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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 07/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.440 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 440 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 06 Maggio 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. Parte_1
258/b, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Blasi,
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
Via Centro Pianello n. 258/b, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Loretta Blasi,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione giudiziale (divenuta consensuale)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02 settembre 2024 ritualmente notificato, il ricorrente esponeva:
“Il SI. e la SI.ra contraevano matrimonio in Cagli (PU), il Parte_1 CP_1
giorno 18/07/2020 in Cagli (PU), con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2020, Numero 18, Parte 2, Serie C, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale è nato a [...] il [...] il figlio (C.F.: Persona_1
); C.F._1
- subito dopo la nascita del piccolo ancora di soli te mesi, la SI.ra ha Persona_1 CP_1
iniziato ad assumere comportamenti sempre più aggressivi, manifestando incontrollati stati di ira ed alterazione, anche dovuti ad un'assunzione, ormai da ritenersi abituale, di droghe ed alcol;
- nonostante il tentativo da parte del SI. di contrastare i comportamenti della moglie, Parte_1
presumibilmente legati a disturbi della personalità (bipolarismo) e comunque di natura psicologica, suggerendo la necessità di ricorrere ad aiuti esterni, la SI.ra , ad oggi, ha CP_1
rifiutato ogni tipo di percorso di sostegno psicologico e di disintossicazione;
- il SI. recentemente colpito da problemi di salute, si è trovato costretto a richiedere Parte_1
aiuto alla sorella SI.ra , al fine di ricevere assistenza nel periodo di degenza Controparte_2
e soprattutto nel coadiuvare la moglie nella cura e nella gestione del neonato;
Persona_2
- ciò nonostante, la SI.ra si è dimostrata ostile ad ogni forma di aiuto e cooperazione da CP_1
parte della famiglia del marito, assumendo un comportamento sempre più aggressivo ed incontrastabile…omissis…”
Seguiva la analitica descrizione delle diverse condotte della SI.ra denunciate dal ricorrente CP_1
anche ai carabinieri e che oltre ad essere pregiudizievoli nei confronti del neonato, si configuravano quale causa esclusiva e determinante dell'irreversibilità della crisi coniugale;
tanto rappresentato domandava l'accoglimento, con urgenza, delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Urbino, in vista dei provvedimenti provvisori ed urgenti da adottarsi,
1) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre;
Persona_1
2) disporre la collocazione stabile del minore presso la residenza Persona_1
paterna;
3) assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre del SI. , allo Parte_1
stesso ricorrente SI. , tenuto conto del prevalente interesse del minore;
Parte_1
4) riconoscere alla SI.ra un diritto di visita in favore del figlio minore con previsione CP_1
di incontri protetti per due giorni alla settimana alla presenza del padre o di un di lui familiare ovvero di un'educatrice, comunque previa prescrizione di un percorso di disintossicazione, nonché di un percorso psicologico a sostegno della genitorialità. nel merito:
1) pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito alla SI.ra
[...]
, onerando l'Ufficiale di Stato Civile delle necessarie trascrizioni;
CP_1
2) disporre la collocazione stabile del minore presso la Persona_1 residenza paterna;
3) assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre del SI. , allo Parte_1
stesso ricorrente SI. , tenuto conto del prevalente interesse del minore;
Parte_1
4) riconoscere alla SI.ra un diritto di visita in favore del figlio minore con previsione CP_1
di incontri protetti per due giorni alla settimana alla presenza del padre o di un di lui familiare ovvero di un'educatrice, comunque previa prescrizione di un percorso di disintossicazione, nonché di un percorso psicologico a sostegno della genitorialità.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Previa richiesta del Giudice istruttore venivano quindi trasmessi gli atti richiesti dai quali emergeva che, in data 10.09.2024 il PM presso la Procura di Ancona, letti gli atti e vista la situazione di pregiudizio del minore, depositava ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale, comprensivo della richiesta di sospensione in via urgente di entrambi i genitori del minore dalla responsabilità genitoriale, ex artt. 330 – 333 c.c. e 473 – bis e ss. Persona_1
c,p.c., cui faceva seguito, in data 13.09.2024, l'adozione dei seguenti provvedimenti da parte del
Tribunale dei Minorenni delle Marche nel procedimento iscritto al n. 1133/2024 RG:
“DISPONE l'affido del minore al Servizio sociale del Comune di Cagli Persona_1
(PU), per tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare.
DISPONE, allo stato, il collocamento immediato del minore in una struttura comunitaria o casa famiglia, individuata dai Servizi affidatari, ove la madre potrà seguire il minore, ove lo voglia.
DISPONE che il SS affidatario riferisca con urgenza circa il collocamento del minore in struttura
(e l'eventuale scelta della madre di non seguire il piccolo, che andrà raccolta per iscritto previa informazione alla donna della sua possibilità di fare ingresso in struttura con il bambino) e, di seguito, riferisca, ad inserimento avvenuto, l'evoluzione della situazione madre-minore con relazione scritta trimestrale o precedente, ove occorra.
VIETA che il minore venga allontanato dalla struttura senza autorizzazione del TM
DISPONE incontri protetti tra padre e figlio, secondo modalità e tempi individuati dai servizi affidatari e anche tra madre e figlio, qualora la donna scelga di non seguire il minore in struttura.
DISPONE che il Servizio effettui accurate indagini sul nucleo familiare del minore, riferendo a questo Tribunale con urgenza e al più presto e non oltre tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, circa gli esiti delle indagini effettuate.
INCARICA il Consultorio familiare territorialmente competente di svolgere una attenta valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale dei genitori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, oltre che dei parenti eventualmente disponibili a offrire sostegno ai genitori e al minore, riferendo in merito alle indagini e alle valutazioni effettuate a questo Tribunale entro quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento
INCARICA il Consultorio Familiare dell' AST Pesaro competente per Cagli di dare avvio, sin da subito, ad un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori.
INCARICA il STDP competente per territorio di prendere in carico i due genitori per valutare la condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti, predisponendo un idoneo percorso di disassuefazione.
PONE a carico dei genitori l' onere di seguire le valutazioni e i percorsi indicati.
NOMINA l' avv. Giovanni Solazzi tutore del minore, con trasmissione di copia del presente provvedimento al Giudice tutelare territorialmente competente per quanto di competenza in ordine alle prescritte annotazioni sul registro delle tutele, ai sensi dell'art. 473bis.7 c.p.c..
Il Tribunale dei Minorenni di Ancona, alla successiva udienza del 23 settembre 2024 fissata per la comparizione dei genitori, preso atto che nelle more era stato instaurato ricorso per separazione giudiziale dei genitori presso il Tribunale Ordinario di Urbino, così statuiva: “DICHIARA
l'incompetenza per materia del Tribunale per i Minorenni delle Marche, essendo competente il
Tribunale Ordinario di Urbino DISPONE l' estinzione del procedimento e la trasmissione del fascicolo al Tribunale di Urbino DISPONE nelle more - fino a nuove determinazioni del Tribunale
Ordinario di Urbino - secondo quanto già statuito nel provvedimento indifferibile emesso dal TM con decreto del 13.9.2024 ex art. 473bisn.15 cpc:
-l'affido del minore al Servizio sociale del Comune di Cagli (PU), per Persona_1
tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare.
-la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1
- il collocamento immediato del minore in una struttura comunitaria o cas famiglia, individuata dai
Servizi affidatari, dove la madre potrà seguire il minore, ove lo voglia.
-che il SS affidatario riferisca con urgenza circa il collocamento del minore in struttura (e l'eventuale scelta della madre di non seguire il piccolo, che andrà raccolta per iscritto previa informazione alla donna della sua possibilità di fare ingresso in struttura con il bambino) e, di seguito, riferisca, ad inserimento avvenuto, l'evoluzione della situazione madre-minore con relazione scritta all' AG (TO Urbino), trimestrale o precedente, ove occorra.
-il divieto di allontanare il minore dalla struttura senza autorizzazione dell' AG (TO Urbino)
- incontri protetti tra padre e figlio, secondo modalità e tempi individuati dai servizi affidatari e anche tra madre e figlio, qualora la donna scelga di non seguire il minore in struttura. -che il Servizio effettui accurate indagini sul nucleo familiare del minore, riferendo all' AG (TO
Urbino) entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, circa gli esiti delle indagini effettuate.
-che il Consultorio familiare territorialmente competente svolga una attenta valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale dei genitori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, oltre che dei parenti eventualmente disponibili a offrire sostegno ai genitori e al minore, riferendo in merito alle indagini e alle valutazioni effettuate all' AG (TO Urbino) entro quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
-che il Consultorio Familiare dell' AST Pesaro competente per Cagli, che si incarica specificamente, dia avvio, sin da subito, ad un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori.
-che il STDP competente per territorio che si incarica specificamente, prenda in carico i due genitori per valutare la condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti, predisponendo un idoneo percorso di disassuefazione.
-che i genitori seguano le valutazioni e i percorsi indicati.
-la conferma dell'avv. Giovanni Solazzi tutore del minore, con trasmissione di copia del presente provvedimento al Giudice tutelare territorialmente competente per quanto di competenza in ordine alle prescritte annotazioni sul registro delle tutele, ai sensi dell'art. 473bis.7 c.p.c.”
Ciò posto, deve rilevarsi che, con note depositate in data 9-10 ottobre 2024 nel presente procedimento le parti domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Urbino, così disporre:
- pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi, onerando l'Ufficiale di Stato Civile delle necessarie trascrizioni, alle CONDIZIONI di seguito riportate:
1) il figlio minore sarà affidato ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1
competenti – Servizi Sociali del Comune di Cagli (PU) -, per tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare;
2) il minore sarà collocato unitamente alla madre SI.ra Persona_1 CP_1
presso la Struttura comunitaria di San Giorgio di Fermo, ovvero in altra struttura idonea e disponibile o casa famiglia, individuata dai Servizi affidatari;
3) entrambi i genitori si impegnano ed obbligano ad intraprendere perspicuo percorso a sostegno della genitorialità, secondo le prescrizioni dei Servizi Sociali di Cagli (PU) in collaborazione con il
Consultorio Familiare dell'AST Pesaro competente per territorio (Comune di Cagli); 4) la SI.ra si impegna ed obbliga a seguire il percorso di disassuefazione da sostanze CP_1
stupefacenti, secondo le prescrizioni indicate dai Servi Sociali di Cagli (PU) in collaborazione con il STDP competente per territorio;
5) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio minore, nella misura del 50% ciascuno;
6) spese di lite interamente compensate tra le parti.”
In data 24.12.2024 perveniva la relazione del 17.12.2024 dei Servizi sociali incaricati dalla quale emergeva quanto segue: “Oggetto: Rif. T.O. (R.G. 440/2024 ACC)_ minore Persona_1
nato a [...] il [...], residente a [...], Centro Pianello nr.258/B. RELAZIONE DI
[...]
AGGIORNAMENTO. (cx fase. Trib. minorenni n.1133/2024 MIN) In merito al minore in oggetto si relaziona quanto segue: dall'inserimento della diade madre minore ad oggi sono avvenuti periodici contatti telefonici con la madre e con la referente della struttura ed una visita in loco da parte della scrivente e della psicologa dottssa del Consultorio familiare territorialmente competente Tes_1
che si è occupata della VCG del padre.
La presenza della psicologa era in funzione di un programmato incontro protetto a cui il Tes_1
padre però non si è presentato per riportati problemi logistici. (nessun familiare lo ha accompagnato). In concomitanza all'inserimento della diade in struttura, la zia paterna di Per_1
SI.ra in maniera continuativa contattava il Servizio per riportare agiti Controparte_2
passati, mostrando un importante timore per le sorti del fratello poiché a suo dire raggirato dalla SInora . Durante un colloquio avvenuto in data 17/10/2024 alla presenza del SI. , CP_1 Pt_1
del suo legale e della di lui sorella, il servizio veniva informato della presentata richiesta di separazione e dell'ipotetica possibilità di voler richiedere la prova del DNA per appunto accertare la paternità del SI. In stessa data si calendarizzavano le date per gli incontri protetti Parte_1
alternati a videochiamate alla presenza degli educatori interni alla struttura.
Da contatti successivi con la SInora il servizio veniva a conoscenza clic la coppia CP_1
genitoriale ha ripreso i contatti: quotidianamente si sentono telefonicamente e durante la visita presso la struttura avvenuta in data 12/11/2024 la SInora dichiarava di un avvenuto CP_1
riavvicinamento affettivo tra lei ed il marito;
la SInora adduceva ad una futura loro convivenza nel paese dove il SI. lavora. La SInora dichiarava altresi che qualora il SI. a Pt_1 Parte_1
suo dire spinto esclusivamente dai parenti, proceda effettivamente con l'accertamento della paternita, da parte sua ci sarebbe una chiusura totale dei rapporti. Relativamente al percorso della SInora si rimanda alla relazione prodotta dalla struttura e che viene allegata alla CP_1
presente. Relativamente alla condizione del padre comunica che attualmente a ricoverato presso una struttura riabilitativa sita ad Umbertide (PG) sino a meta gennaio 2025. Contattato telefonicamente in data 6/12/2024 il SI. comunica di stare bene, conferma di sentirsi Pt_1
quotidianamente con la SI.ra e di vedere il figlio mediante videochiamata ogni venerdi alla CP_1
presenza di un educatore. - In merito alla richiesta di separazione afferma che sta procedendo e in merito all'esame del DNA dichiara di non sentirsela di procedere in quanto sicuro che il figlio sia suo, ma che probabilmente procedera come conSIliatogli dalla sorella che invece ha dei dubbi in merito. Dichiara altresi di trovarsi in una situazione “non facile”.”.
Veniva anche trasmesso l'aggiornamento al 06.12.2024 della Fondazione Sagrini Onlus Casa di
Mamre dal quale emerge che: “In questo primo periodo abbiamo potuto osservare che la SInora si sta occupando del figlio in maniera sufficientemente adeguata. Si è inserita nel contesto comunitario rispettando regole e indicazioni da parte degli educatori. E' bene integrata e collaborativa anche con il gruppo mamme nonostante ci siano state qualche volta delle discussioni. Richiede di uscire senza il bambino solamente per andare a comprare le SIarette.
Partecipa al gruppo terapeutico e ai colloqui psicologici interni con psicologa della struttura. Da disposizione del decreto la diade non può uscire se non per questioni Sanitarie ,in accordo con il tutore è stata fatta richiesta a Giudice per poter far partecipare il bambino alle uscite organizzate dalla struttura in presenza degli educatori, (ad oggi non abbiamo ricevuto consenso in merito).
Come da disposizione del Tribunale dei minorenni ha iniziato il percorso al Serd dal CP_1
11.11.2024 , i colloqui al Serd di Porto Sant'Elpidio che ha preso la SInora in incarico sono previsti a cadenza quindicinale, nel mese di dicembre effettuerà l'esame tricologico . La SInora inoltre ha effettuato anche un PAP TEST e dopo la visita con la dottoressa la SInora ha Per_3
interrotto l'assunzione della pillola contraccettiva su sua indicazione per un caso di amenorrea.
La SInora è stata accompagnata dal dentista all'ospedale di Recanati in quanto aveva un forte dolore ai denti, le è stato prescritto una panoramica che effettuerà il 12.12.2024 dopo l'esame dovrà tornare per la cura del dente Questa settimana abbiamo avuto indicazioni rispetto alla valutazione delle capacita genitoriali dal Consultorio di Porto San Giorgio, la SInora iniziera la valutazione il 03.01.2025 dalla Dott.ssa Il bambino cresce regolarmente di Persona_4
recente e stato visitato dalla pediatra che ha indicato di iniziare lo svezzamento, prossimo bilancio previsto per il 10.12.2024. Gli educatori supportano la mamma in questa fase, la quale richiede un costante confronto per l'inserimento di nuove attivita che aiutano il naturale sviluppo del bambino, come la preparazione pappa, gestione della cura personale e del bambino
Su indicazioni dell'ospedale Salesi dal quale era seguito in quanto nato prematuro, abbiamo accompagnato il minore presso la pediatria di Fermo per sottoporsi al vaccino antinfluenzale con richiamo 13 dicembre '24. La momento gli incontri con il papa sono sospesi in quanto la SInora ci ha comunicato che il SInor e ricoverato in clinica per riabilitazione, prima del Parte_1 ricovero il papa ha incontrato il figlio in struttura alla presenza degli educatori per un paio di volte.”
Con successivo provvedimento del 26.03.2025, il Giudice, “a scioglimento della riserva assunta, nomina quale curatore speciale e tutore del minore l'avv. GIUSEPPE Persona_1
BRIGANTI e conferma integralmente i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di
Ancona con provvedimento del 24.09.2024 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis 22 dispone:
-l'affido del minore al Servizio sociale del Comune di Cagli (PU), per Persona_1
tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare;
- la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
Per_1
- il collocamento immediato del minore in una struttura comunitaria o casa famiglia, individuata dai Servizi affidatari, dove la madre potrà seguire il minore, ove lo voglia;
-che il SS affidatario riferisca con urgenza l'evoluzione della situazione madre-minore con relazione scritta all' AG (TO Urbino), entro un mese;
-il divieto di allontanare il minore dalla struttura senza autorizzazione dell' AG;
- incontri protetti tra padre e figlio, secondo modalità e tempi individuati dai servizi affidatari e anche tra madre e figlio, qualora la donna scelga di non seguire il minore in struttura;
- dispone che i Servizi sociali già incaricati di effettuare indagini sul nucleo familiare riferendo all'
AG (TO Urbino) entro un mese dalla comunicazione del provvedimento, circa gli esiti delle indagini effettuate;
-che il Consultorio familiare territorialmente competente svolga una attenta valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale dei genitori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, oltre che dei parenti eventualmente disponibili a offrire sostegno ai genitori e al minore, riferendo in merito alle indagini e alle valutazioni effettuate all' AG (TO Urbino) entro un mese dalla comunicazione del presente provvedimento.
-che il Consultorio Familiare dell' AST Pesaro competente per Cagli, che si incarica specificamente, prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori.
-che il STDP competente per territorio che si incarica specificamente, prenda in carico i due genitori per valutare la condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti, predisponendo un idoneo percorso di disassuefazione, riferendo entro un mese in ordine agli esiti dello stesso;
-che i genitori seguano le valutazioni e i percorsi indicati.”
Rinvia all'udienza del 6.05.2025 ore 10.30 per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento disponendo altresì la comparizione dei Servizi affidatari.” All'udienza del 06.05.2025, la dott.ssa si riportava alla relazione depositata e la dott.ssa Tes_1
del Servizio di Cagli dava atto che “la SI.ra si sta dimostrando in grado di Per_5 CP_1
accudire il figlio seppur con delle fragilità e con necessità di essere coadivuata e di permanere con il bambino al momento in Comunità, precisando che verrà attivato un progetto di graduale autonomizzazione della SInora”. Il curatore speciale avv. Briganti Giuseppe dichiarava di ritenere necessario mantenere allo stato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti.
Il procuratore di parte ricorrente domandava la pronuncia della Sentenza sullo status e la resistente non si opponeva;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine al vincolo senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vista la rinuncia agli stessi effettuata dalle parti).
***
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 09-10.10.2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Cagli (PU), il giorno 18/07/2020, con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2020, Numero 18, Parte 2, Serie C;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cagli (PU);
RIMETTE la causa innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
RISERVA la decisione sulle spese al provvedimento conclusivo del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, il 2.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 440 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 06 Maggio 2025, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. Parte_1
258/b, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Blasi,
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
Via Centro Pianello n. 258/b, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Loretta Blasi,
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione giudiziale (divenuta consensuale)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02 settembre 2024 ritualmente notificato, il ricorrente esponeva:
“Il SI. e la SI.ra contraevano matrimonio in Cagli (PU), il Parte_1 CP_1
giorno 18/07/2020 in Cagli (PU), con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2020, Numero 18, Parte 2, Serie C, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione matrimoniale è nato a [...] il [...] il figlio (C.F.: Persona_1
); C.F._1
- subito dopo la nascita del piccolo ancora di soli te mesi, la SI.ra ha Persona_1 CP_1
iniziato ad assumere comportamenti sempre più aggressivi, manifestando incontrollati stati di ira ed alterazione, anche dovuti ad un'assunzione, ormai da ritenersi abituale, di droghe ed alcol;
- nonostante il tentativo da parte del SI. di contrastare i comportamenti della moglie, Parte_1
presumibilmente legati a disturbi della personalità (bipolarismo) e comunque di natura psicologica, suggerendo la necessità di ricorrere ad aiuti esterni, la SI.ra , ad oggi, ha CP_1
rifiutato ogni tipo di percorso di sostegno psicologico e di disintossicazione;
- il SI. recentemente colpito da problemi di salute, si è trovato costretto a richiedere Parte_1
aiuto alla sorella SI.ra , al fine di ricevere assistenza nel periodo di degenza Controparte_2
e soprattutto nel coadiuvare la moglie nella cura e nella gestione del neonato;
Persona_2
- ciò nonostante, la SI.ra si è dimostrata ostile ad ogni forma di aiuto e cooperazione da CP_1
parte della famiglia del marito, assumendo un comportamento sempre più aggressivo ed incontrastabile…omissis…”
Seguiva la analitica descrizione delle diverse condotte della SI.ra denunciate dal ricorrente CP_1
anche ai carabinieri e che oltre ad essere pregiudizievoli nei confronti del neonato, si configuravano quale causa esclusiva e determinante dell'irreversibilità della crisi coniugale;
tanto rappresentato domandava l'accoglimento, con urgenza, delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Urbino, in vista dei provvedimenti provvisori ed urgenti da adottarsi,
1) disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre;
Persona_1
2) disporre la collocazione stabile del minore presso la residenza Persona_1
paterna;
3) assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre del SI. , allo Parte_1
stesso ricorrente SI. , tenuto conto del prevalente interesse del minore;
Parte_1
4) riconoscere alla SI.ra un diritto di visita in favore del figlio minore con previsione CP_1
di incontri protetti per due giorni alla settimana alla presenza del padre o di un di lui familiare ovvero di un'educatrice, comunque previa prescrizione di un percorso di disintossicazione, nonché di un percorso psicologico a sostegno della genitorialità. nel merito:
1) pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito alla SI.ra
[...]
, onerando l'Ufficiale di Stato Civile delle necessarie trascrizioni;
CP_1
2) disporre la collocazione stabile del minore presso la Persona_1 residenza paterna;
3) assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre del SI. , allo Parte_1
stesso ricorrente SI. , tenuto conto del prevalente interesse del minore;
Parte_1
4) riconoscere alla SI.ra un diritto di visita in favore del figlio minore con previsione CP_1
di incontri protetti per due giorni alla settimana alla presenza del padre o di un di lui familiare ovvero di un'educatrice, comunque previa prescrizione di un percorso di disintossicazione, nonché di un percorso psicologico a sostegno della genitorialità.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Previa richiesta del Giudice istruttore venivano quindi trasmessi gli atti richiesti dai quali emergeva che, in data 10.09.2024 il PM presso la Procura di Ancona, letti gli atti e vista la situazione di pregiudizio del minore, depositava ricorso per la limitazione della responsabilità genitoriale, comprensivo della richiesta di sospensione in via urgente di entrambi i genitori del minore dalla responsabilità genitoriale, ex artt. 330 – 333 c.c. e 473 – bis e ss. Persona_1
c,p.c., cui faceva seguito, in data 13.09.2024, l'adozione dei seguenti provvedimenti da parte del
Tribunale dei Minorenni delle Marche nel procedimento iscritto al n. 1133/2024 RG:
“DISPONE l'affido del minore al Servizio sociale del Comune di Cagli Persona_1
(PU), per tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare.
DISPONE, allo stato, il collocamento immediato del minore in una struttura comunitaria o casa famiglia, individuata dai Servizi affidatari, ove la madre potrà seguire il minore, ove lo voglia.
DISPONE che il SS affidatario riferisca con urgenza circa il collocamento del minore in struttura
(e l'eventuale scelta della madre di non seguire il piccolo, che andrà raccolta per iscritto previa informazione alla donna della sua possibilità di fare ingresso in struttura con il bambino) e, di seguito, riferisca, ad inserimento avvenuto, l'evoluzione della situazione madre-minore con relazione scritta trimestrale o precedente, ove occorra.
VIETA che il minore venga allontanato dalla struttura senza autorizzazione del TM
DISPONE incontri protetti tra padre e figlio, secondo modalità e tempi individuati dai servizi affidatari e anche tra madre e figlio, qualora la donna scelga di non seguire il minore in struttura.
DISPONE che il Servizio effettui accurate indagini sul nucleo familiare del minore, riferendo a questo Tribunale con urgenza e al più presto e non oltre tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, circa gli esiti delle indagini effettuate.
INCARICA il Consultorio familiare territorialmente competente di svolgere una attenta valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale dei genitori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, oltre che dei parenti eventualmente disponibili a offrire sostegno ai genitori e al minore, riferendo in merito alle indagini e alle valutazioni effettuate a questo Tribunale entro quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento
INCARICA il Consultorio Familiare dell' AST Pesaro competente per Cagli di dare avvio, sin da subito, ad un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori.
INCARICA il STDP competente per territorio di prendere in carico i due genitori per valutare la condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti, predisponendo un idoneo percorso di disassuefazione.
PONE a carico dei genitori l' onere di seguire le valutazioni e i percorsi indicati.
NOMINA l' avv. Giovanni Solazzi tutore del minore, con trasmissione di copia del presente provvedimento al Giudice tutelare territorialmente competente per quanto di competenza in ordine alle prescritte annotazioni sul registro delle tutele, ai sensi dell'art. 473bis.7 c.p.c..
Il Tribunale dei Minorenni di Ancona, alla successiva udienza del 23 settembre 2024 fissata per la comparizione dei genitori, preso atto che nelle more era stato instaurato ricorso per separazione giudiziale dei genitori presso il Tribunale Ordinario di Urbino, così statuiva: “DICHIARA
l'incompetenza per materia del Tribunale per i Minorenni delle Marche, essendo competente il
Tribunale Ordinario di Urbino DISPONE l' estinzione del procedimento e la trasmissione del fascicolo al Tribunale di Urbino DISPONE nelle more - fino a nuove determinazioni del Tribunale
Ordinario di Urbino - secondo quanto già statuito nel provvedimento indifferibile emesso dal TM con decreto del 13.9.2024 ex art. 473bisn.15 cpc:
-l'affido del minore al Servizio sociale del Comune di Cagli (PU), per Persona_1
tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare.
-la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1
- il collocamento immediato del minore in una struttura comunitaria o cas famiglia, individuata dai
Servizi affidatari, dove la madre potrà seguire il minore, ove lo voglia.
-che il SS affidatario riferisca con urgenza circa il collocamento del minore in struttura (e l'eventuale scelta della madre di non seguire il piccolo, che andrà raccolta per iscritto previa informazione alla donna della sua possibilità di fare ingresso in struttura con il bambino) e, di seguito, riferisca, ad inserimento avvenuto, l'evoluzione della situazione madre-minore con relazione scritta all' AG (TO Urbino), trimestrale o precedente, ove occorra.
-il divieto di allontanare il minore dalla struttura senza autorizzazione dell' AG (TO Urbino)
- incontri protetti tra padre e figlio, secondo modalità e tempi individuati dai servizi affidatari e anche tra madre e figlio, qualora la donna scelga di non seguire il minore in struttura. -che il Servizio effettui accurate indagini sul nucleo familiare del minore, riferendo all' AG (TO
Urbino) entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento, circa gli esiti delle indagini effettuate.
-che il Consultorio familiare territorialmente competente svolga una attenta valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale dei genitori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, oltre che dei parenti eventualmente disponibili a offrire sostegno ai genitori e al minore, riferendo in merito alle indagini e alle valutazioni effettuate all' AG (TO Urbino) entro quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
-che il Consultorio Familiare dell' AST Pesaro competente per Cagli, che si incarica specificamente, dia avvio, sin da subito, ad un percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori.
-che il STDP competente per territorio che si incarica specificamente, prenda in carico i due genitori per valutare la condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti, predisponendo un idoneo percorso di disassuefazione.
-che i genitori seguano le valutazioni e i percorsi indicati.
-la conferma dell'avv. Giovanni Solazzi tutore del minore, con trasmissione di copia del presente provvedimento al Giudice tutelare territorialmente competente per quanto di competenza in ordine alle prescritte annotazioni sul registro delle tutele, ai sensi dell'art. 473bis.7 c.p.c.”
Ciò posto, deve rilevarsi che, con note depositate in data 9-10 ottobre 2024 nel presente procedimento le parti domandavano l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Urbino, così disporre:
- pronunciare Sentenza di separazione personale dei coniugi, onerando l'Ufficiale di Stato Civile delle necessarie trascrizioni, alle CONDIZIONI di seguito riportate:
1) il figlio minore sarà affidato ai Servizi Sociali territorialmente Persona_1
competenti – Servizi Sociali del Comune di Cagli (PU) -, per tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare;
2) il minore sarà collocato unitamente alla madre SI.ra Persona_1 CP_1
presso la Struttura comunitaria di San Giorgio di Fermo, ovvero in altra struttura idonea e disponibile o casa famiglia, individuata dai Servizi affidatari;
3) entrambi i genitori si impegnano ed obbligano ad intraprendere perspicuo percorso a sostegno della genitorialità, secondo le prescrizioni dei Servizi Sociali di Cagli (PU) in collaborazione con il
Consultorio Familiare dell'AST Pesaro competente per territorio (Comune di Cagli); 4) la SI.ra si impegna ed obbliga a seguire il percorso di disassuefazione da sostanze CP_1
stupefacenti, secondo le prescrizioni indicate dai Servi Sociali di Cagli (PU) in collaborazione con il STDP competente per territorio;
5) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio minore, nella misura del 50% ciascuno;
6) spese di lite interamente compensate tra le parti.”
In data 24.12.2024 perveniva la relazione del 17.12.2024 dei Servizi sociali incaricati dalla quale emergeva quanto segue: “Oggetto: Rif. T.O. (R.G. 440/2024 ACC)_ minore Persona_1
nato a [...] il [...], residente a [...], Centro Pianello nr.258/B. RELAZIONE DI
[...]
AGGIORNAMENTO. (cx fase. Trib. minorenni n.1133/2024 MIN) In merito al minore in oggetto si relaziona quanto segue: dall'inserimento della diade madre minore ad oggi sono avvenuti periodici contatti telefonici con la madre e con la referente della struttura ed una visita in loco da parte della scrivente e della psicologa dottssa del Consultorio familiare territorialmente competente Tes_1
che si è occupata della VCG del padre.
La presenza della psicologa era in funzione di un programmato incontro protetto a cui il Tes_1
padre però non si è presentato per riportati problemi logistici. (nessun familiare lo ha accompagnato). In concomitanza all'inserimento della diade in struttura, la zia paterna di Per_1
SI.ra in maniera continuativa contattava il Servizio per riportare agiti Controparte_2
passati, mostrando un importante timore per le sorti del fratello poiché a suo dire raggirato dalla SInora . Durante un colloquio avvenuto in data 17/10/2024 alla presenza del SI. , CP_1 Pt_1
del suo legale e della di lui sorella, il servizio veniva informato della presentata richiesta di separazione e dell'ipotetica possibilità di voler richiedere la prova del DNA per appunto accertare la paternità del SI. In stessa data si calendarizzavano le date per gli incontri protetti Parte_1
alternati a videochiamate alla presenza degli educatori interni alla struttura.
Da contatti successivi con la SInora il servizio veniva a conoscenza clic la coppia CP_1
genitoriale ha ripreso i contatti: quotidianamente si sentono telefonicamente e durante la visita presso la struttura avvenuta in data 12/11/2024 la SInora dichiarava di un avvenuto CP_1
riavvicinamento affettivo tra lei ed il marito;
la SInora adduceva ad una futura loro convivenza nel paese dove il SI. lavora. La SInora dichiarava altresi che qualora il SI. a Pt_1 Parte_1
suo dire spinto esclusivamente dai parenti, proceda effettivamente con l'accertamento della paternita, da parte sua ci sarebbe una chiusura totale dei rapporti. Relativamente al percorso della SInora si rimanda alla relazione prodotta dalla struttura e che viene allegata alla CP_1
presente. Relativamente alla condizione del padre comunica che attualmente a ricoverato presso una struttura riabilitativa sita ad Umbertide (PG) sino a meta gennaio 2025. Contattato telefonicamente in data 6/12/2024 il SI. comunica di stare bene, conferma di sentirsi Pt_1
quotidianamente con la SI.ra e di vedere il figlio mediante videochiamata ogni venerdi alla CP_1
presenza di un educatore. - In merito alla richiesta di separazione afferma che sta procedendo e in merito all'esame del DNA dichiara di non sentirsela di procedere in quanto sicuro che il figlio sia suo, ma che probabilmente procedera come conSIliatogli dalla sorella che invece ha dei dubbi in merito. Dichiara altresi di trovarsi in una situazione “non facile”.”.
Veniva anche trasmesso l'aggiornamento al 06.12.2024 della Fondazione Sagrini Onlus Casa di
Mamre dal quale emerge che: “In questo primo periodo abbiamo potuto osservare che la SInora si sta occupando del figlio in maniera sufficientemente adeguata. Si è inserita nel contesto comunitario rispettando regole e indicazioni da parte degli educatori. E' bene integrata e collaborativa anche con il gruppo mamme nonostante ci siano state qualche volta delle discussioni. Richiede di uscire senza il bambino solamente per andare a comprare le SIarette.
Partecipa al gruppo terapeutico e ai colloqui psicologici interni con psicologa della struttura. Da disposizione del decreto la diade non può uscire se non per questioni Sanitarie ,in accordo con il tutore è stata fatta richiesta a Giudice per poter far partecipare il bambino alle uscite organizzate dalla struttura in presenza degli educatori, (ad oggi non abbiamo ricevuto consenso in merito).
Come da disposizione del Tribunale dei minorenni ha iniziato il percorso al Serd dal CP_1
11.11.2024 , i colloqui al Serd di Porto Sant'Elpidio che ha preso la SInora in incarico sono previsti a cadenza quindicinale, nel mese di dicembre effettuerà l'esame tricologico . La SInora inoltre ha effettuato anche un PAP TEST e dopo la visita con la dottoressa la SInora ha Per_3
interrotto l'assunzione della pillola contraccettiva su sua indicazione per un caso di amenorrea.
La SInora è stata accompagnata dal dentista all'ospedale di Recanati in quanto aveva un forte dolore ai denti, le è stato prescritto una panoramica che effettuerà il 12.12.2024 dopo l'esame dovrà tornare per la cura del dente Questa settimana abbiamo avuto indicazioni rispetto alla valutazione delle capacita genitoriali dal Consultorio di Porto San Giorgio, la SInora iniziera la valutazione il 03.01.2025 dalla Dott.ssa Il bambino cresce regolarmente di Persona_4
recente e stato visitato dalla pediatra che ha indicato di iniziare lo svezzamento, prossimo bilancio previsto per il 10.12.2024. Gli educatori supportano la mamma in questa fase, la quale richiede un costante confronto per l'inserimento di nuove attivita che aiutano il naturale sviluppo del bambino, come la preparazione pappa, gestione della cura personale e del bambino
Su indicazioni dell'ospedale Salesi dal quale era seguito in quanto nato prematuro, abbiamo accompagnato il minore presso la pediatria di Fermo per sottoporsi al vaccino antinfluenzale con richiamo 13 dicembre '24. La momento gli incontri con il papa sono sospesi in quanto la SInora ci ha comunicato che il SInor e ricoverato in clinica per riabilitazione, prima del Parte_1 ricovero il papa ha incontrato il figlio in struttura alla presenza degli educatori per un paio di volte.”
Con successivo provvedimento del 26.03.2025, il Giudice, “a scioglimento della riserva assunta, nomina quale curatore speciale e tutore del minore l'avv. GIUSEPPE Persona_1
BRIGANTI e conferma integralmente i provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni di
Ancona con provvedimento del 24.09.2024 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis 22 dispone:
-l'affido del minore al Servizio sociale del Comune di Cagli (PU), per Persona_1
tutti gli interventi socio educativi a sostegno del minore e del suo nucleo familiare;
- la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio
[...]
Per_1
- il collocamento immediato del minore in una struttura comunitaria o casa famiglia, individuata dai Servizi affidatari, dove la madre potrà seguire il minore, ove lo voglia;
-che il SS affidatario riferisca con urgenza l'evoluzione della situazione madre-minore con relazione scritta all' AG (TO Urbino), entro un mese;
-il divieto di allontanare il minore dalla struttura senza autorizzazione dell' AG;
- incontri protetti tra padre e figlio, secondo modalità e tempi individuati dai servizi affidatari e anche tra madre e figlio, qualora la donna scelga di non seguire il minore in struttura;
- dispone che i Servizi sociali già incaricati di effettuare indagini sul nucleo familiare riferendo all'
AG (TO Urbino) entro un mese dalla comunicazione del provvedimento, circa gli esiti delle indagini effettuate;
-che il Consultorio familiare territorialmente competente svolga una attenta valutazione psicodiagnostica e della capacità genitoriale dei genitori, anche in collaborazione con i Servizi specialistici, oltre che dei parenti eventualmente disponibili a offrire sostegno ai genitori e al minore, riferendo in merito alle indagini e alle valutazioni effettuate all' AG (TO Urbino) entro un mese dalla comunicazione del presente provvedimento.
-che il Consultorio Familiare dell' AST Pesaro competente per Cagli, che si incarica specificamente, prosegua il percorso di sostegno alla genitorialità in favore dei genitori.
-che il STDP competente per territorio che si incarica specificamente, prenda in carico i due genitori per valutare la condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze stupefacenti, predisponendo un idoneo percorso di disassuefazione, riferendo entro un mese in ordine agli esiti dello stesso;
-che i genitori seguano le valutazioni e i percorsi indicati.”
Rinvia all'udienza del 6.05.2025 ore 10.30 per l'adozione di ogni ulteriore provvedimento disponendo altresì la comparizione dei Servizi affidatari.” All'udienza del 06.05.2025, la dott.ssa si riportava alla relazione depositata e la dott.ssa Tes_1
del Servizio di Cagli dava atto che “la SI.ra si sta dimostrando in grado di Per_5 CP_1
accudire il figlio seppur con delle fragilità e con necessità di essere coadivuata e di permanere con il bambino al momento in Comunità, precisando che verrà attivato un progetto di graduale autonomizzazione della SInora”. Il curatore speciale avv. Briganti Giuseppe dichiarava di ritenere necessario mantenere allo stato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti.
Il procuratore di parte ricorrente domandava la pronuncia della Sentenza sullo status e la resistente non si opponeva;
il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine al vincolo senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (vista la rinuncia agli stessi effettuata dalle parti).
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 09-10.10.2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Cagli (PU), il giorno 18/07/2020, con atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del medesimo Comune, Anno 2020, Numero 18, Parte 2, Serie C;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cagli (PU);
RIMETTE la causa innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
RISERVA la decisione sulle spese al provvedimento conclusivo del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di ConSIlio del Tribunale, il 2.07.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone