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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/11/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1389/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appalto”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA n. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Stefano Santarossa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in al Viale Giuseppe Mazzini n.6 Pt_1
- Opponente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Iodice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Curti (CE) alla Via S. Quasimodo, 62.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 3517/2021, rubricato al R.G. n. 8872/2021, pubblicato dall'intestato Tribunale il 27.12.2021, la ditta
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva alla in persona CP_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t., il pagamento delle fatture n. 55/2018 del 24.07.2018 e n. 56/2018 del
30.07.2018, pari ad euro 24.417,00, emesse a saldo dei lavori effettuati a seguito del contratto di subappalto intervenuto tra le parti il 02.03.2018, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a supporto della quale denunciava vizi e difformità delle opere realizzate, nonché l'eccessivo ritardo nella consegna dei lavori, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, agendo in via riconvenzionale per ottenere il pagamento di euro 35.400,00, a titolo di equo compenso ex art. 1664 comma 2 c.c., come pure il risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 31.05.2022 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'iter processuale si articolava con il deposito della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e con la nomina di un C.T.U.
All'udienza del 04.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Così compendiate le vicende processuali dell'odierno contenzioso, l'interposta opposizione va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione dà luogo a un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(Cfr. art 645 co. 2 c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cfr. Cass. 15026/2005;
Cass.15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
I suesposti principi vanno coniugati con le tradizionali regole che presiedono al riparto dell'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, cristallizzate dall'arresto delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, alla stregua delle quali “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”: per cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, è gravato della prova del rapporto obbligatorio che giustifica il suo diritto al pagamento, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare l'inefficacia o l'estinzione dell'altrui diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Per quel che concerne l'appalto (o il subappalto), il thema probandum ricomprende sia l'esistenza del contratto che il suo specifico contenuto, in quanto “l'appaltatore (o il subappaltatore) che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore (o subappaltatore), poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore (o subappaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cfr. Cass.
Civile Sez. 2, Ordinanza n. 1253/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022). Altresì, allorquando venga allegato l'inadempimento dell'appaltatore (o subappaltatore), quest'ultimo è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa allo stesso non imputabile, stante la presunzione di colpa in capo all'inadempiente a norma dell'art. 1218 c.c.: invero, “a fronte della pretesa di pagamento del corrispettivo per un'opera eseguita a titolo di appalto (o di subappalto), in esito alla contestazione dell'appaltante, è onere dell'appaltatore (o del subappaltatore) provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23.09.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 98 del
04.01.2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20.01.2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13.02.2008).
In altre parole, all'appaltatore (o al subappaltatore) che reclami il pagamento del corrispettivo, compete dimostrare la fattispecie negoziale dal quale deriva il proprio diritto di credito e le caratteristiche intrinseche delle prestazioni effettivamente eseguite, nonché, laddove venga contestato l'inottemperanza dei propri obblighi, di aver eseguito correttamente le opere commissionate. Nella specie, il credito monitorio trae origine dal corrispettivo rivendicato dall'opposta per lavori di perforazione e fornitura di posa in opera di sonde geotermiche, pari ad euro 39.800,00 più IVA, da praticare presso la scuola sita in Borgo Quinzio, in forza del contratto di subappalto stipulato il
02.03.2018 con Parte_1
A corredo delle proprie istanze, l'opposta esibiva in giudizio: contratto di subappalto del 02.03.2018; fatture n. 55 del 24.07.2018 e n. 56 del 30.07.2018; Relazione tecnica;
Protocollo per l'installazione delle sonde geotermiche;
Certificato regolare esecuzione sonde del 20.08.2018; Dichiarazione di avvenuta messa in pressione delle sonde del 03.09.2018; Estratto Certificato di collaudo del
05.08.2020.
Siffatta documentazione contiene l'analitica elencazione dei lavori da eseguire e le loro caratteristiche, la descrizione dei luoghi interessati dalle maestranze, la scelta ed il costo dei materiali e la metodologia adottata per il loro impiego.
Ne discende, anche alla luce della pacifica sussistenza dell'intercorso contratto di subappalto e dell'ultimazione dei lavori in esso indicati, che l'opposta ha assolto positivamente all'onere di provare, sia nell'an che nel quantum, gli elementi fattuali dai quali scaturisce il credito ingiunto.
Di contro, l'opponente eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento del prestatore d'opera, lamentando, in particolare: vizi dell'opera, riconducibili al malfunzionamento dell'intero impianto geotermico;
il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, terminati 3 mesi dopo la data fissata dall'apposito cronoprogramma accluso al contratto di appalto principale, a causa del quale venivano a loro volta differite le lavorazioni contemplate dal medesimo contratto di appalto, con conseguente riduzione, per l'applicazione delle relative penali, del corrispettivo concordato.
Al riguardo, l'opposta declinava ogni responsabilità, adducendo la corretta esecuzione dei lavori, come pure la mancata apposizione, al contratto di subappalto, di un termine per l'adempimento della propria obbligazione, fermo restando che la dilatazione dei tempi di consegna delle opere era dovuta al maltempo ed alla cd. “sorpresa geologica”.
Ciò posto, in corso di causa veniva licenziata C.T.U. all'ing. , le cui argomentazioni Persona_1 vanno pienamente condivise perché scevre da vizi logici e/o di metodo, con appropriate repliche ai rilievi dei consulenti di parte.
Il consulente, nell'espletamento dell'incarico conferito, riferiva: “la parte opponente fa riferimento
a quanto riportato nell'Atto Unico di Collaudo della Terna di Collaudo datata 5 agosto 2020, in cui si legge che “Pur riscontrando una sostanziale conformità tra quanto progettato e quanto eseguito
(dell'Impianto geotermico), ad eccezione della realizzazione di una sonda geotermica (che non ha comunque pregiudicato l'esito finale negativo), si è dovuto constatare l'irregolare funzionamento dell'impianto stesso”, citando poi nei danni successivi l'impossibilità di procedere al collaudo dell'impianto e, a fine marzo, la rottura della pompa di calore a causa di un utilizzo non conforme alle condizioni per le quali era stata progettate..In realtà, i passaggi citati dall'avv. Santarossa nel proprio atto di citazione, ovvero le pagine 30-31 della relazione di collaudo, contengono dati più generali sull'andamento dei lavori e sulle difformità riscontrate tra il progetto esecutivo e quanto effettivamente realizzato, concentrandosi sul fatto che l'impianto, così come progettato, non era correttamente dimensionato né le scelte realizzative adottate, come quella di installare n.9 sonde geotermiche in luogo delle 10 effettivamente previste, sono state adeguatamente giustificate o supportate da ulteriore documentazione progettuale. A questo proposito, va ricordato che il contratto di subappalto stipulato tra e prevedeva la posa in opera di n.9 sonde, e Parte_1 CP_1 pertanto la modifica rispetto al dimensionamento originariamente previsto non può essere imputata
a quest'ultima. In ogni caso, nel corso delle operazioni peritali non è stato posto alcun accento su eventuali carenze nella realizzazione delle opere oggetto di subappalto, ma unicamente sui ritardi che, ripercuotendosi sulla data finale di consegna e determinando un danno economico a causa delle conseguenti penali.”…“in data 14 maggio 2018 i lavori di trivellazione dovettero essere fermati a causa di guasti delle attrezzature, causati dal rinvenimento nel sottosuolo di strati litoidi, alternati a strati limosi secchi duri con rigonfiamenti (materiale differente da quello indicato nella relazione tecnica), tale da provocare blocchi consistenti ed incagli delle aste di perforazione, perdita di tubazione di manovra, necessità di sostituire gli utensili rotti e danneggiati, impiego di altre attrezzature per la risoluzione del problema. In data 18 giugno 2018 la ditta ebbe la CP_1 consegna di nuove attrezzature consistenti in un'asta di trivellazione con relativi accessori, avendo così modo di riprendere i lavori, che furono consegnati in data 20 luglio 2018”…“I maggiori costi sostenuti dalla ditta per l'adeguamento delle proprie attrezzature sono documentati CP_1 unicamente dalla fattura n. 252 del 29/06/2018, per un'asta di diametro 90 mm con relativi accessori, per un importo complessivo di € 7.377,06 comprensivo di IVA”…”Agli atti è presente una dichiarazione del 3 settembre 2018 prodotta dalla ditta , la quale sotto la propria CP_1 responsabilità dichiara che sulle sonde è stata effettuata una prova di messa in pressione fino a 4 bar, per una durata di circa 48 ore, con esito positivo con una tolleranza di ribassamento della pressione da 0,00 a 0,002 bar. Tale dichiarazione, come risulta dall'Atto unico di collaudo del
05/08/2020, veniva regolarmente acquisita dalla Direzione dei lavori e successivamente dalla Terna di Collaudo, composta dagli ingg. e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che certificava con esito positivo la realizzazione delle opere a farsi e liquidava il credito
[...] dovuto per esse”…“le opere realizzate da parte opposta, sulle quali non sono state riscontrate difformità e per le quali non si può quantificare un corrispettivo per il ritardo, sono quantificabili in
€ 39.800,00, ovvero l'importo indicato nel contratto sottoscritto tra le parti”…“L'importo di € 202.500 indicato dalla ditta , pari a oltre cinque volte il valore dei lavori subappaltati, Parte_1 non può essere riconosciuto, sia perché non conforme a quanto disposto dall'art. 13-bis, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) vigente all'epoca dei fatti, che prevede una penale massima pari al 10% dell'importo dei lavori, ma soprattutto perché il metodo di calcolo del ritardo appare del tutto arbitrario, non essendovi alcuna indicazione, nel contratto di subappalto sottoscritto dalle due imprese, circa il tempo di realizzazione e le eventuali penali in caso di ritardo. Inoltre, non vi è prova del fatto che nel lasso di tempo indicato, ovvero dal 3 maggio al 23 luglio 2018, la ditta non abbia potuto effettuare alcun lavoro, e che pertanto esso sia Parte_1 da conteggiare per intero nel ritardo complessivamente calcolato per l'intero appalto, pari a 277 giorni. A questo proposito, infine, va rammentato che i lavori di trivellazione e posa in opera delle sonde, da quanto si evince dal cronoprogramma dei lavori agli atti, avrebbero dovuto essere eseguiti subito dopo lo scavo delle fondazioni, e non al termine di tutte le altre opere previste”.
Dall'elaborato peritale emerge, dunque, che le opere subappaltate non presentavano alcun difetto che ne inficiavano la funzionalità e che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non giustificava l'omesso versamento del corrispettivo maturato dal subappaltatore.
In relazione a tale ultima circostanza, va precisato che il contratto di subappalto de quibus, non disponendo alcun rinvio al principale contratto di appalto di opere pubbliche, non è asservito alla disciplina pubblicistica (Cfr. Cass. n. 19296 del 19.07.2018: “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche”).
Sotto tale aspetto, il contratto di subappalto, in quanto negozio derivato o sub-negozio, conserva la sua autonomia rispetto al contratto madre, senza che venga istituito alcun rapporto giuridico tra il committente ed il subappaltatore, giacché non partecipi se non del negozio direttamente e rispettivamente concluso con l'appaltatore: le condizioni dell'appalto principale, dunque, non si estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo, viceversa, le parti libere di disciplinare il rapporto in modo diverso rispetto al contratto madre (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26862 del 22.10.2019).
Di talché, non potendo essere trasfuso al controverso contratto di subappalto il cronoprogramma allegato al principale contratto di appalto, va ribadito che la prestazione dell'opposta non era vincolata ad alcuna scadenza temporale.
Pertanto, le doglianze sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare il credito vantato in sede monitoria. Parimenti, va respinta la domanda riconvenzionale con la quale l'opposta reclamava, ai sensi dell'art. 1664 co. 2 c.c., il diritto a percepire l'equo compenso per la maggiore onerosità della prestazione eseguita, dovuta a difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche.
