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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 851/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
(c.f. , con sede in Alessandria Via Parte_1 P.IVA_1
Vescovado n. 1 n persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Parte_2
elettivamente domiciliata in Torino Via Monte Asolone n. 8 presso lo Studio
[...] dell'Avv. Domenico Celi - indirizzo pec - che Email_1 la rappresenta e difende tanto unitamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Carlo
Traverso del Foro di Alessandria – indirizzo pec - giusta Email_2 delega a margine dell'atto di appello Appellante
CONTRO
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresenta pro-tempore CP_1 P.IVA_2
con sede legale in Alessandria, Via San Giovanni Bosco n. 31, ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata in Via Trotti n. 46, presso lo studio e la persona dell'Avv.
Massimo Grattarola - indirizzo pec: - che la rappresenta e Email_3 difende, giusta procura alle liti rilasciata in data 16.06.2020 a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Appellata ed appellante incidentale
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 15 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
1 “Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 381/2022 emessa dal Tribunale di
Alessandria, depositata il 2.5.2022 e non notificata.
Previa dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste ES
; previa ammissione del capitolo 6 dedotto in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
[...]
- Respingere ogni domanda proposta dalla nei confronti della CP_1 [...] siccome infondata in fatto e in diritto, dichiarando risolto Parte_1 il contratto di affidamento di servizio datato 16.12.2019 stipulato tra le parti per grave inadempimento di e dando comunque atto e dichiarando che CP_1 nulla è dovuto dalla alla in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore.
- Respingere l'appello incidentale proposto dalla siccome CP_1 inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
- Disporre la restituzione dell'importo di € 24.534,64= corrisposto da
[...]
a in forza dell'impugnata sentenza, oltre Parte_1 CP_1 interessi di legge.
- Con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e con rifusione della tassa di registro pagata da Parte_1 di € 400.00=”.
[...]
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
- rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto.
- In accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare risolto il contratto per inadempimento di e per l'effetto condannare la stessa a risarcire a Parte_1 Pt_3
[... i danni alla stessa arrecati per la mancata esecuzione del contratto, nella misura proposta di € 61.500,000 o in quell'altra meglio vista e ritenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria
- Vinte le spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 823 emesso dal Tribunale di Alessandria nel 2020, veniva ingiunto a il pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di euro 15.700,34, oltre interessi e spese di procedura, sulla base di tre fatture emesse da quest'ultima: la n. 3 dell'11.3.2020, di 7.320,00; la n. 4 del 2.4.20 di euro 208,34; la n. 5 del 2.4.20, di euro 7.320,00 e la n. 6 del 2.4.2020, di euro 3.660,00.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione la la quale eccepiva il Parte_1 pagamento anteriore al deposito del ricorso monitorio, della fattura n. 4 di euro 208,34 e sollevava eccezione di inadempimento, contestando l'esecuzione da parte della ingiungente, del contratto stipulato tra le parti il 16.12.2019.
In particolare, l'opponente evidenziava che le prestazioni concretamente Pt_1 eseguite da - sostanziatesi nella preparazione dei pasti a quattro sacerdoti per i CP_1 mesi di febbraio e marzo 2020 e per due eventi occasionali (cene) - risultavano estranee all'oggetto del contratto.
La precisava di aver tempestivamente manifestato la propria contestazione a Pt_1
producendo a tal fine due lettere, inviate alla controparte in data 10 aprile 2020 e CP_1
29 aprile 2020 (doc. 8 e doc. 10), con le quali ha contestato le fatture nn. 3, 5 e 6/2020 chiedendo a quest'ultima l'emissione delle relative note di credito.
2 L'opponente rappresentava, infine, di aver riconosciuto come dovuto - e infatti corrisposto - solo un importo parziale di euro 2.806,00 (doc. 14), relativo agli specifici e limitati servizi effettivamente resi da , chiedendo contestualmente a quest'ultima CP_1 di emettere regolare fattura per tale somma.
Secondo tale pagamento parziale, non contestato da , confermava che Pt_1 CP_1 nessun ulteriore compenso fosse esigibile da , non avendo quest'ultima svolto le CP_1 attività dedotte in contratto.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, sollevava eccezione di inadempimento ex Pt_1 art. 1460 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il conseguente accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia suo obbligo di pagamento in favore della
. CP_1
La Società opposta si costituiva in giudizio riconoscendo di aver ricevuto il pagamento della fattura n. 4) di euro 208,34, chiedendo, con ciò, la condanna della al Pt_1 pagamento della minor somma, rispetto al decreto ingiuntivo opposto, di euro 15.492,00
- (15.700,34 – 208,34) - quindi, in via riconvenzionale, di dichiarare risolto per inadempimento della il contratto del 16.12.19, con condanna di quest'ultima al Pt_1 risarcimento del danno che quantificava in euro 123.000,00, corrispondente ai canoni convenuti fino al termine del contratto, oltre interessi.
La eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_1 controparte e comunque l'infondatezza della stessa.
Nel corso del giudizio di opposizione, al fine di verificare l'effettivo adempimento delle prestazioni pattuite con il contratto del 16.12.2019, è stata espletata istruttoria documentale e testimoniale. Sono stati escussi, tra gli altri, i testimoni , Tes_2 Tes_3
e i quali, hanno riferito circa l'andamento del rapporto contrattuale e Tes_4 Tes_5 dalle cui deposizioni è emerso che il servizio mensa oggetto del contratto non venne mai compiutamente avviato da , la quale si sarebbe limitata a svolgere alcune attività CP_1 presso un appartamento della (di natura preparatoria o comunque distinta Parte_4 dal servizio mensa contrattuale).
Dalle stesse testimonianze, inoltre, è risultato che, a partire da marzo 2020, i pasti forniti ai sacerdoti erano di qualità scadente, circostanza che avrebbe indotto – quale Pt_1 ente gestore della struttura – a interrompere il rapporto con in via anticipata. CP_1
E' stata inoltre acquisita documentazione contabile della (doc. C) dalla quale Pt_1 risulta che le fatture in oggetto vennero sì registrate nelle scritture contabili obbligatorie, ma che la non portò in detrazione l'IVA, né dedusse i costi delle fatture Pt_1 impugnate, proprio perché ne contestava la fondatezza e attendeva l'emissione delle relative note di credito richieste.
A sostegno della propria posizione, ha prodotto infine una visura camerale Pt_1 aggiornata di (doc. 7), dalla quale risulta che quest'ultima, nel periodo in CP_1 esame, versava in stato di inattività formale.
Il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 381/2022, pubblicata in data 2.5.2022, con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava inammissibile la domanda
3 riconvenzionale proposta dalla , ma condannava a CP_1 Parte_1 corrispondere in favore di la somma di € 15.492,00, oltre al rimborso delle CP_1 spese processuali.
L'anzidetta statuizione è stata impugnata, con atto di citazione notificato alla controparte in data 17.06.2022, dalla che ha ne ha chiesto la riforma come da Parte_1 conclusioni trascritte in epigrafe, previa ammissione di prova per testi sul capitolo 6 dedotto nella propria memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 2, e dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc della teste tempestivamente eccepita in primo ES grado.
L'impugnazione si articola in due motivi:
- il primo, rubricato “Sulla infondatezza della domanda di di pagamento CP_1 delle fatture n. 3-5-6/2020. Sulla evidente erroneità della motivazione della sentenza emessa al riguardo dal Giudice di prime cure”.
- Il secondo, “Sulla evidente infondatezza della domanda di controparte. Sul richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado”
L'appellata , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale CP_1
e, con appello incidentale, la riforma della sentenza sul punto della declaratoria di risoluzione del contratto, negatale dal primo giudice ritenendo la domanda inammissibile, per inadempimento di con condanna di quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni.
La Corte non ha ritenuto necessaria istruttoria ulteriore e, all'udienza del 15 maggio
2024, ha assegnato la causa in decisione concedendo termini di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di note di repliche.
*** *** ***
I motivi di doglianza dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente.
Con gli stessi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato sul piano probatorio, per la decisione adottata, la circostanza che aveva Parte_1 proceduto alla registrazione contabile delle suddette fatture.
Più in dettaglio, lamenta che il tribunale ha omesso e comunque non ha non Pt_1 apprezzato correttamente, le seguenti emergenze probatorie:
(i) le lettere di contestazione del 10.4.2020 e 29.4.2020 (docc. 8 e 10), con le quali l'odierna appellante aveva espresso chiara opposizione alle fatture sin (ii) il pagamento parziale di € 2.806,00 (doc. 14) effettuato da a saldo Pt_1 dei soli servizi ritenuti dovuti, elemento che dimostrava come nulla più fosse dovuto a per il resto;
CP_1
(iii) le deposizioni testimoniali dei signori , e i Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 quali hanno confermato la sostanziale mancata esecuzione del contratto del 16.12.2019 da parte di , evidenziando come l'attività effettivamente CP_1 svolta dalla stessa si fosse limitata ad ambiti estranei al servizio mensa previsto contrattualmente;
4 (iv) la documentazione contabile e segnatamente il libro giornale (doc. C) dal quale emerge che la registrazione delle fatture fu effettuata solo a fini contabili interni, senza alcuna detrazione fiscale;
(v) la visura camerale di (doc. 7) che attestava l'inattività della società CP_1 fornitrice nel periodo in cui si sarebbe dovuto svolgere il servizio, circostanza incompatibile con la tesi di un'effettiva prestazione;
(vi) la scarsa qualità dei pochi pasti forniti da a marzo 2020 (cap. 17), fatto CP_1 che ha determinato l'interruzione del rapporto, confermando l'inadempimento di;
CP_1
(vii) che, la giurisprudenza di legittimità esclude che una fattura contestata possa costituire prova del credito vantato (vengono richiamate Cass. 9593/2004, Cass. 15383/2010, Cass. 299/2016).
Le censure colgono nel segno e inducono a ritenere, stante l'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta da non provato da parte della società creditrice , l'esatto Parte_1 CP_1 adempimento degli obblighi a lei facenti capo, di cui al contratto del 16.12.2019 (Cass. S.U. 13533/01).
Vale tener presente, innanzitutto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto, attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito
(in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015).
Nel caso in cui, poi, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., questi dovrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente, nella fattispecie la dovrà farsi CP_1 carico di fornire la prova del proprio esatto adempimento (cfr. Cass. S.U., sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civile, sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Cass. civile,
10/06/2021, n. 16324; Cass. civile, 11/02/2021, n. 3587).
Tenendo presenti tali principi, i dati fattuali che devono considerarsi acclarati perché emersi dagli atti di causa, sono i seguenti.
In primo luogo, le contestazioni stragiudiziali alle fatture in esame mosse da Pt_1 risultano provate e decisive: le lettere raccomandate del 10 aprile 2020 e del 29 aprile 2020 (docc. 8 e 10) dimostrano infatti che dopo la ricezione delle fatture e comunque della avvenuta conoscenza acquisita mediante accesso al proprio cassetto fiscale, contestò tempestivamente l'emissione delle stesse, chiedendo alla Pt_1 CP_1 l'annullamento mediante emissione di note di credito.
Tali comunicazioni costituiscono prova documentale di una inequivoca opposizione di alle pretese di , incompatibile con qualsiasi volontà di riconoscere o Pt_1 CP_1 accettare il debito.
Laddove il destinatario della fattura commerciale ne contesti il fondamento, la fattura degrada a mero indizio che può dare origine a presunzioni (ex art. 2729 c.c.) solo se è grave, preciso e concordante con altri, delle prestazioni eseguite.
Dirimente è la presenza o meno di una contestazione da parte del debitore.
5 Solo in mancanza di contestazione, infatti, la fattura può aspirare a divenire prova del credito (trasformandosi la registrazione contabile in tacito riconoscimento); viceversa, in presenza di contestazione, la fattura perde qualsiasi efficacia probante e resta un semplice indizio, da valutare come tale nel contesto generale delle prove raccolte (cfr. Cass. civ.
n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016: 949/ 2024)
In secondo luogo, è pacifico che abbia pagato esclusivamente l'importo di € Pt_1
2.806,00 – da essa riconosciuto come dovuto per i limitati servizi effettivamente svolti – chiedendo a fattura per tale rimessa (cfr. doc. 14). CP_1
Questo comportamento è significativo: da un lato, ha inteso salvare la parte del Pt_1 rapporto ritenuta correttamente eseguita, corrispondendo il relativo corrispettivo;
dall'altro, per differenza, ha manifestato la volontà di non riconoscere alcun ulteriore importo a , ritenendo il resto delle prestazioni come non eseguite e non dovute. CP_1
Il pagamento parziale evidenzia, quindi, che nell'economia complessiva del contratto - eventualmente - solo una minima parte delle attività era stata realmente prestata da
(e infatti retribuita), mentre tutto il rimanente credito preteso è contestato. CP_1
In terzo luogo, le prove orali assunte convergono nel confermare la mancata effettiva esecuzione del “servizio mensa” da parte di . CP_1
I testimoni escussi ( , , hanno infatti riferito che il Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 contratto del 16.12.2019 non ha avuto esecuzione regolare, poiché non ha attivato CP_1 il servizio mensa presso la , se non in misura assai limitata. Parte_4
È stato testimoniato, infatti, che l'attività svolta da si è concretizzata nella CP_1 preparazione e distribuzione di pasti, per una media di 4 sacerdoti e la cena per due eventi occasionali, principalmente in un appartamento della struttura attività e non presso la mensa di Alessandria - Via Volturno/Via Inviziati con le attività connesse a tale servizio, come previsto dal contratto che non a caso prevedeva all'art. 11 che la società era CP_1 obbligata a promuovere il servizio “al fine di realizzare un incremento del servizio di ristorazione in gestone”; che al termine di ciascun esercizio le parti avrebbero proceduto alla verifica dei risultati economici e che i prezzi relativi alla ristorazione sarebbero stati determinati in autonomia dalla società , ad eccezione dei pasti da corrispondere CP_1
“ai prelati ed agli studenti”.
La qualità insufficiente inoltre, dei pochi pasti erogati da nel marzo 2020 CP_1
(circostanza riferita in particolare dal teste rispondendo al cap. 17), avrebbe Tes_5 indotto la committente a interrompere anticipatamente il rapporto, non ritenendo soddisfatti gli standard previsti.
Il quadro testimoniale che emerge, nel suo complesso, conferma la fondatezza delle doglianze di circa l'inadempimento di ed induce a considerare il servizio Pt_1 CP_1 contrattuale pattuito mai compiutamente fornito da , se non forse in minima parte CP_1
e certamente con esiti qualitativi inadeguati.
Unica in parte dissonante testimonianza, risulta quella fornita dalla signora , ES titolare del 50% delle quote societarie della ma, soprattutto per quanto qui rileva, CP_1 vicepresidente con poteri di rappresentanza della Società (cfr. doc. 7), la quale deve
6 senz'altro ritenersi incapace a testimoniare avendo un interesse giuridico e concreto correlato al ruolo rivestito.
Valga al riguardo il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 35814/23 del 22.12.2023): “nei giudizi in cui una società con personalità giuridica sia parte, non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandola
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. cc 19498 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14987 del U
07/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 7028 del 17/07/1998; Sez. 2, o Sentenza n. 9826 del
11/11/1996; Sez. L, Sentenza n. 2580 del 19/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 241 del 17/01/1966)”.
In quarto luogo, la documentazione contabile non corrobora la versione di . CP_1
Dal libro giornale di (doc. C) si evince che le fatture controverse, da questa Pt_1 ricevute nei primi mesi del 2020, furono registrate in contabilità, perché da questa ritenuto doveroso, ma senza trarne beneficio fiscale.
In particolare, non ha esercitato il diritto di detrazione IVA né ha contabilizzato Pt_1
i relativi costi come deducibili a bilancio.
Ciò significa che, pur avendo registrato le fatture ricevute ritenendosi fiscalmente obbligata a farlo (art. 25 D.P.R. 633/1972), la le ha escluse dal computo fiscale Pt_1 delle uscite.
Si tratta di un comportamento coerente con uno stato di contestazione pendente: se avesse considerato valide e definitive quelle fatture, le avrebbe presumibilmente Pt_1 portate in detrazione fiscale;
al contrario, l'aver evitato di beneficiarne fiscalmente dimostra la volontà di non considerarle debiti certi, in attesa dell'auspicato storno (con richiesto a ). CP_1
Per il resto nessun comportamento concludente di accettazione può essere addebitato a
Pt_1
Al contrario, ogni atto della convenuta è stato coerente con la volontà di non riconoscere le pretese di : dapprima le lettere di rifiuto e richiesta di storno;
poi il pagamento CP_1 selettivo del solo importo ritenuto dovuto;
infine la mancata detrazione fiscale delle fatture contestate.
Tali condotte, univoche e reiterate, manifestano in modo chiaro la non volontà di Pt_1 di accettare il debito.
Ne consegue che non ricorre, nel caso in esame, alcun elemento per configurare un riconoscimento di debito da parte di e che la mera registrazione contabile, Pt_1 isolatamente considerata, non può assurgere a valore confessorio poiché è stata accompagnata e immediatamente seguita da atti di segno opposto (le contestazioni scritte) che la privano di qualunque significato confessore.
