CASS
Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
Massime • 1
In tema di accertamento con adesione, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 deve essere interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione, sancita dall'art. 6 del medesimo decreto, non può produrre effetto con riferimento all'iscrizione a ruolo straordinario prevista dagli artt. 11 n. 3 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo essa origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione.
Commentario • 1
- 1. PVC e Accertamento Con Adesione: Come Funziona E Come Difendersi Con Lo Studio LegaleGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2024, n. 14373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14373 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5686/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro Oggetto: iscrizione ruolo straordinario – sospen- sione termini accert. Ade- sione – principio di diritto Civile Sent. Sez. 5 Num. 14373 Anno 2024 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 23/05/2024 ALTAIR INFORMATICA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., SA-FIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresen- tante p.t.; – intimate– nonché EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.; – intimata– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte n.858/34/2014 depositata il 3 luglio 2014, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal consigliere Pierpaolo Gori. Udita per la ricorrente l’Avv. Eva Ferretti. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. Tommaso Basile, nel senso dell’accoglimento del ricorso. Fatti di causa 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva rigettato l’appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli n. 11/3/12 la quale aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento ex artt.11 comma 3 e 15 bis d.P.R. n.602/1973 per II.DD e IVA 2006 e 2007 emesse nei confronti delle società Altair informatica S.r.l. e Safin S.r.l., ora in liquidazione, quali detentrici ciascuna del 50% le quote della fallita CEDAT Informatica e coobbligate solidali al pagamento delle imposte della CEDAT. 2. Le riprese traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva verificato la presenza di lavoratrici in nero nella società CEDAT, cui facevano seguito avvisi di accerta- mento e atti di contestazione sanzioni per gli anni di imposta 2006 e 2007, sia a carico della fallita, sia delle due società controllanti, dal momento che la CEDAT imputava ex art. 11 d.P.R. n.917/1986 il pro- prio reddito alle socie e altresì imputava direttamente l’IVA. Infine, ve- nivano emesse le cartelle di pagamento alla base del presente pro- cesso, derivanti dall’iscrizione a ruolo straordinaria ex artt.11 comma 3 e 15 bis d.P.R. n.602/1973 per il rischio di perdita del credito deri- vante dal fallimento della CEDAT. 3. Il giudice di prime cure riteneva che l’istanza di accertamento per adesione presentata dal curatore del fallimento avesse sospeso i ter- mini anche in favore delle società ricorrenti che, per l’effetto, erano da considerarsi nei termini per impugnare non solo le cartelle di paga- mento, ma anche gli avvisi di accertamento sottostanti, ed accoglieva il ricorso. 4. Il giudice d’appello confermava tale decisione, ritenendo che l’istanza presentata dal curatore assicurava l’effetto sospensivo dei ter- mini per impugnare in favore di tutti i coobbligati al pagamento dell’ob- bligazione tributaria come pure dei termini per la riscossione, di 90 giorni oltre alla sospensione feriale. In conseguenza, secondo il giu- dice, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso le cartelle di paga- mento impugnate in violazione dell’art.12 d.lgs. n.218/1997 e la an- nullava. 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo. La Corte ha disposto la rin- novazione della notifica del ricorso e, all’esito, le contribuenti sono ri- maste intimate. Ragioni della decisione 6. Con un unico motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.11, 15 bis e 88 del d.P.R. 602/73 in relazione all'art. 48 del d.lgs. n. 270/99, per aver la CTR respinto l'appello proposto dall'Agenzia con la seguente motivazione, si legge a pag.3 del ricorso: «avendo il curatore “presentato istanza di accertamento con adesione", dalla medesima derivava "la sospensione per tutti i coobbligati dei termini di impugna- zione dell'accertamento e di quelli per la riscossione delle imposte per un periodo di 90 giorni maggiorati, nella presente fattispecie dagli altri 45 per la sospensione feriale che si applica anche in materia tributaria. "L'istanza di accertamento con adesione "pur proveniente da un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione già indicati e di quelli per la riscossione delle impo- ste in pendenza di giudizio.». Per l’effetto, l’emissione delle cartelle di pagamento impugnate sarebbe avvenuta in violazione dell’art.12 del d.lgs. n.218/1997. 7. L’Amministrazione replica che l'art. 12 del d.lgs. 218/97 applicato dalla CTR prevede che detta sospensione opera sui termini «per la ri- scossione delle imposte in pendenza di giudizio», mentre nel presente caso, la controversia non verte né su di un ruolo provvisorio ordinario ex art. 15 del d.P.R 602/73, né di un ruolo iscritto in pendenza di giu- dizio ex art. 68 del d.lgs. 546/952, bensì su di un ruolo straordinario ex art. 11 n. 3 del d.P.R. 602/73, con la conseguenza che non avrebbe potuto operare la sospensione suddetta. 8. Il motivo è fondato sotto il profilo della falsa applicazione di legge. 8.1. Va premesso che la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997 opera anche se l'istanza di accerta- mento con adesione è presentata dal socio o dal liquidatore di una so- cietà di capitali estinta, al quale l'amministrazione finanziaria contesti la responsabilità per i debiti tributari sociali ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'atto impositivo, indipendentemente dalla defini- tività dell'avviso di accertamento eventualmente notificato alla società e non impugnato, ha natura accertativa della menzionata responsabi- lità (cfr. ragionando, la parte motiva di Cass. Sez. 5 -, Sen- tenza n. 2923 del 31/01/2023). 8.2. Ciò precisato, l’art.12 del d.lgs. 218/97 rubricato “Istanza del con- tribuente” nel testo applicabile prevede: «Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non pre- ceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provin- ciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con ade- sione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, com- porta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugna- zione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefo- nicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a com- parire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.». 9. Il secondo comma, nel passaggio relativo alla «sospensione, per tutti i coobbligati» precisa che la sospensione « » ruolo prov- visorio ai sensi dell’art. 15 del d.P.R 602/73 o di un ruolo iscritto in pendenza di giudizio ex art. 68 del d.lgs. 546/952, come si evince dal collegamento sia testuale che logico tra il secondo comma dell’art.12 cit. e il primo comma della medesima previsione, che espressamente menziona la notifica dell’avviso di accertamento. La sospensione suddetta non può produrre effetto con riferimento al caso in cui si verta su di un ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis del d.P.R. 602/73. Infatti, tale ruolo straordinario ha un’origine del tutto autonoma e distinta dalla notifica dell’avviso di accertamento (or- dinaria «riscossione delle imposte in pendenza di giudizio» si cui all’art.12 del d.lgs. 218/97), in quanto viene iscritto in ragione del pe- ricolo di perdita della concreta possibilità di riscuotere il credito: «i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscos- sione» (art. 11 n. 3 del d.P.R. 602/73). Tale situazione di pericolo può ben essere determinata dal fallimento della società. Dev’essere così affermato il seguente principio di diritto: « l'art. 12, secondo comma, d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, dev’essere interpretato nel senso che sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 del medesimo decreto non può produrre effetto con rife- rimento all’iscrizione a ruolo straordinario ex artt. 11 n. 3 e 15 bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, la quale trae origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di ac- certamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscos- sione.» 10. In applicazione del principio suddetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il suddetto profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Pie- monte, in diversa composizione. Così deciso in Roma in data 14 febbraio 2024
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Pie- monte, in diversa composizione. Così deciso in Roma in data 14 febbraio 2024