Articolo 4 della Legge 19 febbraio 1960, n. 236
Articolo 3
Versione
16 aprile 1960
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .

Entrata in vigore il 16 aprile 1960