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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2498/2024 tra le parti:
cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. FROSINI PAOLO (cf C.F._2
ATTORE IN REVOCAZIONE cf ), Controparte_1 C.F._3 con l'avv. NANNINI FRANCESCA (cf ) C.F._4
CONVENUTO
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata ex artt. 395 n.
1-396 c.p.c. da
[...] per la revocazione della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia in Pt_1 data 7.12.2023, passata in giudicato in data 7.6.2024, a definizione del giudizio R.G. n. 597/2023 e in relazione alla quale l'attore denuncia il dolo della controparte, parte attrice in quel giudizio oltre che figlio dell'odierno attore, in quanto avrebbe “fatto in modo che suo padre convenuto in giudizio non potesse far valere una scrittura unilaterale rilasciata molti anni prima in cui il figlio stesso gli concedeva in uso gratuito (vel diritto di abitazione) il CP_1 bene immobile dal quale oggi in forza della sentenza revocanda lo sta sfrattando” (cfr. pag. 1 atto di citazione in revocazione): il giudizio a quo era stato introdotto dall'odierno convenuto per sentir accertare il proprio diritto di proprietà sull'immobile posto in Comune di Montecatini Terme (PT), via Bovio
n. 18 (CT Fabbricati del Comune di Montecatini Terme, foglio 18 part. unite
181 sub 2-557 sub 2 (graffate), zona censuaria 1, cat. A/3, cl. 4, vani 9, rendita euro 790,18 oltre quota comuni ex art. 1117 c.c.) e sentir condannare colà convenuto, all'immediato rilascio dell'immobile in Parte_1 questione e alla sua restituzione in favore del figlio CP_1 Assume l'odierna parte attrice che, in data successiva all'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza definitoria del giudizio R.G. n. 597/2023 Trib.
Pistoia, il convenuto avrebbe confessato in presenza di un testimone di aver a suo tempo riconosciuto in favore del padre il diritto di abitazione vita Pt_1 natural durante sull'immobile de quo perciò chiede, previa audizione del teste in questione:
“voglie[a] il tribunale adito revocare per dolo dell'attore nella causa civile rg
573/23 rg Tribunale di Pistoia qui convenuto e per essersi Controparte_1 rinvenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa la prova oltreché del dolo stesso anche del diritto di ab[d] abitare nel bene di via Parte_1
Bovio 18 a Montecatini intestato al figlio la sentenza 7,.12.,23 Controparte_1 del Tribunale di Pistoia allegata”, aggiungendo
“In via di urgenza si chiede sospensione della esecutività della sentenza che è in corso di esecuzione forzata per rilascio. L'odierno attore ottantenne non ha altro immobile e ricaverebbe un danno irreparabile trovandosi a detta età senza dimora e godendo di misera pensione inidonea ad ottenere altro alloggio”.
I.2. Respinta l'istanza di sospensiva attorea con decreti inaudita altera parte
27.12.2025 e 2.1.2025 e, quindi, con ordinanza 5.2.2025 emessa dopo l'instaurazione del contraddittorio con la controparte (cfr. R.G. n. 2498-
1/2024), quest'ultima si costituisce con comparsa anche nel giudizio principale eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'avversa domanda per mancata produzione in giudizio della copia autentica della sentenza revocanda, l'inammissibilità della domanda per decadenza dai termini ex artt.
325 e 326 c.p.c., ancora la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi essenziali e genericità dell'atto nonché difetto di specificità dei motivi addotti, contestando poi il merito dell'altrui pretesa per mancanza di dolo revocatorio e genericità delle allegazioni di controparte e così concludendo:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità
e/o la nullità delle domande ex adverso avanzate per tutti i motivi già indicati in atti;
conseguentemente rigettare tutte le domande proposte dal Sig.
[...] con l'atto di citazione in revocazione per tutti i motivi di fatti e di diritto Pt_1 di cui alla narrativa del presente atto da aversi qui per richiamati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1032/2023 emessa dall'intestato Tribunale il
7.12.2023, repertorio n. 1921/2023 dell'11.12.2023; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal Sig. con l'atto Parte_1 di citazione in revocazione per tutti i motivi di fatti e di diritto di cui alla narrativa del presente atto da aversi qui per richiamati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1032/2023 emessa dall'intestato Tribunale il
7.12.2023, repertorio n. 1921/2023 dell'11.12.2023; in estremo subordine, nell'ipotesi denegatissima di accoglimento della domanda di revocazione, con ogni e più ampia riserva al riguardo e riportandosi ai propri atti e documenti, accogliere le conclusioni già formulate dal Sig. nel giudizio RG 597/23 di seguito trascritte: Controparte_1 previa declaratoria del diritto di proprietà dell'attore Sig. Controparte_1 sull'immobile posto in Comune di Montecatini Terme, Via Bovio n. 18, come in atto descritto, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Montecatini
Terme nel foglio 18 dalle particelle unite 181 sub 2 – 557 sub 2 (graffate), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 4, vani 9, rendita euro 790,18, oltre quote comuni ex art. 1117 c.c., per tutti i motivi di cui alla narrativa, condannare il Sig. nato a [...]
