024, in conformità alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico od a di- sposizioni di carattere imperativo.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche in merito alle spese del giu- dizio, sussistono giustificate ragioni per disporne una compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a somma mensile di € 400,00, a titolo di assegno divorzile, im-
[...] porto, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il gior- no 10 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2024, fermi i contributi pre- gressi dovuti a titolo di mantenimento;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3434 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SCHETTINO ANIELLO parte ricorrente contro
C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2
sa dall'Avvocato DEL FANTE FAUSTO parte resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 16/10/2024
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 09/10/2023 chiedeva a questo Tribu- Parte_1
nale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ce- lebrato in Salsomaggiore Terme (PR) il 15/06/1986 tra il ricorrente e CP_1 unione dalla quale nasceva il 27/07/1986 una figlia, maggio-
[...] Per_1
renne ed economicamente autosufficiente. La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dal 09/11/2021,
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione, poi definito, a seguito di sentenza parziale sul vincolo, con sentenza del
Tribunale di Parma n. 519/2023 del 19/04/2023.
Con comparsa depositata il 25/01/2024 si costituiva in giudizio CP_2
, la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del
[...]
matrimonio, chiedendo, tuttavia, il riconoscimento di un assegno divorzile per sé nel- la misura di € 500,00 mensili.
Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto del
24/10/2023 dichiarava di intervenire.
All'udienza fissata ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. in data 19/03/2024, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, rimet-
teva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, formulan-
do, con successiva ordinanza del 9/04/2024, la seguente proposta ai fini di una defini-
zione conciliativa del giudizio:
“riconoscimento da parte del ricorrente di un assegno divorzile alla resistente nella misura di € 400,00 mensili. Spese di lite integralmente compensate”.
All'udienza del 16/10/2024 entrambi i procuratori davano atto dell'accettazione da parte dei rispettivi assistiti alla proposta conciliativa sopra richiamata, precisando le conclusioni in conformità, con la precisazione che la decorrenza dell'assegno divorzi-
le venisse fissata dal mese di novembre 2024, fermi i contributi pregressi dovuti a ti- tolo di mantenimento.
La causa era quindi rimessa in decisione al Collegio e discussa nella camera di consi-
glio del 19/11/2024.
§
pagina 2 di 3 Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 605/2024, pubblicata il 11/04/2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai Parte_1 Controparte_1
sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal pas- saggio in giudicato della predetta sentenza.
Quanto alle questioni accessorie – inerenti la domanda di assegno divorzile avan- zata dalla ricorrente – ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 16/10/2024, in conformità alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico od a di- sposizioni di carattere imperativo.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche in merito alle spese del giu- dizio, sussistono giustificate ragioni per disporne una compensazione integrale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
a somma mensile di € 400,00, a titolo di assegno divorzile, im-
[...] porto, rivalutabile annualmente in base all'Istat, da corrispondere entro il gior- no 10 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2024, fermi i contributi pre- gressi dovuti a titolo di mantenimento;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 19/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3