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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6054/2021 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2284/2021 TRA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ranieri Parte_1 giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Terzigno al V.le Palladio n. 1 APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Gabriele Mele, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Fiorentini n. 21 APPELLATA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.9.2018, Parte_1 evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la
[...] esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Trecase alla Via CP_1
Casa Cirillo, n. 63, e che il giorno 26.01.2017, alle ore 14.00 circa, a causa dell'improvvisa rottura della rete idrica della si riversava nella CP_1 cantina sottostante l'abitazione una ingente quantità di acqua che danneggiava la stessa cantina sottostante il manto stradale, precisamente il muro perimetrale e la merce ivi presente, causando danni. Tanto premesso l'appellante chiedeva accertarsi la responsabilità della ravvisabile CP_1 nella cattiva manutenzione della rete idrica di Via Casa Cirillo, e chiedeva condannarsi la stessa al risarcimento dei danni riportati dalla cantina della sua abitazione, ammontanti ad euro 5.000,00, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino al soddisfo, oltre al pagamento dei compensi e spese di lite. La si costituiva contestando la domanda, in rito e nel merito, e CP_1 pertanto ne chiedeva il rigetto.
1 Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 2284/2021, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda non ritenendo provato il fatto storico e compensava le spese di lite.
1.1. Con atto ritualmente notificato l'istante ha proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua e la condanna dell'appellante a tutti i danni patiti quantificati nella somma di euro 5.000,00, oltre alla riforma del regime delle spese processuali. A fondamento l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché un errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la esclusiva responsabilità del sinistro era da ascrivere al veicolo rimasto sconosciuto, essendo a suo dire stato accertato il nesso di causalità tra le lesioni subite e l'incidente denunciato. ha resistito all'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese. CP_1
Nonostante i plurimi rinvii del giudizio a tale scopo, mai risulta essere stato acquisito il fascicolo di primo grado, nella cui assenza, tuttavia, la causa all'udienza cartolare del 3.4.2025, veniva trattenuta in decisione in ragione dell'anno di iscrizione a ruolo della stessa. La causa viene, dunque, oggi decisa in assenza del fascicolo di primo grado, la cui mancata acquisizione non pregiudica, tuttavia, la decisione, tenuto conto che sulle dichiarazioni del solo testimone escusso, riportate nell'atto di appello, nessuna contestazione è insorta tra le parti.
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Passando all'esame del merito, si rileva che i fatti allegati dall'attore/appellante a fondamento della pretesa afferiscono a danni derivanti al bene di sua proprietà per effetto della rottura della tubazione idrica gestita dalla pertanto, un'interpretazione sostanziale della CP_1 domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del
2 suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ., 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998).
3.1. Tanto chiarito in diritto, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono. I fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione del riversamento di un grande quantitativo di acqua nella cantina di proprietà dell'attore, deve ritersi dimostrato attraverso la dichiarazione del testimone escusso - le cui dichiarazioni, in assenza di specifiche Testimone_1 allegazioni tali da indurre il tribunale a giudicare inattendibile il teste, appaiono affidabili ancorché la stessa sia legata a vincoli di affinità (nuora)
3 con l'istante - la quale ha chiaramente riferito di avere assistito al verificarsi dell'invasione di acqua della cantina, avvenuta alla fine di gennaio 2017, nel primo pomeriggio, e di aver visto il suocero chiamare immediatamente la avendo compreso che si trattava di rottura di condotta idrica CP_1 principale sulla strada;
ha precisato che si era rotta la condotta idrica sottoposta al manto stradale e l'acqua si riversava abbondantemente nella cantina sottoposta all'appartamento dell'attore. Ha anche aggiunto che solo il giorno successivo giunsero sul posto i tecnici della i quali CP_1 provvidero a riparare la tubazione, e ha dichiarato di aver visto i tecnici della effettuare uno scavo sulla strada per raggiungere e poter riparare la CP_1 tubazione rotta. Le circostanza descritte dal teste e, in particolare, l'allagamento della cantina attorea risulta confermato altresì, dal materiale fotografico tempestivamente prodotto dall'istante che ritrae proprio l'indicato locale. Così ricostruita la fattispecie, osserva il giudicante che, ex art. 2051 c.c. in precedenza richiamato, a fronte della prova del fatto, del danno e del nesso causale con la rottura della tubazione idrica, la ente gestore del CP_1 servizio Idrico Integrato ex art 12 L.R. 14/97, si valuta responsabile dei danni derivanti dall'omessa manutenzione delle tubazioni in commento. Del resto, l'onere della prova liberatoria incombente sulla non CP_1 risulta assolto non avendo la stessa dimostrato la ricorrenza, nella specie, del caso fortuito o della forza maggiore tali da escludere la richiamata responsabilità.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum è stato versato in atti un preventivo per lavori di rifacimento intonaco e pitturazione con vernice antimuffa del locale cantina, per un importo di euro 3.000,00, per il ripristino dello status quo ante dell'immobile anzidetto: preventivo che può essere posto a fondamento della liquidazione dei danni subiti da parte attrice. Nulla va, invece, riconosciuto per i danni che l'istante assume aver subito alla “merce depositata in cantina”, mancando la specifica allegazione dei citati danni non rinvenibili nemmeno dalle fotografie allegate.
4.1. Al danneggiato va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 55,10 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva la somma da liquidarsi in favore dell'appellante Parte_1
è pari ad euro 3.055,10, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la
CP_1
4 5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caduca-zione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza della e si liquidano, di ufficio, nella CP_1 misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00 primo grado: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00; secondo grado: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria: euro 00,00; fase decisoria, euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore di della somma di euro 3.055,10 oltre interessi Parte_1 legali dalla data odierna sino al soddisfo;
B. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali di primo grado in favore di delle Parte_1 spese processuali di primo grado che liquida in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali di primo grado in favore di delle Parte_1 spese processuali del secondo grado che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 12 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ranieri Parte_1 giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Terzigno al V.le Palladio n. 1 APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa giusta procura in atti dall'avvocato Gabriele Mele, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Fiorentini n. 21 APPELLATA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 3.4.2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato il 14.9.2018, Parte_1 evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la
[...] esponeva di essere proprietaria di un immobile sito in Trecase alla Via CP_1
Casa Cirillo, n. 63, e che il giorno 26.01.2017, alle ore 14.00 circa, a causa dell'improvvisa rottura della rete idrica della si riversava nella CP_1 cantina sottostante l'abitazione una ingente quantità di acqua che danneggiava la stessa cantina sottostante il manto stradale, precisamente il muro perimetrale e la merce ivi presente, causando danni. Tanto premesso l'appellante chiedeva accertarsi la responsabilità della ravvisabile CP_1 nella cattiva manutenzione della rete idrica di Via Casa Cirillo, e chiedeva condannarsi la stessa al risarcimento dei danni riportati dalla cantina della sua abitazione, ammontanti ad euro 5.000,00, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino al soddisfo, oltre al pagamento dei compensi e spese di lite. La si costituiva contestando la domanda, in rito e nel merito, e CP_1 pertanto ne chiedeva il rigetto.
1 Espletata l'istruttoria con l'assunzione di prova testimoniale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva trattenuta in decisione. Con sentenza n. 2284/2021, il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda non ritenendo provato il fatto storico e compensava le spese di lite.
1.1. Con atto ritualmente notificato l'istante ha proposto appello con cui ha chiesto la riforma della sentenza de qua e la condanna dell'appellante a tutti i danni patiti quantificati nella somma di euro 5.000,00, oltre alla riforma del regime delle spese processuali. A fondamento l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché un errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che la esclusiva responsabilità del sinistro era da ascrivere al veicolo rimasto sconosciuto, essendo a suo dire stato accertato il nesso di causalità tra le lesioni subite e l'incidente denunciato. ha resistito all'appello chiedendone il rigetto con vittoria di spese. CP_1
Nonostante i plurimi rinvii del giudizio a tale scopo, mai risulta essere stato acquisito il fascicolo di primo grado, nella cui assenza, tuttavia, la causa all'udienza cartolare del 3.4.2025, veniva trattenuta in decisione in ragione dell'anno di iscrizione a ruolo della stessa. La causa viene, dunque, oggi decisa in assenza del fascicolo di primo grado, la cui mancata acquisizione non pregiudica, tuttavia, la decisione, tenuto conto che sulle dichiarazioni del solo testimone escusso, riportate nell'atto di appello, nessuna contestazione è insorta tra le parti.
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Passando all'esame del merito, si rileva che i fatti allegati dall'attore/appellante a fondamento della pretesa afferiscono a danni derivanti al bene di sua proprietà per effetto della rottura della tubazione idrica gestita dalla pertanto, un'interpretazione sostanziale della CP_1 domanda giudiziale conduce a ritenere la stessa fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del
2 suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011; 20943/2022). L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civ., 11016/2011). Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998).
3.1. Tanto chiarito in diritto, la domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono. I fatti posti a fondamento della domanda, relativi alla verificazione del riversamento di un grande quantitativo di acqua nella cantina di proprietà dell'attore, deve ritersi dimostrato attraverso la dichiarazione del testimone escusso - le cui dichiarazioni, in assenza di specifiche Testimone_1 allegazioni tali da indurre il tribunale a giudicare inattendibile il teste, appaiono affidabili ancorché la stessa sia legata a vincoli di affinità (nuora)
3 con l'istante - la quale ha chiaramente riferito di avere assistito al verificarsi dell'invasione di acqua della cantina, avvenuta alla fine di gennaio 2017, nel primo pomeriggio, e di aver visto il suocero chiamare immediatamente la avendo compreso che si trattava di rottura di condotta idrica CP_1 principale sulla strada;
ha precisato che si era rotta la condotta idrica sottoposta al manto stradale e l'acqua si riversava abbondantemente nella cantina sottoposta all'appartamento dell'attore. Ha anche aggiunto che solo il giorno successivo giunsero sul posto i tecnici della i quali CP_1 provvidero a riparare la tubazione, e ha dichiarato di aver visto i tecnici della effettuare uno scavo sulla strada per raggiungere e poter riparare la CP_1 tubazione rotta. Le circostanza descritte dal teste e, in particolare, l'allagamento della cantina attorea risulta confermato altresì, dal materiale fotografico tempestivamente prodotto dall'istante che ritrae proprio l'indicato locale. Così ricostruita la fattispecie, osserva il giudicante che, ex art. 2051 c.c. in precedenza richiamato, a fronte della prova del fatto, del danno e del nesso causale con la rottura della tubazione idrica, la ente gestore del CP_1 servizio Idrico Integrato ex art 12 L.R. 14/97, si valuta responsabile dei danni derivanti dall'omessa manutenzione delle tubazioni in commento. Del resto, l'onere della prova liberatoria incombente sulla non CP_1 risulta assolto non avendo la stessa dimostrato la ricorrenza, nella specie, del caso fortuito o della forza maggiore tali da escludere la richiamata responsabilità.
4. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum è stato versato in atti un preventivo per lavori di rifacimento intonaco e pitturazione con vernice antimuffa del locale cantina, per un importo di euro 3.000,00, per il ripristino dello status quo ante dell'immobile anzidetto: preventivo che può essere posto a fondamento della liquidazione dei danni subiti da parte attrice. Nulla va, invece, riconosciuto per i danni che l'istante assume aver subito alla “merce depositata in cantina”, mancando la specifica allegazione dei citati danni non rinvenibili nemmeno dalle fotografie allegate.
4.1. Al danneggiato va inoltre riconosciuta in via equitativa, l'ulteriore somma di euro 55,10 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previsto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014). In definitiva la somma da liquidarsi in favore dell'appellante Parte_1
è pari ad euro 3.055,10, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannata la
CP_1
4 5. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, l'accoglimento anche del motivo di appello relativo alla riforma delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caduca-zione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza della e si liquidano, di ufficio, nella CP_1 misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00 primo grado: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00; secondo grado: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria: euro 00,00; fase decisoria, euro 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in CP_1 favore di della somma di euro 3.055,10 oltre interessi Parte_1 legali dalla data odierna sino al soddisfo;
B. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali di primo grado in favore di delle Parte_1 spese processuali di primo grado che liquida in euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali di primo grado in favore di delle Parte_1 spese processuali del secondo grado che liquida in euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata, 12 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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