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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA sanzione disciplinare conservativa, cessazione
In nome del Popolo italiano materia del contendere
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 1009/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Luisa Manini ed Elisa Roscini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Sara Mosconi e Luca Zetti) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
17.10.2025, la seguente
[...]
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 12.8.2024, per Parte_2
sentire dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di importo pari a un'ora di retribuzione irrogatale dal e per ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Ha premesso di lavorare nel Corpo della Polizia Locale del
Comune di , ha dedotto di aver ricevuto, in data 7.9.2022, comunicazione dal CP_1
datore di lavoro, con il quale le è stato contestato di avere, in data 6.8.2022 (in realtà
5.8.2022), commentato, all'interno del gruppo Facebook “ , l'articolo Parte_3
del quotidiano online Perugia Today del 4.8.2022 “Gira per Via del Macello con un coltello:
fermata e denunciata dalla Polizia Locale” , scrivendo: “così le notizie hanno più effetto, tutto
un calderone - più scrivono più gonfiano…e comunque da qualche parte le notizie arrivano…Loro non le possono inventare”. Riferisce di aver contestato l'addebito nel corso dell'audizione del 24.10.2022 e di avere ricevuto comunicazione, in data 2.1.2023,
dell'irrogazione del provvedimento disciplinare della multa di importo pari ad un'ora di retribuzione. Ha aggiunto di aver inviato una richiesta di accesso agli atti,
riscontrata con comunicazione protocollo n. 23191 del 27.1.2023, di avere impugnato la sanzione disciplinare chiedendo di procedere al tentativo di conciliazione, senza esito e di avere inoltrato al Comando di Polizia Municipale di e alla Direzione CP_1
Territoriale del lavoro sede di , impugnazione della sanzione disciplinare, con CP_1
contestuale esposto-denuncia ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 104/2022, concluso con archiviazione. Ha lamentato la disparità di trattamento e l'atteggiamento persecutorio del datore di lavoro che, in situazioni ben più gravi, ha adottato il provvedimento del richiamo verbale nei confronti di altro dipendente e non ha tenuto conto della sua condotta pregressa, sempre apprezzata tanto da ricevere un encomio. Ha contestato che il proprio comportamento possa aver causato un “disservizio”, “un danno” o “un pericolo” osservando che i commenti che ha inserito sui social network non sono attribuibili ad un appartenente al Corpo, ma ad una privata cittadina che esercita il proprio diritto alla manifestazione del pensiero. Ha, infine, censurato la modalità di archiviazione degli atti su cui si è fondato il procedimento disciplinare, poiché, all'esito dell'accesso, ha constatato che non tutto il materiale era presente nel fascicolo personale.
Costituitasi con memoria del 17.9.2025, il ribadendo la legittimità Controparte_1
della condotta serbata e la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati, ha chiesto il rigetto delle domande, e in via subordinata, la reiezione, o quanto meno diminuzione del quantum, della domanda risarcitoria. Il resistente ha evidenziato la pluralità degli episodi come ragione per ritenere escluso il movente ritorsivo nell'irrogazione della sanzione disciplinare, da ritenersi proporzionata ai fatti contestati e disposta nel rispetto delle procedure previste.
All'udienza del 17.10.2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande avanzate, sicché può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le
22 spese di lite, secondo l'accordo verbalizzato dalle parti in udienza, vanno compensate per intero.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Il Giudice
Marco ME
Perugia, 17.10.2025
33
In nome del Popolo italiano materia del contendere
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco ME, nella causa civile n. 1009/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Luisa Manini ed Elisa Roscini) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv.ti Sara Mosconi e Luca Zetti) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
17.10.2025, la seguente
[...]
si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 12.8.2024, per Parte_2
sentire dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa di importo pari a un'ora di retribuzione irrogatale dal e per ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in € 5.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Ha premesso di lavorare nel Corpo della Polizia Locale del
Comune di , ha dedotto di aver ricevuto, in data 7.9.2022, comunicazione dal CP_1
datore di lavoro, con il quale le è stato contestato di avere, in data 6.8.2022 (in realtà
5.8.2022), commentato, all'interno del gruppo Facebook “ , l'articolo Parte_3
del quotidiano online Perugia Today del 4.8.2022 “Gira per Via del Macello con un coltello:
fermata e denunciata dalla Polizia Locale” , scrivendo: “così le notizie hanno più effetto, tutto
un calderone - più scrivono più gonfiano…e comunque da qualche parte le notizie arrivano…Loro non le possono inventare”. Riferisce di aver contestato l'addebito nel corso dell'audizione del 24.10.2022 e di avere ricevuto comunicazione, in data 2.1.2023,
dell'irrogazione del provvedimento disciplinare della multa di importo pari ad un'ora di retribuzione. Ha aggiunto di aver inviato una richiesta di accesso agli atti,
riscontrata con comunicazione protocollo n. 23191 del 27.1.2023, di avere impugnato la sanzione disciplinare chiedendo di procedere al tentativo di conciliazione, senza esito e di avere inoltrato al Comando di Polizia Municipale di e alla Direzione CP_1
Territoriale del lavoro sede di , impugnazione della sanzione disciplinare, con CP_1
contestuale esposto-denuncia ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 104/2022, concluso con archiviazione. Ha lamentato la disparità di trattamento e l'atteggiamento persecutorio del datore di lavoro che, in situazioni ben più gravi, ha adottato il provvedimento del richiamo verbale nei confronti di altro dipendente e non ha tenuto conto della sua condotta pregressa, sempre apprezzata tanto da ricevere un encomio. Ha contestato che il proprio comportamento possa aver causato un “disservizio”, “un danno” o “un pericolo” osservando che i commenti che ha inserito sui social network non sono attribuibili ad un appartenente al Corpo, ma ad una privata cittadina che esercita il proprio diritto alla manifestazione del pensiero. Ha, infine, censurato la modalità di archiviazione degli atti su cui si è fondato il procedimento disciplinare, poiché, all'esito dell'accesso, ha constatato che non tutto il materiale era presente nel fascicolo personale.
Costituitasi con memoria del 17.9.2025, il ribadendo la legittimità Controparte_1
della condotta serbata e la proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati, ha chiesto il rigetto delle domande, e in via subordinata, la reiezione, o quanto meno diminuzione del quantum, della domanda risarcitoria. Il resistente ha evidenziato la pluralità degli episodi come ragione per ritenere escluso il movente ritorsivo nell'irrogazione della sanzione disciplinare, da ritenersi proporzionata ai fatti contestati e disposta nel rispetto delle procedure previste.
All'udienza del 17.10.2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle domande avanzate, sicché può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le
22 spese di lite, secondo l'accordo verbalizzato dalle parti in udienza, vanno compensate per intero.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Il Giudice
Marco ME
Perugia, 17.10.2025
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