Sul punto, va evidenziato che in tema di appalto, la norma del secondo comma dell'art. 1664 cod. civ. dev'essere interpretata nel senso che presupposto per il diritto dell'appaltatore all'equo compenso, ivi previsto, sia non solo la mancata previsione nel contratto d'appalto delle difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, bensì anche la loro imprevedibilità al momento della sua stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall'attività esercitata, in quanto la suddetta norma costituisce - non diversamente da quella del primo comma dello stesso art. 1664 - una specificazione del principio generale di cui all'art. 1467 secondo comma cod. civ., secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, che, pertanto, dev'essere tenuta presente da ciascun contraente al momento della sua stipulazione e nel cui ambito, con riferimento all'appalto, vanno appunto ricondotti gli eventi indicati dal secondo comma dell'art. 1664, ove non siano stati imprevedibili secondo la cennata diligenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12989 del
23.11.1999). Infatti, l'equo compenso di cui all'art. 1664, comma secondo, cod. civ., dovuto in dipendenza della c.d. "sorpresa geologica", costituisce un supplemento di natura indennitaria proporzionale al prezzo, assolvente alla funzione di reintegrare l'appaltatore dei maggiori oneri, rispetto al compenso contrattuale, subiti per effetto delle impreviste ed imprevedibili difficoltà incontrate nell'esecuzione della prestazione per ostacoli di natura geologica e simili (Cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 380 del 13.01.2010). Peraltro, trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commissionatagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera. Anche l'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664, 2° co., c.c. e legittimante, se del caso, il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata. E laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici, volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31.05.2006).
In tale ottica, va rilevato che “nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali” (Cfr.
Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11503 Anno 2025; sez. 1, 26.02.2020, n. 5144).
Beninteso, nel caso in esame, sulla scorta di quanto accertato dal C.T.U., è astrattamente applicabile il precetto normativo di cui all'art. 1664 co. 2 c.c., attesa la verosimile non prevedibilità delle difficoltà geologiche incontrate dalla società subappaltatrice.
Sennonché, dalla documentazione in atti si ricava che l'opposta, durante la vigenza del rapporto contrattuale, non notiziava il direttore dei lavori, né il subcomittente, delle problematiche insorte e dei costi sostenuti per eliminarle.
Tale contegno è preclusivo del diritto all'equo compenso, poiché si palesa lesivo della buona fede cui le parti devono, ex art. 1375 c.c., improntare la propria condotta contrattuale, in considerazione della notevole rilevanza economica delle opere subappaltate e degli aggravi che la relativa prosecuzione avrebbe comportato (Cfr. Cassazione civile sez. II, 13.01.2010, n. 380).
Analogamente, va reietta la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale postula che l'avversario alleghi e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, come pure la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata.
In definitiva, la spiegata opposizione non è meritevole di accoglimento e, pertanto, l'opposto decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di lite, tenuto conto dell'infondatezza della domanda riconvenzionale e dell'azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. intraprese dall'opposta, vanno compensata nella misura del 50% e seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3517/2021, rubricato al R.G. n. 8872/2021, pubblicato dall'Adito Tribunale il 27.12.2021, condannando l'opponente al pagamento della somma di euro 24.417,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in ragione del 50 % , pari a euro 2540,00 , oltre spese vive pari ad euro 118,5 e spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario , compensando tra le parti il residuo ammontare delle spese.
3) rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulate dall'opposta.
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 02.11.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1389/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Appalto”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA n. rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Stefano Santarossa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in al Viale Giuseppe Mazzini n.6 Pt_1
- Opponente -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Iodice ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Curti (CE) alla Via S. Quasimodo, 62.
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente rappresentare che, con decreto ingiuntivo n. 3517/2021, rubricato al R.G. n. 8872/2021, pubblicato dall'intestato Tribunale il 27.12.2021, la ditta
[...] , in persona del legale rappresentante p.t., ingiungeva alla in persona CP_1 Parte_1 del legale rappresentante p.t., il pagamento delle fatture n. 55/2018 del 24.07.2018 e n. 56/2018 del
30.07.2018, pari ad euro 24.417,00, emesse a saldo dei lavori effettuati a seguito del contratto di subappalto intervenuto tra le parti il 02.03.2018, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., a supporto della quale denunciava vizi e difformità delle opere realizzate, nonché l'eccessivo ritardo nella consegna dei lavori, instando per la revoca dell'opposto decreto di ingiunzione, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con regolare comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'ingiungente, la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo, agendo in via riconvenzionale per ottenere il pagamento di euro 35.400,00, a titolo di equo compenso ex art. 1664 comma 2 c.c., come pure il risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento del 31.05.2022 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
L'iter processuale si articolava con il deposito della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e con la nomina di un C.T.U.