Sussiste altresì ulteriore elemento indiziario che non milita a sostegno della posizione che vorrebbe la impegnata ad onorare le obbligazioni contrattuali assunte. CP_3
7 La visura camerale di quest'ultima (doc. 7) attesta infatti che la società fornitrice, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire il contratto, risultava inattiva.
In tale condizione, la non avrebbe dovuto emettere fatture né operare sul mercato, CP_3 anche se, da un punto di vista civilistico, laddove “iscritta nel Registro delle Imprese, quand'anche non sia sostanzialmente operativa sotto il profilo gestionale - (fiscale ed amministrativo) - ed emerga, quindi, dalla visura camerale, l'annotazione della sua
“inattività”, resta comunque giuridicamente esistente, conservando la capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano” (cfr. Cass n. 7642/2023).
La circostanza, come detto, pur non essendo formalmente di per sé decisiva, risulta poco coerente con la volontà di garantire una corretta esecuzione del contratto in parola tenuto conto che, pur non aveva ottemperato agli obblighi prescritti dalla legge per operare sul mercato, la avrebbe dovuto, in base al contratto che legava alla svolgere CP_1 Pt_1 anche attività con delicate implicazioni legali per l'altra contraente, come quella di effettuare gli incassi in nome e per conto della committente (cfr. art. 1 lett. F del contratto) e gestire il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività contrattuali.
L'anomalia che precede, letta nel contesto delle risultanze già descritte, non aiuta a ritenere la correttamente impegnata nell'esecuzione del contratto e ciò lo si CP_1 desume anche dal contenuto delle trattative intercorse tra i Consulenti delle due società documentato in atti.
Ridotta a sintesi la valutazione complessiva delle prove raccolte comprova la tempestiva e specifica contestazione da parte di delle fatture oggetto della pretesa avanzata Pt_1 da;
che ha corrisposto solo quanto dovuto per l'esiguo segmento di
CP_1 Pt_1 prestazione realmente fornitole da nel breve arco di tempo in cui si è svolto il
CP_1 rapporto tra le due società e che, a fronte di ciò, è rimasta insoddisfatta la dimostrazione che le prestazioni effettivamente svolte da (ovvero la preparazione di pasti, per
CP_1 una media di 4 sacerdoti e la cena per due eventi occasionali) siano sovrapponibili con le obbligazioni del contratto del 16.12.2019 in essere con la e così legittima la Pt_1 pretesa da parte di di ricevere da il canone contrattualmente pattuito, al
CP_1 Pt_1 quale si riferiscono le fatture nn. 3-5-6/2020.
In conclusione la scelta del primo giudice di ritenere comunque provato il credito sulla base della mera registrazione contabile delle fatture ricevute da parte di in Pt_1 costanza di tempestiva e motivata contestazione, si rivela erronea e non conforme ai principi di diritto applicabili.
Il gravame principale va quindi accolto.
Venendo all'appello incidentale, lo stesso deve ritenersi ammissibile perché errata la declaratoria pronunciata dal tribunale di inammissibilità della domanda riconvenzionale in primo grado dalla e ciò alla luce dell'orientamento sancito dalle Sezioni Unite CP_1
(n. 26727 del 2024), secondo il quale parte opposta può proporre domande nuove o alternative nel giudizio di opposizione anche in assenza di riconvenzionali dell'opponente, a patto che si tratti di pretese fondate sullo stesso rapporto sostanziale e interesse già dedotto in sede monitoria.
8 L'appello incidentale, tuttavia, alla stregua della motivazione che accompagna l'accoglimento dell'appello principale, deve respingersi perché infondato.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della alla CP_1 restituzione in favore della della somma di euro 24.534,64, Parte_1 oltre interessi di legge;
Visto l'esito definitivo del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la deve essere CP_1 altresì condannata a rifondere alla le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, come segue:
quanto al primo grado, nella misura liquidata dal tribunale e così euro 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed IVA, se dovuta, nonchè rimborso delle spese di contributo unico sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa ed Euro 400,00, per imposta di registro della sentenza, sostenute da
[...]
; Parte_1
quanto al secondo grado, ai valori minimi, in base D.M. n. 147 del 13/08/2022 con riferimento al valore della domanda incidentale (scaglione da euro 52.001 a euro
260.000), in complessivi Euro 4.997,00 così distinti: Euro 1.489,00 per la fase di Studio;
Euro 956,00 per la Fase Introduttiva ed Euro 2.552 per quella Decisionale nulla per la Fase istruttoria non svoltasi in sede di gravame, oltre spese generali al 15%, importo del contributo unico sostenuto dalla ed accessori di legge;
Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale interposto dalla e sull'appello incidentale proposto dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 381/2022 emessa dal CP_1
Tribunale di Alessandria il 2.5.2022, non notificata, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- Dichiara risolto tra le parti il contratto concluso in data 16 dicembre 2019 di affidamento servizio;
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 24.534,64, oltre interessi di legge;
- Condanna a rifondere a , le spese CP_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come in motivazione, per il primo grado in Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, e accessori di legge, nonché rimborso delle spese di contributo unico sostenute da per l'iscrizione a ruolo della causa ed Euro 400,00, per imposta di Pt_1 registro;
per il secondo grado in Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, nonchè importo del contributo unico versato da d accessori di legge. Parte_1
- Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R., comma 1 bis, n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 già versato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella
Camera di Consiglio tenutasi in data 6 novembre 2024.
9 Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Alfredo GROSSO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 851/ 2022 di R.G.
PROMOSSA DA:
(c.f. , con sede in Alessandria Via Parte_1 P.IVA_1
Vescovado n. 1 n persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Parte_2
elettivamente domiciliata in Torino Via Monte Asolone n. 8 presso lo Studio
[...] dell'Avv. Domenico Celi - indirizzo pec - che Email_1 la rappresenta e difende tanto unitamente quanto disgiuntamente con l'Avv. Carlo
Traverso del Foro di Alessandria – indirizzo pec - giusta Email_2 delega a margine dell'atto di appello Appellante
CONTRO
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresenta pro-tempore CP_1 P.IVA_2
con sede legale in Alessandria, Via San Giovanni Bosco n. 31, ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata in Via Trotti n. 46, presso lo studio e la persona dell'Avv.
Massimo Grattarola - indirizzo pec: - che la rappresenta e Email_3 difende, giusta procura alle liti rilasciata in data 16.06.2020 a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposto
Appellata ed appellante incidentale
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 15 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
1 “Reietta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, in riforma della sentenza n. 381/2022 emessa dal Tribunale di
Alessandria, depositata il 2.5.2022 e non notificata.
Previa dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste ES
; previa ammissione del capitolo 6 dedotto in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.
[...]
- Respingere ogni domanda proposta dalla nei confronti della CP_1 [...] siccome infondata in fatto e in diritto, dichiarando risolto Parte_1 il contratto di affidamento di servizio datato 16.12.2019 stipulato tra le parti per grave inadempimento di e dando comunque atto e dichiarando che CP_1 nulla è dovuto dalla alla in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore.
- Respingere l'appello incidentale proposto dalla siccome CP_1 inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
- Disporre la restituzione dell'importo di € 24.534,64= corrisposto da
[...]
a in forza dell'impugnata sentenza, oltre Parte_1 CP_1 interessi di legge.
- Con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e con rifusione della tassa di registro pagata da Parte_1 di € 400.00=”.
[...]
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello,
- rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto.
- In accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare risolto il contratto per inadempimento di e per l'effetto condannare la stessa a risarcire a Parte_1 Pt_3
[... i danni alla stessa arrecati per la mancata esecuzione del contratto, nella misura proposta di € 61.500,000 o in quell'altra meglio vista e ritenuta oltre interessi e rivalutazione monetaria
- Vinte le spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 823 emesso dal Tribunale di Alessandria nel 2020, veniva ingiunto a il pagamento in favore della Parte_1 CP_1 della somma di euro 15.700,34, oltre interessi e spese di procedura, sulla base di tre fatture emesse da quest'ultima: la n. 3 dell'11.3.2020, di 7.320,00; la n. 4 del 2.4.20 di euro 208,34; la n. 5 del 2.4.20, di euro 7.320,00 e la n. 6 del 2.4.2020, di euro 3.660,00.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione la la quale eccepiva il Parte_1 pagamento anteriore al deposito del ricorso monitorio, della fattura n. 4 di euro 208,34 e sollevava eccezione di inadempimento, contestando l'esecuzione da parte della ingiungente, del contratto stipulato tra le parti il 16.12.2019.
In particolare, l'opponente evidenziava che le prestazioni concretamente Pt_1 eseguite da - sostanziatesi nella preparazione dei pasti a quattro sacerdoti per i CP_1 mesi di febbraio e marzo 2020 e per due eventi occasionali (cene) - risultavano estranee all'oggetto del contratto.
La precisava di aver tempestivamente manifestato la propria contestazione a Pt_1
producendo a tal fine due lettere, inviate alla controparte in data 10 aprile 2020 e CP_1
29 aprile 2020 (doc. 8 e doc. 10), con le quali ha contestato le fatture nn. 3, 5 e 6/2020 chiedendo a quest'ultima l'emissione delle relative note di credito.
2 L'opponente rappresentava, infine, di aver riconosciuto come dovuto - e infatti corrisposto - solo un importo parziale di euro 2.806,00 (doc. 14), relativo agli specifici e limitati servizi effettivamente resi da , chiedendo contestualmente a quest'ultima CP_1 di emettere regolare fattura per tale somma.
Secondo tale pagamento parziale, non contestato da , confermava che Pt_1 CP_1 nessun ulteriore compenso fosse esigibile da , non avendo quest'ultima svolto le CP_1 attività dedotte in contratto.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, sollevava eccezione di inadempimento ex Pt_1 art. 1460 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il conseguente accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia suo obbligo di pagamento in favore della
. CP_1
La Società opposta si costituiva in giudizio riconoscendo di aver ricevuto il pagamento della fattura n. 4) di euro 208,34, chiedendo, con ciò, la condanna della al Pt_1 pagamento della minor somma, rispetto al decreto ingiuntivo opposto, di euro 15.492,00
- (15.700,34 – 208,34) - quindi, in via riconvenzionale, di dichiarare risolto per inadempimento della il contratto del 16.12.19, con condanna di quest'ultima al Pt_1 risarcimento del danno che quantificava in euro 123.000,00, corrispondente ai canoni convenuti fino al termine del contratto, oltre interessi.
La eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_1 controparte e comunque l'infondatezza della stessa.
Nel corso del giudizio di opposizione, al fine di verificare l'effettivo adempimento delle prestazioni pattuite con il contratto del 16.12.2019, è stata espletata istruttoria documentale e testimoniale. Sono stati escussi, tra gli altri, i testimoni , Tes_2 Tes_3
e i quali, hanno riferito circa l'andamento del rapporto contrattuale e Tes_4 Tes_5 dalle cui deposizioni è emerso che il servizio mensa oggetto del contratto non venne mai compiutamente avviato da , la quale si sarebbe limitata a svolgere alcune attività CP_1 presso un appartamento della (di natura preparatoria o comunque distinta Parte_4 dal servizio mensa contrattuale).
Dalle stesse testimonianze, inoltre, è risultato che, a partire da marzo 2020, i pasti forniti ai sacerdoti erano di qualità scadente, circostanza che avrebbe indotto – quale Pt_1 ente gestore della struttura – a interrompere il rapporto con in via anticipata. CP_1
E' stata inoltre acquisita documentazione contabile della (doc. C) dalla quale Pt_1 risulta che le fatture in oggetto vennero sì registrate nelle scritture contabili obbligatorie, ma che la non portò in detrazione l'IVA, né dedusse i costi delle fatture Pt_1 impugnate, proprio perché ne contestava la fondatezza e attendeva l'emissione delle relative note di credito richieste.
A sostegno della propria posizione, ha prodotto infine una visura camerale Pt_1 aggiornata di (doc. 7), dalla quale risulta che quest'ultima, nel periodo in CP_1 esame, versava in stato di inattività formale.
Il Tribunale decideva la causa con sentenza n. 381/2022, pubblicata in data 2.5.2022, con la quale revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava inammissibile la domanda
3 riconvenzionale proposta dalla , ma condannava a CP_1 Parte_1 corrispondere in favore di la somma di € 15.492,00, oltre al rimborso delle CP_1 spese processuali.
L'anzidetta statuizione è stata impugnata, con atto di citazione notificato alla controparte in data 17.06.2022, dalla che ha ne ha chiesto la riforma come da Parte_1 conclusioni trascritte in epigrafe, previa ammissione di prova per testi sul capitolo 6 dedotto nella propria memoria ex art. 183 VI co. cpc n. 2, e dichiarazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 cpc della teste tempestivamente eccepita in primo ES grado.
L'impugnazione si articola in due motivi:
- il primo, rubricato “Sulla infondatezza della domanda di di pagamento CP_1 delle fatture n. 3-5-6/2020. Sulla evidente erroneità della motivazione della sentenza emessa al riguardo dal Giudice di prime cure”.
- Il secondo, “Sulla evidente infondatezza della domanda di controparte. Sul richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo grado”
L'appellata , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello principale CP_1
e, con appello incidentale, la riforma della sentenza sul punto della declaratoria di risoluzione del contratto, negatale dal primo giudice ritenendo la domanda inammissibile, per inadempimento di con condanna di quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni.
La Corte non ha ritenuto necessaria istruttoria ulteriore e, all'udienza del 15 maggio
2024, ha assegnato la causa in decisione concedendo termini di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito di note di repliche.
*** *** ***
I motivi di doglianza dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente.
Con gli stessi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valorizzato sul piano probatorio, per la decisione adottata, la circostanza che aveva Parte_1 proceduto alla registrazione contabile delle suddette fatture.
Più in dettaglio, lamenta che il tribunale ha omesso e comunque non ha non Pt_1 apprezzato correttamente, le seguenti emergenze probatorie:
(i) le lettere di contestazione del 10.4.2020 e 29.4.2020 (docc. 8 e 10), con le quali l'odierna appellante aveva espresso chiara opposizione alle fatture sin (ii) il pagamento parziale di € 2.806,00 (doc. 14) effettuato da a saldo Pt_1 dei soli servizi ritenuti dovuti, elemento che dimostrava come nulla più fosse dovuto a per il resto;
CP_1
(iii) le deposizioni testimoniali dei signori , e i Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 quali hanno confermato la sostanziale mancata esecuzione del contratto del 16.12.2019 da parte di , evidenziando come l'attività effettivamente CP_1 svolta dalla stessa si fosse limitata ad ambiti estranei al servizio mensa previsto contrattualmente;
4 (iv) la documentazione contabile e segnatamente il libro giornale (doc. C) dal quale emerge che la registrazione delle fatture fu effettuata solo a fini contabili interni, senza alcuna detrazione fiscale;
(v) la visura camerale di (doc. 7) che attestava l'inattività della società CP_1 fornitrice nel periodo in cui si sarebbe dovuto svolgere il servizio, circostanza incompatibile con la tesi di un'effettiva prestazione;
(vi) la scarsa qualità dei pochi pasti forniti da a marzo 2020 (cap. 17), fatto CP_1 che ha determinato l'interruzione del rapporto, confermando l'inadempimento di;
CP_1
(vii) che, la giurisprudenza di legittimità esclude che una fattura contestata possa costituire prova del credito vantato (vengono richiamate Cass. 9593/2004, Cass. 15383/2010, Cass. 299/2016).
Le censure colgono nel segno e inducono a ritenere, stante l'eccezione ex art. 1460 c.c. opposta da non provato da parte della società creditrice , l'esatto Parte_1 CP_1 adempimento degli obblighi a lei facenti capo, di cui al contratto del 16.12.2019 (Cass. S.U. 13533/01).
Vale tener presente, innanzitutto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto, attore in senso sostanziale, a dover provare il diritto per cui ha agito
(in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass.
24629/2015, Cass. 21101/2015).
Nel caso in cui, poi, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., questi dovrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente, nella fattispecie la dovrà farsi CP_1 carico di fornire la prova del proprio esatto adempimento (cfr. Cass. S.U., sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civile, sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Cass. civile,
10/06/2021, n. 16324; Cass. civile, 11/02/2021, n. 3587).
Tenendo presenti tali principi, i dati fattuali che devono considerarsi acclarati perché emersi dagli atti di causa, sono i seguenti.
In primo luogo, le contestazioni stragiudiziali alle fatture in esame mosse da Pt_1 risultano provate e decisive: le lettere raccomandate del 10 aprile 2020 e del 29 aprile 2020 (docc. 8 e 10) dimostrano infatti che dopo la ricezione delle fatture e comunque della avvenuta conoscenza acquisita mediante accesso al proprio cassetto fiscale, contestò tempestivamente l'emissione delle stesse, chiedendo alla Pt_1 CP_1 l'annullamento mediante emissione di note di credito.
Tali comunicazioni costituiscono prova documentale di una inequivoca opposizione di alle pretese di , incompatibile con qualsiasi volontà di riconoscere o Pt_1 CP_1 accettare il debito.
Laddove il destinatario della fattura commerciale ne contesti il fondamento, la fattura degrada a mero indizio che può dare origine a presunzioni (ex art. 2729 c.c.) solo se è grave, preciso e concordante con altri, delle prestazioni eseguite.
Dirimente è la presenza o meno di una contestazione da parte del debitore.
5 Solo in mancanza di contestazione, infatti, la fattura può aspirare a divenire prova del credito (trasformandosi la registrazione contabile in tacito riconoscimento); viceversa, in presenza di contestazione, la fattura perde qualsiasi efficacia probante e resta un semplice indizio, da valutare come tale nel contesto generale delle prove raccolte (cfr. Cass. civ.
n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016: 949/ 2024)
In secondo luogo, è pacifico che abbia pagato esclusivamente l'importo di € Pt_1
2.806,00 – da essa riconosciuto come dovuto per i limitati servizi effettivamente svolti – chiedendo a fattura per tale rimessa (cfr. doc. 14). CP_1
Questo comportamento è significativo: da un lato, ha inteso salvare la parte del Pt_1 rapporto ritenuta correttamente eseguita, corrispondendo il relativo corrispettivo;
dall'altro, per differenza, ha manifestato la volontà di non riconoscere alcun ulteriore importo a , ritenendo il resto delle prestazioni come non eseguite e non dovute. CP_1
Il pagamento parziale evidenzia, quindi, che nell'economia complessiva del contratto - eventualmente - solo una minima parte delle attività era stata realmente prestata da
(e infatti retribuita), mentre tutto il rimanente credito preteso è contestato. CP_1
In terzo luogo, le prove orali assunte convergono nel confermare la mancata effettiva esecuzione del “servizio mensa” da parte di . CP_1
I testimoni escussi ( , , hanno infatti riferito che il Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 contratto del 16.12.2019 non ha avuto esecuzione regolare, poiché non ha attivato CP_1 il servizio mensa presso la , se non in misura assai limitata. Parte_4
È stato testimoniato, infatti, che l'attività svolta da si è concretizzata nella CP_1 preparazione e distribuzione di pasti, per una media di 4 sacerdoti e la cena per due eventi occasionali, principalmente in un appartamento della struttura attività e non presso la mensa di Alessandria - Via Volturno/Via Inviziati con le attività connesse a tale servizio, come previsto dal contratto che non a caso prevedeva all'art. 11 che la società era CP_1 obbligata a promuovere il servizio “al fine di realizzare un incremento del servizio di ristorazione in gestone”; che al termine di ciascun esercizio le parti avrebbero proceduto alla verifica dei risultati economici e che i prezzi relativi alla ristorazione sarebbero stati determinati in autonomia dalla società , ad eccezione dei pasti da corrispondere CP_1
“ai prelati ed agli studenti”.
La qualità insufficiente inoltre, dei pochi pasti erogati da nel marzo 2020 CP_1
(circostanza riferita in particolare dal teste rispondendo al cap. 17), avrebbe Tes_5 indotto la committente a interrompere anticipatamente il rapporto, non ritenendo soddisfatti gli standard previsti.
Il quadro testimoniale che emerge, nel suo complesso, conferma la fondatezza delle doglianze di circa l'inadempimento di ed induce a considerare il servizio Pt_1 CP_1 contrattuale pattuito mai compiutamente fornito da , se non forse in minima parte CP_1
e certamente con esiti qualitativi inadeguati.
Unica in parte dissonante testimonianza, risulta quella fornita dalla signora , ES titolare del 50% delle quote societarie della ma, soprattutto per quanto qui rileva, CP_1 vicepresidente con poteri di rappresentanza della Società (cfr. doc. 7), la quale deve
6 senz'altro ritenersi incapace a testimoniare avendo un interesse giuridico e concreto correlato al ruolo rivestito.
Valga al riguardo il richiamo a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 35814/23 del 22.12.2023): “nei giudizi in cui una società con personalità giuridica sia parte, non possono essere chiamate a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., le sole persone fisiche che, in virtù del rapporto di rappresentanza organica, siano legittimate processualmente a costituirsi in nome e per conto di detta società, rappresentandola
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. cc 19498 del 23/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14987 del U
07/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 7028 del 17/07/1998; Sez. 2, o Sentenza n. 9826 del
11/11/1996; Sez. L, Sentenza n. 2580 del 19/04/1980; Sez. 3, Sentenza n. 241 del 17/01/1966)”.
In quarto luogo, la documentazione contabile non corrobora la versione di . CP_1
Dal libro giornale di (doc. C) si evince che le fatture controverse, da questa Pt_1 ricevute nei primi mesi del 2020, furono registrate in contabilità, perché da questa ritenuto doveroso, ma senza trarne beneficio fiscale.
In particolare, non ha esercitato il diritto di detrazione IVA né ha contabilizzato Pt_1
i relativi costi come deducibili a bilancio.
Ciò significa che, pur avendo registrato le fatture ricevute ritenendosi fiscalmente obbligata a farlo (art. 25 D.P.R. 633/1972), la le ha escluse dal computo fiscale Pt_1 delle uscite.
Si tratta di un comportamento coerente con uno stato di contestazione pendente: se avesse considerato valide e definitive quelle fatture, le avrebbe presumibilmente Pt_1 portate in detrazione fiscale;
al contrario, l'aver evitato di beneficiarne fiscalmente dimostra la volontà di non considerarle debiti certi, in attesa dell'auspicato storno (con richiesto a ). CP_1
Per il resto nessun comportamento concludente di accettazione può essere addebitato a
Pt_1
Al contrario, ogni atto della convenuta è stato coerente con la volontà di non riconoscere le pretese di : dapprima le lettere di rifiuto e richiesta di storno;
poi il pagamento CP_1 selettivo del solo importo ritenuto dovuto;
infine la mancata detrazione fiscale delle fatture contestate.
Tali condotte, univoche e reiterate, manifestano in modo chiaro la non volontà di Pt_1 di accettare il debito.
Ne consegue che non ricorre, nel caso in esame, alcun elemento per configurare un riconoscimento di debito da parte di e che la mera registrazione contabile, Pt_1 isolatamente considerata, non può assurgere a valore confessorio poiché è stata accompagnata e immediatamente seguita da atti di segno opposto (le contestazioni scritte) che la privano di qualunque significato confessore.
Sussiste altresì ulteriore elemento indiziario che non milita a sostegno della posizione che vorrebbe la impegnata ad onorare le obbligazioni contrattuali assunte. CP_3
7 La visura camerale di quest'ultima (doc. 7) attesta infatti che la società fornitrice, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire il contratto, risultava inattiva.
In tale condizione, la non avrebbe dovuto emettere fatture né operare sul mercato, CP_3 anche se, da un punto di vista civilistico, laddove “iscritta nel Registro delle Imprese, quand'anche non sia sostanzialmente operativa sotto il profilo gestionale - (fiscale ed amministrativo) - ed emerga, quindi, dalla visura camerale, l'annotazione della sua
“inattività”, resta comunque giuridicamente esistente, conservando la capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano” (cfr. Cass n. 7642/2023).
La circostanza, come detto, pur non essendo formalmente di per sé decisiva, risulta poco coerente con la volontà di garantire una corretta esecuzione del contratto in parola tenuto conto che, pur non aveva ottemperato agli obblighi prescritti dalla legge per operare sul mercato, la avrebbe dovuto, in base al contratto che legava alla svolgere CP_1 Pt_1 anche attività con delicate implicazioni legali per l'altra contraente, come quella di effettuare gli incassi in nome e per conto della committente (cfr. art. 1 lett. F del contratto) e gestire il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività contrattuali.
L'anomalia che precede, letta nel contesto delle risultanze già descritte, non aiuta a ritenere la correttamente impegnata nell'esecuzione del contratto e ciò lo si CP_1 desume anche dal contenuto delle trattative intercorse tra i Consulenti delle due società documentato in atti.
Ridotta a sintesi la valutazione complessiva delle prove raccolte comprova la tempestiva e specifica contestazione da parte di delle fatture oggetto della pretesa avanzata Pt_1 da;
che ha corrisposto solo quanto dovuto per l'esiguo segmento di
CP_1 Pt_1 prestazione realmente fornitole da nel breve arco di tempo in cui si è svolto il
CP_1 rapporto tra le due società e che, a fronte di ciò, è rimasta insoddisfatta la dimostrazione che le prestazioni effettivamente svolte da (ovvero la preparazione di pasti, per
CP_1 una media di 4 sacerdoti e la cena per due eventi occasionali) siano sovrapponibili con le obbligazioni del contratto del 16.12.2019 in essere con la e così legittima la Pt_1 pretesa da parte di di ricevere da il canone contrattualmente pattuito, al
CP_1 Pt_1 quale si riferiscono le fatture nn. 3-5-6/2020.
In conclusione la scelta del primo giudice di ritenere comunque provato il credito sulla base della mera registrazione contabile delle fatture ricevute da parte di in Pt_1 costanza di tempestiva e motivata contestazione, si rivela erronea e non conforme ai principi di diritto applicabili.
Il gravame principale va quindi accolto.
Venendo all'appello incidentale, lo stesso deve ritenersi ammissibile perché errata la declaratoria pronunciata dal tribunale di inammissibilità della domanda riconvenzionale in primo grado dalla e ciò alla luce dell'orientamento sancito dalle Sezioni Unite CP_1
(n. 26727 del 2024), secondo il quale parte opposta può proporre domande nuove o alternative nel giudizio di opposizione anche in assenza di riconvenzionali dell'opponente, a patto che si tratti di pretese fondate sullo stesso rapporto sostanziale e interesse già dedotto in sede monitoria.
8 L'appello incidentale, tuttavia, alla stregua della motivazione che accompagna l'accoglimento dell'appello principale, deve respingersi perché infondato.
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della alla CP_1 restituzione in favore della della somma di euro 24.534,64, Parte_1 oltre interessi di legge;
Visto l'esito definitivo del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la deve essere CP_1 altresì condannata a rifondere alla le spese processuali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, come segue:
quanto al primo grado, nella misura liquidata dal tribunale e così euro 4.835,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. ed IVA, se dovuta, nonchè rimborso delle spese di contributo unico sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa ed Euro 400,00, per imposta di registro della sentenza, sostenute da
[...]
; Parte_1
quanto al secondo grado, ai valori minimi, in base D.M. n. 147 del 13/08/2022 con riferimento al valore della domanda incidentale (scaglione da euro 52.001 a euro
260.000), in complessivi Euro 4.997,00 così distinti: Euro 1.489,00 per la fase di Studio;
Euro 956,00 per la Fase Introduttiva ed Euro 2.552 per quella Decisionale nulla per la Fase istruttoria non svoltasi in sede di gravame, oltre spese generali al 15%, importo del contributo unico sostenuto dalla ed accessori di legge;
Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale interposto dalla e sull'appello incidentale proposto dalla Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 381/2022 emessa dal CP_1
Tribunale di Alessandria il 2.5.2022, non notificata, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- Dichiara risolto tra le parti il contratto concluso in data 16 dicembre 2019 di affidamento servizio;
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 24.534,64, oltre interessi di legge;
- Condanna a rifondere a , le spese CP_1 Parte_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida come in motivazione, per il primo grado in Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, e accessori di legge, nonché rimborso delle spese di contributo unico sostenute da per l'iscrizione a ruolo della causa ed Euro 400,00, per imposta di Pt_1 registro;
per il secondo grado in Euro 4.997,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, nonchè importo del contributo unico versato da d accessori di legge. Parte_1
- Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R., comma 1 bis, n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1 già versato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella
Camera di Consiglio tenutasi in data 6 novembre 2024.
9 Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Alfredo Grosso
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