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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/10/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. r.g. 5350/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.10.2025
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. IC MU, anche in sostituzione degli avv.ti Parte_1
IO MU e RM CE;
per l'avv. IC Traversa, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
OM MU.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare alle note conclusive già depositate.
Il difensore di parte opposta insiste per la nullità della citazione introduttiva, come già eccepito.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5350 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 alla via Tuscolana n. 954, presso lo studio degli avv.ti IO MU, RM CE e
IC MU, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso Europa n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. IC Traversa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1429/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 23.6.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di euro 13.217,62, a titolo di restituzione dell'importo dovuto in virtù di un'apertura di linea di credito, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- che l'ingiungente non ha fornito una prova adeguata della pretesa creditoria azionata, in quanto la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio non costituisce un regolare estratto conto, come prescritto dall'art. 50 t.u.b., non essendo indicati i calcoli relativi agli interessi di mora applicati al tasso del 22% a far data dal 28.2.2014;
- che la cessione del credito da parte della Cofidis s.p.a., in favore dell'opposta, non gli
è stata comunicata;
- che il contratto di finanziamento è nullo, non recando la sottoscrizione del funzionario della banca nella parte relativa alle norme contrattuali;
- che, peraltro, il contratto in atti non reca espressa menzione né dei tassi di interesse applicati, tanto che unicamente nell'estratto conto del 2020 è prevista l'applicazione di un t.a.n. del 21% senza altre indicazioni, né del taeg applicato;
- che le clausole relative agli interessi di mora sono nulle ex art. 1815 c. 2 c.c., con conseguente necessità di scomputare tutte le somme a tale titolo addebitate, e, comunque, vessatorie ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'importo del tasso convenuto, per il computo degli interessi di mora, è da considerare manifestamente eccessivo;
- che la parte opposta ha omesso di documentare in modo puntuale come si sia formata la somma di cui ha preteso il pagamento;
- che, infine, la domanda è inammissibile, non essendo stata avviata la procedura
3 stragiudiziale di composizione della lite, espressamente prevista nel contratto, in caso di cessione del credito.
Sulla scorta di tali deduzioni, lo stesso ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “- in via preliminare, - accertare e dichiarare inammissibile la domanda per omesso avvio della procedura stragiudiziale per i motivi di cui al precedente punto F). Nel caso non dovesse essere accolta la superiore eccezione: - 1) in via principale, nel merito: accertare
e dichiarare nullo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 22-6-2022 e pubblicato in data 23-6-2022, ed, inoltre, rigettare la relativa domanda in esso contenuta anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati al precedente punto A).
– 2) sempre in via principale, nel merito, in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto al punto 1) di queste conclusioni: - a) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, co. 1, del contratto di finanziamento n. 1102765935, non datato, e comunque per le ragioni esposte nella presente opposizione;
nonché – b) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., delle clausole espressive di interessi moratori, nonché la vessatorietà, ai sensi di tale norma codificata, delle clausole contenute negli articoli indicati nel contatto di finanziamento per cui è causa per le motivazioni tutte sopra riportate, e, per l'effetto, - c) dichiarare nullo ed inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1429/2022 emesso dal
Tribunale adito in data 22.6.2022 e pubblicato in data 23.6.2022, e, comunque dichiarare infondata in fatto e in diritto e non dovuta la pretesa creditoria della Controparte_1
per le motivazioni tutte riportate nelle premesse, - 3) sempre in via principale, nel
[...]
merito: - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
ovvero – in via subordinata, nel merito, ove dovessero essere rigettate le superiori domande: - accertare e dichiarare il minore importo ritenuto dovuto di giustizia rispetto a quello richiesto, all'esito dell'istruttoria della causa”, il tutto con il favore delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto Controparte_1
4 introduttivo per violazione dell'art. 163 n. 1 c.p.c., essendo stato indicato, nella vocatio in ius, un ufficio differente da quello effettivamente adito, e ha dedotto, nel merito:
- che la pretesa creditoria azionata trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dal in data 8.7.2003 e che il debito residuo emerge chiaramente Pt_1 dall'estratto conto versato in atti;
- che, inoltre, è stata notificata al debitore la cessione del credito originato dal suddetto contratto di finanziamento;
- che non può condividersi l'eccezione di nullità di quest'ultimo, perché non conforme allo schema previsto dall'art. 117 t.u.b, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accettazione da parte dell'intermediario finanziario può desumersi da comportamenti concludenti;
- che altrettanto pretestuosa è l'eccezione secondo cui le clausole espressive degli interessi moratori sarebbero nulle ex art. 1815 c. 2 c.c., tenuto conto che i tassi degli interessi moratori sono chiaramente delineati dagli artt. 6 e 8 delle condizioni generali del contratto, i quali prevedono che il mancato pagamento di una o più rate determina l'addebito di interessi di mora sul capitale impagato al tasso minore fra quello di cui all'art. 2 c. 4 della l. 108 del 1998 e il tasso mensile del 2,5%;
- che non può neppure accogliersi la prospettazione circa la natura vessatoria delle clausole prevedenti i costi applicabili in ipotesi di ritardo nell'adempimento, in quanto le stesse sono state specificamente accettate dal ai sensi dell'art. 1341 c.c.; Pt_1
- che dall'estratto conto prodotto si evince chiaramente che il credito ceduto alla stessa opposta, al momento della cessione, era pari ad euro 4.907,71 e che su tale importo sono stati applicati interessi di mora al tasso annuale del 22%.
La parte opposta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: «IN VIA
PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato all'opponente in data 09.09.2022 per vizio della vocatio in ius e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, R.G. n. 3555/2022 emesso dal suintestato Tribunale.
-Stante la palese pretestuosità dell'opposizione non fondata su prova scritta, né tantomeno di pronta soluzione, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria
5 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 1429/2022, R.G. n. 3555/2022 emesso dal suintestato Tribunale;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, R.G. n.
3555/2022 emesso dal Tribunale di Velletri in data 22.06.2022; IN VIA SUBORDINATA:
- Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il signor
debitore di della somma di € 13.217,62 e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di nella Controparte_1 sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di € 13.217,62 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22% sulla sola sorte capitale di € 4.583,41 maturati e maturandi dal 26.05.2022 sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, deve, in prima battuta, ribadirsi che non può essere accolta l'eccezione di nullità della citazione introduttiva per indicazione, nella vocatio in ius, di un tribunale differente rispetto a quello adito, atteso che, come già messo in luce nel corso del giudizio, la stessa nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.c., per effetto della tempestiva costituzione in giudizio dell'opposta.
Si evidenzia, inoltre, che non può condividersi la deduzione secondo cui la parte
6 opposta non avrebbe sufficientemente documentato l'avvenuta cessione, in suo favore, del credito azionato in sede monitoria, in quanto, da una parte, detta cessione è stata oggetto di contestazioni del tutto generiche ad opera della parte opponente, dall'altra, la stessa società ingiungente ha depositato, già in fase monitoria, il contratto di cessione dei crediti, con annesso elenco dei crediti ceduti, stipulato in data 18.12.2019, con la Cofidis s.p.a., nonché la comunicazione di intervenuta cessione, datata 9.3.2021, trasmessa personalmente al debitore (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
Analogamente, non merita accoglimento la doglianza secondo cui la domanda avanzata sarebbe inammissibile per omesso esperimento della procedura stragiudiziale di risoluzione della lite, considerato che, in disparte il dato che detta doglianza non trova corrispondenza nella condizioni disciplinanti il contratto di finanziamento, la stessa risulta pure superata dall'avvio, nel corso del giudizio, su iniziativa della società opposta, di un procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
Deve ulteriormente rimarcarsi che non può essere accolta neppure l'eccezione, sollevata dall'opponente, tesa a fare valere la nullità totale del contratto in atti, in ragione della violazione del requisito della forma scritta posto dall'art. 117, commi 1 e 3 t.u.b., per mancanza della sottoscrizione riconducibile alla società finanziaria.
La disposizione appena richiamata prevede, come è noto, che i contratti bancari debbano essere conclusi per iscritto, che un esemplare dello stesso debba essere consegnato al cliente e che, in caso di mancato rispetto di tali requisiti, il contratto è nullo.
Altrettanto noto è che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare e risolvere il contrasto sorto in punto di idoneità del contratto sottoscritto dal solo cliente a soddisfare i requisiti in disamina, affermando originariamente con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria ed estendendo successivamente il principio ai contratti in materia bancaria, che la nullità de qua non può ricondursi allo schema delle tradizionali nullità per difetto di forma, dovendo di contro inquadrarsi in una nullità di carattere funzionale, volta a soddisfare la finalità di protezione della parte del rapporto in posizione di asimmetria informativa.
Ne discende che tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per
7 iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non richiedendosi anche quella dell'istituto, il cui consenso può desumersi dai comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898).
Ad avviso della Suprema Corte, “in un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire” (in materia di contratti bancari, cfr. Cass. 18 giugno 2018,
n. 16070).
Nel caso di specie, non solo risulta versata in atti la copia del contratto prevedente l'apertura di una linea di credito, in favore dell'opponente, debitamente sottoscritto da quest'ultimo, ma è pacifico che il contratto ha avuto concreta esecuzione, elemento questo sufficiente a desumere la volontà della creditrice di aderirvi, a prescindere dall'assenza di una sottoscrizione alla medesima riconducibile.
3. Ciò premesso, si reputa assorbente ricordare che la parte opponente ha lamentato che il contratto di concessione di una linea di credito, dallo stesso sottoscritto, non reca una indicazione chiara e univoca delle condizioni economiche e del taeg applicabili al rapporto, che la clausola prevedente la misura degli interessi di mora è da ritenere abusiva, secondo la disciplina consumeristica, e che la sola documentazione in atti non consentirebbe una puntuale ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti, censure che si ritengono meritevoli di condivisione.
Si osserva, in primo luogo, che la copia del contratto in atti prevede alla prima pagina che la condizioni applicabili al credito rotativo siano le seguenti: “TAN annuale: 24%.
TAEG dal 28,20% per 1.000 Euro al 27,18% per 4.000 Euro”.
Si ricorda, inoltre, che, da un canto, l'art. 117, commi 4 e 7, t.u.b. prevede che i contratti debbano indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, con applicazione di un meccanismo sostitutivo, in ipotesi di inosservanza, dall'altro, che
8 l'art. 125 bis, commi 6 e 7, t.u.b., in ipotesi di contratto di credito al consumo, prescrive che la nullità o l'assenza delle clausole afferenti alla indicazione del taeg determina l'applicazione della disciplina sostitutiva ivi specificata.
Facendo applicazione delle disposizioni appena richiamate, nel caso di specie, deve rilevarsi che, se anche volesse intendersi espressamente pattuita e indicata la misura del t.a.n., pari al 24%, misura che non ha poi avuto effettiva rilevanza, avendo la parte opposta allegato l'applicazione di un t.a.n. pari al 21%, non può però omettersi di evidenziare che, sebbene venga in considerazione un contratto pacificamente riconducibile alla nozione di credito al consumo, l'entità del taeg indicato nel contratto appare del tutto incerta e non espressamente riferibile al rapporto per cui è causa, atteso che la clausola sopra riportata reca la menzione di due diverse misure, in relazione alla linea di credito di euro 1.000,00 e a quella di euro 4.000,00, mentre la linea accordata all'opponente risulta di euro 3.000,00.
Giova ancora osservare che lo stesso opponente ha anche lamentato la nullità, a vario titolo, della clausola prevedente la misura degli interessi di mora, in quanto l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede l'applicazione del tasso minore fra quello previsto dall'art. 2 c. 4 della l. n. 108 del 1996 e il tasso mensile del 2,5%.
Al riguardo, si sottolinea che, se la previsione circa l'applicazione come misura massima di un tasso pari al tasso soglia applicabile per la categoria di operazioni di riferimento di per sé esclude che il tasso pattuito possa essere qualificato come usurario,
d'altro canto, si ritiene di condividere la censura secondo cui detta clausola è da considerare presuntivamente vessatoria ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. f) del d.lgs. n. 206 del
2005, che include fra le clausole che si presumono vessatorie anche quelle che hanno, come effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nel caso di specie, è infatti del tutto incontestato che il contratto per cui è causa sia stato concluso dall'ingiunto in qualità di consumatore, con conseguente rilevanza, per ciò solo, della disciplina appena ricordata.
9 Rispetto poi alla misura degli interessi moratori prevista dal contratto, l'art. 6 prevede l'applicazione, in ipotesi di ritardo, di interessi di mora pari alternativamente al tasso soglia contemplato dalla disciplina antiusura o al tasso del 2,5% al mese, il che, proiettato sul periodo annuale, darebbe luogo all'applicazione di un tasso di mora annuale del 30%.
Occorre, a questo punto, richiamare, anzitutto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art.
1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa” (cfr. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286).
D'altra parte, merita rammentare che la stessa giurisprudenza di legittimità, pur occupandosi del diverso tema della applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, ha affermato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, il riconoscimento della natura abusiva della clausola che prevede interessi per il ritardato pagamento non osta all'applicazione della restante parte del regolamento contrattuale, con specifico riguardo alle clausole che prevedono la misura di interessi di diversa natura (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Si rileva altresì che, sulla base della giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva n. 93/13, il giudice nazionale, chiamato ad esaminare una clausola contrattuale abusiva, è tenuto, come regola generale, unicamente ad escludere l'applicazione di quest'ultima affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza che lo stesso sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola, e che, nondimeno, la stessa direttiva non esige che il giudice nazionale disapplichi, oltre
10 alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate tali.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare la disciplina consumeristica che viene qui in considerazione, ha, nella specie, affermato che “dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o
l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte”, conclusione che vale “non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (cfr. Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, nelle cause riunite C-96/16 e C-
94/17, ECLI:EU:C:2018:643).
A mente di tutto quanto appena rilevato, nella fattispecie in esame, emerge che, confrontando il tasso di mora convenzionalmente previsto con il tasso medio risultante dai decreti di rilevazione trimestrale della Banca di Italia, depositati dalla parte opposta, utilizzabile come parametro di riferimento per la valutazione di eccessività del tasso pattuito ai fini dell'art. 33 lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005, nel trimestre di riferimento
(1.7.2003 – 30.9.2003) il t.e.g.m. rilevato per la categoria del credito revolving, di importo compreso fra euro 1.500,00 ed euro 5.000,00, risultava pari al 15,49%, con indicazione di una maggiorazione del 2,1% per gli interessi di mora, a fronte di un tasso di mora annuale convenzionale notevolmente più alto e della concreta applicazione, come allegato dall'opposta, di un tasso del 22%.
La misura sensibilmente elevata di quest'ultimo tasso, rispetto a quello medio rilevato per operazioni analoghe, anche tenendo conto della maggiorazione media indicata per gli interessi di mora, induce a riconoscere la vessatorietà della clausola prevedente gli
11 interessi di mora in misura eccessivamente elevata e, quindi, in contrasto con l'art. 33 lett.
f) del d.lgs. n. 206 del 2005, vieppiù considerando che la parte opposta non ha fornito alcuna prova circa lo svolgimento di una trattativa individuale sul punto e non essendo sufficiente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, la sola approvazione specifica della clausola.
Da tale nullità discenderebbe, peraltro, l'applicazione degli interessi al minor tasso previsto per quelli corrispettivi, rimanendo infatti perfettamente operante la restante parte del regolamento contrattuale ai sensi dell'art. 36 c. 1 del decreto da ultimo menzionato, rispetto alla quale, però, si è già riscontrato un profilo di indeterminatezza che imporrebbe l'applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 125 bis c. 7 t.u.b.
In altri e più chiari termini, dall'invalidità, per le ragioni sopra esposte, delle diverse clausole disciplinanti sia i costi applicabili sul piano corrispettivo sia quelli dovuti in ipotesi di ritardo nell'adempimento conseguirebbe la necessità di provvedere ad una ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti, che, nel caso di specie, è però preclusa dalla insufficienza della documentazione prodotta dalla parte opposta.
Quest'ultima, infatti, ha omesso di depositare gli estratti conto recanti una annotazione completa delle voci riferibili alla linea di credito per cui è causa, essendosi limitata a depositare un mero prospetto contabile interno, su base mensile, da cui però non emergono con chiarezza gli importi dovuti per sorte capitale e per interessi o indicazioni sufficienti per comprendere la natura e la composizione del credito oggetto di pretesa monitoria.
Si rimarca, in particolare, che la parte opposta ha prospettato che, sebbene la linea di credito concessa all'opponente fosse pari ad euro 3.000, l'importo residuo da saldare a titolo di sorte capitale ammonta invece ad euro 4.583,41, a cui devono aggiungersi le somme di euro 324,30, a titolo di spese ed interessi rimasti impagati, e di euro 8.309,91, a titolo di interessi convenzionali di mora, stabiliti nella misura del 22% annuo, sulla sola sorte capitale di euro 4.583,41, senza tuttavia fornire una spiegazione dettagliata e trasparente in relazione alla composizione della somma dovuta a titolo di sorte capitale e senza fornire la documentazione contabile necessaria per applicare la disciplina sostitutiva
12 che deriverebbe dalla nullità delle diverse clausole sopra analizzate.
Da tanto discende che, a fronte della fondatezza delle diverse eccezioni, sollevate dall'opponente, afferenti all'indeterminatezza delle condizioni economiche applicabili e alla natura vessatoria della clausola prevedente la misura degli interessi di mora, la parte opposta non ha fornito una prova adeguata della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, impedendo, in difetto di produzione di estratti conto completi, la ricostruzione dell'andamento del rapporto.
4. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dall'opposta.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al Controparte_1
d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento da determinare in relazione al valore del petitum (cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, dato il carattere documentale della causa e il limitato svolgimento delle fasi appena indicate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1429/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 23.6.2022, rigettando tutte le ulteriori domande proposte dalla nei confronti Controparte_1
dell'opponente;
b) condanna la alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.387,00, per compensi, ed euro 145,50, per esborsi (CU e marca da bollo), oltre rimborso forfettario spese generali,
13 i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 7.10.2025
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi: per , l'avv. IC MU, anche in sostituzione degli avv.ti Parte_1
IO MU e RM CE;
per l'avv. IC Traversa, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
OM MU.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi atti, in particolare alle note conclusive già depositate.
Il difensore di parte opposta insiste per la nullità della citazione introduttiva, come già eccepito.
Il Giudice udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 5350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5350 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2022, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1 alla via Tuscolana n. 954, presso lo studio degli avv.ti IO MU, RM CE e
IC MU, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata all'atto introduttivo;
Opponente contro
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, al Corso Europa n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. IC Traversa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari;
2 Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da in opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1429/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 23.6.2022, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di euro 13.217,62, a titolo di restituzione dell'importo dovuto in virtù di un'apertura di linea di credito, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
L'opponente ha, nella specie, sostenuto:
- che l'ingiungente non ha fornito una prova adeguata della pretesa creditoria azionata, in quanto la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio non costituisce un regolare estratto conto, come prescritto dall'art. 50 t.u.b., non essendo indicati i calcoli relativi agli interessi di mora applicati al tasso del 22% a far data dal 28.2.2014;
- che la cessione del credito da parte della Cofidis s.p.a., in favore dell'opposta, non gli
è stata comunicata;
- che il contratto di finanziamento è nullo, non recando la sottoscrizione del funzionario della banca nella parte relativa alle norme contrattuali;
- che, peraltro, il contratto in atti non reca espressa menzione né dei tassi di interesse applicati, tanto che unicamente nell'estratto conto del 2020 è prevista l'applicazione di un t.a.n. del 21% senza altre indicazioni, né del taeg applicato;
- che le clausole relative agli interessi di mora sono nulle ex art. 1815 c. 2 c.c., con conseguente necessità di scomputare tutte le somme a tale titolo addebitate, e, comunque, vessatorie ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'importo del tasso convenuto, per il computo degli interessi di mora, è da considerare manifestamente eccessivo;
- che la parte opposta ha omesso di documentare in modo puntuale come si sia formata la somma di cui ha preteso il pagamento;
- che, infine, la domanda è inammissibile, non essendo stata avviata la procedura
3 stragiudiziale di composizione della lite, espressamente prevista nel contratto, in caso di cessione del credito.
Sulla scorta di tali deduzioni, lo stesso ha, dunque, concluso nei seguenti termini: “- in via preliminare, - accertare e dichiarare inammissibile la domanda per omesso avvio della procedura stragiudiziale per i motivi di cui al precedente punto F). Nel caso non dovesse essere accolta la superiore eccezione: - 1) in via principale, nel merito: accertare
e dichiarare nullo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 22-6-2022 e pubblicato in data 23-6-2022, ed, inoltre, rigettare la relativa domanda in esso contenuta anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato per i motivi indicati al precedente punto A).
– 2) sempre in via principale, nel merito, in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto al punto 1) di queste conclusioni: - a) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, co. 1, del contratto di finanziamento n. 1102765935, non datato, e comunque per le ragioni esposte nella presente opposizione;
nonché – b) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c., delle clausole espressive di interessi moratori, nonché la vessatorietà, ai sensi di tale norma codificata, delle clausole contenute negli articoli indicati nel contatto di finanziamento per cui è causa per le motivazioni tutte sopra riportate, e, per l'effetto, - c) dichiarare nullo ed inefficace e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1429/2022 emesso dal
Tribunale adito in data 22.6.2022 e pubblicato in data 23.6.2022, e, comunque dichiarare infondata in fatto e in diritto e non dovuta la pretesa creditoria della Controparte_1
per le motivazioni tutte riportate nelle premesse, - 3) sempre in via principale, nel
[...]
merito: - accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova, e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'inesistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
ovvero – in via subordinata, nel merito, ove dovessero essere rigettate le superiori domande: - accertare e dichiarare il minore importo ritenuto dovuto di giustizia rispetto a quello richiesto, all'esito dell'istruttoria della causa”, il tutto con il favore delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto Controparte_1
4 introduttivo per violazione dell'art. 163 n. 1 c.p.c., essendo stato indicato, nella vocatio in ius, un ufficio differente da quello effettivamente adito, e ha dedotto, nel merito:
- che la pretesa creditoria azionata trae origine dal contratto di finanziamento sottoscritto dal in data 8.7.2003 e che il debito residuo emerge chiaramente Pt_1 dall'estratto conto versato in atti;
- che, inoltre, è stata notificata al debitore la cessione del credito originato dal suddetto contratto di finanziamento;
- che non può condividersi l'eccezione di nullità di quest'ultimo, perché non conforme allo schema previsto dall'art. 117 t.u.b, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'accettazione da parte dell'intermediario finanziario può desumersi da comportamenti concludenti;
- che altrettanto pretestuosa è l'eccezione secondo cui le clausole espressive degli interessi moratori sarebbero nulle ex art. 1815 c. 2 c.c., tenuto conto che i tassi degli interessi moratori sono chiaramente delineati dagli artt. 6 e 8 delle condizioni generali del contratto, i quali prevedono che il mancato pagamento di una o più rate determina l'addebito di interessi di mora sul capitale impagato al tasso minore fra quello di cui all'art. 2 c. 4 della l. 108 del 1998 e il tasso mensile del 2,5%;
- che non può neppure accogliersi la prospettazione circa la natura vessatoria delle clausole prevedenti i costi applicabili in ipotesi di ritardo nell'adempimento, in quanto le stesse sono state specificamente accettate dal ai sensi dell'art. 1341 c.c.; Pt_1
- che dall'estratto conto prodotto si evince chiaramente che il credito ceduto alla stessa opposta, al momento della cessione, era pari ad euro 4.907,71 e che su tale importo sono stati applicati interessi di mora al tasso annuale del 22%.
La parte opposta ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: «IN VIA
PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato all'opponente in data 09.09.2022 per vizio della vocatio in ius e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, R.G. n. 3555/2022 emesso dal suintestato Tribunale.
-Stante la palese pretestuosità dell'opposizione non fondata su prova scritta, né tantomeno di pronta soluzione, concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria
5 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 1429/2022, R.G. n. 3555/2022 emesso dal suintestato Tribunale;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare l'opposizione ex adverso spiegata e tutte le domande ed eccezioni in essa formulate dall'opponente, in quanto infondata/e in fatto e in diritto e comunque non provata/e per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per tutte quelle che verranno eventualmente accertate in corso di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1429/2022, R.G. n.
3555/2022 emesso dal Tribunale di Velletri in data 22.06.2022; IN VIA SUBORDINATA:
- Per tutte le ragioni esposte in narrativa e per tutte quelle che verranno accertate in corso di causa, previa ogni più opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il signor
debitore di della somma di € 13.217,62 e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di nella Controparte_1 sua qualità di cessionaria del credito, della complessiva somma di € 13.217,62 ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso annuo del 22% sulla sola sorte capitale di € 4.583,41 maturati e maturandi dal 26.05.2022 sino al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in decreto, oltre accessori e alle successive occorrende;
IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori”.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6
c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così, in sintesi, delineato l'oggetto del presente giudizio, deve, in prima battuta, ribadirsi che non può essere accolta l'eccezione di nullità della citazione introduttiva per indicazione, nella vocatio in ius, di un tribunale differente rispetto a quello adito, atteso che, come già messo in luce nel corso del giudizio, la stessa nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.c., per effetto della tempestiva costituzione in giudizio dell'opposta.
Si evidenzia, inoltre, che non può condividersi la deduzione secondo cui la parte
6 opposta non avrebbe sufficientemente documentato l'avvenuta cessione, in suo favore, del credito azionato in sede monitoria, in quanto, da una parte, detta cessione è stata oggetto di contestazioni del tutto generiche ad opera della parte opponente, dall'altra, la stessa società ingiungente ha depositato, già in fase monitoria, il contratto di cessione dei crediti, con annesso elenco dei crediti ceduti, stipulato in data 18.12.2019, con la Cofidis s.p.a., nonché la comunicazione di intervenuta cessione, datata 9.3.2021, trasmessa personalmente al debitore (cfr. docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
Analogamente, non merita accoglimento la doglianza secondo cui la domanda avanzata sarebbe inammissibile per omesso esperimento della procedura stragiudiziale di risoluzione della lite, considerato che, in disparte il dato che detta doglianza non trova corrispondenza nella condizioni disciplinanti il contratto di finanziamento, la stessa risulta pure superata dall'avvio, nel corso del giudizio, su iniziativa della società opposta, di un procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
Deve ulteriormente rimarcarsi che non può essere accolta neppure l'eccezione, sollevata dall'opponente, tesa a fare valere la nullità totale del contratto in atti, in ragione della violazione del requisito della forma scritta posto dall'art. 117, commi 1 e 3 t.u.b., per mancanza della sottoscrizione riconducibile alla società finanziaria.
La disposizione appena richiamata prevede, come è noto, che i contratti bancari debbano essere conclusi per iscritto, che un esemplare dello stesso debba essere consegnato al cliente e che, in caso di mancato rispetto di tali requisiti, il contratto è nullo.
Altrettanto noto è che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affrontare e risolvere il contrasto sorto in punto di idoneità del contratto sottoscritto dal solo cliente a soddisfare i requisiti in disamina, affermando originariamente con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria ed estendendo successivamente il principio ai contratti in materia bancaria, che la nullità de qua non può ricondursi allo schema delle tradizionali nullità per difetto di forma, dovendo di contro inquadrarsi in una nullità di carattere funzionale, volta a soddisfare la finalità di protezione della parte del rapporto in posizione di asimmetria informativa.
Ne discende che tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per
7 iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo e non richiedendosi anche quella dell'istituto, il cui consenso può desumersi dai comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (cfr. Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898).
Ad avviso della Suprema Corte, “in un tale quadro di corrispondenza degli elementi normativi, è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte e a cui lo stesso si accinge ad aderire” (in materia di contratti bancari, cfr. Cass. 18 giugno 2018,
n. 16070).
Nel caso di specie, non solo risulta versata in atti la copia del contratto prevedente l'apertura di una linea di credito, in favore dell'opponente, debitamente sottoscritto da quest'ultimo, ma è pacifico che il contratto ha avuto concreta esecuzione, elemento questo sufficiente a desumere la volontà della creditrice di aderirvi, a prescindere dall'assenza di una sottoscrizione alla medesima riconducibile.
3. Ciò premesso, si reputa assorbente ricordare che la parte opponente ha lamentato che il contratto di concessione di una linea di credito, dallo stesso sottoscritto, non reca una indicazione chiara e univoca delle condizioni economiche e del taeg applicabili al rapporto, che la clausola prevedente la misura degli interessi di mora è da ritenere abusiva, secondo la disciplina consumeristica, e che la sola documentazione in atti non consentirebbe una puntuale ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti, censure che si ritengono meritevoli di condivisione.
Si osserva, in primo luogo, che la copia del contratto in atti prevede alla prima pagina che la condizioni applicabili al credito rotativo siano le seguenti: “TAN annuale: 24%.
TAEG dal 28,20% per 1.000 Euro al 27,18% per 4.000 Euro”.
Si ricorda, inoltre, che, da un canto, l'art. 117, commi 4 e 7, t.u.b. prevede che i contratti debbano indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, con applicazione di un meccanismo sostitutivo, in ipotesi di inosservanza, dall'altro, che
8 l'art. 125 bis, commi 6 e 7, t.u.b., in ipotesi di contratto di credito al consumo, prescrive che la nullità o l'assenza delle clausole afferenti alla indicazione del taeg determina l'applicazione della disciplina sostitutiva ivi specificata.
Facendo applicazione delle disposizioni appena richiamate, nel caso di specie, deve rilevarsi che, se anche volesse intendersi espressamente pattuita e indicata la misura del t.a.n., pari al 24%, misura che non ha poi avuto effettiva rilevanza, avendo la parte opposta allegato l'applicazione di un t.a.n. pari al 21%, non può però omettersi di evidenziare che, sebbene venga in considerazione un contratto pacificamente riconducibile alla nozione di credito al consumo, l'entità del taeg indicato nel contratto appare del tutto incerta e non espressamente riferibile al rapporto per cui è causa, atteso che la clausola sopra riportata reca la menzione di due diverse misure, in relazione alla linea di credito di euro 1.000,00 e a quella di euro 4.000,00, mentre la linea accordata all'opponente risulta di euro 3.000,00.
Giova ancora osservare che lo stesso opponente ha anche lamentato la nullità, a vario titolo, della clausola prevedente la misura degli interessi di mora, in quanto l'art. 6 delle condizioni generali di contratto prevede l'applicazione del tasso minore fra quello previsto dall'art. 2 c. 4 della l. n. 108 del 1996 e il tasso mensile del 2,5%.
Al riguardo, si sottolinea che, se la previsione circa l'applicazione come misura massima di un tasso pari al tasso soglia applicabile per la categoria di operazioni di riferimento di per sé esclude che il tasso pattuito possa essere qualificato come usurario,
d'altro canto, si ritiene di condividere la censura secondo cui detta clausola è da considerare presuntivamente vessatoria ai sensi dell'art. 33 c. 2 lett. f) del d.lgs. n. 206 del
2005, che include fra le clausole che si presumono vessatorie anche quelle che hanno, come effetto, di “imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nel caso di specie, è infatti del tutto incontestato che il contratto per cui è causa sia stato concluso dall'ingiunto in qualità di consumatore, con conseguente rilevanza, per ciò solo, della disciplina appena ricordata.
9 Rispetto poi alla misura degli interessi moratori prevista dal contratto, l'art. 6 prevede l'applicazione, in ipotesi di ritardo, di interessi di mora pari alternativamente al tasso soglia contemplato dalla disciplina antiusura o al tasso del 2,5% al mese, il che, proiettato sul periodo annuale, darebbe luogo all'applicazione di un tasso di mora annuale del 30%.
Occorre, a questo punto, richiamare, anzitutto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “per gli interessi convenzionali di mora, aventi natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 108 del 1996, e l'art.
1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa” (cfr. Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286).
D'altra parte, merita rammentare che la stessa giurisprudenza di legittimità, pur occupandosi del diverso tema della applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, ha affermato che, secondo la giurisprudenza comunitaria, il riconoscimento della natura abusiva della clausola che prevede interessi per il ritardato pagamento non osta all'applicazione della restante parte del regolamento contrattuale, con specifico riguardo alle clausole che prevedono la misura di interessi di diversa natura (cfr. Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597).
Si rileva altresì che, sulla base della giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva n. 93/13, il giudice nazionale, chiamato ad esaminare una clausola contrattuale abusiva, è tenuto, come regola generale, unicamente ad escludere l'applicazione di quest'ultima affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza che lo stesso sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola, e che, nondimeno, la stessa direttiva non esige che il giudice nazionale disapplichi, oltre
10 alla clausola dichiarata abusiva, anche quelle che non sono state qualificate tali.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare la disciplina consumeristica che viene qui in considerazione, ha, nella specie, affermato che “dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o
l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte”, conclusione che vale “non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (cfr. Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, nelle cause riunite C-96/16 e C-
94/17, ECLI:EU:C:2018:643).
A mente di tutto quanto appena rilevato, nella fattispecie in esame, emerge che, confrontando il tasso di mora convenzionalmente previsto con il tasso medio risultante dai decreti di rilevazione trimestrale della Banca di Italia, depositati dalla parte opposta, utilizzabile come parametro di riferimento per la valutazione di eccessività del tasso pattuito ai fini dell'art. 33 lett. f) del d.lgs. n. 206 del 2005, nel trimestre di riferimento
(1.7.2003 – 30.9.2003) il t.e.g.m. rilevato per la categoria del credito revolving, di importo compreso fra euro 1.500,00 ed euro 5.000,00, risultava pari al 15,49%, con indicazione di una maggiorazione del 2,1% per gli interessi di mora, a fronte di un tasso di mora annuale convenzionale notevolmente più alto e della concreta applicazione, come allegato dall'opposta, di un tasso del 22%.
La misura sensibilmente elevata di quest'ultimo tasso, rispetto a quello medio rilevato per operazioni analoghe, anche tenendo conto della maggiorazione media indicata per gli interessi di mora, induce a riconoscere la vessatorietà della clausola prevedente gli
11 interessi di mora in misura eccessivamente elevata e, quindi, in contrasto con l'art. 33 lett.
f) del d.lgs. n. 206 del 2005, vieppiù considerando che la parte opposta non ha fornito alcuna prova circa lo svolgimento di una trattativa individuale sul punto e non essendo sufficiente, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, la sola approvazione specifica della clausola.
Da tale nullità discenderebbe, peraltro, l'applicazione degli interessi al minor tasso previsto per quelli corrispettivi, rimanendo infatti perfettamente operante la restante parte del regolamento contrattuale ai sensi dell'art. 36 c. 1 del decreto da ultimo menzionato, rispetto alla quale, però, si è già riscontrato un profilo di indeterminatezza che imporrebbe l'applicazione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 125 bis c. 7 t.u.b.
In altri e più chiari termini, dall'invalidità, per le ragioni sopra esposte, delle diverse clausole disciplinanti sia i costi applicabili sul piano corrispettivo sia quelli dovuti in ipotesi di ritardo nell'adempimento conseguirebbe la necessità di provvedere ad una ricostruzione dei rapporti di dare e avere fra le parti, che, nel caso di specie, è però preclusa dalla insufficienza della documentazione prodotta dalla parte opposta.
Quest'ultima, infatti, ha omesso di depositare gli estratti conto recanti una annotazione completa delle voci riferibili alla linea di credito per cui è causa, essendosi limitata a depositare un mero prospetto contabile interno, su base mensile, da cui però non emergono con chiarezza gli importi dovuti per sorte capitale e per interessi o indicazioni sufficienti per comprendere la natura e la composizione del credito oggetto di pretesa monitoria.
Si rimarca, in particolare, che la parte opposta ha prospettato che, sebbene la linea di credito concessa all'opponente fosse pari ad euro 3.000, l'importo residuo da saldare a titolo di sorte capitale ammonta invece ad euro 4.583,41, a cui devono aggiungersi le somme di euro 324,30, a titolo di spese ed interessi rimasti impagati, e di euro 8.309,91, a titolo di interessi convenzionali di mora, stabiliti nella misura del 22% annuo, sulla sola sorte capitale di euro 4.583,41, senza tuttavia fornire una spiegazione dettagliata e trasparente in relazione alla composizione della somma dovuta a titolo di sorte capitale e senza fornire la documentazione contabile necessaria per applicare la disciplina sostitutiva
12 che deriverebbe dalla nullità delle diverse clausole sopra analizzate.
Da tanto discende che, a fronte della fondatezza delle diverse eccezioni, sollevate dall'opponente, afferenti all'indeterminatezza delle condizioni economiche applicabili e alla natura vessatoria della clausola prevedente la misura degli interessi di mora, la parte opposta non ha fornito una prova adeguata della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, impedendo, in difetto di produzione di estratti conto completi, la ricostruzione dell'andamento del rapporto.
4. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con conseguente rigetto di tutte le ulteriori domande avanzate dall'opposta.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al Controparte_1
d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento da determinare in relazione al valore del petitum (cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), con la precisazione che si applicheranno i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, dato il carattere documentale della causa e il limitato svolgimento delle fasi appena indicate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1429/2022, emesso da questo Tribunale, pubblicato in data 23.6.2022, rigettando tutte le ulteriori domande proposte dalla nei confronti Controparte_1
dell'opponente;
b) condanna la alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.387,00, per compensi, ed euro 145,50, per esborsi (CU e marca da bollo), oltre rimborso forfettario spese generali,
13 i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Velletri, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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