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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2494 /2024 R.G.
Il g.l. Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.21, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2494 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2992024900616 3047000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. PETTINARI LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, -ricorrente-
E
in persona del dirigente dott. Controparte_1
[...]
CF ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo Legale Rappresentante, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Cagliari, via Delitala n.2, presso l'Avv. Stefania Sotgia che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, rogito dott.
Notaio in Roma, ed domiciliati anche in nella Via Scontrino n. 28, presso l'Ufficio legale Per_1 CP_1
di CP_2 CP_1
-resistenti-
, in persona del legale rapp.te Giovanni Cresci (P. Controparte_3
IVA , domiciliato in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, pec: P.IVA_2
; Email_1
, per la Provincia di in persona del legale Controparte_3 CP_1
rapp.te (P. IVA , domiciliato in Piazza XXI Aprile 1, pec: P.IVA_2 CP_1
t; Email_1
, in persona del Presidente p.t. Controparte_4
(C.F. ), P.IVA_3
-resistenti-contumaci-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale in via cautelare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 2992024900616 3047000 notificata il 4/11/2024 e di tutti gli atti presupposti indicati in premessa;
in via principale: accertare e dichiarare, previa declaratoria della nullità e l'inefficacia delle notificazioni degli avvisi di addebito e delle cartelle per le motivazioni in premessa, previa rimessione in termini del ricorrente, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, delle cartelle nn. CP_5
299201750190000 notificata in data 24/11/2012 per €. 6.724,25, relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall'assessorato regionale del lavoro –ipl del 2010 e n. 29920130020184626000 notificata l'11/01/2014 per €. 5.580,25 relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall'assessorato regionale del lavoro della Sicilia – ipl del 2011; n. 29920150003500687000 asseritamente notificata il 30/6/2015 per €.
19684,52 relativa sanzione amministrativa irrogata dall'assessorato regionale del lavoro –ipl del 2013 ed accessori n. 29920220001319613000 asseritamente notificata il 30/5/2022 per €. 69,48 relativo al recupero di multe o ammende del tribunale di marsala 2020 e l'avviso di addebito n.
59920220001499031000 asseritamente notificato il 30/9/2022 per €. 3869,63 relativo a contributi ivs
2019 e 2020 e sanzioni aggiuntive oltre spese di notifica, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' per conto della CP_6
CP_
, Ministero della Giustizia ed in via subordinata: fermo quanto richiesto Controparte_4 Parte_2
sub 2, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere, e ridurre gli importi dovuti;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale rigettare l'avverso ricorso con vittoria di spese e di competenze in CP_2
favore dell' in quanto inammissibile perché il credito portato negli avvisi di addebito è già CP_2
consolidato per mancanza di opposizione nei termini;
respingere l'eccezione di prescrizione e di decadenza perché infondata in fatto e in diritto;
rigettare l'istanza di sospensione perché priva dei presupposti di legge.
Resistente : Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare il difetto di Controparte_7
legittimazione passiva dell' di in quanto i motivi di ricorso Controparte_7 CP_1
attengono a presunti vizi della procedura esattiva di competenza esclusiva dell'Agente di Riscossione;
nel merito, e senza recesso da quanto sopra, rigettare il ricorso in riassunzione proposto da Pt_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare l'Agente di Riscossione tenuto a Parte_1 garantire il convenuto contro gli effetti derivanti dal Controparte_1
mancato/tardivo esercizio dell'azione esecutiva e a renderlo indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna alle spese a favore del ricorrente;
in ogni caso vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29920249006163047000 notificatagli in data 3/11/2024 eccependo, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 299201750190000, asseritamente notificata in data 24/11/2012, n.
29920130020184626000 asseritamente notificata l'11/01/2014 e n. 29920150003500687000 asseritamente notificata il 30/6/2015 l'avvenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale e, comunque, la mancata/regolare notifica degli atti presupposti.
Inoltre, con riguardo alle prime due cartelle di pagamento eccepisce altresì il loro avvenuto annullamento, giusta sentenza n. 401/2024 resa dal Tribunale di Marsala.
Con riferimento invece alle somme portate dall'Ava n. 59920220001499031000 eccepisce l'avvenuta decadenza dell' dal diritto di iscrivere a ruolo il suddetto credito. CP_2
Eccepisce infine vizi propri dell'intimazione di pagamento, per la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'eventuale impugnazione.
Per tali motivi insiste per l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
Nella contumacia dell'Agente di Riscossione, si è costituito l' contestato tutte le difese avversarie CP_2
sia con riferimento all'eccepita prescrizione che alla decadenza.
A tal uopo ha richiamato la normativa intervenuta nel periodo di emergenza sanitaria da covid 19 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2023.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L' si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_7
passiva dell' poiché unico legittimato sarebbe solo l' . Controparte_4 CP_7 Nel merito, in relazione alla cartella di pagamento individuata al punto 3 del ricorso, ha ribadito la correttezza degli incombenti posti in essere dall'ente creditore, ritenendo che, ogni doglianza e/o eccezione afferente all'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione non possa essere imputata al creditore.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, di essere manlevato da ogni responsabilità per l'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
********
Il ricorso è parzialmente fondato e viene accolto limitatamente ai crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 299201750190000, asseritamente notificata in data 24/11/2012, n. 29920130020184626000 asseritamente notificata l'11/01/2014 e n. 29920150003500687000 asseritamente notificata il 30/6/2015.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità della prossima procedura esecutiva, la tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°
e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni. Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria.
Come evidenziato dalla Suprema Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del 30/11/2016 : nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010). Fatta questa premessa, l'azione promossa dal ricorrente, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione e della data di proposizione del ricorso, può integrare solo e soltanto una opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con conseguenziale inammissibilità di tutte le domande integranti una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Altrettanto inammissibili sono i motivi integranti una opposizione recuperatoria ex art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, per avvenuto decorso dei relativi termini perentori di proposizione.
In sintesi, possono esaminarsi solo l'eccezione di prescrizione e quella di decadenza.
Esaminando nel dettaglio i motivi di opposizione sollevati avverso i crediti vantati dall' Controparte_7
, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , per come
[...] Controparte_4
eccepito dall' e non contestato dalle controparti, va accolta sia l'eccezione relativa all'avvenuta CP_7
declaratoria di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 29920122001750190000 notificata in data 24/11/2012 e n. 29920130020184626000 notificata l'11/01/2014, giusta sentenza n. 401/2024 resa dal Tribunale di Marsala e prodotta in atti, che l'eccezione di prescrizione del credito portato nella cartella esattoriale n. 29920150003500687000, in mancanza di prova di atti interruttivi entro il termine quinquennale dalla data di notifica del 30.06.2015.
Di contro, l'opposizione si manifesta infondata sia in relazione alla cartella di pagamento afferente ai crediti vantati dal Tribunale di Marsala, insussistendo qualsivoglia motivo di contestazione, che con
CP_ riferimento al credito vantato dall'
Con riguardo infatti alla posizione creditoria vantata dall' la Corte di Cassazione, con ordinanza del CP_2 Concludendo, va dichiarata l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall' e, Controparte_7
conseguentemente, l'intimazione di pagamento quivi impugnata va annullata limitatamente a tali posizioni creditorie.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'imputabilità dell'eccepita prescrizione alle omissioni dell'Agente di Riscossione, vanno liquidate a carico di con compensazione integrale CP_6
delle spese sostenute dagli altri resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2494 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertata l'avvenuta declaratoria di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento nn.
2992012201750190000 e n. 29920130020184626000, giusta sentenza n. 401/2024 del Tribunale di
Marsala, dichiara l'avvenuta prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento n. n.
29920150003500687000; conseguentemente, annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle suddette posizioni creditorie, dichiarando non dovute tali somme pretese dall per conto della , CP_6 Controparte_4 [...]
Pt_2
rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_3
liquidate in € 3.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti degli altri resistenti;
Così deciso in Marsala in data 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 marzo-7 settembre 2021, n. 24134, ha ribadito il principio precedentemente sancito secondo cui In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Cass. n. 17858 del 2018)”.
Sezione Lavoro
2494 /2024 R.G.
Il g.l. Sciolta la camera di consiglio alle ore 16.21, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2494 /2024 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2992024900616 3047000 vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. PETTINARI LUCA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, -ricorrente-
E
in persona del dirigente dott. Controparte_1
[...]
CF ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del suo Legale Rappresentante, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Cagliari, via Delitala n.2, presso l'Avv. Stefania Sotgia che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, rogito dott.
Notaio in Roma, ed domiciliati anche in nella Via Scontrino n. 28, presso l'Ufficio legale Per_1 CP_1
di CP_2 CP_1
-resistenti-
, in persona del legale rapp.te Giovanni Cresci (P. Controparte_3
IVA , domiciliato in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, pec: P.IVA_2
; Email_1
, per la Provincia di in persona del legale Controparte_3 CP_1
rapp.te (P. IVA , domiciliato in Piazza XXI Aprile 1, pec: P.IVA_2 CP_1
t; Email_1
, in persona del Presidente p.t. Controparte_4
(C.F. ), P.IVA_3
-resistenti-contumaci-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale in via cautelare, inaudita altera parte, disponga l'immediata sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 2992024900616 3047000 notificata il 4/11/2024 e di tutti gli atti presupposti indicati in premessa;
in via principale: accertare e dichiarare, previa declaratoria della nullità e l'inefficacia delle notificazioni degli avvisi di addebito e delle cartelle per le motivazioni in premessa, previa rimessione in termini del ricorrente, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, delle cartelle nn. CP_5
299201750190000 notificata in data 24/11/2012 per €. 6.724,25, relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall'assessorato regionale del lavoro –ipl del 2010 e n. 29920130020184626000 notificata l'11/01/2014 per €. 5.580,25 relativa alla sanzione amministrativa irrogata dall'assessorato regionale del lavoro della Sicilia – ipl del 2011; n. 29920150003500687000 asseritamente notificata il 30/6/2015 per €.
19684,52 relativa sanzione amministrativa irrogata dall'assessorato regionale del lavoro –ipl del 2013 ed accessori n. 29920220001319613000 asseritamente notificata il 30/5/2022 per €. 69,48 relativo al recupero di multe o ammende del tribunale di marsala 2020 e l'avviso di addebito n.
59920220001499031000 asseritamente notificato il 30/9/2022 per €. 3869,63 relativo a contributi ivs
2019 e 2020 e sanzioni aggiuntive oltre spese di notifica, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' per conto della CP_6
CP_
, Ministero della Giustizia ed in via subordinata: fermo quanto richiesto Controparte_4 Parte_2
sub 2, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere, e ridurre gli importi dovuti;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente Voglia il Tribunale rigettare l'avverso ricorso con vittoria di spese e di competenze in CP_2
favore dell' in quanto inammissibile perché il credito portato negli avvisi di addebito è già CP_2
consolidato per mancanza di opposizione nei termini;
respingere l'eccezione di prescrizione e di decadenza perché infondata in fatto e in diritto;
rigettare l'istanza di sospensione perché priva dei presupposti di legge.
Resistente : Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare il difetto di Controparte_7
legittimazione passiva dell' di in quanto i motivi di ricorso Controparte_7 CP_1
attengono a presunti vizi della procedura esattiva di competenza esclusiva dell'Agente di Riscossione;
nel merito, e senza recesso da quanto sopra, rigettare il ricorso in riassunzione proposto da Pt_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
dichiarare l'Agente di Riscossione tenuto a Parte_1 garantire il convenuto contro gli effetti derivanti dal Controparte_1
mancato/tardivo esercizio dell'azione esecutiva e a renderlo indenne dalle conseguenze economiche di un'eventuale condanna alle spese a favore del ricorrente;
in ogni caso vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29920249006163047000 notificatagli in data 3/11/2024 eccependo, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 299201750190000, asseritamente notificata in data 24/11/2012, n.
29920130020184626000 asseritamente notificata l'11/01/2014 e n. 29920150003500687000 asseritamente notificata il 30/6/2015 l'avvenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale e, comunque, la mancata/regolare notifica degli atti presupposti.
Inoltre, con riguardo alle prime due cartelle di pagamento eccepisce altresì il loro avvenuto annullamento, giusta sentenza n. 401/2024 resa dal Tribunale di Marsala.
Con riferimento invece alle somme portate dall'Ava n. 59920220001499031000 eccepisce l'avvenuta decadenza dell' dal diritto di iscrivere a ruolo il suddetto credito. CP_2
Eccepisce infine vizi propri dell'intimazione di pagamento, per la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente per l'eventuale impugnazione.
Per tali motivi insiste per l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
Nella contumacia dell'Agente di Riscossione, si è costituito l' contestato tutte le difese avversarie CP_2
sia con riferimento all'eccepita prescrizione che alla decadenza.
A tal uopo ha richiamato la normativa intervenuta nel periodo di emergenza sanitaria da covid 19 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2023.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L' si è costituito eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_7
passiva dell' poiché unico legittimato sarebbe solo l' . Controparte_4 CP_7 Nel merito, in relazione alla cartella di pagamento individuata al punto 3 del ricorso, ha ribadito la correttezza degli incombenti posti in essere dall'ente creditore, ritenendo che, ogni doglianza e/o eccezione afferente all'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione non possa essere imputata al creditore.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, di essere manlevato da ogni responsabilità per l'attività posta in essere dall'Agente di Riscossione.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
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Il ricorso è parzialmente fondato e viene accolto limitatamente ai crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 299201750190000, asseritamente notificata in data 24/11/2012, n. 29920130020184626000 asseritamente notificata l'11/01/2014 e n. 29920150003500687000 asseritamente notificata il 30/6/2015.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'intimazione di pagamento è un atto successivo alla cartella o all'avviso di pagamento prodromico all'azione esecutiva, attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell'imminente espletamento nei suoi confronti di una procedura esecutiva.
Tale provvedimento si colloca così all'interno di una sequela procedimentale finalizzata ad assicurare, mediante una pronta conoscibilità della prossima procedura esecutiva, la tutela del contribuente che di quella procedura è il destinatario: in questa prospettiva l'intimazione di pagamento svolge una funzione analoga a quella dell'avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale, e come tale avviso costituisce atto impugnabile.
Quanto alle modalità di impugnazione, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al fondamento della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, davanti al giudice del lavoro, nel termine di giorni 40 dalla notifica del titolo;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, ovvero a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata, la prescrizione successiva alla notifica) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma
1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°
e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per i vizi formali del titolo (quali, ad esempio, quelli attinenti la notifica e la motivazione), anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°
c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il debitore che intenda contestare la regolarità “formale” degli atti di esecuzione dovrà così necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il termine perentorio di venti giorni;
nel caso in cui, invece, la contestazione attenga al “merito” della pretesa, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni. Va precisato che i termini indicati decorrono, qualora siano stati emessi e notificati una cartella o un avviso, dal momento della loro notificazione, ovvero, in ogni caso, dal successivo momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della posizione debitoria.
Come evidenziato dalla Suprema Corte infatti, “…nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (v Cass. Lav., ordinanza n. 24506 del 30/11/2016 : nella specie, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento;
v. anche Cass. n. 27019/2008 e n. 11338/2010). Fatta questa premessa, l'azione promossa dal ricorrente, tenuto conto della data di notifica dell'intimazione e della data di proposizione del ricorso, può integrare solo e soltanto una opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con conseguenziale inammissibilità di tutte le domande integranti una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Altrettanto inammissibili sono i motivi integranti una opposizione recuperatoria ex art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, per avvenuto decorso dei relativi termini perentori di proposizione.
In sintesi, possono esaminarsi solo l'eccezione di prescrizione e quella di decadenza.
Esaminando nel dettaglio i motivi di opposizione sollevati avverso i crediti vantati dall' Controparte_7
, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , per come
[...] Controparte_4
eccepito dall' e non contestato dalle controparti, va accolta sia l'eccezione relativa all'avvenuta CP_7
declaratoria di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 29920122001750190000 notificata in data 24/11/2012 e n. 29920130020184626000 notificata l'11/01/2014, giusta sentenza n. 401/2024 resa dal Tribunale di Marsala e prodotta in atti, che l'eccezione di prescrizione del credito portato nella cartella esattoriale n. 29920150003500687000, in mancanza di prova di atti interruttivi entro il termine quinquennale dalla data di notifica del 30.06.2015.
Di contro, l'opposizione si manifesta infondata sia in relazione alla cartella di pagamento afferente ai crediti vantati dal Tribunale di Marsala, insussistendo qualsivoglia motivo di contestazione, che con
CP_ riferimento al credito vantato dall'
Con riguardo infatti alla posizione creditoria vantata dall' la Corte di Cassazione, con ordinanza del CP_2 Concludendo, va dichiarata l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall' e, Controparte_7
conseguentemente, l'intimazione di pagamento quivi impugnata va annullata limitatamente a tali posizioni creditorie.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'imputabilità dell'eccepita prescrizione alle omissioni dell'Agente di Riscossione, vanno liquidate a carico di con compensazione integrale CP_6
delle spese sostenute dagli altri resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2494 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertata l'avvenuta declaratoria di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento nn.
2992012201750190000 e n. 29920130020184626000, giusta sentenza n. 401/2024 del Tribunale di
Marsala, dichiara l'avvenuta prescrizione del credito portato nella cartella di pagamento n. n.
29920150003500687000; conseguentemente, annulla l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle suddette posizioni creditorie, dichiarando non dovute tali somme pretese dall per conto della , CP_6 Controparte_4 [...]
Pt_2
rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, Controparte_3
liquidate in € 3.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti degli altri resistenti;
Così deciso in Marsala in data 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
24 marzo-7 settembre 2021, n. 24134, ha ribadito il principio precedentemente sancito secondo cui In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Cass. n. 17858 del 2018)”.