All'udienza del 04.07.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Così compendiate le vicende processuali dell'odierno contenzioso, l'interposta opposizione va reputata infondata per le ragioni appresso esplicitate.
Come è noto, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione dà luogo a un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(Cfr. art 645 co. 2 c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cfr. Cass.
17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cfr. Cass. 15026/2005;
Cass.15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
I suesposti principi vanno coniugati con le tradizionali regole che presiedono al riparto dell'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, cristallizzate dall'arresto delle Sezioni Unite del 30 ottobre 2001 n. 13533, alla stregua delle quali “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”: per cui, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, attore in senso sostanziale, è gravato della prova del rapporto obbligatorio che giustifica il suo diritto al pagamento, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è tenuto a dimostrare l'inefficacia o l'estinzione dell'altrui diritto (Cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Per quel che concerne l'appalto (o il subappalto), il thema probandum ricomprende sia l'esistenza del contratto che il suo specifico contenuto, in quanto “l'appaltatore (o il subappaltatore) che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore (o subappaltatore), poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore (o subappaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve” (Cfr. Cass.
Civile Sez. 2, Ordinanza n. 1253/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024; Sez. 2, Ordinanza
n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022). Altresì, allorquando venga allegato l'inadempimento dell'appaltatore (o subappaltatore), quest'ultimo è onerato di fornire la prova liberatoria circa il proprio esatto adempimento o, in alternativa, è tenuto a dimostrare che l'inadempimento è dovuto a causa allo stesso non imputabile, stante la presunzione di colpa in capo all'inadempiente a norma dell'art. 1218 c.c.: invero, “a fronte della pretesa di pagamento del corrispettivo per un'opera eseguita a titolo di appalto (o di subappalto), in esito alla contestazione dell'appaltante, è onere dell'appaltatore (o del subappaltatore) provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25410 del 23.09.2024; Sez. 2, Ordinanza n. 98 del
04.01.2019; Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20.01.2010; Sez. 2, Sentenza n. 3472 del 13.02.2008).
In altre parole, all'appaltatore (o al subappaltatore) che reclami il pagamento del corrispettivo, compete dimostrare la fattispecie negoziale dal quale deriva il proprio diritto di credito e le caratteristiche intrinseche delle prestazioni effettivamente eseguite, nonché, laddove venga contestato l'inottemperanza dei propri obblighi, di aver eseguito correttamente le opere commissionate. Nella specie, il credito monitorio trae origine dal corrispettivo rivendicato dall'opposta per lavori di perforazione e fornitura di posa in opera di sonde geotermiche, pari ad euro 39.800,00 più IVA, da praticare presso la scuola sita in Borgo Quinzio, in forza del contratto di subappalto stipulato il
02.03.2018 con Parte_1
A corredo delle proprie istanze, l'opposta esibiva in giudizio: contratto di subappalto del 02.03.2018; fatture n. 55 del 24.07.2018 e n. 56 del 30.07.2018; Relazione tecnica;
Protocollo per l'installazione delle sonde geotermiche;
Certificato regolare esecuzione sonde del 20.08.2018; Dichiarazione di avvenuta messa in pressione delle sonde del 03.09.2018; Estratto Certificato di collaudo del
05.08.2020.
Siffatta documentazione contiene l'analitica elencazione dei lavori da eseguire e le loro caratteristiche, la descrizione dei luoghi interessati dalle maestranze, la scelta ed il costo dei materiali e la metodologia adottata per il loro impiego.
Ne discende, anche alla luce della pacifica sussistenza dell'intercorso contratto di subappalto e dell'ultimazione dei lavori in esso indicati, che l'opposta ha assolto positivamente all'onere di provare, sia nell'an che nel quantum, gli elementi fattuali dai quali scaturisce il credito ingiunto.
Di contro, l'opponente eccepiva, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inadempimento del prestatore d'opera, lamentando, in particolare: vizi dell'opera, riconducibili al malfunzionamento dell'intero impianto geotermico;
il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, terminati 3 mesi dopo la data fissata dall'apposito cronoprogramma accluso al contratto di appalto principale, a causa del quale venivano a loro volta differite le lavorazioni contemplate dal medesimo contratto di appalto, con conseguente riduzione, per l'applicazione delle relative penali, del corrispettivo concordato.
Al riguardo, l'opposta declinava ogni responsabilità, adducendo la corretta esecuzione dei lavori, come pure la mancata apposizione, al contratto di subappalto, di un termine per l'adempimento della propria obbligazione, fermo restando che la dilatazione dei tempi di consegna delle opere era dovuta al maltempo ed alla cd. “sorpresa geologica”.
Ciò posto, in corso di causa veniva licenziata C.T.U. all'ing. , le cui argomentazioni Persona_1 vanno pienamente condivise perché scevre da vizi logici e/o di metodo, con appropriate repliche ai rilievi dei consulenti di parte.
Il consulente, nell'espletamento dell'incarico conferito, riferiva: “la parte opponente fa riferimento
a quanto riportato nell'Atto Unico di Collaudo della Terna di Collaudo datata 5 agosto 2020, in cui si legge che “Pur riscontrando una sostanziale conformità tra quanto progettato e quanto eseguito
(dell'Impianto geotermico), ad eccezione della realizzazione di una sonda geotermica (che non ha comunque pregiudicato l'esito finale negativo), si è dovuto constatare l'irregolare funzionamento dell'impianto stesso”, citando poi nei danni successivi l'impossibilità di procedere al collaudo dell'impianto e, a fine marzo, la rottura della pompa di calore a causa di un utilizzo non conforme alle condizioni per le quali era stata progettate..In realtà, i passaggi citati dall'avv. Santarossa nel proprio atto di citazione, ovvero le pagine 30-31 della relazione di collaudo, contengono dati più generali sull'andamento dei lavori e sulle difformità riscontrate tra il progetto esecutivo e quanto effettivamente realizzato, concentrandosi sul fatto che l'impianto, così come progettato, non era correttamente dimensionato né le scelte realizzative adottate, come quella di installare n.9 sonde geotermiche in luogo delle 10 effettivamente previste, sono state adeguatamente giustificate o supportate da ulteriore documentazione progettuale. A questo proposito, va ricordato che il contratto di subappalto stipulato tra e prevedeva la posa in opera di n.9 sonde, e Parte_1 CP_1 pertanto la modifica rispetto al dimensionamento originariamente previsto non può essere imputata
a quest'ultima. In ogni caso, nel corso delle operazioni peritali non è stato posto alcun accento su eventuali carenze nella realizzazione delle opere oggetto di subappalto, ma unicamente sui ritardi che, ripercuotendosi sulla data finale di consegna e determinando un danno economico a causa delle conseguenti penali.”…“in data 14 maggio 2018 i lavori di trivellazione dovettero essere fermati a causa di guasti delle attrezzature, causati dal rinvenimento nel sottosuolo di strati litoidi, alternati a strati limosi secchi duri con rigonfiamenti (materiale differente da quello indicato nella relazione tecnica), tale da provocare blocchi consistenti ed incagli delle aste di perforazione, perdita di tubazione di manovra, necessità di sostituire gli utensili rotti e danneggiati, impiego di altre attrezzature per la risoluzione del problema. In data 18 giugno 2018 la ditta ebbe la CP_1 consegna di nuove attrezzature consistenti in un'asta di trivellazione con relativi accessori, avendo così modo di riprendere i lavori, che furono consegnati in data 20 luglio 2018”…“I maggiori costi sostenuti dalla ditta per l'adeguamento delle proprie attrezzature sono documentati CP_1 unicamente dalla fattura n. 252 del 29/06/2018, per un'asta di diametro 90 mm con relativi accessori, per un importo complessivo di € 7.377,06 comprensivo di IVA”…”Agli atti è presente una dichiarazione del 3 settembre 2018 prodotta dalla ditta , la quale sotto la propria CP_1 responsabilità dichiara che sulle sonde è stata effettuata una prova di messa in pressione fino a 4 bar, per una durata di circa 48 ore, con esito positivo con una tolleranza di ribassamento della pressione da 0,00 a 0,002 bar. Tale dichiarazione, come risulta dall'Atto unico di collaudo del
05/08/2020, veniva regolarmente acquisita dalla Direzione dei lavori e successivamente dalla Terna di Collaudo, composta dagli ingg. e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che certificava con esito positivo la realizzazione delle opere a farsi e liquidava il credito
[...] dovuto per esse”…“le opere realizzate da parte opposta, sulle quali non sono state riscontrate difformità e per le quali non si può quantificare un corrispettivo per il ritardo, sono quantificabili in
€ 39.800,00, ovvero l'importo indicato nel contratto sottoscritto tra le parti”…“L'importo di € 202.500 indicato dalla ditta , pari a oltre cinque volte il valore dei lavori subappaltati, Parte_1 non può essere riconosciuto, sia perché non conforme a quanto disposto dall'art. 13-bis, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) vigente all'epoca dei fatti, che prevede una penale massima pari al 10% dell'importo dei lavori, ma soprattutto perché il metodo di calcolo del ritardo appare del tutto arbitrario, non essendovi alcuna indicazione, nel contratto di subappalto sottoscritto dalle due imprese, circa il tempo di realizzazione e le eventuali penali in caso di ritardo. Inoltre, non vi è prova del fatto che nel lasso di tempo indicato, ovvero dal 3 maggio al 23 luglio 2018, la ditta non abbia potuto effettuare alcun lavoro, e che pertanto esso sia Parte_1 da conteggiare per intero nel ritardo complessivamente calcolato per l'intero appalto, pari a 277 giorni. A questo proposito, infine, va rammentato che i lavori di trivellazione e posa in opera delle sonde, da quanto si evince dal cronoprogramma dei lavori agli atti, avrebbero dovuto essere eseguiti subito dopo lo scavo delle fondazioni, e non al termine di tutte le altre opere previste”.
Dall'elaborato peritale emerge, dunque, che le opere subappaltate non presentavano alcun difetto che ne inficiavano la funzionalità e che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non giustificava l'omesso versamento del corrispettivo maturato dal subappaltatore.
In relazione a tale ultima circostanza, va precisato che il contratto di subappalto de quibus, non disponendo alcun rinvio al principale contratto di appalto di opere pubbliche, non è asservito alla disciplina pubblicistica (Cfr. Cass. n. 19296 del 19.07.2018: “il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche”).
Sotto tale aspetto, il contratto di subappalto, in quanto negozio derivato o sub-negozio, conserva la sua autonomia rispetto al contratto madre, senza che venga istituito alcun rapporto giuridico tra il committente ed il subappaltatore, giacché non partecipi se non del negozio direttamente e rispettivamente concluso con l'appaltatore: le condizioni dell'appalto principale, dunque, non si estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo, viceversa, le parti libere di disciplinare il rapporto in modo diverso rispetto al contratto madre (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26862 del 22.10.2019).
Di talché, non potendo essere trasfuso al controverso contratto di subappalto il cronoprogramma allegato al principale contratto di appalto, va ribadito che la prestazione dell'opposta non era vincolata ad alcuna scadenza temporale.
Pertanto, le doglianze sollevate dall'opponente non sono idonee a paralizzare il credito vantato in sede monitoria. Parimenti, va respinta la domanda riconvenzionale con la quale l'opposta reclamava, ai sensi dell'art. 1664 co. 2 c.c., il diritto a percepire l'equo compenso per la maggiore onerosità della prestazione eseguita, dovuta a difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche.
Sul punto, va evidenziato che in tema di appalto, la norma del secondo comma dell'art. 1664 cod. civ. dev'essere interpretata nel senso che presupposto per il diritto dell'appaltatore all'equo compenso, ivi previsto, sia non solo la mancata previsione nel contratto d'appalto delle difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, bensì anche la loro imprevedibilità al momento della sua stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall'attività esercitata, in quanto la suddetta norma costituisce - non diversamente da quella del primo comma dello stesso art. 1664 - una specificazione del principio generale di cui all'art. 1467 secondo comma cod. civ., secondo il quale nei contratti a prestazioni corrispettive, ad esecuzione continuata o periodica o differita, ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell'alea normale del contratto, che, pertanto, dev'essere tenuta presente da ciascun contraente al momento della sua stipulazione e nel cui ambito, con riferimento all'appalto, vanno appunto ricondotti gli eventi indicati dal secondo comma dell'art. 1664, ove non siano stati imprevedibili secondo la cennata diligenza (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12989 del
23.11.1999). Infatti, l'equo compenso di cui all'art. 1664, comma secondo, cod. civ., dovuto in dipendenza della c.d. "sorpresa geologica", costituisce un supplemento di natura indennitaria proporzionale al prezzo, assolvente alla funzione di reintegrare l'appaltatore dei maggiori oneri, rispetto al compenso contrattuale, subiti per effetto delle impreviste ed imprevedibili difficoltà incontrate nell'esecuzione della prestazione per ostacoli di natura geologica e simili (Cfr. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 380 del 13.01.2010). Peraltro, trattandosi di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commissionatagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera. Anche l'ipotesi della imprevedibilità di difficoltà di esecuzione dell'opera manifestatesi in corso d'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, specificamente presa in considerazione in tema di appalto dall'art. 1664, 2° co., c.c. e legittimante, se del caso, il diritto ad un equo compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione, deve essere valutata sulla base della diligenza media in relazione al tipo di attività esercitata. E laddove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici, volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12995 del 31.05.2006).
In tale ottica, va rilevato che “nell'appalto, sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso, sicché la scoperta in corso d'opera di peculiarità geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, non può essere invocata dall'appaltatore per esimersi dall'obbligo di accertare le caratteristiche idrogeologiche del terreno sul quale l'opera deve essere realizzata e per pretendere una dilazione o un indennizzo, essendo egli tenuto a sopportare i maggiori oneri derivanti dalla ulteriore durata dei lavori, restando la sua responsabilità esclusa solo se le condizioni geologiche non siano accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure normali” (Cfr.
Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11503 Anno 2025; sez. 1, 26.02.2020, n. 5144).
Beninteso, nel caso in esame, sulla scorta di quanto accertato dal C.T.U., è astrattamente applicabile il precetto normativo di cui all'art. 1664 co. 2 c.c., attesa la verosimile non prevedibilità delle difficoltà geologiche incontrate dalla società subappaltatrice.
Sennonché, dalla documentazione in atti si ricava che l'opposta, durante la vigenza del rapporto contrattuale, non notiziava il direttore dei lavori, né il subcomittente, delle problematiche insorte e dei costi sostenuti per eliminarle.
Tale contegno è preclusivo del diritto all'equo compenso, poiché si palesa lesivo della buona fede cui le parti devono, ex art. 1375 c.c., improntare la propria condotta contrattuale, in considerazione della notevole rilevanza economica delle opere subappaltate e degli aggravi che la relativa prosecuzione avrebbe comportato (Cfr. Cassazione civile sez. II, 13.01.2010, n. 380).
Analogamente, va reietta la domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale postula che l'avversario alleghi e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, come pure la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoprati per agire o resistere in giudizio (Cfr. Cass. Civ. n. 6637/92).
È onere della parte che esige il risarcimento dedurre e dimostrare la sussistenza di tali elementi che, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata.
In definitiva, la spiegata opposizione non è meritevole di accoglimento e, pertanto, l'opposto decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di lite, tenuto conto dell'infondatezza della domanda riconvenzionale e dell'azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. intraprese dall'opposta, vanno compensata nella misura del 50% e seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3517/2021, rubricato al R.G. n. 8872/2021, pubblicato dall'Adito Tribunale il 27.12.2021, condannando l'opponente al pagamento della somma di euro 24.417,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in ragione del 50 % , pari a euro 2540,00 , oltre spese vive pari ad euro 118,5 e spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario , compensando tra le parti il residuo ammontare delle spese.
3) rigetta la domanda riconvenzionale e la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulate dall'opposta.
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 02.11.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente