Sentenza 20 marzo 2025
Massime • 1
Con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro; pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene.
Commentari • 2
- 1. Giurisprudenza italiana (8-9/2025)Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 29 ottobre 2025
- 2. assegnazionehttps://www.avvocatidifamiglia.net/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2025, n. 7425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7425 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DIVISIONE
Dott. FELICE NA
- Presidente -
Dott. GIUSEPPE TEDESCO
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FORTUNATO
- Consigliere -
Ud. 06/03/2025 - CC
Dott. MAURO CRISCUOLO
- Rel. Consigliere R.G.N. 18990/2019
Dott. ANTONIO MONDINI
- Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 18990-2019 proposto da: HE RI E HE HA, nella qualità di eredi di BONFANTI SALVATRICE, rappresentate e difese dall'avvocato LORETTA RUSSO giusta procura in atti;
- ricorrenti -
contro
HE EL, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA GABRIELE CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE LA ROSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
- controricorrente -
avverso la sentenza non definitiva n. 1127/2018 e la sentenza definitiva n. 881/2019 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositate rispettivamente il 18/05/2018 ed il 17/04/2019; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. STEFANO PEPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie delle parti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. STEFANO PEPE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Loretta Russo per le ricorrenti e l'avvocato Riccardo Ramponi, per delega dell'avvocato La Rosa, per il
controricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto di citazione del 9 febbraio 2022 LI LE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Avola, la ex coniuge TR TI, chiedendo la divisione dell'immobile sito in c.da Cozzo Marotta, in Avola (SR), acquistato in communio pro-indiviso dagli allora coniugi in costanza di matrimonio, nonché la condanna della convenuta al pagamento di un giusto indennizzo per aver goduto in via esclusiva dell'immobile. Si costituiva in giudizio la convenuta che, nel chiedere il rigetto della richiesta del pagamento dell'indennizzo da ritenersi prescritto, eccepiva l'inammissibilità della domanda di divisione
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025 -2-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
dell'immobile in quanto in violazione del diritto di abitazione, giusta assegnazione con sentenza di separazione dei coniugi e chiedeva il riconoscimento di un proprio credito in ragione delle spese dalla stessa affrontate in via esclusiva per manutenzioni anche straordinarie e per miglioramenti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 740 del 31 marzo 2014, nel respingere la domanda attorea, ha ritenuto la perdurante efficacia della statuizione relativa all'assegnazione dell'immobile - già costituente casa coniugale per come disposto in sede di separazione alla stessa signora TI disposta in sede di separazione coniugale, non ravvisando l'intervento inter partes della revoca dell'assegnazione.
-
Avverso tale sentenza LI LE ha proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Catania, chiedendo la riforma della decisione di prime cure e per l'effetto disporsi lo scioglimento della comunione dell'immobile, con pertinenziale terreno agricolo, in due quote di uguale valore, o in ipotesi di indivisibilità o di eccessivo svilimento del valore in conseguenza della possibile divisione, disporsi la vendita all'asta con ripartizione del ricavo in due quote uguali tra i due condividenti. La Corte territoriale, con sentenza non definitiva n. 1127 del 18 maggio 2018, nell'accogliere la domanda dell'appellante in ordine al mancato godimento dell'immobile ed al riconoscimento dei frutti civili per il venir meno della situazione che giustificava la temporanea compressione del diritto di comproprietà del signor LE, quale ex coniuge non assegnatario, ha condannato la TI al pagamento della somma di euro 69.716,70, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo e con
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-3-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
sentenza definitiva n. 881 del 17 aprile 2019 ha disposto la divisione dell'immobile secondo le quote predisposte dal C.T.U., demandando la relativa assegnazione a successivo sorteggio. In particolare, il giudice di secondo grado ha evidenziato come l'assegnazione dell'immobile, a suo tempo disposta a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione, era venuta meno a seguito di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del conseguimento dell'autosufficienza economica dei figli, così che non costituiva più motivo ostativo alla divisione del bene. Con la successiva sentenza definitiva n. 881 del 17 aprile 2019, la Corte distrettuale, all'esito delle indagini tecniche effettuate, riteneva che la massa da dividere ricomprendeva anche la dependance, che non era stata poi alienata dalla convenuta, e che non poteva avere seguito la domanda della TI di vedersi riconosciuto un credito quale conseguenza delle migliorie apportate al bene, atteso che di tale importo si era già tenuto conto nella formazione delle quote, pur in assenza di una espressa domanda formulata dalla parte nel rispetto delle preclusioni in primo grado. Ancora, tenuto conto dele indagini svolte dal perito d'ufficio e considerata la documentazione integrativa prodotta dall'attore, era da reputarsi che la massa oggetto di divisione fosse regolare dal punto di vista urbanistico, così che se ne evidenziava la comoda divisibilità in natura, secondo le quote meglio rappresentate nello stralcio planimetrico allegato alla relazione integrativa alla CTU, dovendo entrambe le parti sostenere in pari
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-4-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
misura le spese necessarie al fine di assicurare la piena autonomia delle due quote in natura. Avuto riguardo alla differenza di valore tra le due quote, l'assegnatario del primo lotto avrebbe dovuto corrispondere un conguaglio all'assegnatario del secondo lotto, dovendo procedersi all'individuazione degli assegnatari previo sorteggio. Era infine confermata anche la debenza della quota parte dei frutti d parte della convenuta, e ciò per tutta la durata delle operazioni divisionali, essendo la stessa nel godimento esclusivo dei beni comuni.
2. Per la cassazione di entrambe le decisioni TR TI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. Nelle more del giudizio è deceduta la ricorrente e si sono costituite le eredi LE AM e LE TH, insistendo per l'accoglimento del ricorso. LI LE resiste con controricorso, illustrato da memorie.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 710 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per essere la Corte incorsa nel vizio di ultrapetizione pronunciandosi sulla modifica del provvedimento economico che ha regolato la separazione dei coniugi poi divorziati, in assenza di apposita domanda sul punto e senza l'adozione del rito previsto per la modifica di tale tipologia di provvedimenti. In particolare, il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato sul diritto della ricorrente a mantenere l'utilizzo esclusivo del bene nonostante la domanda vertesse soltanto sullo scioglimento della comunione.
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-5-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 337 sexies c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto il venir meno delle ragioni di assegnazione dell'immobile disposta in sede di separazione, senza che fosse intervenuto un espresso provvedimento di revoca. In particolare, la ricorrente invoca a sostegno delle proprie ragioni il principio della Corte costituzionale per cui il diritto di abitazione è suscettibile di estinguersi soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno giustificato il relativo provvedimento o a seguito dell'accertamento delle circostanze di cui al citato art. 337 sexies legittimanti una sua revoca giudiziale. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 337 sexies c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver il giudice di secondo grado erroneamente condannato la signora TI a ristorare il controricorrente per la privazione dell'utilizzazione del bene e conseguentemente a corrispondere a quest'ultimo la quota dei frutti dovuti in virtù di un mero rapporto di detenzione del bene comune. Secondo la ricorrente il regime giuridico proprio dell'assegnazione, quale vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli, escluderebbe qualsiasi obbligo di pagamento da parte del beneficiario per tale godimento, con la conseguenza che ogni forma di corrispettivo andrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto.
4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati.
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-6-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
La tesi della ricorrente si fonda sul principio affermato da questa Corte secondo cui il diritto di abitazione assegnato al coniuge in sede di separazione può venire meno solo allorché ne vengano meno i presupposti, ma tale accertamento compete unicamente al giudice che lo ha inizialmente disposto, non potendo reputarsi che lo stesso perdi di efficacia in assenza di una statuizione giudiziale (così Cass. n. 15367/2015; Cass. n. 1744/2018, che ammettono un riconoscimento del venir meno del diritto solo laddove tale richiesta provenga da un terzo, e non anche nel caso in cui sia uno dei coniugi a sollecitare la verifica della perdurante sussistenza del diritto de quo). Tuttavia, la tesi invocata non appare suscettibile di avere seguito nella fattispecie, alla luce del fatto che, come pacificamente riferito dalla stessa ricorrente, l'assegnazione della casa familiare è stata disposta in occasione della separazione dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Siracusa con la sentenza del 21 gennaio 1978. Ha però fatto seguito la sentenza del 31 maggio 1985 con la quale il medesimo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza avere nulla disposto in ordine al diritto di abitazione, come confermato dal fatto che con il successivo provvedimento del 21 gennaio 2001 il Tribunale aveva rideterminato solamente l'assegno divorzile dovuto alla ricorrente, ordinando anche la corresponsione della quota di indennità di fine rapporto nel frattempo maturata dal LE. In mancanza, quindi, di una formale decisione assunta dal giudice in occasione della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve perciò ritenersi che il
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-7-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
provvedimento di assegnazione della casa familiare sia già allora
venuto meno.
Questa Corte ha, infatti, affermato che con la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio viene meno lo stato di separazione dei coniugi e, con esso, la regolamentazione dei rapporti tra i medesimi, anche per quanto riguarda l'eventuale assegnazione della casa familiare ad uno di loro;
pertanto, il coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione, che sia anche comproprietario dell'immobile, qualora la sentenza di divorzio non ne preveda l'assegnazione, non ha più diritto all'utilizzo esclusivo del bene. (Cass. n. 9689/2000; conf. Cass. n. 12666/2004; Cass. n. 2210/2009). In assenza quindi di una specifica previsione circa la casa familiare nella sentenza che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve perciò ritenersi che il diritto de quo sia automaticamente venuto meno, risultato quindi non conferente rispetto al caso di specie il diverso principio invocato dalla ricorrente, che ha invece riguardo alla diversa ipotesi in cui il regime dei coniugi si fondi ancora sulla pronuncia emessa in occasione della separazione, senza che sia intervenuta la successiva sentenza di divorzio. Ne consegue che non è invocabile la regola secondo cui ogni modifica presupponeva l'adozione di uno specifico provvedimento da parte del giudice ex art. 710 c.p.c., e ciò in quanto, come detto, l'assegnazione è già divenuta inefficace;
del pari non ricorre la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto, una volta esclusa la necessità di intervento del giudice sulla operatività del diritto de quo (come
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025 -8-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
detto, ormai non più esistente), la sentenza, in relazione all'eccezione sollevata dalla ricorrente che vantava il diritto di godimento sul presupposto della titolarità del diritto di assegnazione, si è limitato a verificare la sua insussistenza, e ciò proprio nell'ambito delle indagini imposte dal giudizio finalizzato a conseguire la divisione del bene comune ed ad ottenere il ristoro del pregiudizio scaturente dal mancato godimento da parte del comproprietario, per effetto di un godimento esclusivo ormai non più supportato da un titolo giudiziale. Infine, una volta appurato che non è più efficace il provvedimento di assegnazione, si palesa l'infondatezza dell'assunto, che è alla base del terzo motivo, secondo cui nessun ristoro potrebbe essere accordato al comunista privato dal godimento della propria quota.
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 1, e 40, co. 2, L. n. 47/1985, nonché dell'art. 46, co. 1, D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la divisione del bene sull'errato assunto della validità probatoria della dichiarazione del controricorrente attestante regolarizzazione urbanistico catastale dell'immobile oggetto di divisione. A parere della ricorrente l'illiceità urbanistica dell'immobile avrebbe quale conseguenza la nullità del titolo giustificativo della divisione dello stesso.
la
Il motivo è inammissibile per difetto assoluto di specificità. La sentenza non definitiva ha escluso che il bene fosse non commerciabile, in ragione della sua condizione urbanistica, avendo fatto richiamo agli esiti delle indagini peritali svolte in
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-9-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
primo grado, aggiungendo che deponeva per la commerciabilità del bene anche il contenuto della documentazione depositata dall'appellante che confortava il giudizio espresso dall'ausiliario. A fronte di tale motivazione, il mezzo di impugnazione si risolve nel richiamo alla lettura della legge che sancisce la nullità degli atti di divisione aventi ad oggetto immobili abusivi, come appunto ribadito da Cass. S.U. n. 25021/2019, ma non investe in alcun modo l'apprezzamento operato dal giudice di merito circa il fatto che la situazione urbanistica dei beni comuni non fosse ostativa alla loro divisione. Il motivo si palesa del tutto apodittico e privo di argomentazioni idonee a consentire l'individuazione delle ragioni per le quali la divisione sarebbe impedita, dovendosene pertanto dichiarare l'inammissibilità. 6 Il ricorso è pertanto rigettato ed a tanto consegue la condanna delle ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo.
-
7. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-10-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd
Numero registro generale 18990/2019 Numero sezionale 742/2025 Numero di raccolta generale 7425/2025 Data pubblicazione 20/03/2025
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 7.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori come per legge.
il
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 marzo 2025.
Il Presidente
L'Estensore
Ric. 2019 n. 18990 sez. S2 - ud. 14-01-2025-11-
Firmato Da: FELICE NA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2abdas684c04053- Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c806363403e17fd