Ordinanza cautelare 24 marzo 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento datato -OMISSIS- notificato in pari data con il quale è stata decretata la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 23.05.2024 a seguito dell’istanza -OMISSIS- presentata ai sensi del -OMISSIS- presso la Prefettura di Savona dal -OMISSIS-nato a -OMISSIS-il -OMISSIS- ai fini dell’assunzione nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria dello straniero -OMISSIS-nato in -OMISSIS-l’-OMISSIS-, nonché l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2025 il dott. LO BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al fine dell’impiego presso il datore di lavoro richiedente.
2) Al lavoratore ricorrente è stato rilasciato il nulla osta all’assunzione del ricorrente nell’ambito delle quote di ingresso di lavoratori extracomunitari previste dal -OMISSIS-) e, in forza di tale titolo, è entrato in Italia in data 10.8.2024.
Tuttavia il lavoratore si è presentato in Prefettura oltre gli 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia previsti dall’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998.
4) La Prefettura, pertanto, con il provvedimento impugnato di cui in epigrafe, ha revocato il nulla osta suddetto e il ricorrente in quanto il lavoratore si è presentato in Prefettura “ oltre gli otto giorni lavorativi previsti dall’art. 22, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 ”.
Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento con il ricorso di cui in epigrafe.
5) Con ordinanza cautelare -OMISSIS-questo T.A.R. ha sospeso l’efficacia della revoca impugnata in quanto “ la mancata presentazione alla Prefettura entro gli 8 giorni dall’ingresso in Italia (sempre che tale termine possa essere considerato perentorio), pare imputabile a ragioni di forza maggiore ”. All’udienza del 3.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) Con l’UNICO MOTIVO il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 42 D.L. 73/22 e dell’art. 22 D.Lgs. 286/1998, il difetto di istruttoria, dei presupposti e il conseguente travisamento in quanto la ritardata presentazione in Prefettura oltre gli 8 giorni lavorativi sarebbe giustificata da ragioni non imputabili al lavoratore consistenti nel fatto che, come documentato in atti, in data 19.8.2024 il datore di lavoro è incorso in un incidente stradale e, dopo essere stato curato al pronto soccorso, ha dovuto rimanere a riposo a casa per 20 giorni, non avendo la materiale possibilità di presentarsi in Prefettura per stipulare il contratto di soggiorno.
Il motivo è fondato.
L’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 stabilisce:
- al comma 6 che “ Entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis ”;
- al comma 5-ter che il nulla osta all’ingresso in Italia è revocato se “ il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma [8 giorni, n.d.e.] , salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ”.
Nel caso in questione il termine degli 8 giorni previsti dalla normativa suddetta devono essere considerati come giorni “lavorativi” - come correttamente riconosciuto anche dal provvedimento impugnato - trattandosi di un termine finalizzato alla stipula del contratto di soggiorno in Prefettura, per il quale è pertanto richiesta la presenza del datore di lavoro e dei funzionari prefettizi la cui disponibilità deve intendersi riferita ai soli giorni lavorativi, non sussistendo esigenze di particolare urgenza tali da imporre la disponibilità di tali soggetti anche nei giorni festivi.
Pertanto, escludendo le domeniche 11 e 18 agosto 2024, il termine di 8 giorni è scaduto il 20.8.2024 ma, dome documentato dal ricorrente, il giorno 19.8.2024 il datore di lavoro si è infortunato, non potendo stipulare in Prefettura il contratto di soggiorno.
Ne consegue che la ritardata presentazione dello straniero in Prefettura è derivata dalla causa a esso non imputabile dell’inabilità temporanea del datore di lavoro, in mancanza del quale il contratto di soggiorno non sarebbe stato stipulabile.
Il lavoratore, in ogni caso, si è spontaneamente presentato in Prefettura il 12.9.2025 spiegando le ragioni del ritardo ed avendo così assolto all’obbligo di cui all’art. 22 del TUI suddetto.
Per tali ragioni l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
8) Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
9) Le spese del giudizio, a causa della particolarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente
LI ET, Primo Referendario
LO BO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO BO | PE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.