Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalita' relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovra' essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 .