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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14359 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. MA AN, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 50139 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente TRA
con domicilio eletto in Roma, Parte_1 presso lo studio del procuratore avvocato Walter Condoleo che la rappresenta e difende giusta procura in atti PARTE ATTRICE E in persona dell'amministratore Controparte_1 pt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Mattia Bernardini che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Girardi giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: lesione personale.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il , in Roma, Via Crispolti n. Controparte_1
13, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi all'interno dello stabile in data 16.9.2020, alle ore 17.15 circa, quando incappava in un tombino sconnesso rispetto alla pavimentazione cadendo a terra. Narrava parte attrice che nel poggiare il piede nel tombino cadeva a terra andando ad urtare il volto. All'esito della caduta veniva condotta presso il P.S. dell'Ospedale S. Pertini dove le veniva diagnosticato un trauma facciale, frattura delle ossa nasali con prognosi di gg. 21 s.c..
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Non riuscendo a comporre stragiudizialmente la lite parte attrice introduceva il presente giudizio. Il contestava ogni addebito per i motivi esposti in CP_1 comparsa e chiedeva il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento. In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue. Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private). In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa'', e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c..
A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall'art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che
“quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di
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essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass.
9.2.2004 n. 2430). Cosi, in applicazione di tale principio : (-) Cass.
9.2.2004 n. 2430 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile', (-) Cass. 4.1 1.2003 n, 16527 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità; (-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;
(-) Cass. 24.11 .1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1 , 2044, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene. Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia CP_1 effettivamente custode della cosa, e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso) diventa onere del custode stesso fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità dell'evento dannoso. Ricostruzione dell'incidente e responsabilità. La dinamica del sinistro fa propendere per una responsabilità in capo al . CP_1
All'esito delle prove testimoniali è emerso che la pavimentazione del cortile risultasse sconnessa a causa di un tombino rialzato non percepibile nelle circostanze di tempo e di luogo così come descritte. Tali circostanze, unitamente al fatto che quel giorno fosse una giornata di pioggia, hanno certamente contribuito alla caduta dell'attrice. Nessuno
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ha provato che vi fosse stata negligenza o imprudenza della Pt_1 nell'incedere all'interno del cortile condominiale. Piuttosto era onere del di tenere in sicurezza le parti comuni ivi compreso il CP_1 tombino in questione. I testi escussi hanno confermato la dinamica offerta dall'attrice. Sia la teste che la teste hanno riferito che Testimone_1 Testimone_2 la sconnessione non era segnalata e non era certamente ben visibile. Nel caso di specie sussisterebbero anche gli elementi utili ad integrare gli estremi di cui all'art. 2043 c.c., la visibilità in capo a tutti.
Danni subiti da Parte_1
Danno biologico. In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità). Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto dì invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura
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dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica. L'evento biologico, la valutazione della sua incidenza, la quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea La valutazione del danno biologico subito dall'attrice deve tener conto della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso, salvo la documentazione medica venuta ad esistere eventualmente successivamente nel corso del giudizio. Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto ampia documentazione in ordine al danno subito ad iniziare dal referto dell'ospedale. La situazione veniva valutata dal CTU i cui risultati, raggiunti con iter logico ineccepibile, si condividono pienamente. Egli constatava la compatibilità delle lesioni con l'incidente occorso alla Parte_2
All'esame obiettivo confermava la diagnosi del P.S.. 1.- Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica così determinabile:
.- invalidità permanente:5%
.- incapacità temporanea assoluta: gg. 21
.- incapacità temporanea relativa: gg. 20 (al 50%). Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare la somma di euro 6.788,50 tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro – 45 anni- e delle tabelle applicate dal Tribunale di Roma che si ritengono più idonee al calcolo dell'effettivo disagio sofferto dalla persona come emerge dalla relazione di accompagnamento. Quanto all'invalidità temporanea si calcola, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di euro 4.037,75 di cui ITA gg21 €2.735,25 ed ITP (al 50%30gg) €1.302,50 .
2.- Spese sostenute e sostenende Sono state documentate spese mediche per €162,00 ritenute congrue.
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3.- La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale A titolo di ristoro del danno non patrimoniale, avuto riguardo al grado di afflittività delle lesioni non si ritiene di dover procedere alla personalizzazione del danno.
4.- Il danno patrimoniale L'entità delle lesioni subite, ma soprattutto, avuto riguardo all'età della periziando, non incidono sulla cenestesi lavorativa. Totale da liquidare a . Parte_1
In totale per i titoli su indicati spettano alla euro 10.988,25 Pt_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In conclusione il andrà condannato al Controparte_1 pagamento della suindicata somma in favore di parte attrice oltre interessi legali dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di spese che vengono liquidate in complessivi Parte_1
€4.850,00 di cui €800,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore pt, così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice e condanna il convenuto 2 ° in persona Controparte_1 del lrpt al pagamento in suo favore della somma di euro 10.988,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2.- condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore pt alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di € 4.850,00 di cui euro800,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
Così deciso in Roma il giorno 17.10.2025. IL GIUDICE
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MA AN
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr. MA AN, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 50139 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2025 e vertente TRA
con domicilio eletto in Roma, Parte_1 presso lo studio del procuratore avvocato Walter Condoleo che la rappresenta e difende giusta procura in atti PARTE ATTRICE E in persona dell'amministratore Controparte_1 pt con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Mattia Bernardini che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Girardi giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA OGGETTO: lesione personale.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio il , in Roma, Via Crispolti n. Controparte_1
13, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi all'interno dello stabile in data 16.9.2020, alle ore 17.15 circa, quando incappava in un tombino sconnesso rispetto alla pavimentazione cadendo a terra. Narrava parte attrice che nel poggiare il piede nel tombino cadeva a terra andando ad urtare il volto. All'esito della caduta veniva condotta presso il P.S. dell'Ospedale S. Pertini dove le veniva diagnosticato un trauma facciale, frattura delle ossa nasali con prognosi di gg. 21 s.c..
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Non riuscendo a comporre stragiudizialmente la lite parte attrice introduceva il presente giudizio. Il contestava ogni addebito per i motivi esposti in CP_1 comparsa e chiedeva il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.5.2025 ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata e pertanto merita accoglimento. In ordine al merito della vicenda è a dirsi quanto segue. Come noto, la giurisprudenza non ha fornito risposte sempre univoche al tormentato tema dei danni derivati direttamente o indirettamente da cose inerti (come ad es. nel caso di cadute, scivolate od inciampi su pavimenti bagnati od irregolari, scale, rampe, moquette con lembi sollevati, urti contro vetrate non visibili, e più in generale tutte le ipotesi di lesività personali derivanti dall'uso delle altrui proprietà immobiliari, siano esse pubbliche o private). In particolare, è controverso se in questi casi il danno possa ritenersi arrecato “dalla cosa'', e quindi se ad essi sia applicabile l'art. 2051 c.c..
A tale problema un primo e prevalente orientamento da soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento, e dunque la fattispecie può essere disciplinata unicamente - ricorrendone i presupposti - dall'art. 2043 c.c.. Ha osservato, in particolare, la S.C., che
“quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. In questi casi il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va tuttavia adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di
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essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (Cass.
9.2.2004 n. 2430). Cosi, in applicazione di tale principio : (-) Cass.
9.2.2004 n. 2430 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che era caduta in una botola aperta, ben visibile', (-) Cass. 4.1 1.2003 n, 16527 ha escluso l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. con riferimento ai danni riportati da una persona che aveva urtato contro un ramo d'albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità; (-) Cass. 17.1 .2001 n. 584 ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al caso del cliente di un supermercato che, spingendo il carrello nel piazzale antistante l'esercizio commerciale, non si avvedeva della presenza di una buca sul manto stradale, nella quale si incastrava una ruota del carrello, determinando la caduta del cliente;
(-) Cass. 24.11 .1979 n. 6148, in Giur. it. 1980, I, 1, 557, e Cass. 24.1.1975 n. 280, in Giur. it. 1978, I, 1 , 2044, hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai danni subiti dal cliente di una banca scivolato sul pavimento bagnato, affermando che tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi la detiene. Pertanto, una volta stabilito che il convenuto sia CP_1 effettivamente custode della cosa, e che il danno sia stato cagionato da questa (vuoi perché pericolosa ex se, vuoi perché in essa si è innestato ab externo un agente dannoso) diventa onere del custode stesso fornire la prova del caso fortuito, e cioè della assoluta imprevedibilità dell'evento dannoso. Ricostruzione dell'incidente e responsabilità. La dinamica del sinistro fa propendere per una responsabilità in capo al . CP_1
All'esito delle prove testimoniali è emerso che la pavimentazione del cortile risultasse sconnessa a causa di un tombino rialzato non percepibile nelle circostanze di tempo e di luogo così come descritte. Tali circostanze, unitamente al fatto che quel giorno fosse una giornata di pioggia, hanno certamente contribuito alla caduta dell'attrice. Nessuno
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ha provato che vi fosse stata negligenza o imprudenza della Pt_1 nell'incedere all'interno del cortile condominiale. Piuttosto era onere del di tenere in sicurezza le parti comuni ivi compreso il CP_1 tombino in questione. I testi escussi hanno confermato la dinamica offerta dall'attrice. Sia la teste che la teste hanno riferito che Testimone_1 Testimone_2 la sconnessione non era segnalata e non era certamente ben visibile. Nel caso di specie sussisterebbero anche gli elementi utili ad integrare gli estremi di cui all'art. 2043 c.c., la visibilità in capo a tutti.
Danni subiti da Parte_1
Danno biologico. In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità). Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto dì invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura
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dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica. L'evento biologico, la valutazione della sua incidenza, la quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea La valutazione del danno biologico subito dall'attrice deve tener conto della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso, salvo la documentazione medica venuta ad esistere eventualmente successivamente nel corso del giudizio. Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto ampia documentazione in ordine al danno subito ad iniziare dal referto dell'ospedale. La situazione veniva valutata dal CTU i cui risultati, raggiunti con iter logico ineccepibile, si condividono pienamente. Egli constatava la compatibilità delle lesioni con l'incidente occorso alla Parte_2
All'esame obiettivo confermava la diagnosi del P.S.. 1.- Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica così determinabile:
.- invalidità permanente:5%
.- incapacità temporanea assoluta: gg. 21
.- incapacità temporanea relativa: gg. 20 (al 50%). Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare la somma di euro 6.788,50 tenuto conto dell'età dell'attrice al momento del sinistro – 45 anni- e delle tabelle applicate dal Tribunale di Roma che si ritengono più idonee al calcolo dell'effettivo disagio sofferto dalla persona come emerge dalla relazione di accompagnamento. Quanto all'invalidità temporanea si calcola, in via equitativa ed al valore attuale secondo i criteri su indicati, l'ulteriore somma di euro 4.037,75 di cui ITA gg21 €2.735,25 ed ITP (al 50%30gg) €1.302,50 .
2.- Spese sostenute e sostenende Sono state documentate spese mediche per €162,00 ritenute congrue.
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3.- La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale A titolo di ristoro del danno non patrimoniale, avuto riguardo al grado di afflittività delle lesioni non si ritiene di dover procedere alla personalizzazione del danno.
4.- Il danno patrimoniale L'entità delle lesioni subite, ma soprattutto, avuto riguardo all'età della periziando, non incidono sulla cenestesi lavorativa. Totale da liquidare a . Parte_1
In totale per i titoli su indicati spettano alla euro 10.988,25 Pt_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In conclusione il andrà condannato al Controparte_1 pagamento della suindicata somma in favore di parte attrice oltre interessi legali dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e pertanto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di spese che vengono liquidate in complessivi Parte_1
€4.850,00 di cui €800,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1 dell'amministratore pt, così provvede:
1.- accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice e condanna il convenuto 2 ° in persona Controparte_1 del lrpt al pagamento in suo favore della somma di euro 10.988,25 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2.- condanna il in persona Controparte_1 dell'Amministratore pt alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice nella misura di € 4.850,00 di cui euro800,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
Così deciso in Roma il giorno 17.10.2025. IL GIUDICE
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