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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4298 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MILLEMACI C.F._1
DANILO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO C.F._2
LETTERIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/12/2024 i coniugi
1 , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SI il 26/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 318, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a Persona_1
SI il 13/02/2008, e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e restano affidati in via Persona_1 Per_2
condivisa a entrambi i genitori e collocati in maniera prevalente presso la madre;
tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggior interesse per i minori riguardanti salute, educazione ed istruzione, esse dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
2. A settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica, e saranno da lui riaccompagnati presso l'abitazione familiare entro le ore 20,00; in considerazione degli orari di lavoro su turni, durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso di 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi.
3. Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze
2 scolastiche dei minori, indicativamente da metà giugno a metà settembre (in ogni caso entro la ripresa dell'anno scolastico), impegnandosi a concordare a concordare con la madre tale periodo entro la fine del mese di maggio. 4.
Durante le festività scolastiche in occasione di Natale e Pasqua, i figli trascorreranno un uguale periodo, alternandolo di anno in anno con ciascun genitore;
durante le festività in occasione del Ramadan i genitori decideranno, di anno in anno, i rispettivi periodi.
5. La casa familiare di proprietà del figlio sita in via Anassagora 38/d Fondo Controparte_2
FU SI, ricevuta per donazione dalla zia sorore Controparte_3
viene assegnata alla signora .
6. Il signor Parte_1 Parte_2
verserà la somma mensile di € 250,00 (€ 125.00 per ciascuno di essi); detta somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 del mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà trattenuto al 100% su accordo tra i coniugi dalla sig.ra .
8. Si precisa che se il sig. Parte_1 Parte_2
intendesse modificare detto accordo e richiederne il 50% dovrà versare in automatico euro 400,00 di mantenimento ai figli fino alla loro indipendenza economica (euro 200,00 per ciascun figlio).
9. Le spese extra assegno relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal dal CNF con nota del 29.11.2017,
e già adottate dalle parti;
i genitori concordano che tutte le spese extra assegno, che richiedano o meno il preventivo accordo, dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo, anche in relazione al tipo di spesa. 10. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni reciproco mantenimento. 11. Le spese relative all'intero procedimento sono integralmente compensate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 230/2025 pubbl. il 15/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di SI con sentenza n. 230/2025 pubbl. il 15/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
4 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SI il 26/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 318, parte II, serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a Controparte_1
MESSINA il 09/07/1975, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SI nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di SI.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4298 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MILLEMACI C.F._1
DANILO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO C.F._2
LETTERIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/12/2024 i coniugi
1 , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SI il 26/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 318, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato a Persona_1
SI il 13/02/2008, e , nata a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e restano affidati in via Persona_1 Per_2
condivisa a entrambi i genitori e collocati in maniera prevalente presso la madre;
tenendo conto di capacità, inclinazioni e aspirazioni dei figli i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
quanto alle decisioni di maggior interesse per i minori riguardanti salute, educazione ed istruzione, esse dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
2. A settimane alterne i figli trascorreranno con il padre il fine settimana dal sabato mattina alla domenica, e saranno da lui riaccompagnati presso l'abitazione familiare entro le ore 20,00; in considerazione degli orari di lavoro su turni, durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso di 24 ore alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi.
3. Durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche consecutive, nel periodo delle vacanze
2 scolastiche dei minori, indicativamente da metà giugno a metà settembre (in ogni caso entro la ripresa dell'anno scolastico), impegnandosi a concordare a concordare con la madre tale periodo entro la fine del mese di maggio. 4.
Durante le festività scolastiche in occasione di Natale e Pasqua, i figli trascorreranno un uguale periodo, alternandolo di anno in anno con ciascun genitore;
durante le festività in occasione del Ramadan i genitori decideranno, di anno in anno, i rispettivi periodi.
5. La casa familiare di proprietà del figlio sita in via Anassagora 38/d Fondo Controparte_2
FU SI, ricevuta per donazione dalla zia sorore Controparte_3
viene assegnata alla signora .
6. Il signor Parte_1 Parte_2
verserà la somma mensile di € 250,00 (€ 125.00 per ciascuno di essi); detta somma sarà versata in via anticipata entro il giorno 5 del mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà trattenuto al 100% su accordo tra i coniugi dalla sig.ra .
8. Si precisa che se il sig. Parte_1 Parte_2
intendesse modificare detto accordo e richiederne il 50% dovrà versare in automatico euro 400,00 di mantenimento ai figli fino alla loro indipendenza economica (euro 200,00 per ciascun figlio).
9. Le spese extra assegno relative ai figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal dal CNF con nota del 29.11.2017,
e già adottate dalle parti;
i genitori concordano che tutte le spese extra assegno, che richiedano o meno il preventivo accordo, dovranno essere comunicate all'altro genitore con congruo anticipo, anche in relazione al tipo di spesa. 10. I coniugi sono economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare ad ogni reciproco mantenimento. 11. Le spese relative all'intero procedimento sono integralmente compensate”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
Con sentenza n. 230/2025 pubbl. il 15/05/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle stesse e, con separata ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di SI con sentenza n. 230/2025 pubbl. il 15/05/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi
4 luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SI il 26/06/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 318, parte II, serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a Controparte_1
MESSINA il 09/07/1975, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di SI di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in SI nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di SI.
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