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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
889/2023
n. R.G.889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 889/23
promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Mario Martorelli
Appellante
Contro
, Codice Fiscale e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, Codice Fiscale in qualità di eredi della IG.ra
[...] C.F._3
, Codice Fiscale deceduta il 12.04.2025, Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Lanciotti e Avv. Anna Simoni del foro di Fermo Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 742 del
02.10.2023, pubblicata il 04.10.2023
Conclusioni: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza n. 742/2023 del Tribunale di Fermo
1) accertare che ha effettuato prelievi dai conti correnti n. Parte_2
2001412 e n. 6017, accesi presso la Banca Marche s.p.a – Agenzia di
EG (ora , cointestati con la madre , Controparte_3 Persona_1 per un ammontare complessivo di € 323.554,00;
2) accertare e dichiarare che le somme prelevate dai due conti correnti suddetti erano, come ben noto alla convenuta, di esclusiva proprietà della sig.ra Per_1
;
[...]
e) dichiarare pertanto che tali somme di denaro sono da ricomprendersi nell'attivo dell'asse ereditario della defunta destinate per Persona_1 volontà della de cuius ed in parti uguali ai suoi due figli e Parte_1 Pt_2
;
[...]
f) dichiarare che all'attore deve essere attribuita una quota pari alla metà della detta somma di denaro e per l'effetto condannare la convenuta a restituire, e quindi a versare al fratello la somma di € 161.777,00, o quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia….”
Per gli appellati:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
-Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma
e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e, quindi, tenerne conto ai fini della decisione sulle spese del processo così come sancito dal comma 5 dell'art. 46 delle Disp. Att. c.p.c.;
-Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal IG. ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi già esposti nelle superiori premesse;
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dal IG. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 742/2023 emessa in data 02.10.2023 dal Tribunale di Fermo e pubblicata in data 04.10.2023. Con vittoria di spese e competenze di lite ex art.
91 c.p.c.".
FATTI DI CAUSA
– in qualità di erede della madre – ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio al fine di far accertare l'indebita sottrazione, Parte_2 da parte di quest'ultima, alla de cuius della somma complessiva di euro
323.554,00 attraverso prelevamenti di denaro dai c/c n.2001412 e n. 6017
(accesi presso Banca Marche intestati a e ed Persona_1 Parte_2 alimentati dalla sola ed ottenere la condanna della convenuta alla Per_1 restituzione della somma di euro 161.777,00 (pari alla metà di quanto indebitamente sottratto).
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Il sig. proponeva appello avverso detta sentenza, articolando Parte_1
i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e 348 cpc e faceva, altresì, rilevare come parte appellante, nella redazione dell'atto di appello, non si fosse attenuta a quanto previsto e sancito dall'art. 46 delle Disp. Att. C.p.c. in riferimento agli artt. 2, 3
e 6 del D.M. n. 110 del 07.08.2023, chiedendo di tenerne conto nella decisione sulle spese di lite. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio, interveniva il decesso della IG.ra , con Parte_2 conseguente interruzione del giudizio, che veniva tempestivamente riassunto dall'appellante.
Si costituivano i sig.ri e , quali eredi della IG.ra Controparte_1 CP_2
, che, riportandosi alle difese della loro dante causa, chiedevano il Parte_2 rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellati hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che gli stessi appellati hanno, poi, analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal
Consigliere Istruttore che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea, ritenendola non provata, senza tener conto del principio della non contestazione e, comunque, omettendo di valutare le prove fornite da esso attore.
Con il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente al primo, stante l'evidente connessione, censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha valorizzato le eccezioni sollevate dalla convenuta Pt_2
senza tener conto del fatto che le stesse erano mere allegazioni che,
[...] essa parte eccipiente, avrebbe dovuto provare.
Con il terzo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha mal valutato le prove documentali fornite in primo grado, ritenendole introduttive di una domanda nuova.
In particolare, sostiene che, a fronte della specifica deduzione di esso appellante, attore nel primo grado di giudizio, del fatto che, dal 01.01.2012 al 30.06.2017, sul c/c n. 2002412, cointestato alla de cuius, confluivano soltanto pensioni ed indennità riferibili a quest'ultima, per € 3.100,00 circa mensili, erogate dall' , CP_4
e che dette somme (escluso un prelevamento di € 1.800,00 fatto dalla de cuius), sono state per il resto e per intero (€ 226.000,00 circa) prelevate dalla figlia NT , non vi sarebbe stata contestazione da parte di Parte_2 quest'ultima che si sarebbe limitata ad eccepire che i prelevamenti sono stati autorizzati dalla NT siccome necessari per il sostentamento e per le cure della medesima, con la conseguenza che, proprio in forza del principio di cui all'art 115 cpc, sarebbe provata la circostanza per cui il conto corrente cointestato sarebbe di fatto stato alimentato solo dalla de cuius ed indebiti sarebbero i prelievi fatti negli anni dall'appellata.
Parimenti, sostiene esso appellante che non sarebbe stato contestato dalla Pt_2 il prelevamento dal conto titoli n. 6017, cointestato alla de cuius, della somma di € 96.676,00.
Invero, innanzitutto deve categoricamente escludersi che vi sia stata non contestazione, nel primo grado di giudizio, degli assunti dell'odierno appellante, dal momento che, nel costituirsi il giudizio, la espressamente Parte_2 deduceva” preme evidenziare come l'affermazione di controparte, secondo la quale sui conti correnti cointestati alla IG.ra ed alla defunta Parte_2
sarebbero sempre e soltanto confluite somme di denaro di Persona_1 esclusiva pertinenza di quest'ultima, sia destituita di ogni e qualsivoglia fondamento”, aggiungendo che i prelievi fatti nel corso degli anni, autorizzati sempre dalla de cuius, erano serviti per il sostentamento della stessa, per la cura delle sue gravissime patologie, nonché per il pagamento delle tasse e delle utenze degli immobili di sua proprietà.
Con riferimento, invece, ai titoli e/o certificati relativi al conto corrente n. 6017,
non ha contestato di aver materialmente eseguito i prelievi, ma Parte_2 ha contestato l'appartenenza delle somme alla madre, asserendo che i titoli per l'importo di euro 71.676,00, sono stati acquistati con il ricavato delle proprie vincite al lotto, mentre per euro 25.000,00 erano riferibili ai risparmi della madre e, come tali, sono entrati a far parte dell'asse ereditario.
Ciò premesso, deve valutarsi se il ricorrente abbia o meno fornito la prova del suo assunto e, quindi, del fatto che sui conti de quibus siano confluiti solo denari della de cuius, vincendo, quindi, la presunzione per cui, in ipotesi di conto corrente cointestato, le somme ivi depositate appartengono ad entrambi gli intestatari in pari misura.
Invero, la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai correntisti, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015).
Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro correntista, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009).
Nel caso in esame, l'appellante, nel primo grado di giudizio, producendo l'estratto conto relativo al c/c n. 2002412 dal 31.12.2011(da cui si rileva un saldo iniziale di euro 235.45) al 31.12.2016 (da cui si rileva un saldo finale di euro 50.90), assume che tutte le somme ivi confluite, pari a € 226.000 circa, siano state indebitamente prelevate dalla sorella , NT del conto. Parte_2
Orbene, dalla visione delle movimentazioni di detto conto, emerge che tutte le entrate, ad eccezione di alcuni versamenti in denaro, l'uno di euro 30.000,00 in data 28.12.12, l'altro di euro 2400.00 in data 26.11.2012, l'altro per euro 970.00 in data 22.5.2014 e l'ultimo di euro 2.000,00 in data 10.11.2016, siano riferibili a pensioni di cui solo la de cuius era titolare (per un totale di circa CP_4
202.000,00 euro), avendo l'appellante allegato, e la circostanza non è contestata, che la era priva di occupazione. Parte_2
Proprio la circostanza che la non percepiva reddito, unitamente al fatto Pt_2 che la stessa ha allegato di aver fatto confluire le vincite del lotto (peraltro tutte risalenti ad un periodo che va dal 1994 al 2002) sul diverso conto n. 6017, porta a far ritenere superata la presunzione di contitolarità e ad affermare la proprietà esclusiva della della provvista del conto e del denaro sullo stesso Per_1 confluito nel corso degli anni, pari, come detto, agli accrediti per euro CP_4
202.000,00 circa (non potendosi riferire univocamente alla de cuius anche i versamenti in contanti sopra indicati analiticamente), circostanza da cui deriva che sul saldo attivo, che è risultato discendere dal versamento di somme di pertinenza della sola si deve escludere che la potesse vantare Per_1 Pt_2 diritti a titolo personale, non potendo disporre in proprio favore della somma depositata e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
La allora ha eccepito che le somme de quibus sono state utilizzate per far Pt_2 fronte al sostentamento della de cuius ed al pagamento delle tasse e delle utenze degli immobili di sua proprietà, tra i quali vi era anche l'appartamento abitato, per oltre venti anni, dall'odierno appellante, che non ha mai corrisposto alla madre alcuna somma di denaro per il godimento dello stesso, allegando, altresì, che, dal 2008 le condizioni di salute della madre sono notevolmente peggiorate
(cecità), fino ad arrivare al suo completo allettamento ed alla nutrizione a mezzo di sondino naso-gastrico, circostanza che ha determinato un notevole aggravio delle spese di sostentamento della stessa (farmaci, visite mediche specialistiche, presidi sanitari, ecc.), nonchè, inevitabilmente, una consistente erosione della pensione percepita dalla stessa negli ultimi anni della sua vita.
Ha poi versato in atti documentazione fiscale afferente alcune spese e regalie fatte dalla madre con i denari confluiti su detto conto corrente: a tal riguardo, dovendosi precisare che l'appellante contesta solo l'utilizzo indebito da parte della di denari dal 2012 al 2017, anno di decesso della de cuius, irrilevanti Pt_2 sono i documenti dimostrativi di spese affrontate in periodi antecedenti.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la ha sostenuto, Pt_2 mediante prelievi sul conto cointestato ed alimentato esclusivamente dalla madre, spese per complessivi euro 3680.00 circa (di cui euro 200,00 in data
15/10/2013 come aiuto alla costruzione della Chiesa in Etiopia;
euro 610,00 in data 31/07/2014 per lavori di tinteggiatura della casa;
euro 610,00 in data 20 maggio 2015 per lavori al garage;
euro 789,42 in data 17 giugno 2013 per pratiche edilizie;
euro 30,99 in data 17 agosto 2013 per diritti di segreteria per pratiche edilizie;
euro 253,76 in data 12 Marzo 2014 per pratiche di frazionamento;
euro 380.64 giusta parcella del 12 Marzo 2014 per il pagamento del delle spese relative alla sanatoria del laboratorio artigianale;
euro 66,00 versati nel novembre 2014 al , ulteriori euro 66,00 Controparte_5 versati in data nel novembre 2013 sempre al;
Euro Controparte_5
71,00 per il pagamento della polizza assicurativa “casa più” per il periodo da
Febbraio 2012 a Febbraio 2013; euro 80,00 per il pagamento della medesima polizza per il periodo da Febbraio 2013 a Febbraio 2014; Euro 79,00 per il pagamento della polizza per il periodo 2015/2016; Euro 79,33 per il periodo
2017/2018; euro 181.40 corrisposte per il pagamento della Cosap sia nel maggio 2013 che nel giugno 2014; euro 182.00 per il pagamento della Cosap relativa agli anni 2016 e 2017).
Ne discende che detratte dall'importo accreditato le somme sopra indicate nonché la somma di euro 1800.00 che lo stesso appellante riferisce essere stata prelevata dalla madre, deve verificarsi se la nel primo grado di giudizio, Pt_2 abbia o meno fornito la prova dei fatti posti a base della sua eccezione e, quindi, di aver utilizzato la residua somma di 196.520,00 per far fronte alle esigenze della de cuius.
Orbene, appare del tutto evidente che la signora , nel periodo Persona_1 dal 2012 al 2017, abbia affrontato spese per la sua sopravvivenza, per l'acquisto di vestiario, per presidi sanitari quando le sue condizioni di salute si sono deteriorate, nonché abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle utenze sulla sua abitazione (non risultando provata, a fronte di contestazione,
l'allegazione della per cui la madre avrebbe pagato le utenze anche della Pt_2 casa dell'appellante), spese che si stima equo quantificare in media in euro
1600.00 mensili.
Ne discende che deve ritenersi che, per il periodo dal gennaio 2012 al decesso, avvenuto nel febbraio 2017 e, quindi, per 61 mesi, la stessa abbia utilizzato per far fronte alle proprie esigenze personali, la somma di circa euro 100.000,00, con la conseguenza che il residuo importo di euro 96.520,00 deve ricomprendersi nell'attivo dell'asse ereditario della defunta Persona_1 destinato per volontà della stessa in parti uguali ai suoi due figli Parte_1
e e, per questa, agli odierni appellati e Parte_2 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Da ciò deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, all'appellante deve essere attribuita una quota pari alla metà della detta somma di denaro e per l'effetto devono essere condannati gli appellati, in solido tra loro, a restituire a la somma di euro 48.260.00. Parte_1
Con riguardo al conto n. 6017, la ha allegato che i titoli sono stati Parte_2 direttamente da lei acquistati con il ricavato delle vincite al lotto della stessa ((v. doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), con la conseguenza che i soldi confluiti in detto conto fossero solo ed esclusivamente della IG.ra Pt_2
e come la somma di € 71.676,00, prelevata da detto conto,
[...] appartenesse esclusivamente a quest'ultima.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'appellata nel primo grado di giudizio, emerge che, effettivamente, nel periodo dal 1994 al 2002, la ha fatto consistenti vincite al lotto con cui ben può aver effettuato gli Pt_2 investimenti in titoli i cui frutti sono poi confluiti sul conto corrente di cui trattasi.
Dall'altro canto, la circostanza per cui le pensioni percepite dalla de cuius confluivano tutte sul diverso conto corrente n. 2002412, porta a far ritenere che sussistano plurimi elementi gravi, precisi e concordanti per concludere che il conto n. 6017, sebbene, cointestato, sia stato alimentato esclusivamente dalla
Pt_2
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova pronuncia sulle spese del doppio grado di giudizio, che si ritiene, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del notevole ridimensionamento del petitum, di compensare nella misura di un mezzo, ponendo la residua parte a carico degli appellati in solido tra loro.
Le stesse si determinano con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, con riferimento al decisum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
889/2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta che ha effettuato prelievi dal conto corrente n. 2 001412 Parte_2 acceso presso la Banca Marche s.p.a – Agenzia di EG (ora CP_3
, cointestato con la madre , per un ammontare
[...] Persona_1 complessivo di € 96.520,00;
dichiara che la somma di euro 96.520,00 sia da ricomprendersi nell'attivo dell'asse ereditario della defunta destinate per volontà della Persona_1 de cuius ed in parti uguali ai suoi due figli e Parte_1 Parte_2
condanna gli appellati, in solido tra loro, quali eredi di , a restituire Parte_2
a la somma di € 48.260,00 Parte_1
Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, nella misura di un mezzo, spese liquidate per l'intero:
quanto al giudizio di primo grado, in euro 4237.00 per compensi ed in euro
785.75 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
quanto al presente grado di giudizio, in euro 4650.00 per compensi ed in euro
1165.50 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
n. R.G.889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al N.R.G. 889/23
promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Mario Martorelli
Appellante
Contro
, Codice Fiscale e Controparte_1 C.F._2 CP_2
, Codice Fiscale in qualità di eredi della IG.ra
[...] C.F._3
, Codice Fiscale deceduta il 12.04.2025, Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Lanciotti e Avv. Anna Simoni del foro di Fermo Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 742 del
02.10.2023, pubblicata il 04.10.2023
Conclusioni: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza n. 742/2023 del Tribunale di Fermo
1) accertare che ha effettuato prelievi dai conti correnti n. Parte_2
2001412 e n. 6017, accesi presso la Banca Marche s.p.a – Agenzia di
EG (ora , cointestati con la madre , Controparte_3 Persona_1 per un ammontare complessivo di € 323.554,00;
2) accertare e dichiarare che le somme prelevate dai due conti correnti suddetti erano, come ben noto alla convenuta, di esclusiva proprietà della sig.ra Per_1
;
[...]
e) dichiarare pertanto che tali somme di denaro sono da ricomprendersi nell'attivo dell'asse ereditario della defunta destinate per Persona_1 volontà della de cuius ed in parti uguali ai suoi due figli e Parte_1 Pt_2
;
[...]
f) dichiarare che all'attore deve essere attribuita una quota pari alla metà della detta somma di denaro e per l'effetto condannare la convenuta a restituire, e quindi a versare al fratello la somma di € 161.777,00, o quella Parte_1 maggiore o minore che risulterà di giustizia….”
Per gli appellati:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
-Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma
e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e, quindi, tenerne conto ai fini della decisione sulle spese del processo così come sancito dal comma 5 dell'art. 46 delle Disp. Att. c.p.c.;
-Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal IG. ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi già esposti nelle superiori premesse;
IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello proposto dal IG. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 742/2023 emessa in data 02.10.2023 dal Tribunale di Fermo e pubblicata in data 04.10.2023. Con vittoria di spese e competenze di lite ex art.
91 c.p.c.".
FATTI DI CAUSA
– in qualità di erede della madre – ha Parte_1 Persona_1 convenuto in giudizio al fine di far accertare l'indebita sottrazione, Parte_2 da parte di quest'ultima, alla de cuius della somma complessiva di euro
323.554,00 attraverso prelevamenti di denaro dai c/c n.2001412 e n. 6017
(accesi presso Banca Marche intestati a e ed Persona_1 Parte_2 alimentati dalla sola ed ottenere la condanna della convenuta alla Per_1 restituzione della somma di euro 161.777,00 (pari alla metà di quanto indebitamente sottratto).
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.
Il sig. proponeva appello avverso detta sentenza, articolando Parte_1
i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e 348 cpc e faceva, altresì, rilevare come parte appellante, nella redazione dell'atto di appello, non si fosse attenuta a quanto previsto e sancito dall'art. 46 delle Disp. Att. C.p.c. in riferimento agli artt. 2, 3
e 6 del D.M. n. 110 del 07.08.2023, chiedendo di tenerne conto nella decisione sulle spese di lite. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio, interveniva il decesso della IG.ra , con Parte_2 conseguente interruzione del giudizio, che veniva tempestivamente riassunto dall'appellante.
Si costituivano i sig.ri e , quali eredi della IG.ra Controparte_1 CP_2
, che, riportandosi alle difese della loro dante causa, chiedevano il Parte_2 rigetto dell'appello.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellati hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c.: detta eccezione è infondata poiché l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che gli stessi appellati hanno, poi, analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. si rileva, invece, che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal
Consigliere Istruttore che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea, ritenendola non provata, senza tener conto del principio della non contestazione e, comunque, omettendo di valutare le prove fornite da esso attore.
Con il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente al primo, stante l'evidente connessione, censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui il Tribunale ha valorizzato le eccezioni sollevate dalla convenuta Pt_2
senza tener conto del fatto che le stesse erano mere allegazioni che,
[...] essa parte eccipiente, avrebbe dovuto provare.
Con il terzo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha mal valutato le prove documentali fornite in primo grado, ritenendole introduttive di una domanda nuova.
In particolare, sostiene che, a fronte della specifica deduzione di esso appellante, attore nel primo grado di giudizio, del fatto che, dal 01.01.2012 al 30.06.2017, sul c/c n. 2002412, cointestato alla de cuius, confluivano soltanto pensioni ed indennità riferibili a quest'ultima, per € 3.100,00 circa mensili, erogate dall' , CP_4
e che dette somme (escluso un prelevamento di € 1.800,00 fatto dalla de cuius), sono state per il resto e per intero (€ 226.000,00 circa) prelevate dalla figlia NT , non vi sarebbe stata contestazione da parte di Parte_2 quest'ultima che si sarebbe limitata ad eccepire che i prelevamenti sono stati autorizzati dalla NT siccome necessari per il sostentamento e per le cure della medesima, con la conseguenza che, proprio in forza del principio di cui all'art 115 cpc, sarebbe provata la circostanza per cui il conto corrente cointestato sarebbe di fatto stato alimentato solo dalla de cuius ed indebiti sarebbero i prelievi fatti negli anni dall'appellata.
Parimenti, sostiene esso appellante che non sarebbe stato contestato dalla Pt_2 il prelevamento dal conto titoli n. 6017, cointestato alla de cuius, della somma di € 96.676,00.
Invero, innanzitutto deve categoricamente escludersi che vi sia stata non contestazione, nel primo grado di giudizio, degli assunti dell'odierno appellante, dal momento che, nel costituirsi il giudizio, la espressamente Parte_2 deduceva” preme evidenziare come l'affermazione di controparte, secondo la quale sui conti correnti cointestati alla IG.ra ed alla defunta Parte_2
sarebbero sempre e soltanto confluite somme di denaro di Persona_1 esclusiva pertinenza di quest'ultima, sia destituita di ogni e qualsivoglia fondamento”, aggiungendo che i prelievi fatti nel corso degli anni, autorizzati sempre dalla de cuius, erano serviti per il sostentamento della stessa, per la cura delle sue gravissime patologie, nonché per il pagamento delle tasse e delle utenze degli immobili di sua proprietà.
Con riferimento, invece, ai titoli e/o certificati relativi al conto corrente n. 6017,
non ha contestato di aver materialmente eseguito i prelievi, ma Parte_2 ha contestato l'appartenenza delle somme alla madre, asserendo che i titoli per l'importo di euro 71.676,00, sono stati acquistati con il ricavato delle proprie vincite al lotto, mentre per euro 25.000,00 erano riferibili ai risparmi della madre e, come tali, sono entrati a far parte dell'asse ereditario.
Ciò premesso, deve valutarsi se il ricorrente abbia o meno fornito la prova del suo assunto e, quindi, del fatto che sui conti de quibus siano confluiti solo denari della de cuius, vincendo, quindi, la presunzione per cui, in ipotesi di conto corrente cointestato, le somme ivi depositate appartengono ad entrambi gli intestatari in pari misura.
Invero, la cointestazione di un conto corrente attribuisce ai correntisti, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto;
tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purchè gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 18777/2015).
Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro correntista, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Cass. n. 3248/1989; n. 4066/2009).
Nel caso in esame, l'appellante, nel primo grado di giudizio, producendo l'estratto conto relativo al c/c n. 2002412 dal 31.12.2011(da cui si rileva un saldo iniziale di euro 235.45) al 31.12.2016 (da cui si rileva un saldo finale di euro 50.90), assume che tutte le somme ivi confluite, pari a € 226.000 circa, siano state indebitamente prelevate dalla sorella , NT del conto. Parte_2
Orbene, dalla visione delle movimentazioni di detto conto, emerge che tutte le entrate, ad eccezione di alcuni versamenti in denaro, l'uno di euro 30.000,00 in data 28.12.12, l'altro di euro 2400.00 in data 26.11.2012, l'altro per euro 970.00 in data 22.5.2014 e l'ultimo di euro 2.000,00 in data 10.11.2016, siano riferibili a pensioni di cui solo la de cuius era titolare (per un totale di circa CP_4
202.000,00 euro), avendo l'appellante allegato, e la circostanza non è contestata, che la era priva di occupazione. Parte_2
Proprio la circostanza che la non percepiva reddito, unitamente al fatto Pt_2 che la stessa ha allegato di aver fatto confluire le vincite del lotto (peraltro tutte risalenti ad un periodo che va dal 1994 al 2002) sul diverso conto n. 6017, porta a far ritenere superata la presunzione di contitolarità e ad affermare la proprietà esclusiva della della provvista del conto e del denaro sullo stesso Per_1 confluito nel corso degli anni, pari, come detto, agli accrediti per euro CP_4
202.000,00 circa (non potendosi riferire univocamente alla de cuius anche i versamenti in contanti sopra indicati analiticamente), circostanza da cui deriva che sul saldo attivo, che è risultato discendere dal versamento di somme di pertinenza della sola si deve escludere che la potesse vantare Per_1 Pt_2 diritti a titolo personale, non potendo disporre in proprio favore della somma depositata e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.
La allora ha eccepito che le somme de quibus sono state utilizzate per far Pt_2 fronte al sostentamento della de cuius ed al pagamento delle tasse e delle utenze degli immobili di sua proprietà, tra i quali vi era anche l'appartamento abitato, per oltre venti anni, dall'odierno appellante, che non ha mai corrisposto alla madre alcuna somma di denaro per il godimento dello stesso, allegando, altresì, che, dal 2008 le condizioni di salute della madre sono notevolmente peggiorate
(cecità), fino ad arrivare al suo completo allettamento ed alla nutrizione a mezzo di sondino naso-gastrico, circostanza che ha determinato un notevole aggravio delle spese di sostentamento della stessa (farmaci, visite mediche specialistiche, presidi sanitari, ecc.), nonchè, inevitabilmente, una consistente erosione della pensione percepita dalla stessa negli ultimi anni della sua vita.
Ha poi versato in atti documentazione fiscale afferente alcune spese e regalie fatte dalla madre con i denari confluiti su detto conto corrente: a tal riguardo, dovendosi precisare che l'appellante contesta solo l'utilizzo indebito da parte della di denari dal 2012 al 2017, anno di decesso della de cuius, irrilevanti Pt_2 sono i documenti dimostrativi di spese affrontate in periodi antecedenti.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti emerge che la ha sostenuto, Pt_2 mediante prelievi sul conto cointestato ed alimentato esclusivamente dalla madre, spese per complessivi euro 3680.00 circa (di cui euro 200,00 in data
15/10/2013 come aiuto alla costruzione della Chiesa in Etiopia;
euro 610,00 in data 31/07/2014 per lavori di tinteggiatura della casa;
euro 610,00 in data 20 maggio 2015 per lavori al garage;
euro 789,42 in data 17 giugno 2013 per pratiche edilizie;
euro 30,99 in data 17 agosto 2013 per diritti di segreteria per pratiche edilizie;
euro 253,76 in data 12 Marzo 2014 per pratiche di frazionamento;
euro 380.64 giusta parcella del 12 Marzo 2014 per il pagamento del delle spese relative alla sanatoria del laboratorio artigianale;
euro 66,00 versati nel novembre 2014 al , ulteriori euro 66,00 Controparte_5 versati in data nel novembre 2013 sempre al;
Euro Controparte_5
71,00 per il pagamento della polizza assicurativa “casa più” per il periodo da
Febbraio 2012 a Febbraio 2013; euro 80,00 per il pagamento della medesima polizza per il periodo da Febbraio 2013 a Febbraio 2014; Euro 79,00 per il pagamento della polizza per il periodo 2015/2016; Euro 79,33 per il periodo
2017/2018; euro 181.40 corrisposte per il pagamento della Cosap sia nel maggio 2013 che nel giugno 2014; euro 182.00 per il pagamento della Cosap relativa agli anni 2016 e 2017).
Ne discende che detratte dall'importo accreditato le somme sopra indicate nonché la somma di euro 1800.00 che lo stesso appellante riferisce essere stata prelevata dalla madre, deve verificarsi se la nel primo grado di giudizio, Pt_2 abbia o meno fornito la prova dei fatti posti a base della sua eccezione e, quindi, di aver utilizzato la residua somma di 196.520,00 per far fronte alle esigenze della de cuius.
Orbene, appare del tutto evidente che la signora , nel periodo Persona_1 dal 2012 al 2017, abbia affrontato spese per la sua sopravvivenza, per l'acquisto di vestiario, per presidi sanitari quando le sue condizioni di salute si sono deteriorate, nonché abbia provveduto al pagamento delle imposte e delle utenze sulla sua abitazione (non risultando provata, a fronte di contestazione,
l'allegazione della per cui la madre avrebbe pagato le utenze anche della Pt_2 casa dell'appellante), spese che si stima equo quantificare in media in euro
1600.00 mensili.
Ne discende che deve ritenersi che, per il periodo dal gennaio 2012 al decesso, avvenuto nel febbraio 2017 e, quindi, per 61 mesi, la stessa abbia utilizzato per far fronte alle proprie esigenze personali, la somma di circa euro 100.000,00, con la conseguenza che il residuo importo di euro 96.520,00 deve ricomprendersi nell'attivo dell'asse ereditario della defunta Persona_1 destinato per volontà della stessa in parti uguali ai suoi due figli Parte_1
e e, per questa, agli odierni appellati e Parte_2 Controparte_1 CP_2
.
[...]
Da ciò deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, all'appellante deve essere attribuita una quota pari alla metà della detta somma di denaro e per l'effetto devono essere condannati gli appellati, in solido tra loro, a restituire a la somma di euro 48.260.00. Parte_1
Con riguardo al conto n. 6017, la ha allegato che i titoli sono stati Parte_2 direttamente da lei acquistati con il ricavato delle vincite al lotto della stessa ((v. doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.), con la conseguenza che i soldi confluiti in detto conto fossero solo ed esclusivamente della IG.ra Pt_2
e come la somma di € 71.676,00, prelevata da detto conto,
[...] appartenesse esclusivamente a quest'ultima.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'appellata nel primo grado di giudizio, emerge che, effettivamente, nel periodo dal 1994 al 2002, la ha fatto consistenti vincite al lotto con cui ben può aver effettuato gli Pt_2 investimenti in titoli i cui frutti sono poi confluiti sul conto corrente di cui trattasi.
Dall'altro canto, la circostanza per cui le pensioni percepite dalla de cuius confluivano tutte sul diverso conto corrente n. 2002412, porta a far ritenere che sussistano plurimi elementi gravi, precisi e concordanti per concludere che il conto n. 6017, sebbene, cointestato, sia stato alimentato esclusivamente dalla
Pt_2
La riforma della sentenza di primo grado comporta una nuova pronuncia sulle spese del doppio grado di giudizio, che si ritiene, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del notevole ridimensionamento del petitum, di compensare nella misura di un mezzo, ponendo la residua parte a carico degli appellati in solido tra loro.
Le stesse si determinano con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate, con riferimento al decisum.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio n.
889/2023, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta che ha effettuato prelievi dal conto corrente n. 2 001412 Parte_2 acceso presso la Banca Marche s.p.a – Agenzia di EG (ora CP_3
, cointestato con la madre , per un ammontare
[...] Persona_1 complessivo di € 96.520,00;
dichiara che la somma di euro 96.520,00 sia da ricomprendersi nell'attivo dell'asse ereditario della defunta destinate per volontà della Persona_1 de cuius ed in parti uguali ai suoi due figli e Parte_1 Parte_2
condanna gli appellati, in solido tra loro, quali eredi di , a restituire Parte_2
a la somma di € 48.260,00 Parte_1
Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, nella misura di un mezzo, spese liquidate per l'intero:
quanto al giudizio di primo grado, in euro 4237.00 per compensi ed in euro
785.75 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;
quanto al presente grado di giudizio, in euro 4650.00 per compensi ed in euro
1165.50 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico