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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8350 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.745 r.g. dell'anno 2025
TRA
, nata a nata a [...] il [...], residente a Parte_1
IG RA (FR) Via Felci, 10, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Giovanni Pisanelli (C.F.
), con elezione di domicilio digitale presso il suo recapito di PE C.F._2
C L'Avv. Giovanni Pisanelli chiede di Email_1 ricevere le rituali comunicazioni al predetto indirizzo di PEC
Email_2
E
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87) in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. Persona_1 dall'Avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
t – cod. fisc. ), Email_3 CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli alla Via De Gasperi,
55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.1.25 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione alle seguenti Ordinanze - Ingiunzioni relative a sanzioni amministrative per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12/09/1983 n. 463:
1) n. 01001330971 di € 7.980,51 – ALL. 1 – notificata a mezzo della racc. n°
380502729463 consegnata il 13.12.2024 – ALL. 2 – in relazione all' avviso di accertamento N.5001.18//2018 03998692 del 18.09.2018 con riferimento all'anno
2017 ;
2) n.01002617855 di € 900,00 – ALL.
3 - notificata a mezzo della racc. n°
380502722421 consegnata il 13.12.2024 - ALL.
4 - in relazione all' avviso di accertamento N. 5100.01/3/2023.013772dell'1/3/2023 3 con riferimento all'anno 2018
Eccepiva la decadenza ex art. 14, commi 2 e 6 l. 689/81 per omessa contestazione entro il termine di 90 giorni e l'intervenuta prescrizione nonché l'illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata la violazione dell'art. 11, l.
689/1981 e della circolare ministero del lavoro n. 121/1988.
Chiedeva:
“1) dichiarare la nullità delle ingiunzioni nn. 01001330971 e 01002617855 emesse dall' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981; CP_2
IN VIA GRADATA:
2) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese sanzionatorie ex art. 28
L.689/1981;
3) dichiarare l'illogicità ed eccessività della sanzione amministrativa in violazione dell'art. 11 l. 689/81.
Condannare l al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_2 giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.” CP_ L' , costituitosi tempestivamente rappresentava che l'Ordinanza Ingiunzione n.
01001330971 di € 7.980,51 risulta annullata e chiedeva rispetto ad essa dichiararsi cessata la materia del contendere.
Rilevava che il termine di 90 gg per la notifica, che decorre non già dalla violazione,
2 bensì dalla data del suo accertamento, risulta pienamente rispettato nel caso di specie con la notifica dell'atto di accertamento del 01.03.2023 nei 90 gg successivi, ossia il
20.03.2023 e che l'accertamento del 01.03.2023, per contributi in scadenza di pagamento l'anno anno 2018, risulta notificato il 20.03.2023. Aggiungeva che la notifica suddetta ha esplicato efficacia interruttiva del termine quinquennale di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, che decorre dal momento in cui la stessa può essere accertata;
termine, questo, che non va confuso, come pretenderebbe il ricorrente, con il termine di prescrizione della contribuzione omessa.
Chiedeva dunque il rigetto del ricorso per l'ordinanza n.01002617855 di € 900,00.
All'udienza del 13.11.25 tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa
è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
VA innanzitutto dichiarata cessata la materia del contendere rispetto all' Ordinanza CP_ Ingiunzione n. 01001330971 di € 7.980,51 che l ha provato essere stata annullata.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del
3 merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno
l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda
4 giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed
a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso in esame l'annullamento dell' Ordinanza Ingiunzione n. 01001330971 di €
7.980,51 determina la cessata materia del contendere rispetto a essa.
Quanto all'ordinanza n.01002617855 di € 900,00, l'accertamento del 01.03.2023, per contributi in scadenza di pagamento l'anno anno 2018, risulta notificato il
20.03.2023.
L'opponente lamenta la decadenza ex art. 14, commi 2 e 6 l. 689/81 per omessa contestazione entro il termine di 90 giorni, l'intervenuta prescrizione nonché l'illogica determinazione della sanzione amministrativa irrogata la violazione dell'art. 11, l.
689/1981 e della circolare ministero del lavoro n. 121/1988.
Il termine di 90 gg per la notifica decorre non dalla violazione ma dalla data del suo accertamento e risulta pienamente rispettato nel caso di specie l'atto di accertamento
è del 01.03.2023 e la notifica è intervenuta nei 90 gg successivi, ossia il 20.03.2023.
Parte ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla regolarità della notifica del 20.3.23 che ha anche interrotto il termine di prescrizione quinquennale.
La lamenta che non vi sia adeguata motivazione a sostegno della Parte_1
5 determinazione della sanzione irrogata.
A parere di chi scrive, innanzitutto va rilevato che la ricorrente non contesta la commissione della violazione;
in secondo luogo ritiene adeguatamente motivato il calcolo della sanzione irrogata come di seguito riportato:
“La sanzione amministrativa è determinata nella misura di euro 900,00, visti:
- la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione;
- gli artt. 6,3,10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981;
- l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n: 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
- l'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.”
Peraltro parte ricorrente fa riferimento erroneamente a una sanzione pari a euro 21 mila.
Pertanto il ricorso va solo parzialmente accolto dichiarando cessata la materia del contendere in merito all' Ordinanza Ingiunzione n. 01001330971 di € 7.980,51 e va rigettato per il resto qua la compensazione delle spese di lite. Pt_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito all' Ordinanza Ingiunzione
n. 01001330971 di € 7.980,51
- rigetta per il resto
Compensa le spese di lite
Napoli, 13.11.25
Il Giudice
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