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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4935 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9286/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvMARONE GUIDO giusta procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso LOTITO Controparte_1
GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'1.7.2025, il ricorrente, appartenente al personale docente, impiegata a tempo indeterminato per come specificato in ricorso presso scuole statali pubbliche e prima in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della intera anzianità maturata ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del a effettuare nuova ricostruzione CP_1 della carriera tenuto conto anche dell'anno 2013 escluso dall'amministrazione nella ricostruzione di carriera effettuata.
Non si costituiva l'amministrazione. All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ciò premesso, lo scrivente ritiene di aderire a precedenti conformi di
Codesto Tribunale (cfr. ad esempio sentenza n. 2779/25).
L'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122 del 2013, in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego, prevede che, “in attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111”, le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti […]”, sono “prorogate fino al 31 dicembre
2013”.
D'altro canto, come sancito dal comma 21 dello stesso art. 9, d.l. n. 78 del
2010, “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 16133/24), ha stabilito che le suddette disposizioni, “che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive”, siano “eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010)”.
Di talché, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Infatti, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica riguarda esclusivamente gli effetti economici, essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo perseguito, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Un'interpretazione contraria, in base alla quale le norme di legge di blocco non riguardino solo gli “incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ai sensi del menzionato art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, ma la stessa progressione in carriera, “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni […]”.
In adesione a una recente sentenza della Corte di cassazione, (cfr. sentenza n. 13619/25), si ritiene maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle suddette disposizioni la tesi secondo cui, “in difetto di intervento della contrattazione collettiva”, come invece accaduto per le annualità 2011 e 2012, va escluso che “l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Infatti, l'art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013, l'utilità del periodo
2010/2013” ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, “non pone alcun limite temporale alla
<> degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012 ”.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del citato comma 21, che, analogamente, “esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio”. Tale progressione è stata “significativamente disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area”, rispetto ai quali il legislatore “si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del <> ”.
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che “le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito […]”. Si tratta, dunque, di progressioni che “non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio”.
È questa diversità di fondo che ha indotto il legislatore a prevedere una disciplina differenziata che, si ripete, “prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco” e, “nell'altro, la sterilizzazione delle annualità”, che, pur proiettandosi nel tempo, “non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal
d.l. n. 78/2010”, perché il meccanismo di progressione “riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco”, determinando unicamente un “ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore”, comunque garantita, con la conseguenza che, “in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, […] il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”. Applicando al caso di specie i principi richiamati, si ritiene, dunque, che l'anno di servizio 2013 debba essere computato ai soli fini giuridici.
Pertanto, la domanda è fondata.
Le considerazioni svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 Controparte_2
, così provvede
[...]
1) accoglie il ricorso , per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno di servizio 2013;
2) condanna il al pagamento di una metà delle spese di lite, CP_1 liquidata in €1.650,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 22/12/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9286/2025 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avvMARONE GUIDO giusta procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso LOTITO Controparte_1
GIUSEPPINA giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione carriera
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'1.7.2025, il ricorrente, appartenente al personale docente, impiegata a tempo indeterminato per come specificato in ricorso presso scuole statali pubbliche e prima in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto al riconoscimento della intera anzianità maturata ai fini della ricostruzione della carriera, con condanna del a effettuare nuova ricostruzione CP_1 della carriera tenuto conto anche dell'anno 2013 escluso dall'amministrazione nella ricostruzione di carriera effettuata.
Non si costituiva l'amministrazione. All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Ciò premesso, lo scrivente ritiene di aderire a precedenti conformi di
Codesto Tribunale (cfr. ad esempio sentenza n. 2779/25).
L'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122 del 2013, in materia di contenimento delle spese per il pubblico impiego, prevede che, “in attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111”, le disposizioni recate dall'art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, secondo cui “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti […]”, sono “prorogate fino al 31 dicembre
2013”.
D'altro canto, come sancito dal comma 21 dello stesso art. 9, d.l. n. 78 del
2010, “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
La Suprema Corte (cfr. sentenza n. 16133/24), ha stabilito che le suddette disposizioni, “che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive”, siano “eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010)”.
Di talché, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Infatti, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica riguarda esclusivamente gli effetti economici, essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento dello scopo perseguito, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
Un'interpretazione contraria, in base alla quale le norme di legge di blocco non riguardino solo gli “incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, ai sensi del menzionato art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, ma la stessa progressione in carriera, “estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni […]”.
In adesione a una recente sentenza della Corte di cassazione, (cfr. sentenza n. 13619/25), si ritiene maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle suddette disposizioni la tesi secondo cui, “in difetto di intervento della contrattazione collettiva”, come invece accaduto per le annualità 2011 e 2012, va escluso che “l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014”.
Infatti, l'art. 9, comma 23, d.l. n. 78 del 2010, “nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013, l'utilità del periodo
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Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del citato comma 21, che, analogamente, “esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio”. Tale progressione è stata “significativamente disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area”, rispetto ai quali il legislatore “si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del <
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(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito […]”. Si tratta, dunque, di progressioni che “non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio”.
È questa diversità di fondo che ha indotto il legislatore a prevedere una disciplina differenziata che, si ripete, “prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco” e, “nell'altro, la sterilizzazione delle annualità”, che, pur proiettandosi nel tempo, “non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal
d.l. n. 78/2010”, perché il meccanismo di progressione “riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco”, determinando unicamente un “ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore”, comunque garantita, con la conseguenza che, “in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, […] il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”. Applicando al caso di specie i principi richiamati, si ritiene, dunque, che l'anno di servizio 2013 debba essere computato ai soli fini giuridici.
Pertanto, la domanda è fondata.
Le considerazioni svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_2 Controparte_2
, così provvede
[...]
1) accoglie il ricorso , per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno di servizio 2013;
2) condanna il al pagamento di una metà delle spese di lite, CP_1 liquidata in €1.650,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 22/12/2025. il Giudice dott. Francesco De Giorgi