NG
(OT) il 18/08/1944, codice fiscale , all'immediato rilascio C.F._1 dell'immobile in questione, libero e vacuo da cose e persone ed alla contestuale restituzione dello stesso in favore del Sig. come in epigrafe generalizzato;
Controparte_1 in via alternativa e/o gradata accertata e dichiarata l'illegittima occupazione per detenzione sine titulo da parte del Sig. nato a [...] il [...], codice Parte_1 fiscale , dell'immobile sito in Comune di Montecatini C.F._1
Terme, Via Bovio n. 18, come in atto descritto, rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Montecatini Terme nel foglio 18 dalle particelle unite
181 sub 2 – 557 sub 2 (graffate), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 4, vani
9, rendita euro 790,18, oltre quote comuni ex art. 1117 c.c., condannare il Sig. nato a [...] il [...], Parte_1 codice fiscale , all'immediata restituzione dell'immobile in C.F._1 questione, libero e vacuo da cose e persone in favore del Sig. Controparte_1 come in epigrafe generalizzato.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. I.3. Disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., cui ha provveduto unicamente parte convenuta, all'esito della prima udienza 22.5.2025 dopo ampia e accesa discussione fra le parti è stata respinta l'unica istanza istruttoria formulata dalla sola parte attrice (prova per testi) perché irrilevante oltre che genericamente formulata ed è stata fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte di parte ex art. 127ter c.p.c..
******
II. La domanda attorea merita integrale rigetto per le questioni assorbenti di cui appresso.
Val la pena segnalare che parte attrice non ha curato il deposito di alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c., in tal modo neppure replicando alle plurime eccezioni preliminari sollevate nella comparsa avversaria.
In ogni caso, come già evidenziato nell'ordinanza confermativa del rigetto dell'istanza di sospensiva attorea (cfr. ordinanza 5.2.2025 depositata nel sub- fascicolo R.G. n. 2498-1/2024), al di là delle questioni preliminari assume portata dirimente un aspetto, afferente al merito della lite ma incidente anche sull'ammissibilità del mezzo impugnatorio prescelto, che è quello riguardante la totale inidoneità delle allegazioni attoree al raggiungimento dello scopo del presente giudizio, i.e. la revocazione della sentenza gravata per dolo della controparte e quindi, prima ancora, l'allegazione e dimostrazione della sussistenza del cd. dolo revocatorio, atto cioè a trarre in errore il giudice su circostanze rilevanti e decisive per la decisione della controversia.
Invero, l'attore ha agito in revocazione ex art. 395 n. 1 c.p.c. invocando l'artificio del figlio propria controparte processuale, nell'aver tenuto CP_1 nascosta una scrittura privata risalente a molti anni prima con la quale costui concedeva al padre in uso gratuito, a titolo di diritto di abitazione, l'immobile oggetto della domanda di rilascio accolta con la sentenza qui gravata: tuttavia, nel giudizio a quo l'odierno attore mai ha fatto valere, nelle forme e nei termini di rito, la sussistenza di un tale diritto di godimento personale (diritto di abitazione), esaurendo la propria tesi difensiva nel contrapporre un proprio diritto di proprietà sul bene al diritto di proprietà reclamato dal figlio.
Quanto sopra emerge per tabulas dagli scritti difensivi depositati dall'odierno attore nel giudizio a quo, R.G. n. 597/2023, prodotti nel presente giudizio dal convenuto in allegato alla propria comparsa costitutiva e non contestati ex adverso (con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.): in particolare, nella comparsa di cost. e risposta nel R.G. n. 597/2023 (prodotta sub doc. 6 fasc. convenuto) condensava la sua difesa nel dedurre che “SI STA PER Parte_1
PROMUOVERE SEPARATA CAUSA
CONTRO
IL SIGNOR DO (I
DOCUMENTI FONDANTI SI SONO OTTENUTI OLTRE IL TERMINE PER
PROPORRE RICONVENZIONALE) PER VEDERE ACCERTATO COME IL
PROPRIETARIO SOSTANZIALE DELLA CASA IN QUESTIONE SIA IL PADRE
COMPARENTE E NESSUN DIRITTO LECITO POSSA VANTARE L'ODIERNO
ATTORE”, quindi in mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. dal contenuto di poche righe
(prodotta sub doc. 7 fasc. convenuto) si limitava a chiedere prova per testi sui seguenti due capitoli, entrambi tesi a dimostrare il diritto di proprietà sul bene in capo a sé medesimo “1) dcv che il bene immobile posto in Via Bovio 18 a
Montecatini intestato a è stato reperito scelto e pagato dal Controparte_1 padre di lui con il vostro intervento professionale? Parte_1
2) dcv che il detto bene vene intestato al signor solo per la volontà CP_1 paterna di supportare il figlio eplicitata nei colloqui avvenuto davanti a lei?”.
A fronte di tali evidenze documentali, parte attrice nulla ha dedotto e replicato, neppure in sede di udienza ex art. 183 c.p.c. ove si è concentrata su altri aspetti di cui tratteremo oltre.
Pertanto, è da confermare quanto già osservato con la citata ordinanza
5.2.2025 ossia che “al di là delle plurime eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (dep.
3.1.2025 nel giudizio principale R.G. n. 2498/2024 e dep. 13.1.2025 nel presente sub- fascicolo R.G. n. 2498-1/2024) – e che pure risultano in gran parte assistite, esse sì, da fumus di fondatezza – rivesta portata dirimente ai fini della delibazione sull'istanza di sospensiva il rilievo, documentalmente supportato
(cfr. allegati 6 e 7 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta), per cui nel giudizio concluso con la sentenza di cui viene chiesta la revocazione
l'odierno attore, convenuto in quel giudizio, non ha dedotto nei termini preclusivi per le allegazioni fattuali le circostanze su cui oggi vorrebbe fondare la propria domanda per revocazione con l'effetto che, se anche questa per ipotesi potesse risultare dimostrata all'esito del presente giudizio, non potrebbe tuttavia avere influenza alcuna sul giudizio a quo atteso che ivi l'odierno attore si era difeso, peraltro del tutto genericamente, asserendosi proprietario dell'immobile su cui il figlio odierno convenuto, dichiara di vantare il diritto di proprietà CP_1 mentre mai era stata spesa la tesi oggi propugnata a fondamento della domanda di revocazione, ossia che sul medesimo immobile il figlio CP_1 avesse costituito un diritto di abitazione vita natural durante in favore
[...] del padre: non essendo tale circostanza mai stata allegata in termini nel processo a quo, essa non può indebitamente rientrarvi tramite il presente giudizio, che dunque si rivela inutile allo scopo”.
In altri termini, se anche fosse vero per ipotesi che l'odierno convenuto fosse riuscito a tenere nascosta al padre la scrittura privata acclarante il diritto di abitazione di quest'ultimo sull'immobile oggetto di contesa, è in radice da escludere che tale comportamento abbia tratto in errore il giudice a quo portandolo ad assumere determinazioni diverse da quelle che avrebbe assunto se fosse stato a conoscenza della circostanza atteso che, come visto e comprovato per tabulas, mai l'odierno attore aveva allegato siffatta circostanza nel giudizio a quo e dunque della stessa il giudice di quel giudizio non avrebbe potuto conoscere né delibare in merito.
Ogni altra questione assorbita.
III. Merita, nell'affrontare il profilo della regolamentazione delle spese di lite, porre l'accento sul contegno processuale della parte attrice la quale:
- ha azionato un giudizio per revocazione ex art. 395 co. 1 n. 1 c.p.c. manifestamente infondato, perché basato su circostanze di fatto mai allegate
(nei termini di rito) nel giudizio a quo;
- ha individuato, peraltro, un motivo di revocazione dai risvolti particolarmente gravi (e suscettibili di rilievo penale), denunciando la condotta fraudolenta della controparte nel trarre in inganno l'autorità giudicante;
- ha depositato (peraltro, in pieno periodo di festività) due istanze urgenti di sospensiva a distanza di soli tre giorni (27.12.2024 e 30.12.2024), dopo un primo rigetto inaudita altera parte motivato sotto il profilo sia del fumus che del periculum (cfr. decreto 27.12.2024 nel R.G. n. 2498-1/2024), continuando a insistere nell'istanza con terminologia a dir poco inappropriata al contesto
(“SI SOSPENDA L'ESECUZIONE IN ATTESA DEL MERITO SE UN MINIMO DI
UMANITÀ DEVE PRESIEDERE ANCORA LE AULE DI GIUSTIZIA”, così la nota scritta ex art. 127ter c.p.c. attorea dep. 12.1.2025 e 13.1.2025 nel R.G. n.
2498-1/2024);
- a fronte di una dettagliata comparsa di costituzione e avversaria, peraltro ricca di eccezioni preliminari oltre che di contestazioni nel merito, non ha provveduto al deposito di alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c.; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. ha speso la “carta” delle trattative in corso con la controparte, con allegazioni fattuali dettagliatamente contestate ex adverso e affidate alla produzione (non preannunciata alla collega avversaria) di una mail riservata personale, in spregio alle regole deontologiche della professione forense;
alla medesima udienza, come attestato dal giudice nel verbale, ha mostrato agitazione e inopportunità di contegno durante l'esposizione delle puntuali repliche a opera del legale di controparte (cfr. verbale udienza 22.5.2025);
- da ultimo, non ha depositato nota scritta ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza di discussione orale nel fascicolo R.G. n. 2498/2024, limitandosi al deposito di una “memoria autorizzata” nel sub-fascicolo sulla sospensiva R.G. n. 2498-
1/2024 già “chiuso” e definito con l'ordinanza di rigetto della sospensiva
5.2.2025 cit. (tanto è vero che tutti i successivi atti ed eventi processuali sono stati depositati e comunicati alle parti nel R.G. n. 2498/2024), dunque memoria inammissibile ma, anche a voler pensare a un errore materiale nel deposito della stessa nel sub-fascicolo piuttosto che nel fascicolo principale, inaccoglibile laddove contiene una rinuncia agli atti e al diritto con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere a spese compensate quando tale pretesa “rinuncia” era stata proprio l'oggetto dell'accesa discussione in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c. all'esito della quale parte convenuta aveva chiesto fissarsi udienza di discussione orale della causa.
In proposito, occorre da un lato rilevare la pretestuosità di una simile rinuncia atteso che proprio in sede di discussione di ipotesi conciliative davanti al giudice (cfr. verbale udienza 22.5.2025) la parte convenuta aveva esposto le proprie motivate riserve avverso la rinuncia de qua – in particolare, circa la rimessione di querele che l'attore ha dedotto di aver sporto nei confronti del figlio ma che non risultano, né l'attore (pur espressamente richiesto di ciò) ha avuto cura di documentare, rendendo così priva oggetto la propria rinuncia sul punto – , dall'altro lato evidenziare come in assenza di accordo con la controparte (non allegato ed escluso per tutto quanto detto, avendo peraltro il convenuto regolarmente depositato nel giudizio principale R.G. n. 2498/2024 la propria nota scritta ex art. 127ter c.p.c. sostituiva della discussione orale d'udienza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.) un'eventuale declaratoria di cessata materia del contendere implicherebbe comunque la pronuncia sulle spese di lite in virtù della cd. soccombenza virtuale, che grava sulla parte attrice per tutto quanto argomentato supra, par. II. Le osservazioni appena svolte determinano la condanna di parte attrice soccombente al pagamento:
(i) sia delle spese di lite del presente giudizio, liquidate a mente del DM
147/2022 in base al valore della causa (indeterminabile, bassa complessità) e alla consistenza dell'attività processuale espletata, esclusa la fase istruttoria in linea con la nota spese depositata da parte convenuta in sede di note scritte ex art. 127ter c.p.c. (dep. 8.9.2025) e con parziale riduzione dei compensi per la fase decisionale siccome svolta in modalità semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., laddove per il sub-procedimento di sospensiva non sono previsti compensi ad hoc trattandosi di una fase propria del giudizio di merito che non richiede studio apposito e per la quale può essere valutato un compenso aggiuntivo sub specie di “fase di trattazione” considerata l'attività difensiva spesa nella discussione (benché in modalità scritta) in ordine all'istanza inibitoria;
(ii) sia di una ulteriore somma ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. che pare congruo individuare in ½ delle spese di lite come complessivamente liquidate e che, come tale, assorbe l'istanza attorea ex art. 89 c.p.c. in quanto, più che singole espressioni, è il contegno complessivo tenuto in giudizio dalla parte attrice a manifestare segni di temerarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., di un'ulteriore somma pari a ½ di quanto complessivamente liquidato al capo 2) del presente dispositivo.
Pistoia, 01/10/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini