Ordinanza collegiale 28 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2022
Sentenza 12 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/05/2022, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00765/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01572/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1572 del 2019, proposto da
IG ZA, rappresentata e difesa dall’avvocato Danilo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Lecce n. 652/17 reso in data 08.03.2018, depositato in Cancelleria in data 08.03.2018, passato in giudicato e certificato in data 13.05.2019, reso esecutivo in data 15.03.2018 e spedito in forma esecutiva in data 21.03.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla sig.ra IG ZA, e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma precisata in atti, oltre interessi legali maturati dalla data della domanda e fino al soddisfo.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto, nonché, per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, il pagamento delle “ penalità di mora ” o “ astreinte ”, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- In data 29/11/2021 è stata depositata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nota prot. n. 172245 del Ministero della Giustizia recante data 25/08/2021 con la quale è comunicata l’emissione del mandato di pagamento sul capitolo 1264 per il complessivo importo di Euro 4.855,51.
- La ricorrente, in data 26/08/2021, nonché in data 09/11/2021, ha comunicato al Ministero della Giustizia un nuovo codice IBAN per l’accredito delle somme spettanti.
- Poiché la ricorrente lamentava che il pagamento dell’indennizzo dovuto, come da decreto n. 652/2017 emesso dalla Corte di Appello di Lecce, non fosse stato ancora effettuato, questo T.A.R. con ordinanza n. 351 del 28/02/2022, ritenuto “ necessario acquisire, a cura del Ministero resistente, una esaustiva relazione di chiarimenti circa lo stato della procedura di liquidazione, tenuto conto dell’avvenuta comunicazione - da parte del ricorrente - delle nuove coordinate di pagamento in data successiva all’emissione del mandato di pagamento ”, ordinava al Ministero resistente di depositare in via telematica la suindicata documentazione presso la Segreteria di questo Tribunale entro il termine di giorni quarantacinque dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della citata ordinanza.
- Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale degli Affari giuridici e legali Ufficio I, nell’adempimento della cennata ordinanza collegiale istruttoria, in data 13 aprile 2022 ha comunicato di aver provveduto ad inviare all’Ufficio Centrale del Bilancio una nuova istanza di riaccredito e che, dall’interrogazione del sistema informatico di contabilità integrata SICOGE, si evince che l’UCB ha già provveduto ad emettere un nuovo bonifico in favore della sig.ra ZA (tale il significato della dicitura “ emesso OPF si ”).
2.- Ritenuto che:
- Poiché la vicenda concernente il pagamento è stata definita in senso favorevole alla ricorrente, come attestato dalla relazione di chiarimenti circa lo stato della procedura di liquidazione depositata in data 13/04/2022, è d’uopo procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
- Per completezza espositiva, si dà atto che non è dovuto, nei giudizi di ottemperanza in materia di riparazione ex L. n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO